L’interpello antiabuso consente al contribuente di chiedere all’Amministrazione finanziaria la risoluzione di un dubbio, riguardante una fattispecie concreta e personale, in merito all’applicazione della disciplina sull’abuso del diritto.
L’interpello antiabuso è una delle tipologie di interpello ordinario a disposizione del contribuente. La norma di riferimento è costituita dall’art. 11, comma 1, lett. c) della Legge n. 212/00. Attraverso l’interpello antiabuso il contribuente ha la possibilità di chiedere all’Amministrazione finanziaria la risoluzione di un dubbio normativo in relazione all’applicazione della norma su una fattispecie concreta e personale. L’oggetto dell’interpello è una disposizione che riguarda l’abuso del diritto.
Possiamo dire che, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 212/00 configurano abuso del diritto “una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur rientrando nel rispetto formale della disposizione fiscale, realizzano essenzialmente vantaggi indebiti“. Si tratta di operazioni che non sono opponibili all’Amministrazione finanziaria, che ne può scientemente disconoscerne in vantaggi tributari.
In buona sostanza, con questa tipologia di interpello il contribuente ha la possibilità di chiedere all’Agenzia delle Entrate, preventivamente, se l’operazione economica che intende realizzare configuri o meno un’ipotesi di abuso del diritto ex art. 10-bis della Legge n. 212/00. Si tratta, quindi, di una tipologia di interpello che interessa per lo più imprese che, prima di compiere una particolare operazione economica, vogliono conoscere se questa realizzi vantaggi fiscali indebiti (legati alla mancanza di una sostanza economica all’operazione).
Vediamo, quindi, le caratteristiche e le modalità di presentazione dell’interpello antiabuso.
Quando si utilizza l’interpello antiabuso?
Abbiamo detto che si configura abuso del diritto quando viene posta in essere un’operazione priva di sostanza economica che, pur nel rispetto formale della norma, realizza essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.
In altri termini l’Agenzia delle Entrate ha confermato la valenza generale per tutti i tributi della disciplina dell’abuso del diritto, sottolineando come l’istituto dell’interpello rappresenti un’opportunità per il contribuente di conoscere l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria sulla rilevanza fiscale di una determinata operazione, ma nei limiti in cui questa venga rappresentata in modo sufficientemente circostanziato, così come desumibile dalla disciplina stessa dell’istituto. Infatti, nei casi in cui non sia possibile desumere direttamente o attraverso i riferimenti normativi richiamati dal contribuente il settore impositivo o i settori impositivi cui si riferisce l’istanza di interpello, questa deve ritenersi inammissibile poiché non sufficientemente circostanziata nella definizione della fattispecie concreta in relazione alla quale il parere è richiesto (sul punto vedasi la Circolare n. 32/E/2010).
Per espressa previsione, Circolare n. 9/E/2016 (§ 1.3), l’interpello antiabuso non ricomprende istanze aventi ad oggetto ipotesi di:
- Interposizione fittizia, di cui all’art. 37, comma 3, del DPR n. 600/73, per la quale è presentabile istanza di interpello ordinario;
- Qualificazione di spese, come spese di pubblicità, propaganda, rappresentanza, per le quali è utilizzabile l’interpello ordinario qualificatorio.
In buona sostanza ipotesi classiche di presentazione dell’interpello antiabuso riguardano le casistiche concrete di applicazione delle principali operazioni societarie, come ad esempio operazioni di (fusione, conferimento, scissione, etc).
Cosa deve contenere l’interpello antiabuso?
Con provvedimento AdE n. 27 del 4/01/2016, è stato chiarito che l’istanza di interpello deve essere redatta per iscritto in carta libera ed esente da bollo. L’istanza di interpello deve essere trasmessa all’Amministrazione finanziaria prima della scadenza dei termini ordinari per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari correlati al caso prospettato nell’istanza.
Ai sensi dell’articolo 2 D.Lgs. n. 156/2015 l’istanza di interpello può essere presentata:
- Da ciascun contribuente, persona fisica o giuridica, anche non residente;
- Dal soggetto obbligato ex lege a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente o tenuto insieme con questi o in suo luogo all’adempimento di obbligazioni tributarie.
L’istanza di interpello deve contenere inoltre:
- I dati identificativi dell’istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- L’indicazione del tipo di istanza di interpello proposta;
- La circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- L’indicazione delle specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione;
- L’esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- L’indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell’istante o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell’amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell’atto, essa deve essere allegata allo stesso.
Nel caso in cui le istanze siano carenti dei dati sopra indicati, diversi da quelli relativi alla identificazione dell’istante e alla descrizione puntuale della fattispecie, l’ufficio invita alla regolarizzazione il contribuente, che deve provvedere entro 30 giorni a fornire le informazioni mancanti.
Dove presentare l’interpello antiabuso?
Le istanze, redatte in carta libera e non soggette al pagamento dell’imposta di bollo, devono essere indirizzate:
- Alla Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale dell’istante nel caso di tributi erariali o nel cui ambito opera l’ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto dell’interpello nel caso di tributi concernenti l’imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali nonché le istanze aventi ad oggetto disposizioni o fattispecie di natura catastale
- Alla Divisione Contribuenti, esclusivamente nel caso di interpelli presentati da Amministrazioni centrali dello Stato, Enti pubblici a rilevanza nazionale, soggetti non residenti nel territorio dello Stato (indipendentemente dalla nomina di un rappresentante fiscale o dall’identificazione diretta) e soggetti di più rilevante dimensione (con volume d’affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro).
Per tutte le tipologie di interpello è previsto che l’istanza sia presentata
- A mano (presso la sede della Direzione regionale competente, ovvero, presso la Divisione Contribuenti in via Giorgione, 106 – 00147 Roma dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 13:00).
- Mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso ricevimento
- Telematicamente:
- Da una casella PEC (Posta Elettronica Certificata):
- All’indirizzo PEC della Direzione regionale (disponibile al seguente link) competente in base al domicilio fiscale dell’istante nel caso di tributi erariali o nel cui ambito opera l’ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto dell’interpello nel caso di tributi concernenti l’imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali nonché le istanze aventi ad oggetto disposizioni o fattispecie di natura catastale
- All’indirizzo PEC della Divisione Contribuenti (disponibile al seguente link), esclusivamente nel caso di interpelli presentati da Amministrazioni centrali dello Stato, Enti pubblici a rilevanza nazionale; soggetti non residenti nel territorio dello Stato che si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato; soggetti di più rilevante dimensione
- Da una casella PEL (Posta Elettronica Libera) al seguente indirizzo di PEL: [email protected] esclusivamente nel caso di interpelli presentati da soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato.
- Da una casella PEC (Posta Elettronica Certificata):
Attenzione: l’indirizzo mail [email protected] è utilizzabile esclusivamente dai soggetti non residenti in Italia che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato per la presentazione di una istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Fac-simile istanza di interpello
Scarica al link seguente una bozza di istanza di interpello che può esserti utile per presentare un interpello antiabuso.
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