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Imposta sulle donazioni: guida pratica

Imposta sulle donazioni: ecco tutte le regole per procedere al calcolo corretto dell'imposta sulle donazioni. Vediamo quali sono le aliquote e i criteri di seguito.

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Sono soggetti all’imposta sulle donazioni tutti i trasferimenti di beni e diritti a titolo gratuito. Soggetto all’imposta è il donatario, destinatario degli stessi.

L’imposta sulle donazioni è l’imposta che il beneficiario (donatario) è tenuto a pagare, nel momento che riceve un bene mediante atto di donazione. Sono previste aliquote diverse a seconda del rapporto di parentela intercorrente tra il soggetto del donante e del donatario. Inoltre, sono previste anche eventuali franchige che rendono tassabili le donazioni per la parte eccedente il loro valore. L’atto di donazione deve essere redatto da un notaio, che provvede anche alla registrazione e al versamento delle relative imposte.

Oltre al grado di parentela, l’aliquota è determinata anche in base al valore stesso della donazione. Sia che essa abbia ad oggetto somme di denaro  che beni mobili o immobili, sarà necessario individuare la percentuale in base al valore. Potrebbe, dunque, risultare essenziale la necessità di procedere ad una stima del valore del bene donato.

E’ necessario tener presente che in caso di donazione, la predette imposta potrebbe non essere l’unica che sarai chiamato a versare. Ad esempio, in caso di donazione di immobile, sarai anche tenuto al pagamento dell’imposta catastale e ipotecaria.

Vediamo cosa c’è da sapere sul punto.


Cos’è una donazione?

La donazione è una sorta di anticipazione della disposizione testamentaria, laddove il titolare del patrimonio intenda disporne per il futuro anticipandone gli effetti ad un momento anteriore all’apertura della successione. La donazione si caratterizzano per lo spirito di liberalità, la cui definizione è campeggia nella definizione dell’art. 799 c.c., contratto con il quale per spirito di liberalità una parte arricchisce l’altra assumendo un’obbligazione o attribuendo un bene.

Il rapporto tra successione e donazione si individua sulla base di una serie i elementi. Ad esempio, il donatario deve imputare a legittima la donazione, perché si presume che la donazione sia un anticipo di eredita.

Il donatario deve imputare la sua quota di coeredità le donazioni ricevute in vita o in natura o per imputazione. Anche la disciplina della donazione diverge rispetto alla disciplina generale del contratto come per quanto riguarda il testamento. L’atto di ultima volontà è caratterizzato dal principio della rilevanza esclusiva della volontà, il testamento è un atto solitario. Tuttavia, pur sussistono delle rilevanti differenze all’apertura della successione, coloro che sono menzionati non hanno un’aspettativa. Mentre con la donazione non è coì. Inoltre, ls volontà del donante non è dominata dalla disciplina esclusiva della volontà del donante, a differenza di quanto accade rispetto al testamento.

La principale differenza risiede nel fatto che la donazione ha una struttura bilaterale, c’è comunque un affidamento da considerare quella del donatario. Anche la donazione soggiace al divieto di patto successorio, non è ammesso una donazione mortis causa

Registrazione dell’atto

Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione secondo le disposizioni del DPR n. 131/86 sull’imposta di registro. Pertanto, posto che gli atti di donazione debbono essere stipulati, a pena di nullità, in forma di atto pubblico, essi sono da registrare entro il termine di 30 giorni dal rogito (ex art. 13 DPR n. 131/86) con il pagamento dell’imposta sulle donazioni. Ove oggetto della donazione sia un immobile o un diritto reale immobiliare, sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale.

L’imposta sulle donazioni

Il legislatore ha reintrodotto nell’ordinamento italiano l’imposta sulle successioni e donazioni ad opera del D.L. n. 262/06, convertito con Legge n. 286/06. Secondo tale disposizione sono soggetti ad imposizione tutti i beni trasferiti se il defunto era residente in Italia, nonché i beni siti in Italia se il defunto era residente all’estero. Infatti, il co. 1 dell’art. 2, del D.Lgs. n. 346/90 definisce l’ambito territoriale di applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni statuendo che l’imposta sia dovuta dal donatario in relazione a tutti i beni e i diritti trasferiti, ovunque risultino situati, nell’ipotesi in cui il donante sia residente in Italia, in applicazione del c.d. principio dell’imposizione globale (o di worldwide taxation).

