Il principio di detrazione dell’Iva è sancito dall'articolo 19 del DPR n. 633/1972, secondo cui l'imposta può essere considerata detraibile limitatamente alle operazioni effettuate "in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione", stabilendo così il principio di inerenza della spesa sostenuta, secondo il quale deve esistere una correlazione imprescindibile tra la spesa sostenuta e il ricavo ottenuto.
Il principio di inerenza per la detraibilità dell'Iva deve tuttavia deve essere coordinato con le disposizioni relative all'indetraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti, che sono contenute negli articoli 19, 19-bis e 19-bis 1) del DPR n. 633/72 e riguardano:
L'Iva oggettivamente indetraibile in relazione al tipo di bene o servizio acquistato od importato (articolo 19-bis 1) del DPR n. 633/72);
L'Iva indetraibile in via specifica, in caso di acquisto o importazione di un bene o servizio utilizzato per effettuare un’operazione non soggetta o esente (articoli 19, comma 4, e 19-bis, comma 2, del DPR n. 633/72);
L'Iva indetraibile da "pro-rata", se vengono poste in essere attività che danno luogo ad operazioni esenti (articoli 19, comma 5, e 19-bis del DPR n. 633/72).
L'articolo 19-bis 1) del DPR n. 633/1972, riguardante l'indetraibilità oggettiva, elenca i casi in cui la detrazione sugli acquisti non è ammessa in quanto relativa a beni e servizi di incerta inerenza. Si tratta di una casistica in cui il legislatore è intervenuto per indicare situazioni in cui vi è oggettivamente l'impossibilità di detrarre Iva (in modo totale o parziale) in relazione a specifiche casistiche, che di seguito andiamo ad individuare.
Le casistiche di indetraibilità oggettiva dell'Iva
L'articolo 19-bis 1) del DPR n. 633/72 individua le ipotesi tassative di esclusione o di riduzione della detrazione Iva. Si tratta dell'Iva relativa:
All'acquisto, anche mediante contratti di leasing, di mezzi di trasporto;
Alle somministrazioni di alimenti e bevande (salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa);
Alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sui redditi, ad eccezione di quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50,00 euro;
All'acquisto, compreso il leasing, alla manutenzione, al recupero e alla gestione di fabbricati (o di porzioni di fabbricato) a destinazione abitativa, salvo che per:
Le imprese aventi per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati (o porzioni di fabbricato);
Gli esercenti attività che effettuano locazioni di immobili rientranti tra le operazioni esenti di cui all'articolo 10 n. 8 del DPR n. 633/72, qualora il soggetto passivo eserciti anche attività imponibili che comportino la riduzione del pro-rata.
Acquisto di mezzi di trasporto
L'Iva afferente i veicoli non rientranti nelle fattispecie tassativamente previste dall'articolo 19-bis 1) com...
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