La tassazione sulle scommesse è disciplinata dal D.Lgs. n. 504/98 e rappresenta un tributo complesso che coinvolge operatori, gestori e intermediari del settore. Le recenti modifiche della Manovra 2025 hanno introdotto nuove aliquote e obblighi fiscali che richiedono attenzione particolare da parte degli operatori del settore.
L’imposta si applica a tutte le forme di scommesse e concorsi pronostici operanti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla sede dell’operatore. La normativa mira principalmente al controllo dell’attività e alla prevenzione delle infiltrazioni criminali nel settore del gioco. Spesso ci si chiede quando si vince ad un gioco d’azzardo se quella somma ricevuta possa andare a costituire reddito imponibile o è soggetta ad uno specifico regime di tassazione. Invero, il legislatore ha previsto un’articolata disciplina sul punto, che tiene in considerazione anche la natura delle scommesse e giochi d’azzardo, quali attività ad autorizzazione pubblica. Quindi tale normativa risente soprattutto del coinvolgimento di un interesse pubblicistico alla gestione dell’attività in questione.
Indice degli Argomenti
- Cos’è l’imposta sulle scommesse: definizione e caratteristiche
- Tipologie di scommesse e regime fiscale 2025
- Aliquote imposta scommesse
- Territorialità
- Chi paga l’imposta sulle scommesse
- Tassazione delle vincite per i giocatori
- Giurisprudenza: decisioni della Corte Costituzionale e UE
- Adempimenti e versamenti
- Novità normative 2025
- Sanzioni e controlli fiscali
Cos’è l’imposta sulle scommesse: definizione e caratteristiche
L’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse costituisce un tributo diretto che grava sui soggetti che gestiscono l’attività di scommesse, anche in concessione. Si tratta di un’imposta sostitutiva che sostituisce altri tributi normalmente dovuti, inclusi quelli verso CONI e UNIRE. Questa costituisce un’imposta in diretta, che è stata oggetto di armonizzazione in sede europea (cfr. comunicazione AAMS 7.6.2012 n.2). Essa ha come principale bersaglio l’attività organizzativa e l’esercizio delle scommesse e dei con corsi pronostici per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro (Cass. SS.UU. 9672/2009).
La base imponibile viene calcolata sulla prestazione e sul servizio di gioco offerto, non sull’importo della singola giocata. Questa distinzione è fondamentale per comprendere come viene applicata l’imposta e su quali elementi viene calcolata.
La normativa considera le scommesse come attività ad autorizzazione pubblica, sottolineando l’interesse pubblico nella regolamentazione del settore. L’imposta ha finalità sia di gettito che di controllo, fungendo da strumento per garantire la legalità delle operazioni. Quindi tale normativa risente soprattutto del coinvolgimento di un interesse pubblicistico alla gestione dell’attività in questione.
Tipologie di scommesse e regime fiscale 2025
Le scommesse possono poi distinguersi in due tipologie diverse:
- A quota fissa: in questo caso l’importo da riscuotere in caso della vincita è determinato al momento della giocata. Quindi, la somma vinta è il risultato del prodotto tra la quota offerta e l’importo giocato:
- A totalizzatore: in questo caso, invece, l’importo da riscuotere in caso di vincita non è predeterminato al momento della giocata. Infatti, tale categoria di gioco si connota per la presenza di montepremi, che è determinato come percentuale prefissata della raccolta, che viene ripartito tra i giocatori che hanno realizzato le vincite.
Le scommesse a quota fissa prevedono che l’importo della vincita sia determinato al momento della giocata. La somma vinta risulta dal prodotto tra la quota offerta dal bookmaker e l’importo scommesso dal giocatore. Per questa tipologia, l’aliquota è del 20% sulla differenza tra somme giocate e vincite corrisposte quando la raccolta avviene su rete fisica, mentre sale al 24% per la raccolta a distanza online.
Le scommesse a totalizzatore funzionano diversamente poiché l’importo della vincita non è predeterminato. Il sistema prevede la formazione di un montepremi calcolato come percentuale della raccolta totale, che viene poi ripartito tra tutti i giocatori vincenti. L’importo delle vincite risulta quindi proporzionale alla scommessa effettuata e inversamente proporzionale al numero di vincite.
I concorsi pronostici rientrano nella categoria delle scommesse a totalizzatore e consistono nel pronosticare una serie di risultati, tipicamente sportivi. Il sistema raccoglie tutte le giocate in un fondo comune e successivamente distribuisce il montepremi tra i pronosticatori che hanno indovinato. La base imponibile è costituita dall’ammontare della somma corrisposta dal concorrente al netto di diritti fissi e compensi ai ricevitori. Quindi, seguendo tale metodo, l’importo delle vincite risulta proporzionato alla scommessa effettuata, e inversamente proporzionale al numero delle vincite.
Aliquote imposta scommesse
La Legge di Bilancio 2019 ha stabilito aliquote differenziate in base al tipo di attività svolta. I giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e il bingo online sono tassati al 25% delle somme che non risultano restituite al giocatore secondo il regolamento di gioco.
