Spesso ci si chiede quando si vince ad un gioco d’azzardo se quella somma ricevuta possa andare a costituire reddito imponibile o è soggetta ad uno specifico regime di tassazione. Invero, il legislatore ha previsto un’articolata disciplina sul punto, che tiene in considerazione anche la natura delle scommesse e giochi d’azzardo, quali attività ad autorizzazione pubblica. Quindi tale normativa risente soprattutto del coinvolgimento di un interesse pubblicistico alla gestione dell’attività in questione.
La c.d. imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è disciplinata dal DLgs. 504/98. La base impositiva viene determinata non in base alla giocata in quanto tale, ma sulla base della prestazione e del servizio di gioco. L’art. 7 della presente legge prevede che l’imposta sulle scommesse, quale imposta unica, è sostitutiva anche nei confronti del CONI e dell’UNIRE.
La normativa è stata anche oggetto di intervento della giurisprudenza, sia della Corte Costituzionale che della Corte di Giustizia europea. In particolare, queste si sono focalizzate sull’individuazione del soggetto passivo di imposta. La questione ha avuto ad oggetto l’onere di provvedere a pagare il contributo rispetto a operatori di un Paese membro, che non abbiano nuovamente conseguito in Italia la concessione per svolgere la presente attività.
Scopriamo insieme cosa c’è da sapere in materia di imposta sulle scommesse.
La disciplina fiscale dei giochi: l’imposta sulle scommesse
Spesso ci si chiede quando si vince ad un gioco d’azzardo se quella somma ricevuta possa andare a costituire reddito imponibile o è soggetta ad uno specifico regime di tassazione. Invero, il legislatore ha previsto un’articolata disciplina sul punto, che tiene in considerazione anche la natura delle scommesse e giochi d’azzardo, quali attività ad autorizzazione pubblica. Quindi tale normativa risente soprattutto del coinvolgimento di un interesse pubblicistico alla gestione dell’attività in questione.
Dunque, il legislatore ha previsto diverse imposte. Tra queste grava sul concessionario la c.d. imposta unica sui con corsi pronostici e sulle scommesse, disciplinata dal DLgs. 504/98.
Questa costituisce un’imposta in diretta, che è stata oggetto di armonizzazione in sede europea (cfr. comunicazione AAMS 7.6.2012 n.2). Essa ha come principale bersaglio l’attività organizzativa e l’esercizio delle scommesse e dei con corsi pronostici per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro (Cass. SS.UU. 9672/2009).
La base impositiva viene determinata non in base alla giocata in quanto tale, ma sulla base della prestazione e del servizio di gioco. L’art. 7 della presente legge prevede che l’imposta sulle scommesse, quale imposta unica, è sostitutiva anche nei confronti del CONI e dell’UNIRE.
Scommesse
Le scommesse possono poi distinguersi in due tipologie diverse:
- a quota fissa: in questo caso l’importo da riscuotere in caso della vincita è determinato al momento della giocata. Quindi, la somma vinta è il risultato del prodotto tra la quota offerta e l’importo giocato.
- a totalizzatore: in questo caso, invece, l’importo da riscuotere in caso di vincita non è predeterminato al momento della giocata. Infatti, tale categoria di gioco si connota per la presenza di montepremi, che è determinato come percentuale prefissata della raccolta, che viene ripartito tra i giocatori che hanno realizzato le vincite.
Tale imposta si applica anche ai concorsi pronostici. Questi sono un tipo di scommessa del secondo tipo. Consistono nel pronosticare una serie di risultati, come spesso accade per le scommesse sportive, ma può essere applicata per ogni genere di attività. In questo caso si addotta un sistema che totalizza, cioè che raccoglie in un fondo comune le giocate effettuate. Dopo si provvede a suddividere quanto raccolto, il c.d. montepremi, tra tutti i pronosticatori vincenti. Quindi, seguendo tale metodo, l’importo delle vincite risulta proporzionato alla scommessa effettuata, e inversamente proporzionale al numero delle vincite.
A quali giochi si applica?
