Dichiarazione imposta di soggiorno locazioni brevi: scadenza 30 giugno 2026, soggetti obbligati, procedura telematica, sanzioni e casi reali.
L’imposta di soggiorno nelle locazioni brevi obbliga gestori, intermediari e portali telematici a trasmettere la dichiarazione annuale all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2026, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 23/2011. La Cassazione, con la sentenza SS.UU. n. 1527/2026, ha definitivamente confermato la qualifica di responsabile d’imposta per i gestori delle strutture ricettive, con rilevanti conseguenze operative sugli obblighi dichiarativi.
L’imposta di soggiorno nelle locazioni brevi è un tributo locale istituito ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 23/2011, applicabile nei Comuni capoluogo di provincia, nelle unioni di comuni e nelle località turistiche o città d’arte. Il soggetto passivo è il turista che pernotta; il soggetto obbligato alla dichiarazione e al versamento è il gestore della struttura ricettiva o, nelle locazioni brevi, l’intermediario o il portale telematico che incassa il canone. La dichiarazione relativa all’anno 2025 va trasmessa telematicamente entro il 30 giugno 2026, con sanzioni tra il 100% e il 200% dell’imposta in caso di omissione.

Cos’è l’imposta di soggiorno e come funziona
L’imposta di soggiorno è un tributo locale di scopo che alcuni Comuni hanno facoltà di istituire, con delibera del consiglio comunale, a carico dei soggetti che pernottano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. La norma istitutiva è l’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, in materia di federalismo fiscale municipale. Dal punto di vista della natura giuridica, si tratta di un’imposta e non di una tassa: la pretesa tributaria non è correlata all’erogazione di uno specifico servizio pubblico, ma costituisce un prelievo coattivo nei confronti di determinati contribuenti. Questo aspetto ha rilevanza pratica, poiché incide sulla qualifica dei soggetti obbligati e sul regime sanzionatorio applicabile in caso di inadempimento.
I Comuni che possono istituire l’imposta
Non tutti i Comuni italiani possono applicare la tassa di soggiorno sulle locazioni turistiche. Ai sensi dell’art. 4, co. 1, del D.Lgs. 23/2011, la facoltà è riservata a tre categorie di enti locali: i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, ossia gli enti locali costituiti da due o più comuni, di norma confinanti, per l’esercizio congiunto di funzioni specifiche, e i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte. Per quest’ultima categoria sussistono difficoltà applicative rilevanti, poiché le Regioni hanno adottato criteri difformi nell’individuazione dei Comuni ammessi. Prima di applicare il tributo è quindi necessario verificare l’esistenza di una delibera comunale istitutiva.
Misura massima dell’imposta: i tetti fissati dalla legge
L’importo dell’imposta comunale sul pernottamento è determinato da ogni singolo Comune mediante delibera di regolamento, entro i limiti massimi fissati dalla legge. La norma prevede criteri di gradualità in proporzione al prezzo pagato dal cliente; nella prassi, tuttavia, la maggioranza delle delibere comunali ha adottato un’imposta commisurata alla tipologia e alla categoria della struttura ricettiva, nonché al numero di pernottamenti. I tetti massimi vigenti sono i seguenti:
| Tipologia di Comune | Base normativa | Tetto massimo per notte |
|---|---|---|
| Generalità dei Comuni | Art. 4, co. 1, D.Lgs. 23/2011 | € 5,00 per persona |
| Comuni capoluogo con presenze turistiche ≥ 20 volte i residenti (individuati con D.M.) | Art. 4, co. 1, D.Lgs. 23/2011 | € 10,00 per persona |
| Roma Capitale — strutture ricettive | Art. 14, co. 16, lett. e), DL 78/2010 | € 10,00 per persona |
Ogni Comune può inoltre prevedere riduzioni periodiche, esenzioni specifiche e ulteriori modalità applicative del tributo, purché nei limiti fissati dalla normativa statale.