Le scommesse a quota fissa, escluse quelle ippiche, sono soggette al 20% quando la raccolta avviene su rete fisica e al 24% per la raccolta a distanza. L’aliquota si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite effettivamente corrisposte ai giocatori.
Le scommesse su eventi simulati sono tassate al 22% della raccolta al netto delle somme restituite in vincite secondo il regolamento di gioco. Questa categoria include le scommesse virtuali che simulano eventi sportivi o di altro tipo.
La Manovra 2025 ha introdotto una tassa di scopo dello 0,5% sui ricavi delle società di betting, destinata specificamente al finanziamento della ristrutturazione degli stadi di calcio nazionali.
Inoltre, dobbiamo ricordare che:
- La base imponibile per i concorsi pronostici è costituita dall’ammontare della somma corrisposta dal concorrente per il gioco al netto di diritti fissi e compensi ai ricevitori
- Mentre per le scommesse è costituita dall’ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa.
Territorialità
L’imposta è dovuta in Italia se la scommessa avviene nel territorio dello Stato, a prescindere dalla localizzazione dell’evento sportivo o del relativo operatore economico. Per quanto concerne le scommesse su rete fisica, l’imposta si applica alle scommesse accettate nel territorio italiano (art. 1 co. 2 lett. b) della L. 288/98). Nell’ipotesi di operatori esteri che agiscono in Italia tramite locali aperti al pubblico ove il giocatore effettua la puntata e riceve la ricevuta di gioco, le scommesse si considerano accettate nel territorio italiano, a nulla rilevando che la raccolta sia effettuata per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero
Chi paga l’imposta sulle scommesse
L’articolo 3 del D.Lgs. n. 504/98 stabilisce che sono soggetti passivi dell’imposta coloro che gestiscono concorsi pronostici e scommesse, anche in concessione. La normativa si estende anche a chi gestisce tali attività senza concessione, utilizzando qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi ubicati all’estero.
I titolari di ricevitorie che operano per conto di bookmaker esteri sono considerati soggetti passivi anche se non partecipano direttamente al rischio della scommessa (art. 1 co. 66 lett. b) della L. 220/2010). Questi soggetti svolgono comunque attività gestoria fornendo locali, ricevendo proposte, trasmettendo accettazioni, gestendo incassi e pagando vincite.
Quando l’attività viene svolta per conto di terzi, sia il mandante che il soggetto che svolge materialmente l’attività sono obbligati in solido al pagamento dell’imposta e delle relative sanzioni. Questa responsabilità solidale garantisce allo Stato la riscossione del tributo indipendentemente dalla solvibilità di uno dei soggetti coinvolti.
I centri di trasmissione dati che operano per conto di allibratori privi di concessione italiana ma con sede in Stati membri dell’Unione Europea sono equiparati agli operatori nazionali e considerati soggetti passivi dell’imposta.
Tassazione delle vincite per i giocatori
Le vincite conseguite presso agenzie autorizzate dall’Agenzia Dogane e Monopoli non comportano alcuna tassazione diretta per il giocatore. Le somme vengono corrisposte integralmente senza alcuna trattenuta fiscale, poiché l’imposta grava esclusivamente sui gestori dell’attività.
Diversa è la situazione per le vincite ottenute mediante piattaforme di gioco online che non hanno sede in Italia e non sono autorizzate dall’ADM. In questi casi, il giocatore deve dichiarare le vincite nel Modello Redditi tra i redditi diversi, assumendosi gli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte dovute. Per approfondire: La tassazione delle vincite ai giochi online.
La distinzione tra piattaforme autorizzate e non autorizzate è cruciale per comprendere gli obblighi fiscali del giocatore. Le piattaforme autorizzate garantiscono la trasparenza fiscale attraverso il pagamento dell’imposta da parte del gestore, mentre quelle non autorizzate trasferiscono l’onere fiscale direttamente sul giocatore.
Giurisprudenza: decisioni della Corte Costituzionale e UE
La Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione dei soggetti passivi dell’imposta, chiarendo che i titolari di ricevitorie operanti per bookmaker esteri privi di concessione sono soggetti passivi anche se non partecipano direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa. La Corte ha sottolineato che questi soggetti svolgono comunque attività gestoria, che costituisce il presupposto impositivo dell’imposta. Tale attività si sostanzia nella seguente:
- Disponibilità di locali idonei;
- Ricezione della proposta;
- Occupandosi della trasmissione all’allibratore dell’accettazione della scommessa;
- Incasso;
- Trasferimento delle somme giocate;
- Procedure e istruzioni fornite dallo stesso;
- Pagamento delle vincite.
La Corte ha escluso ogni forma di discriminazione tra bookmaker nazionali ed esteri, stabilendo che anche i centri di trasmissione che inviano dati di gioco per conto di allibratori privi di concessione italiana sono equiparati agli operatori nazionali, purché abbiano sede in uno Stato membro dell’Unione Europea.
