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Indennità di servitù coattiva tassabile come reddito diverso

6 min di lettura
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che le indennità per costituzione di servitù, anche in caso di esproprio, rientrano tra i redditi diversi.

Con l’interpello n. 289/E/25, l’Agenzia delle Entrate interviene su una questione particolare che riguarda migliaia di contribuenti: la tassazione delle indennità percepite per la costituzione di servitù coattive su immobili privati, tipicamente quando un ente pubblico deve realizzare infrastrutture come linee elettriche, gasdotti o opere viarie. Il documento rappresenta una svolta interpretativa rispetto alla prassi precedente e conferma l’impatto concreto delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2024 all’articolo 67 del TUIR. Chi si trova nella situazione di dover accettare una servitù sul proprio terreno o fabbricato non può più fare affidamento sulla vecchia esenzione: l’indennità ricevuta costituisce ora reddito imponibile da dichiarare.​

Le somme percepite per la costituzione di servitù coattive sono tassabili come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera h) del TUIR, modificato dalla legge di bilancio 2024, anche quando la servitù è imposta per pubblica utilità attraverso procedura espropriativa.

Il caso concreto: servitù elettrica e pubblica utilità

Il contribuente che ha presentato istanza di interpello si è trovato coinvolto in una procedura espropriativa iniziata nell’ottobre 2021, quando è stata notificata la delibera di approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di una variante stradale. La delibera prevedeva la necessità di costituire servitù su un immobile di proprietà del contribuente e dei suoi familiari per consentire il passaggio di una linea elettrica. Dopo l’occupazione d’urgenza delle aree nel dicembre 2021, il procedimento si è concluso nel luglio 2024 con la stipula dell’atto notarile di costituzione del diritto di servitù. Per questa limitazione permanente della proprietà, l’amministrazione ha riconosciuto un’indennità complessiva di 1.014,12 euro ai sensi dell’articolo 44 del Testo Unico Espropriazioni, corrisposta in due tranche: un acconto di 811,29 euro nel novembre 2022 e il saldo di 202,83 euro alla firma dell’atto.

Il dubbio del contribuente riguardava proprio quest’ultima somma ricevuta a saldo: doveva essere considerata tassabile alla luce delle modifiche normative introdotte dal 1° gennaio 2024? La questione non è di poco conto, perché tradizionalmente le indennità di servitù erano considerate esenti, in quanto il proprietario conservava formalmente la titolarità del bene pur subendo limitazioni nel godimento. Questa interpretazione consolidata, espressa dalla Circolare n. 194 del 1998, sembrava offrire una protezione fiscale a chi subiva imposizioni coattive per l’interesse pubblico. La posizione del contribuente era chiara: la servitù non era stata costituita volontariamente ma imposta dall’autorità, e la normativa speciale sulle espropriazioni dovrebbe prevalere sulla disciplina generale dei redditi diversi.

Tassazione dei diritti reali di godimento

L’articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha ridisegnato completamente la tassazione dei diritti reali di godimento, introducendo una distinzione fondamentale tra costituzione e cessione che prima non esisteva in modo così netto. Le modifiche hanno interessato due punti cruciali del TUIR: l’articolo 9, comma 5, che stabilisce le regole generali di equiparazione tra atti, e l’articolo 67, comma 1, lettera h), che elenca i redditi diversi. Prima di questa riforma, la costituzione di un diritto reale di godimento come l’usufrutto o la servitù poteva rientrare nel regime delle plusvalenze immobiliari previsto dalla lettera b) dell’articolo 67, con conseguente applicazione del limite temporale dei cinque anni e possibilità di esenzione. Dal 1° gennaio 2024, invece, la costituzione a titolo oneroso di diritti reali di godimento genera sempre reddito diverso, a prescindere dalla durata del possesso precedente e dalla tipologia di immobile.

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