Chi è soggetto all’imposta di soggiorno e chi ne è esente
Il soggetto passivo dell’imposta di soggiorno è il turista che pernotta nella struttura ricettiva: su di lui ricade l’onere economico del tributo. Il gestore della struttura o, nelle locazioni brevi, l’intermediario o il portale telematico non è soggetto passivo, ma responsabile d’imposta ai sensi dell’art. 4, co. 1-ter, del D.Lgs. 23/2011. Questa distinzione non è formale: il responsabile d’imposta è solidalmente obbligato al versamento con il soggetto passivo, con diritto di rivalsa su quest’ultimo, ed è il soggetto su cui ricadono gli obblighi dichiarativi verso l’Agenzia delle Entrate. Il presupposto impositivo è il pernottamento: chi occupa la struttura in modalità diurna (c.d. “day use“) non è soggetto al tributo.
Il gestore come responsabile d’imposta: la posizione dopo la Cassazione 2026
La qualifica di responsabile d’imposta per i gestori delle strutture ricettive è stata oggetto di un lungo contenzioso interpretativo. La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 6187/2024 e SS.UU. n. 1527/2026, ha definitivamente escluso la qualifica di “agente contabile” per i gestori, confermando quella di responsabile d’imposta. Questa distinzione produce una conseguenza operativa concreta: i gestori delle strutture ricettive non sono tenuti a presentare al Comune il c.d. “modello 21” per il conto giudiziale, adempimento che sarebbe invece gravato sugli agenti contabili. Nella prassi, alcuni Comuni avevano richiesto tale adempimento, generando incertezza e oneri aggiuntivi a carico dei gestori. Le sentenze citate chiudono il dibattito e consentono di escludere questo obbligo con certezza normativa.
Le categorie esenti dall’imposta di soggiorno
Le esenzioni dall’imposta comunale sul pernottamento non sono uniformi a livello nazionale: ogni Comune le definisce con propria delibera di regolamento, e l’elenco può variare significativamente da territorio a territorio. Le categorie più frequentemente esentate, sulla base delle delibere comunali adottate, sono le seguenti:
| Categoria | Note operative |
|---|---|
| Residenti nel Comune (o nell’Unione di comuni) | Esenzione più diffusa; richiede verifica anagrafica |
| Lavoratori dipendenti della struttura ricettiva | Limitata al personale della struttura ospitante |
| Autisti di pullman e accompagnatori di gruppi turistici | Richiede documentazione dell’agenzia organizzatrice |
| Persone in terapia presso strutture sanitarie e loro accompagnatori | Richiede certificazione medica o documentazione sanitaria |
| Portatori di handicap non autosufficienti e loro accompagnatori | Richiede idonea certificazione medica |
| Studenti in viaggio di istruzione o per formazione professionale | Attestazione da università, scuole o enti di formazione |
| Forze di polizia e Vigili del Fuoco per esigenze di servizio | Limitata ai pernottamenti per ragioni di servizio documentate |
| Volontari in occasione di eventi o emergenze ambientali | Verifica con il regolamento comunale specifico |
| Artisti e accompagnatori per manifestazioni culturali istituzionali | Limitata a eventi organizzati dall’amministrazione locale |
| Ospiti di eventi organizzati da istituzioni locali | Verifica con delibera comunale di riferimento |
Per ogni esenzione applicata, il gestore è tenuto a conservare la documentazione giustificativa per un periodo di cinque anni, al fine di esibirla in caso di controllo da parte delle autorità comunali competenti.
Chi deve presentare la dichiarazione dell’imposta di soggiorno
L’obbligo di presentare la dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno non coincide necessariamente con l’obbligo di versamento, né con la posizione di soggetto passivo. Il criterio che individua il dichiarante è stabilito dall’art. 4 del D.Lgs. 23/2011 e varia in funzione della modalità di gestione della struttura ricettiva o dell’unità abitativa. Nelle strutture ricettive tradizionali il dichiarante è il gestore; nelle locazioni brevi il criterio dirimente è chi incassa il canone o interviene nel pagamento. Sono inoltre tenuti alla presentazione della dichiarazione anche i soggetti che non hanno registrato pernottamenti nell’anno di riferimento, purché la struttura risulti aperta: l’obbligo dichiarativo non viene meno in assenza di presenze.