La Corte Costituzionale ha tuttavia dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’applicazione retroattiva dell’imposta alle ricevitorie per le annualità precedenti al 2011. La motivazione risiede nell’impossibilità di procedere alla traslazione dell’imposta sui contratti già stipulati, poiché l’entità delle commissioni era già cristallizzata sulla base del quadro normativo precedente.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha confermato la legittimità dell’imposizione fiscale sui centri di trasmissione dati stabiliti negli Stati membri, chiarendo che l’articolo 56 del TFUE non osta a una normativa nazionale che assoggetti a imposta questi soggetti indipendentemente dall’ubicazione della sede degli operatori e dall’assenza di concessione italiana.
La disciplina in questione, invero, ha come principale obiettivo quello di prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco.
Conclusioni della Corte
La Corte Costituzionale ha concluso nel senso di dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del Dl gs. 504/98 e dell’ art. 1 co. 66 lett. b) della L. 220/2010. In particolare, si obiettava sulla legittimità della parte della norma che prevedeva che nella annualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’imposta unica le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può infatti procedere alla traslazione dell’imposta, perché l’entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla L. 220/2010 (Corte Cost. 23.1.2018, n. 27).
La Corte di Giustizia sui bookmaker stranieri
La Corte di Giustizia si era già espressa sul tema che abbiamo analizzato nel paragrafo precedente. Infatti, essa si è pronunciata sul tema dell’imposta unica a carico di agenzie di scommesse e di bookmaker che operano in Italia senza concessione.
Sul punto, aveva ribadito che l’art. 56 Del TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i centri trasmissione dati stabiliti in uno Stato membro. Questo potrebbe esser chiamato a rispondere in solido e in via eventuale con gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro stato membro, indipendentemente dall’ubicazione della sede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazione delle scommesse.
Adempimenti e versamenti
La base imponibile per i concorsi pronostici è costituita dall‘ammontare della somma corrisposta dal concorrente al netto di diritti fissi e compensi spettanti ai ricevitori. Per le scommesse, invece, la base imponibile è rappresentata dall’ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa effettuata.
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato utilizzando il modello F24 Accise con i codici tributo specifici stabiliti dall’Agenzia delle Entrate. I termini di versamento seguono la disciplina generale dei tributi, con scadenze mensili per la maggior parte delle tipologie di gioco.
I soggetti passivi devono mantenere una contabilità separata per l’attività di gioco, registrando tutti i movimenti relativi alla raccolta, alle vincite corrisposte e agli importi dovuti a titolo di imposta. Questa documentazione deve essere conservata e resa disponibile in caso di controlli da parte degli organi competenti.
A decorrere dall’1.3.2012 (art. 29 co. 12-bis del DL 216/2011), il pagamento dell’imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli è fissato al:
- 31 agosto dello stesso anno per l’imposta unica dovuta per il periodo: gennaio – aprile;
- 30 novembre per l’imposta unica dovuta per il periodo: maggio – agosto;
- 20 dicembre dello stesso anno per imposta dovuta per il periodo: settembre – novembre;
- 31 gennaio dell’anno successivo per l’imposta dovuta per il mese di dicembre.
Novità normative 2025
Le concessioni per la raccolta di scommesse a distanza in scadenza il 31 dicembre 2024 sono state prorogate fino al 17 settembre 2025, garantendo continuità operativa agli operatori del settore. Questa proroga consente di evitare interruzioni nell’attività mentre si definiscono le nuove procedure di gara per l’assegnazione delle concessioni.
Il 2025 introduce requisiti più stringenti per l’autorizzazione degli operatori, con particolare attenzione ai controlli antiriciclaggio e alla prevenzione del gioco patologico. Gli operatori devono implementare sistemi di monitoraggio più sofisticati per identificare comportamenti anomali e proteggere i giocatori vulnerabili.
La normativa antiriciclaggio è stata rafforzata con l’introduzione di soglie più basse per l’identificazione dei clienti e l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette. Questi adempimenti si aggiungono agli obblighi fiscali tradizionali, richiedendo una gestione più complessa dell’attività.
Sanzioni e controlli fiscali
Le violazioni degli obblighi relativi all’imposta sulle scommesse comportano sanzioni amministrative proporzionate all’imposta evasa, con applicazione dei coefficienti previsti dalla normativa generale sui tributi. Nei casi più gravi di evasione sistematica, si configurano anche responsabilità penali per i soggetti coinvolti.
La responsabilità solidale tra mandante e mandatario si estende anche alle sanzioni, garantendo che lo Stato possa recuperare sia l’imposta evasa che le penalità applicate indipendentemente dalla solvibilità di uno dei soggetti obbligati.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l’Agenzia delle Entrate effettuano controlli mirati sulla corretta applicazione delle aliquote, sul rispetto dei termini di versamento, sulla regolarità delle concessioni e sull’adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Questi controlli utilizzano sistemi informatici avanzati per individuare anomalie nei flussi di gioco e nei versamenti fiscali.