Home IVA nei rapporti con l'estero Identificazione diretta ai fini Iva: la procedura

Identificazione diretta ai fini Iva: la procedura

Gli operatori economici residenti in uno Stato UE quando devono effettuare operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia, hanno la possibilità di registrarsi in Italia con la procedura di identificazione diretta prevista dall'art. 35-ter del DPR n. 633/72.

3

Che cos’è la procedura di identificazione diretta ai fini Iva?

La procedura di identificazione diretta ai fini Iva prevista dall’art. 35-ter del DPR n. 633/72 può essere applicata dai soggetti passivi Iva residenti in altro Stato membro UE che devono registrarsi in Italia per svolgere operazioni rilevanti ai fini dell’imposta. Tale procedura si pone come alternativa rispetto alla nomina di un rappresentante fiscale (ex art. 17, co. 3 del DPR n. 633/72). Deve essere evidenziato che, inoltre, la procedura in commento trova applicazione anche nei confronti di soggetti residenti in un paese extra-UE con cui esistono strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta (secondo quanto previsto dalla Ris. n. 220/E/2003). In pratica, si tratta della Norvegia (vedasi Ris. n. 44/E/2020) e il Regno Unito (vedasi Ris. n. 7/E/2021). La medesima regola vale anche per i soggetti passivi italiani che operano in altri paesi UE nei quali non vige più l’obbligo di nomina del rappresentante fiscale.

La funzione di questa procedura di diretta identificazione in Italia ha come obiettivo quello di far assolvere direttamente l’azienda non residente ai propri obblighi Iva in Italia.

I soggetti residenti extra UE possono identificarsi ai fini Iva in Italia?

Deve essere evidenziato che gli operatori economici residenti in stati extra-UE non hanno la possibilità di applicare la procedura di identificazione diretta. In questi casi deve essere attuata la procedura di nomina del rappresentante fiscale per l’attribuzione di un numero di partita Iva in Italia. Tuttavia, deve essere tenuto presente il fatto che, comunque, è possibile ricorrere all’identificazione diretta in Italia, qualora il soggetto passivo (extra-UE) sia dotato di una stabile organizzazione (ai fini delle imposte sui redditi) in Italia.

Quando si rende necessaria l’identificazione diretta ai fini Iva in Italia?

Solitamente, quando, un’azienda non residente inizia ad operare in Italia ha di fronte a se alcune possibilità per gestire correttamente gli aspetti tributari. In particolare, le possibilità sono le seguenti:

  • Creazione di una società controllata (subsidiary) in Italia;
  • Creazione di una branch (stabile organizzazione) in Italia;
  • L’identificazione diretta ai fini Iva in Italia.

Nel dettaglio, le modalità a disposizione dipendono dal grado di presenza in Italia del soggetto non residente. Come detto, il soggetto estero può aprire una subsidiary in Italia e gestire con questa il flusso reddituale che arriva dall’attività italiana. Si tratta, senza dubbio, della modalità più completa per operare in Italia per qualsiasi tipologia di attività. In alternativa, è possibile optare per la costituzione di una stabile organizzazione in Italia. La stabile organizzazione è data dalla presenza stabile in Italia del soggetto estero tramite un ufficio o una sede fissa, senza che vi sia un autonomo soggetto di diritto staccato dall’azienda estera. Questo può essere il caso di aziende estere che concludono contratti in Italia ed esercitano direttamente nel territorio dello Stato un’attività economica.

In ultima istanza, quando l’azienda non ha in Italia una presenza fisica, ma ivi vi svolge la propria attività, può essere richiesta l’identificazione diretta della stessa in Italia. L’identificazione diretta dell’azienda estera è valida solo ai fini Iva, la cui procedura è disciplinata dall’art. 35-ter del DPR n. 633/72. Caso classico per cui è richiesta l’identificazione diretta è quello che riguarda le aziende di e-commerce indiretto e che superano i 10.000 euro di fatturato annuo nella UE, verso privati, ed operano anche in Italia. Queste aziende sono obbligate, alternativamente, a:

  • Identificarsi in Italia ai fini Iva;
  • Applicare il regime Iva OSS, per adempiere agli obblighi Iva in Italia.

Regime Iva OSS

Il legislatore ha offerto ai soggetti passivi, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale o all’identificazione diretta, la possibilità di aderire al regime speciale OSS. Grazie ad esso l’operatore economico può evitare di registrarsi nei singoli stati di “consumo” dichiarando e versando l’imposta solo nello Stato di identificazione, il quale provvederà a versare l’Iva agli Stati competenti. Tale regime può essere applicato:

  • A tutte le tipologie di prestazioni di servizi B2C effettuate nei confronti di privati in Stati membri diversi da quello del fornitore (es. servizi di alloggio, ristorazione e catering, etc);
  • Alle vendite a distanza intracomunitarie;
  • A determinate vendite interne di beni facilitate da piattaforme elettroniche.