Il gestore della struttura ricettiva
Il gestore della struttura ricettiva, albergo, bed and breakfast, casa vacanze o qualsiasi altra struttura ricettiva extralberghiera, è il soggetto primariamente obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale ai sensi dell’art. 4, co. 1-ter, del D.Lgs. 23/2011. Oltre alla dichiarazione annuale, il gestore è tenuto a trasmettere in corso d’anno al Comune le comunicazioni periodiche delle presenze, secondo le prescrizioni del regolamento comunale di riferimento. Si tratta di due adempimenti distinti: le comunicazioni periodiche hanno cadenza infrannuale e riguardano i dati di presenza; la dichiarazione annuale riepiloga i versamenti effettuati nell’intero anno di riferimento. La confusione tra i due obblighi è una delle criticità operative più frequenti nella prassi dei gestori di strutture ricettive di piccole dimensioni.
Intermediari immobiliari e portali telematici nelle locazioni brevi
Nelle locazioni brevi disciplinate dall’art. 4 del DL 50/2017, ossia le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulate da persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa, l’obbligo dichiarativo si sposta sul soggetto che incassa il canone o interviene nel pagamento. Rientrano in questa categoria gli intermediari immobiliari (agenzie) e i soggetti che gestiscono portali telematici (es. piattaforme di prenotazione online). Gli intermediari tenuti a presentare la dichiarazione devono indicarvi tutti gli immobili gestiti situati nel Comune destinatario della dichiarazione, indipendentemente dal numero. Quando gli immobili da dichiarare superano la capienza di un singolo modello, è prevista la dichiarazione multipla, contrassegnata con la lettera “M”, che consente l’invio cumulativo riferito all’intero anno.
| Soggetto | Obbligo dichiarativo | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Gestore struttura ricettiva (albergo, B&B, casa vacanze) | Dichiarazione annuale + comunicazioni periodiche al Comune | Art. 4, co. 1-ter, D.Lgs. 23/2011 |
| Proprietario che affitta direttamente in locazione breve | Dichiarazione annuale per i pernottamenti gestiti in proprio | Art. 4, DL 50/2017; FAQ MEF nn. 2, 3, 7/2022 |
| Intermediario immobiliare (agenzia) | Dichiarazione annuale per tutti gli immobili gestiti nel Comune; dichiarazione multipla se necessario | Art. 4, DL 50/2017; FAQ MEF nn. 2, 3, 7/2022 |
| Portale telematico (piattaforma online) | Dichiarazione annuale per i pernottamenti in cui ha incassato o è intervenuto nel pagamento | Art. 4, DL 50/2017 |
La gestione mista: proprietario e intermediario nello stesso anno
Il caso operativamente più delicato si verifica quando, nel corso dello stesso anno, la medesima unità abitativa viene gestita in parte direttamente dal proprietario e in parte tramite intermediario o portale telematico. In questa ipotesi, secondo le FAQ MEF nn. 2, 3 e 7 del 19 settembre 2022, entrambi i soggetti sono obbligati a presentare una dichiarazione distinta, ciascuno limitatamente ai pernottamenti rientranti nella propria gestione. Non è prevista una dichiarazione unica congiunta. La ripartizione degli obblighi segue il criterio dell’incasso: ciascun soggetto dichiara i periodi in cui ha effettivamente percepito il canone o è intervenuto nel pagamento. Questa casistica è frequente quando il proprietario gestisce direttamente alcune settimane dell’anno e affida il resto a un’agenzia o a una piattaforma online.
Dichiarazione obbligatoria anche in assenza di pernottamenti
Anche qualora il gestore della struttura ricettiva non abbia registrato presenze nell’anno di riferimento, per chiusura stagionale, assenza di prenotazioni o turisti tutti esenti, la dichiarazione annuale va comunque presentata. L’obbligo è confermato dalla FAQ MEF n. 27 del 19 settembre 2022. L’unica condizione rilevante è che la struttura risulti formalmente aperta nell’anno: le strutture che risultano chiuse per l’intero anno sono escluse dall’obbligo.
