Il diritto di recesso consente ai soci di svincolarsi unilateralmente dal vincolo societario. Si tratta di atto ricettizio con il quale il socio ha la possibilità di fuoriuscire dalla società. In particolare, il nostro legislatore ha previsto questa possibilità soprattutto per tutelare i soci di minoranza che, considerato il loro peso nel processo decisionale, possono trovarsi in situazioni che possono portarli a volersi svincolare da patto sociale.


Nelle società per azioni, il recesso del socio è disciplinato dall’art. 2437 c.c., che attribuisce ai soci questo, che non hanno concorso ad alcune specifiche deliberazioni e a quelli che non hanno concorso all’approvazione di altre. E’ proprio a seguito di queste fattispecie che, il socio, seguendo una ben precisa procedura può svincolarsi dalla società, ottenendo indietro il valore economico della sua quota societaria.

In questo articolo la disciplina legata la recesso del socio nelle società per azioni.

Quali sono le cause di recesso del socio?

Le cause di recesso del socio nelle spa, possono essere cosi distinte:

  • Modifica dell’oggetto sociale, se la deliberazione assembleare consente un cambiamento significativo dell’attività svolta;
  • Trasformazione della società;
  • Trasferimento della società all’estero;
  • Revoca dello stato di liquidazione;
  • Modifiche relative ai diritti di voto e partecipazione;
  • Introduzione o soppressione di clausole compromissorie;
  • Eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto in aggiunta a quelle disposte per legge;
  • Modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso.

Cause derogabili

Salvo che lo statuto disponga diversamente, il diritto di recesso del socio, spetta per coloro che, non hanno concorso all’approvazione delle delibere relative:

  • Proroga del termine della società;
  • Introduzione o alla rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Cause statutarie

Infine, costituiscono le cause statutarie di recesso tutte quelle che vengono previste dallo statuto della società.

Per esempio, lo statuto sociale può prevedere un recesso per giusta causa, per volere del socio ad nutum, con preavviso di almeno 180 giorni.

Quali sono i tempi e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso del socio?

Il recesso consiste in una dichiarazione unilaterale del socio e non richiede accettazione da parte della società. La sua efficacia dipende dalla ricezione della comunicazione da parte degli amministratori.

Le modalità e i termini del diritto di recesso sono disciplinati dall’art. 2437-bis c.c.

Il recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, con un invio di una lettera raccomandata entro 15 giorni dall’iscrizione nel Registro delle imprese della delibera societaria, presente o assente in assemblea. Non è possibile recedere, nel caso in cui vi sia la revoca della delibera che ne determina la causa, trattandosi di recesso inefficace. Il recesso può essere totale o parziale.

Nel primo caso il socio recede e rinuncia alla sua partecipazione totalmente. In quello parziale, il recesso riguarda una parte delle azioni possedute. Qualora, la causa di recesso riguarda un fatto differente dalla deliberazione, il termine è di 30 giorni, decorrenti dalla conoscenza del fatto da parte del socio recedente.

In caso di società costituita a tempo indeterminato e non quotata, il recesso (ad nutum) potrà essere esercitato in qualsiasi momento, con un preavviso di 180 giorni.

L’esercizio avviene mediante lettera raccomandata che deve contenere:

  • Le generalità del socio recedente;
  • Il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento;
  • Il numero e la categoria delle azioni per le quali si esercita il recesso.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

In sostituzione della raccomandata, è ammesso l’utilizzo di strumenti che diano la certezza della ricezione da parte degli amministratori della stessa comunicazione.

Inefficacia del recesso del socio

Società per azioni, diritto di recesso: casi di inefficacia

L’art. 2437 bis c.c., co. 3, sancisce l’inefficacia del recesso se entro 90 giorni, la società revoca la delibera che lo legittima.

L’efficacia del recesso è sottoposta a condizione risolutiva per il periodo di 90 giorni nel quale la società può far venir meno la situazione che ha fatto sorgere, e conseguentemente privare gli effetti del recesso stesso.

La deliberazione di scioglimento della società priva di efficacia il recesso che sia già stato comunicato, in tal caso il socio recedente non ha diritto a conseguire il valore delle azione, ma partecipa alla liquidazione.

Chi può esercitare il diritto di recesso?

Per esercitare il diritto di recesso occorre essere soci.

L’art. 2437 c.c. riconosce il diritto di recesso:

  • Soci che non hanno concorso alle deliberazioni;
  • Soci privi del diritto di voto.

Patti limitativi del diritto

L’ultimo comma dell’art. 2437 c.c. sancisce la nullità di ogni patto che ha come finalità l’esclusione oppure rende più oneroso l’esercizio del diritto di recesso.

Non sono considerati patti limitativi del diritto di recesso gli atti di rinuncia preventiva all’esercizio del diritto stesso, circoscritti a una specifica deliberazione.

Determinazione del valore della quota

Il socio recedente ha diritto alla liquidazione del valore delle azioni per le quali esercita il diritto di recesso.

Il Codice civile, prevede che il valore delle azioni sia determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del revisore contabile.

Per il calcolo si tiene conto di una serie di indicatori previsti dalla legge:

  • Consistenza del Patrimonio della società;
  • Prospettive reddituali;
  • Valore di mercato della società.

In alternativa, dei criteri previsti dallo statuto.

I soci hanno diritto a conoscere la determinazione del valore 15 giorni prima dell’assemblea con la quale si delibererà l’uscita del socio.

Nel caso di disaccordo tra i soci sul valore, sarà nominato un perito esperto dal Tribunale che con apposita relazione determinerà il valore delle azioni.

Società con azioni quotate

Nel caso di società con azioni quotate su un mercato regolamentato il valore di liquidazione:

“E’ determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 6 mesi che precedono la pubblicazione ovvero la ricezione dell’avviso di convocazione dell’assemblea in cui le deliberazioni legittimano il recesso”.

Procedimento di liquidazione

Il procedimento è indicato dall’art 2437 quater c.c. ed è suddivisibile in 4 fasi:

  1. Gli amministratori offrono le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione del numero delle azioni possedute. L’offerta deve essere depositata presso il registro delle imprese e viene assegnato un termine di 30 giorni per il deposito dell’offerta;
  2. Qualora i soci non acquistino, in tutto o in parte, le azioni del socio recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi;
  3. In caso di mancato collocamento, entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del socio vengono rimborsate dalla società;
  4. In assenza di utili o riserve disponibili, viene deliberata la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Chiaramente, la riduzione del capitale o lo scioglimento sono ipotesi estreme da considerare in ultima soluzione. La fase di liquidazione ha lo scopo di garantire protezione sia agli interessi del socio recedente, sia preservare il patrimonio sociale.

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