Alternatività tra identificazione diretta e rappresentante fiscale

La procedura di identificazione diretta è alternativa a quella di nomina di un rappresentante fiscale, ex art. 17, co. 3 del DPR n. 633/72. In particolare, la nomina del rappresentante fiscale riguarda i soggetti passivi Iva residenti in un Paese extra-UE, i quali non possono ricorrere alla procedura di identificazione diretta e, per ottenere l’attribuzione di un numero di partita Iva in Italia, sono obbligati a nominare un rappresentante fiscale. Naturalmente poi, deve essere evidenziato la procedura di identificazione diretta è inibita qualora il soggetto passivo Iva detenga una stabile organizzazione in Italia.


L’identificazione diretta ai fini Iva in Italia

Lo strumento dell’identificazione diretta è stato introdotto in Italia con il D.Lgs. n. 191/02 in recepimento della Direttiva UE n. 2000/65/CE. Successivamente, questa direttiva è stata rifusa negli articoli 204 e seguenti della Direttiva UE n. 2006/112/CE. In dettaglio, quindi, devono ricorrere all’identificazione diretta ai fini Iva in Italia gli enti non residenti nello Stato che esercitano:

  • Attività di impresa;
  • Attività di arte o professione

in uno Stato UE o in un Paese terzo con cui esistono strumenti giuridici di reciprocità ed assistenza in materia di imposizione indiretta (vedasi la Risoluzione n. 220/E/2003 dell’Agenzia delle Entrate). L’identificazione diretta ai fini Iva deve essere applicata, in assenza di una stabile organizzazione, ed in alternativa alla nomina del rappresentante fiscale. Questo strumento si attiva nel caso di cessione di beni o prestazione di servizi territorialmente rilevanti in Italia, effettuate da soggetti non residenti nei confronti di:

  • Privati consumatori;
  • Enti non commerciali privi di partita Iva;
  • Soggetti non residenti anche se in possesso di partita Iva, per identificazione diretta o nomina di rappresentate fiscale. Risoluzione n. 89/E/2010 Agenzia delle Entrate.

Per le operazioni effettuate nei confronti di imprese, quindi, c.d. “operazioni B2B” il soggetto chiamato ad emettere fattura è l’azienda non residente, senza l’indicazione della partita Iva italiana ottenuta con l’identificazione. In questo caso il soggetto committente italiano è tenuto a registrare la fattura ricevuta dal soggetto estero, attraverso l’applicazione del meccanismo del “reverse charge“, con il meccanismo:

  • Dell’integrazione contabile. In caso di azienda prestatore residente in Paese UE;
  • Dell’autofattura. In caso di azienda prestatore residente in Paese Extra-UE.

La responsabilità fiscale nell’identificazione diretta

Aspetto importante che caratterizza l’identificazione diretta ai fini Iva rispetto alla stabile organizzazione e alla nomina del rappresentante fiscale riguarda la responsabilità. Mi riferisco alla responsabilità tributaria relativa al pagamento dei tributi, come nel caso dell’Iva. Con la procedura di identificazione diretta in Italia la responsabilità del tributo rimane imputabile a tutti gli effetti al soggetto estero, con facoltà di agire con poteri di firma. Naturalmente, occorre fare una precisazione tra imposte dirette ed indirette.

Il soggetto non residente che si identifica in Italia non assume come territorio fiscalmente rilevante quello italiano, bensì quello estero. In pratica, pur mantenendo lo status di soggetto non residente l’azienda estera diventa soggetto destinatario di diritti ed obblighi. Si tratta di diritti ed obblighi previsti dalla normativa fiscale interna per le operazioni rilevanti nel territorio dello Stato ai fini Iva. Vedasi sul punto la Circolare n. 53/E/2010 dell’Agenzia delle Entrate. Al contrario, invece, ai fini delle imposte sui redditi il soggetto non residente che si identifica in Italia ai fini Iva non diventa soggetto di diritto a cui possono essere imputati diritti ed obblighi tributari. Tale soggetto rimane assoggettato alle imposte dirette nel Paese in cui risulta essere fiscalmente residente.

Fatturazione delle operazioni attive con identificazione diretta in Italia

I soggetti esteri non sono tenuti ad assoggettare ad Iva secondo il regime ordinario tutte le operazioni attive effettuate in Italia per il solo fatto di essere identificati direttamente o di aver nominato un rappresentante fiscale, ma prevale la disciplina del reverse charge (art. 17 co. 2, DPR n. 633/72) ove applicabile. In particolare:

  • Dal lato attivole cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia rese da soggetti non stabiliti, ancorché siano identificati ai fini Iva in Italia, deve essere assolta dal cessionario o committente mediante il meccanismo del reverse charge. Ciò vale anche nel caso in cui i soggetti esteri abbiano una stabile organizzazione e quest’ultima non interviene nella cessione del bene o nella prestazione del servizio;
  • Dal lato passivo, il reverse charge si applica nella misura in cui il cessionario o committente sia un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato o una stabile organizzazione in Italia di un soggetto domiciliato e residente all’estero (Circolare n. 37/E/2011). Ciò significa che, nel caso in cui l’operazione rilevante in Italia sia, a propria volta, effettuata nei confronti di un soggetto estero identificato direttamente in Italia o che abbia ivi nominato un rappresentante fiscale (ovvero di un privato), l’inversione contabile non si applica e il soggetto non residente deve emettere la fattura nei modi ordinari.