Scadenza e modalità di presentazione della dichiarazione 2026
La dichiarazione annuale relativa all’anno d’imposta 2025 deve essere trasmessa entro il 30 giugno 2026. La scadenza è fissa e si ripete ogni anno: il termine è sempre il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 23/2011. La trasmissione avviene esclusivamente con modalità telematiche: non sono ammesse presentazioni cartacee né modalità alternative eventualmente istituite dai singoli Comuni. Su questo punto la normativa è esplicita, i Comuni non hanno facoltà di introdurre modelli o canali dichiarativi propri, e l’unico modello valido a livello nazionale è quello adottato con il DM 29 aprile 2022, applicabile anche al contributo di soggiorno del Comune di Roma Capitale ai sensi dell’art. 14, co. 16, lett. e), del DL 78/2010.
Il modello dichiarativo: DM 29 aprile 2022
Il modello dichiarativo ufficiale, adottato con il DM 29 aprile 2022, è lo strumento attraverso cui il dichiarante comunica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai pernottamenti e ai versamenti effettuati nell’anno di riferimento. Il modello richiede l’indicazione dei seguenti elementi:
- dati anagrafici del gestore della struttura o del soggetto obbligato alla dichiarazione;
- dati identificativi della struttura ricettiva o dell’immobile dato in locazione;
- valore dell’imposta applicata per singolo pernottamento, secondo la delibera comunale vigente;
- numero delle presenze, calcolato moltiplicando il numero degli ospiti per il numero dei rispettivi pernottamenti;
- versamenti periodici effettuati al Comune nell’anno di riferimento.
Il modello è unico a livello nazionale e sostituisce qualsiasi modello alternativo eventualmente predisposto dai Comuni. Le ricevute di invio restano disponibili nell’area personale del portale AdE e devono essere conservate per eventuali controlli successivi.
Come si trasmette la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate
La dichiarazione può essere trasmessa attraverso due canali telematici alternativi: l’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, accessibile con credenziali SPID, CIE o CNS, oppure i canali telematici Entratel/Fisconline. La presentazione può avvenire direttamente da parte del soggetto obbligato oppure tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, co. 3, del DPR 322/1998, tra cui rientrano i dottori commercialisti iscritti all’albo. Indipendentemente dal canale scelto, l’interfaccia di compilazione è accessibile dalla sezione dedicata alle dichiarazioni dell’imposta di soggiorno presente nell’area servizi del portale AdE. È opportuno verificare sempre il percorso di navigazione aggiornato direttamente sul sito istituzionale, poiché l’interfaccia del portale è soggetta ad aggiornamenti periodici.
La dichiarazione multipla per intermediari con più immobili
La dichiarazione multipla, identificata dalla lettera “M” in fase di presentazione, è uno strumento riservato ai soggetti che gestiscono un numero di strutture ricettive o unità abitative superiore a quello rappresentabile in un unico modello. È il caso tipico degli intermediari immobiliari e dei gestori di portali telematici che operano su più immobili nello stesso Comune. La dichiarazione multipla è costituita da più invii distinti dello stesso modello, ciascuno riferito a un sottoinsieme di strutture, ma con importo cumulativo riferito all’intero anno e a tutte le strutture dichiarate complessivamente. Non è una facoltà generalmente disponibile: va utilizzata esclusivamente quando la rappresentazione integrale della propria posizione non è possibile in un unico modello. L’uso improprio della dichiarazione multipla, ad esempio per comodità organizzativa anziché per necessità, non è conforme alle indicazioni del MEF.
Come si calcola l’imposta di soggiorno: presenze e pernottamenti
Il calcolo della tassa di soggiorno sulle locazioni turistiche segue una formula moltiplicativa: numero degli ospiti × numero dei pernottamenti × tariffa per notte stabilita dalla delibera comunale. Il risultato è l’imposta complessivamente dovuta per il periodo di riferimento. La tariffa applicabile dipende dalla delibera del Comune in cui è situata la struttura e può variare in funzione della tipologia e della categoria della struttura ricettiva. Sebbene la legge preveda criteri di gradualità in proporzione al prezzo pagato dal cliente, nella prassi la maggioranza delle delibere comunali adotta tariffe fisse per categoria di struttura, prescindendo dal prezzo effettivo del soggiorno. Il numero massimo di notti consecutive soggette a imposta è anch’esso definito da ogni Comune con propria delibera.
