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Il reverse charge nella cessione di rottami

IVA nei rapporti con l'esteroIl reverse charge nella cessione di rottami

La cessione di rottami e cascami è soggetta al meccanismo del "reverse charge", ai sensi dell’articolo 74, commi 7 e 8 del DPR n. 633/72. Di seguito le modalità di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile nel caso di acquisto o cessione di rottami, cascami e semilavorati ferrosi tra soggetti passivi Iva nel territorio nazionale.

Le operazioni di cessione, effettuate sul territorio nazionale, di rottami, cascami, avanzi, semi-lavorati non ferrosi e bancali di legno (pallet), se effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta, sono soggette ad IVA con il meccanismo dell’inversione contabile.

La normativa prevede che il soggetto cedente emetta fattura senza l'addebito di IVA. Questo, in quanto è a carico del soggetto cessionario l'obbligo di integrare la fattura con il meccanismo del reverse charge. Questo tipo di disposizione ha carattere antielusivo avendo l'obiettivo di contrastare le frodi in materia di IVA. Questo è quanto previsto dalla Direttiva n. 2006/69/CE.

La cessione di rottami con inversione contabile

La disciplina Iva riguardante la cessione di rottami (cascami, rottami, carta da macero, stracci, ecc.) è contenuta all'articolo 74, commi 7 e 8 del DPR n. 633/72. Secondo tale disposizione alla cessione di rottami deve essere applicato il meccanismo del "reverse charge". L'utilizzo dell'inversione contabile, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 43/E del 12 maggio 2008, deve essere applicata ai rottami, e a tutti i materiali qualificabili come tali, ossia come beni non più utilizzabili secondo la destinazione d’uso originaria. Vediamo tutte le informazioni utili per chi svolge questo tipo di attività.

Ambito oggettivo di applicazione: beni ai quali si applica la disciplina

L’Agenzia delle Entrate definisce come rottame un bene in assoluto non suscettibile di reimpiego, se non attraverso operazioni di lavorazione e trasformazione (tali operazioni devono, cioè, essere necessarie per il reimpiego). Più precisamente, il “reverse charge” deve essere applicato alle cessioni di rottami non ferrosi e semilavorati di metalli non ferrosi (articolo 74, comma 8, DPR n. 633/72), nonché a quelle di rottami ferrosi, semilavorati e altri materiali (comma 7) e, cioè, alle cessioni dei seguenti beni:

Rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi, e dei relativi lavori;

Carta da macero e stracci;

Scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica;

Beni indicati ai punti precedenti ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio, senza modificarne la natura;

Semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003:

ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie;

ferro-leghe;

prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili;

graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio;

Rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori;

Semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci d...

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