Di conseguenza, deve essere evidenziato che se il donante non è residente in Italia al momento della donazione, l’imposta è dovuta solamente per i beni e “diritti esistenti” sul territorio nazionale. Quindi, ad esempio, non sussiste il presupposto territoriale dell’imposta sulle donazioni italiana nel caso in cui un soggetto residente all’estero doni ad un terzo, residente in Italia, una somma di denaro, in quanto i beni donati non possono ritenersi “esistenti in Italia” ai sensi dell’art. 2 co. 2 del D.Lgs. n. 346/90.

La base imponibile

La base imponibile sulla quale applicare l’imposta sulle donazioni è costituita dal valore globale dei beni trasferiti al singolo beneficiario mediante l’atto di donazione, l’atto a titolo gratuito o la costituzione del vincolo di destinazione. Deve essere tenuto in considerazione che la determinazione della base imponibile varia a seconda vi sia un solo beneficiario o vi siano più beneficiari della donazione, cosicché:

  • Ove il beneficiario della donazione sia un solo soggetto, la base imponibile è determinata dal valore complessivo dei beni ad esso trasferiti;
  • Ove la donazione sia fatta a favore di più beneficiari, la base imponibile è determinata dal valore delle singole quote trasferite ad ognuno di essi.

Il valore globale dei beni trasferiti per donazione deve essere ridotto dell’ammontare degli oneri, trasferiti al beneficiario, gravanti sul bene o sul diritto trasferito (Circolare n. 3/E/2008), eccettuati quelli che danno luogo a prestazioni a favore di beneficiari determinati.

Imposta sulle donazioni: le aliquote

L’imposta sulle donazioni, come abbiamo affermato nei precedenti paragrafi, è determinata sulla base sia del valore della cosa donata che il grado di parentela. Di seguito una tabella che può riassumere efficacemente i criteri di calcolo:

SoggettiFranchigiaAliquota
Coniuge e parenti in linea retta, genitori e i figli, anche naturali, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli
adottati, gli affiliati e gli affiliati
€ 1.000.0004%
Fratelli e sorelle€ 100.0006%
Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al 3° grado6%
Altri soggetti8%
Persona portatrice di handicap€ 1.500.0004%, 6%, o 8% a seconda del legame di parentela

Tuttavia, l’imposta sulle donazioni non è sempre dovuta e deve essere resa solo sulla parte che eccede la franchigia. In particolare, l’imposta sulle donazioni non si versa nel caso di:

  • Donazioni ai genitori (anche adottivi) inferiori a 1 milione di euro; 
  • Donazioni ai nonni inferiori a 1 milione di euro;
  • donazioni ai figli (anche adottivi) inferiori a 1 milione di euro;
  • Donazioni ai nipoti inferiori a 1 milione di euro;
  • Donazioni al marito inferiori a 1 milione di euro;
  • Donazioni alla moglie inferiori a 1 milione di euro;
  • Donazioni al fratello o alla sorella inferiori a 100mila di euro;
  • Donazioni, anche tra estranei, di modico valore (Circolare n. 3/E/2008).

Ulteriori esenzioni

Oltre ai limiti imposti dalla franchigia, ci sono anche ulteriori esenzioni all’imposta sulle donazioni:

  • A favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;
  • A favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità e alle ONLUS;
  • A favore di movimenti e partiti politici.
  • Le donazioni di veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, nemmeno se presenti con altri beni o diritti in uno stesso atto di donazione;
  • I trasferimenti di aziende familiari (individuali o collettive), a favore dei discendenti o del coniuge nel rispetto di specifici requisiti
  • Le liberalità indirette, a condizione che siano attuate mediante atti comportanti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari o il trasferimento di aziende assoggettati all’imposta di registro in misura proporzionale oppure all’IVA nel rispetto delle specifiche regole previste dalla legge.