Esempio pratico di calcolo:
Due ospiti pernottano per tre notti in un appartamento in locazione breve situato in un Comune che applica una tariffa di 3,00 euro per persona per notte. Il calcolo è il seguente:
| Variabile | Valore |
|---|---|
| Numero ospiti | 2 |
| Numero pernottamenti | 3 |
| Presenze totali (ospiti × notti) | 6 |
| Tariffa comunale per presenza | € 3,00 |
| Imposta totale dovuta | € 18,00 |
Il dato “presenze totali”, nell’esempio 6, è il valore che il gestore o il dichiarante deve riportare nella dichiarazione annuale all’Agenzia delle Entrate, insieme all’imposta complessivamente dovuta e ai versamenti periodici già effettuati al Comune nel corso dell’anno. Gli ospiti esenti dall’imposta non concorrono al conteggio delle presenze imponibili: per ciascuna esenzione applicata è necessario conservare la documentazione giustificativa, come indicato nella sezione dedicata alle categorie esenti.
Leggi anche: Ricevuta fiscale | Locazioni di tipo extralberghiero.
Casistiche pratiche: chi dichiara cosa nelle locazioni brevi
La norma individua con chiarezza i soggetti obbligati alla dichiarazione, ma nella pratica le situazioni più frequenti coinvolgono più figure contemporaneamente sulla stessa unità immobiliare, con il rischio concreto di dichiarazioni omesse, duplicate o parzialmente errate. I quattro scenari seguenti coprono le casistiche operative più ricorrenti.
Scenario 1: Il proprietario affitta direttamente senza intermediari
Quando il proprietario gestisce in autonomia le prenotazioni e incassa direttamente il canone, è l’unico soggetto obbligato sia al versamento dell’imposta al Comune sia alla presentazione della dichiarazione annuale all’Agenzia delle Entrate. In questo scenario il rischio operativo più frequente non riguarda la dichiarazione in sé, ma la gestione del rifiuto di pagamento da parte dell’ospite. Poiché il gestore è responsabile d’imposta solidalmente con il soggetto passivo, il mancato incasso dall’ospite non esonera dal versamento al Comune. Alcuni Comuni hanno predisposto un apposito modulo da far sottoscrivere all’ospite che si rifiuti di pagare, con cui quest’ultimo si assume la responsabilità delle conseguenze. In assenza di tale modulo sottoscritto, l’unico strumento a disposizione del proprietario è comunicare al Comune le generalità del cliente, laddove il regolamento comunale lo preveda espressamente, per consentire al Comune stesso di attivarsi direttamente nei confronti del soggetto passivo.
Scenario 2: Il portale telematico incassa per conto del proprietario
Quando la prenotazione e il pagamento transitano interamente attraverso una piattaforma online che incassa il canone per conto del proprietario, l’obbligo dichiarativo ricade sul portale, non sul proprietario, per tutti i pernottamenti gestiti con questa modalità. Il proprietario è escluso dall’obbligo dichiarativo per quei periodi. Tuttavia, nella prassi professionale emerge una criticità ricorrente: il proprietario tende a non monitorare se il portale abbia effettivamente adempiuto agli obblighi di versamento e dichiarazione nei confronti del Comune. Poiché il soggetto passivo rimane il turista, e il Comune può rivalersi su di lui in caso di inadempimento del portale, il proprietario non è esposto a responsabilità dirette. Rimane però esposto a contestazioni in fase di controllo incrociato dei dati, qualora emergano discrepanze tra i pernottamenti risultanti dalle comunicazioni al Ministero dell’Interno e i versamenti dichiarati.
Scenario 3: Gestione mista: proprietario diretto e intermediario nello stesso anno
Lo scenario operativamente più complesso si verifica quando, nel corso dello stesso anno, il proprietario gestisce direttamente alcune prenotazioni e affida altre a un’agenzia o a una piattaforma. In questo caso, come chiarito dalle FAQ MEF nn. 2, 3 e 7 del 19 settembre 2022, entrambi i soggetti presentano una dichiarazione distinta per i pernottamenti di propria competenza. Il rischio operativo reale che si riscontra nella pratica riguarda i periodi di confine: il passaggio di gestione da proprietario a intermediario, o viceversa, a metà stagione genera frequentemente incertezza su chi debba dichiarare i pernottamenti del periodo di transizione. Il criterio dirimente rimane quello dell’incasso: chi ha ricevuto il pagamento del canone per quel soggiorno specifico è il soggetto obbligato. Una mappatura cronologica degli incassi per fonte è lo strumento più efficace per ricostruire correttamente la ripartizione degli obblighi.
