Principio look-through su dividendi esteri percepiti da una società semplice: ritenute, credito d'imposta ex art. 165 TUIR e black list
L’art. 32-quater D.L. 124/2019 estende il look-through ai dividendi esteri percepiti dalla società semplice: ritenuta del 26%, credito d’imposta ex art. 165 TUIR e regola dei Paesi black list.
Dividendi esteri società semplice: la disciplina si fonda sul look-through dell’art. 32-quater D.L. 124/2019, che tassa il socio con ritenuta del 26%, applicata dall’intermediario o dalla società estera emittente se dotata di stabile organizzazione in Italia. Il credito d’imposta ex art. 165 TUIR resta un nodo interpretativo aperto per il socio.

Il look-through esteso ai dividendi esteri
L’approccio look-through della società semplice si applica anche ai dividendi di fonte estera. L’art. 32-quater del D.L. 124/2019 include tra i soggetti erogatori le società e gli enti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TUIR: la lettera d) ricomprende esplicitamente le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato. Non c’è quindi una norma distinta per l’estero: la stessa disciplina che regola i dividendi italiani si applica ai dividendi esteri percepiti dalla società semplice.
In base al meccanismo di tassazione per imputazione confermato dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 486/2022), il dividendo si considera percepito direttamente dai soci nel momento in cui è corrisposto alla società semplice, e non quando questa lo distribuisce successivamente ai soci. Il dividendo estero non concorre quindi a formare il reddito complessivo della società semplice: ciascun socio viene tassato secondo il proprio regime fiscale, come se avesse percepito il dividendo direttamente dalla società emittente estera.
Il ruolo di sostituto d’imposta e la stabile organizzazione dell’emittente estero
Quando l’emittente estero non dispone di una stabile organizzazione in Italia, non esiste alcun soggetto tenuto ad applicare la ritenuta alla fonte. Il dividendo arriva quindi senza alcun prelievo italiano, e sorge un obbligo dichiarativo diretto in capo al soggetto percettore, in luogo del meccanismo di sostituzione d’imposta descritto per l’emittente italiano.
Applicando alla società semplice il principio di tassazione per imputazione già richiamato, il socio è tassato come se avesse percepito il dividendo direttamente dalla società emittente (Risposta AdE n. 486/2022), ne consegue che, in assenza di sostituto, è il singolo socio persona fisica ad assolvere l’obbligo dichiarativo per la propria quota, con le stesse modalità previste per chi incassa un dividendo estero senza intermediario residente (art. 18 TUIR, imposta sostitutiva autoliquidata in dichiarazione). La società semplice comunica ai soci la quota di spettanza; ciascun socio la dichiara autonomamente.
La tassazione del socio secondo la propria natura
Il dividendo estero percepito dalla società semplice viene tassato in capo a ciascun socio secondo la propria natura soggettiva, in base alle lettere del comma 1 dell’art. 32-quater D.L. 124/2019. Il criterio non varia rispetto ai dividendi di fonte italiana: la componente estera incide solo sulla presenza o meno di un sostituto d’imposta, come illustrato nel paragrafo precedente, non sull’aliquota applicabile. Nella prassi dell’Agenzia delle Entrate, confermata dalla Risposta n. 486/2022, ogni socio sconta il regime fiscale che gli sarebbe applicato se avesse percepito il dividendo direttamente dalla società emittente, indipendentemente dalla veste giuridica della società semplice stessa.
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