Identificazione diretta ai fini Iva: la procedura

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Gli operatori economici residenti in uno Stato UE quando devono effettuare operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia, hanno la possibilità di registrarsi in Italia con la procedura di identificazione diretta prevista dall'art. 35-ter del DPR n. 633/72.

La procedura di identificazione diretta ai fini Iva prevista dall'art. 35-ter del DPR n. 633/72 può essere applicata dai soggetti passivi Iva residenti in altro Stato membro UE che devono registrarsi in Italia per svolgere operazioni rilevanti ai fini dell'imposta. Tale procedura si pone come alternativa rispetto alla nomina di un rappresentante fiscale (ex art. 17, co. 3 del DPR n. 633/72). Deve essere evidenziato che, inoltre, la procedura in commento trova applicazione anche nei confronti di soggetti residenti in un paese extra-UE con cui esistono strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta (secondo quanto previsto dalla Ris. n. 220/E/2003). In pratica, si tratta della Norvegia (vedasi Ris. n. 44/E/2020) e il Regno Unito (vedasi Ris. n. 7/E/2021). La medesima regola vale anche per i soggetti passivi italiani che operano in altri paesi UE nei quali non vige più l'obbligo di nomina del rappresentante fiscale. Avvio di attività in Italia per azienda non residente Solitamente, quando, un'azienda non residente inizia ad operare in Italia ha di fronte a se alcune possibilità per gestire correttamente gli aspetti tributari. In particolare, le possibilità sono le seguenti:

Creazione di una società controllata (subsidiary) in Italia; Creazione di una branch (stabile organizzazione) in Italia; L'identificazione diretta ai fini Iva in Italia.

Nel dettaglio, le modalità a disposizione dipendono dal grado di presenza in Italia del soggetto non residente. Come detto, il soggetto estero può aprire una subsidiary in Italia e gestire con questa il flusso reddituale che arriva dall'attività italiana. Si tratta, senza dubbio, della modalità più completa per operare in Italia per qualsiasi tipologia di attività. In alternativa, è possibile optare per la costituzione di una stabile organizzazione in Italia. La stabile organizzazione è data dalla presenza stabile in Italia del soggetto estero tramite un ufficio o una sede fissa, senza che vi sia un autonomo soggetto di diritto staccato dall'azienda estera. Questo può essere il caso di aziende estere che concludono contratti in Italia ed esercitano direttamente nel territorio dello Stato un'attività economica. In ultima istanza, quando l'azienda non ha in Italia una presenza fisica, ma ivi vi svolge la propria attività, può essere richiesta l'identificazione diretta della stessa. Questa procedura è valida solo ai fini Iva, la cui procedura è disciplinata dall'art. 35-ter del DPR n. 633/72. Caso classico per cui è richiesta è quello che riguarda le aziende di e-commerce indiretto e che superano i 10.000 euro di fatturato annuo nella UE, verso privati, ed operano anche in Italia. Queste aziende sono obbligate, alternativamente, a:

Identificarsi in Italia ai fini Iva; Applicare il regime Iva OSS, per adempiere agli obblighi Iva in Italia.

Regime Iva OSS degli ecommerce Il legislatore ha offerto ai soggetti passivi, in alternativa alla nomina di un rapprese...

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Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale
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