Scenario 4: L’agenzia immobiliare con più immobili nello stesso Comune
L’intermediario immobiliare che gestisce più unità abitative nello stesso Comune deve indicare nella dichiarazione tutti gli immobili gestiti, indipendentemente dal numero. Quando il numero di strutture supera la capienza del singolo modello, si ricorre alla dichiarazione multipla. Il rischio più frequente in questo scenario, nella nostra esperienza, è l’omissione involontaria di uno o più immobili, per errore di conteggio, per dimenticanza di unità gestite solo per brevi periodi, o per errata attribuzione al Comune sbagliato in caso di immobili situati in Comuni confinanti. L’omissione anche parziale espone al regime sanzionatorio per omessa o infedele dichiarazione, con sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta dovuta riferibile agli immobili non dichiarati. Una riconciliazione sistematica tra il registro degli immobili in gestione e il contenuto della dichiarazione, prima dell’invio, è la misura preventiva più efficace.
Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione
Il regime sanzionatorio dell’imposta di soggiorno distingue due fattispecie con conseguenze economiche significativamente diverse. La omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale è punita con una sanzione amministrativa tributaria pari a una somma compresa tra il 100% e il 200% dell’imposta dovuta, ai sensi della normativa vigente in materia di tributi locali. La omissione o il versamento parziale dell’imposta al Comune è invece soggetta alla sanzione amministrativa del 25% dell’imposta non versata, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Si tratta di due obblighi autonomi e distinti: è possibile aver versato correttamente l’imposta al Comune e incorrere ugualmente nella sanzione per omessa dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, e viceversa.
| Fattispecie | Sanzione (violazioni dal 1° settembre 2024) | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Omessa dichiarazione annuale | Dal 100% al 200% dell’imposta dovuta (dal 33,33% al 66,67% se presentata entro 30 giorni dalla scadenza) | D.Lgs. 23/2011; D.Lgs. 87/2024 |
| Infedele dichiarazione annuale | Dal 100% al 200% dell’imposta dovuta | D.Lgs. 23/2011 |
| Omesso o parziale versamento al Comune | 25% dell’imposta non versata (30% per violazioni ante 1° settembre 2024) | Art. 13, D.Lgs. 471/1997; D.Lgs. 87/2024 |
| Violazioni plurime (più annualità) | Cumulo materiale: sanzione applicata per ogni singola annualità senza riduzione | D.Lgs. 87/2024 (abolizione cumulo giuridico tributi locali) |
Il rifiuto di pagare l’imposta da parte dell’ospite
Il gestore della struttura ricettiva è solidalmente obbligato al versamento dell’imposta al Comune, con diritto di rivalsa sull’ospite. Questo significa che il mancato incasso dell’imposta da parte del turista non esonera il gestore dall’obbligo di versamento: il rischio economico del rifiuto ricade in prima istanza sul responsabile d’imposta. La situazione è strutturalmente diversa da quella del sostituto d’imposta, figura non prevista per legge nell’imposta di soggiorno, che avrebbe strumenti di tutela più diretti. In assenza di pagamento volontario da parte dell’ospite, il gestore dispone di strumenti limitati, la cui efficacia dipende in larga misura dal contenuto del regolamento comunale applicabile e dal comportamento concreto dell’ospite al momento del soggiorno.
Il modulo di rifiuto del versamento
Per gestire i casi di rifiuto esplicito da parte dell’ospite, alcuni Comuni hanno predisposto un apposito modulo che il gestore può richiedere all’ospite di sottoscrivere. Si tratta di una dichiarazione con cui il cliente riconosce di essere stato informato dell’obbligo di legge, dichiara di rifiutarsi di versare l’imposta e si assume la responsabilità delle conseguenze derivanti dal rifiuto, ivi compreso il recupero coattivo da parte del Comune con applicazione delle sanzioni di legge. Il modulo deve contenere le generalità dell’ospite e i dati della struttura. La sua utilità pratica è duplice: documenta la condotta del gestore come diligente e fornisce al Comune gli elementi necessari per rivalersi direttamente sul soggetto passivo. La disponibilità e il formato del modulo variano da Comune a Comune: è necessario verificarne l’esistenza nel regolamento comunale di riferimento.