La legge di bilancio 2019 ha previsto che a decorrere dal 1 ° gennaio 2019, l’imposta unica sia applicata in aliquota variabile a seconda dell’attività di gioco o scommessa posta in essere. In particolare, si prevede che:
- per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e per il gioco del bingo a distanza, nella misura del 25 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;
- per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del 20 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;
- e per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all’articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 22 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.
Inoltre, dobbiamo ricordare che:
- la base imponibile per i concorsi pronostici è costituita dall’ammontare della somma corrisposta dal concorrente per il gioco al netto di diritti fissi e compensi ai ricevitori
- mentre per le scommesse è costituita dall’ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa.
Chi è tenuto a pagare l’imposta sulle scommesse?
Di recente la giurisprudenza si è interrogata circa i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sulle scommesse. A tal proposito ricordiamo cosa dice la normativa sul punto.
Ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 504/98, sono soggetti passivi dell’imposta coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse.
In particolare, l’art. 1 co. 66 lett. b) della L. 220/2010 stabilisce che: deve considerarsi soggetto passivo d’imposta chiunque, ancorché in assenza di concessione, con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’ estero, gestisce con corsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere.
Mentre, se si esercita l’attività per conto di terzi, sia il soggetto in questione che quello che svolge materialmente l’attività sono obbligati in solido al pagamento dell’imposta, nonché delle relative sanzioni.
La Corte costituzionale sul bookmaker
Come affermato poc’anzi, la disciplina dell’imposta sulle scommesse è stata di recente oggetto di intervento della giurisprudenza. Ricordiamo sul punto la giurisprudenza della Corte Costituzionale, volta a delineare la disciplina dell’imposta in questione e in specie nell’individuare la categoria dei soggetti passivi.
Infatti, ci si è chiesto se è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria, operante per conto di bookmakers esteri privi di concessione. Infatti, in questo caso, il soggetto non partecipa direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa. Tuttavia, egli svolge comunque attività gestoria, che costituisce il presupposto impositivo, assicurando:
- la disponibilità di locali idonei
- la ricezione della proposta,
- occupandosi della trasmissione all’allibratore dell’accettazione della scommessa,
- dell’incasso
- del trasferimento delle somme giocate, nonché,
- le procedure e istruzioni fornite dallo stesso,
- del pagamento delle vincite;
Inoltre, l’imposta si applica anche a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti.
La Corte Costituzionale ha evidenziato che è da escludersi ogni forma di discriminazione tra i bookmakers nazionali ed esteri. Quindi non deve esser compromessa la libertà di esercizio della presente attività. Quindi anche il centro di trasmissione che invia i dati di gioco per conto dell’allibratore privo di concessione, purché abbia sete in uno Stato membro, è un intermediario al pari degli operatori nazionali di scommesse.
Ai sensi dell’art. 1 co. 66 lett. b) L. n. 220 del 2010, anche questi soggetti sono passivi di imposta. In caso contrario, essi godrebbero altrimenti di un’irragionevole esenzione per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio.
La disciplina in questione, invero, ha come principale obiettivo quello di prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco.
Conclusioni della Corte Costituzionali
La Corte Costituzionale ha concluso nel senso di dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del Dl gs. 504/98 e dell’ art. 1 co. 66 lett. b) della L. 220/2010.
In particolare, si obiettava sulla legittimità della parte della norma che prevedeva che nella annualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’imposta unica le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione.
In quel periodo non si può infatti procedere alla traslazione dell’imposta, perché l’entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla L. 220/2010 (Corte Cost. 23.1.2018, n. 27).
La Corte di Giustizia sui Bookmaker stranieri
La Corte di Giustizia si era già espressa sul tema che abbiamo analizzato nel paragrafo precedente. Infatti, essa si è pronunciata sul tema dell’imposta unica a carico di agenzie di scommesse e di bookmaker che operano in Italia senza concessione.
Sul punto, aveva ribadito che l’art. 56 Del TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i centri trasmissione dati stabiliti in uno Stato membro. Questo potrebbe esser chiamato a rispondere in solido e in via eventuale con gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro stato membro, indipendentemente dall’ubicazione della sede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazione delle scommesse.