Donazione immobili e imposte

Come poc’anzi affermato, in caso di donazione di immobili non solo dovrà esser pagata l’imposta sulle donazioni. Il donatario sarà, infatti, tenuto a pagare anche le imposte catastali e le imposte ipotecarie, in misura equivalente al’1% o 2% . È prevista una misura fissa per chi, invece, dichiara di avere i requisiti della prima casa per un valore equivalente a 200 euro. Mentre, sempre con riferimento alla donazione di immobile, l’imposta sulle donazioni su cui applicare la aliquota, in base a quella prescelta secondo i criteri dell’entità della donazione e del rapporto di parentela, è il valore venale del bene al momento della stipula dell’atto. Non di rado, tuttavia, si adotta il criterio della valutazione automatica, ossia il meccanismo introdotto dal legislatore fiscale per mettere al riparo il donatario da accertamenti fiscali. Il meccanismo prevede l’utilizzo di moltiplicatori da applicare alla rendita catastale. Mentre, per quanto riguarda i terreni non edificabili la base imponibile si calcola moltiplicando per 90 il reddito domenicale già aumentato del 25%. Tramite questo meccanismo automatico, che prende in considerazione la rendita catastale, gli atti di donazione e successione non sono soggetti ad accertamento fiscale.

Donazione beni vincolati

La donazione di immobili vincolati, proprio per la particolarità del regime che si applica al bene, è soggetta all’imposta di registro in misura fissa di 200,00 euro e all’imposta ipotecaria del 2% e all’imposta catastale dell’1%, a meno che il donatario non possa godere delle agevolazioni previste per la prima casa; in questo caso, pagherà le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa di 200,00 euro ciascuna. Altrettanto peculiare è il regime in caso di successione. Infatti, gli immobili vincolati non concorrono alla formazione dell’asse ereditario. Per tale motivazione, gli eredi non sono tenuti a pagare l’imposta di successione ma solo le imposte ipotecaria del 2% e catastale dell1% a meno che l’erede non possa godere delle agevolazioni per la prima casa. In questo caso, sarà sufficiente versare 200,00 euro per ciascuna imposta.

Donazione di azienda

Il trasferimento gratuito dell’azienda è disciplinato dall’art. 58 del TUIR, il quale dispone che il trasferimento non costituisce realizzo di plusvalenze nel caso in cui l’azienda venga assunta dai donatari ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti in capo al dante causa (donante). La norma, di fatto, dispone uno specifico regime di neutralità fiscale, per cui la plusvalenza, che in assenza della disposizione in commento avrebbe realizzato il donante, resta allo stato latente e concorrerà alla formazione del reddito del donatario soltanto all’atto della successiva cessione dell’azienda. L’art. 58 del TUIR trova applicazione nel caso in cui il donante sia una persona fisica-imprenditore.

La donazione di azienda è un contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, trasferendole la proprietà dell’azienda o di un ramo di essa. Questo contratto consensuale, a titolo gratuito, comporta una diminuzione patrimoniale senza corrispettivo per il soggetto donante e si perfeziona con il semplice consenso manifestato dalle parti in sede di atto notarile.

Volendo schematizzare, quindi, possiamo dire che è esiste una neutralità fiscale in caso di donazione di azienda, ex art. 58 del TUIR. Affinché si possa realizzare questo regime di neutralità è necessario rispettare i seguenti requisiti:

  • La donazione di azienda deve essere effettuata dall’imprenditore individuale;
  • La donazione deve avere ad oggetto un’azienda (ex art. 2555 c.c.);
  • La donazione deve prevedere una continuità dei valori fiscali in capo al beneficiario.

Al verificarsi di queste condizioni la plusvalenza, che ordinariamente sarebbe stata a carico del donante, rimane latente. Questa concorrerà alla formazione del reddito del beneficiario (donatario) solo al momento di una successiva cessione di azienda o dei singoli beni che la compongono. È opportuno ribadire che la disposizione in commento trova applicazione esclusivamente per le persone fisiche imprenditori. Questa disposizione, anche secondo quanto chiarito dalla Circolare n. 341/E/2007 ha l’obiettivo di favorire il passaggio generazionale dell’azienda (a titolo di donazione o successione). In quest’ottica la neutralità fiscale rileva anche nel caso in cui tra donante e donatario non vi siano rapporti di parentela.

Per approfondire: “Donazione di azienda ai figli: vantaggi fiscali“.

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