Il caso del doppio rifiuto e le locazioni extralberghiere
Lo strumento del modulo non risolve le situazioni in cui l’ospite si rifiuti sia di versare l’imposta sia di sottoscrivere la dichiarazione di rifiuto, né i casi in cui lasci la struttura senza saldare il conto. In queste ipotesi, nella prassi operativa, l’unico strumento residuo a disposizione del gestore è la comunicazione al Comune delle generalità del cliente, rilevate dal documento di identità esibito al momento del check-in, a condizione che tale obbligo sia espressamente previsto dal regolamento comunale e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Spetterà poi al Comune utilizzare tali informazioni per attivarsi nei confronti del soggetto passivo e recuperare gli importi non versati. Nelle locazioni di tipo extralberghiero la situazione è operativamente più semplice: il pagamento, comprensivo dell’imposta di soggiorno — avviene di norma prima del pernottamento, riducendo significativamente il rischio di mancato incasso.
Conservazione della documentazione
Il gestore della struttura ricettiva, o il soggetto obbligato alla dichiarazione nelle locazioni brevi, è tenuto a conservare la documentazione relativa all’applicazione dell’imposta di soggiorno per un periodo di cinque anni, al fine di esibirla su richiesta delle autorità comunali competenti al controllo. L’obbligo di conservazione riguarda l’intero insieme degli atti che consentono di ricostruire la posizione dichiarativa e i versamenti effettuati. In particolare devono essere conservati:
- le fatture o ricevute rilasciate agli ospiti in relazione all’imposta riscossa, con indicazione dell’importo come operazione fuori campo IVA;
- le quietanze di versamento al Comune, per ciascun periodo di riferimento;
- la documentazione giustificativa delle esenzioni applicate, certificazioni mediche, attestazioni scolastiche, documenti di identità per la verifica della residenza, per ogni ospite per il quale l’imposta non sia stata applicata;
- le ricevute telematiche di invio della dichiarazione annuale, disponibili nell’area personale del portale dell’Agenzia delle Entrate al termine di ogni trasmissione.
La conservazione della documentazione sulle esenzioni è particolarmente rilevante in sede di controllo: in assenza di giustificazione documentale, l’esenzione applicata può essere disconosciuta dall’autorità comunale, con conseguente recupero dell’imposta non versata e applicazione delle relative sanzioni.
Domande frequenti
Il responsabile d’imposta è il gestore della struttura ricettiva o, nelle locazioni brevi, chi incassa il canone. È solidalmente obbligato al versamento con il turista, con diritto di rivalsa su quest’ultimo. La qualifica è confermata dalla Cass. SS.UU. n. 1527/2026.
Sì. Ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017, chi incassa il canone o interviene nel pagamento nelle locazioni brevi è obbligato alla dichiarazione annuale. Gli intermediari devono indicare tutti gli immobili gestiti nel Comune destinatario, anche tramite dichiarazione multipla.
Sì, se incassa direttamente il canone senza intermediari. Se invece la gestione è affidata a un’agenzia o a un portale telematico, l’obbligo dichiarativo si trasferisce su questi ultimi per i pernottamenti da loro gestiti, secondo le FAQ MEF nn. 2, 3 e 7 del 19 settembre 2022.
Sì. L’obbligo dichiarativo permane anche in assenza di presenze, purché la struttura risulti formalmente aperta nell’anno di riferimento. L’esonero si applica solo alle strutture chiuse per l’intero anno. Fonte: FAQ MEF n. 27 del 19 settembre 2022.
La dichiarazione multipla, identificata dalla lettera “M”, si usa quando gli immobili da dichiarare superano la capienza di un unico modello. È costituita da più invii distinti con importo cumulativo riferito all’intero anno. Va usata solo per necessità, non per comodità organizzativa, secondo le indicazioni MEF.