Procedura di identificazione diretta ai fini Iva in Italia

Il soggetto non residente che desidera identificarsi in Italia ai fini Iva per assolvere i relativi obblighi di imposta è tenuto ad adottare una precisa procedura. Questo è quanto prevede l’articolo 35-ter del DPR n. 633/72 in materia di identificazione diretta Iva in Italia di soggetti non residenti. Andiamo ad analizzare, quindi, la procedura da adottare per ottenere l’identificazione Iva in Italia.

La richiesta di identificazione diretta

Il soggetto non residente, prima di compiere operazioni territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia è tenuto a presentare il modello ANR/3 all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente. Si tratta dell’ufficio territoriale di Pescara dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, le dichiarazioni per l’identificazione diretta, con conseguente attribuzione di partita Iva, devono essere presentate esclusivamente all’Agenzia delle EntrateCentro operativo di Pescara – Via Rio Sparto 21 – 65100 Pescara.

La documentazione deve essere inviata secondo le seguente modalità:

  • Direttamente all’ufficio (anche a mezzo di persona appositamente delegata);
  • A mezzo servizio postale, mediante raccomandata. Deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante e la certificazione attestante la qualità di soggetto passivo agli effetti dell’Iva posseduta nello Stato di appartenenza. Le dichiarazioni si considerano presentate il giorno in cui risultano spedite.

Trasmissione dei dati agli altri Stati membri

Lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri entro 10 giorni dalla fine del mese in cui le informazioni sono pervenute da parte del soggetto passivo non stabilito. Allo stesso modo le autorità degli altri Stati membri ricevono la comunicazione del numero di identificazione attribuito.

Documenti da allegare al modello ANR/3

Una volta compilato e sottoscritto da parte del Legale Rappresentante l’apposito modello ANR/3 si devono allegare:

  • Il certificato originale e aggiornato rilasciato dalle Autorità Fiscali del Paese dove ha la sede legale l’impresa che attesti l’iscrizione ai fini Iva;
  • Il certificato originale e aggiornato rilasciato della Camera di Commercio del Paese dove ha la sede legale l’impresa. Se trattasi di società, detto certificato deve indicare i rappresentanti con facoltà di agire e i poteri di firma;
  • Le traduzioni in lingua italiana dei certificati suindicati sottoscritte da chi le ha eseguite, con in allegato una copia di un valido documento d’identità;
  • Copia di un valido documento d’identità del firmatario o del legale rappresentante firmatario della richiesta di identificazione diretta (mod. ANR/3);
  • Dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante della società, dove si specifica:
    • L’attività abituale e le altre attività effettivamente svolte nel Paese estero di stabilimento;
    • L’attività che si intende svolgere in Italia in seguito all’identificazione diretta ex articolo 35-ter DPR n. 633/72;
    • Le motivazioni della richiesta;
    • Verso quali soggetti (società, privati, etc.) si rivolge l’attività da svolgere in Italia;
    • Che il soggetto non residente non ha una stabile organizzazione nel territorio italiano.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Verificata la sussistenza dei requisiti di legge e la rispondenza della documentazione a quanto richiesto, l’Ufficio comunica l’avvenuta identificazione diretta ed il rilascio del numero di partita Iva.

Contestualmente provvede all’invio al relativo certificato di attribuzione al soggetto non residente. Da quel momento il soggetto identificato è chiamato ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla normativa IVA italiana.

Nel caso in cui il soggetto estero che si identifica abbia sforato la soglia di vendite a privati consumatori italiani di 10.000 euro è chiamato ad autocertificare nel modello di attribuzione della partita Iva il volume delle vendite per cui avrebbe dovuto essere applicata Iva italiana. Mi riferisco alle vendite avvenute tra lo sforamento e l’avvenuta attribuzione del numero di partita Iva italiano.

La regolarizzazione delle operazioni intervenute anteriormente all’acquisizione della soggettività passiva italiana deve avvenire mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97.

Adempimenti Iva del soggetto identificato

Il soggetto identificato ai fini Iva in Italia è chiamato a procedere alla fatturazione e registrazione delle operazioni attive e passive effettuate. Quindi anche all’effettuazione della liquidazione Iva e dei versamenti periodici. Tutto questo secondo quanto indicato dal Titolo II del DPR n. 633/72.

Il soggetto identificato in Italia ha facoltà di chiedere eventuali rimborsi Iva trimestrali, e ad effettuare la dichiarazione Iva annuale, chiedendo anche a rimborso il relativo credito. Inoltre il soggetto in questione è tenuto alla redazione e conservazione dei registri e documenti e alla presentazione dei modelli INTRASTAT.

Per quanto riguarda la modalità di fatturazione, il soggetto identificato in Italia non è chiamato ad emettere la fattura in modalità elettronica. Per ciò che concerne le modalità di effettuazione dei pagamenti dei soggetti non residenti, questi possono avvenire:

  • Mediante il servizio telematico Fisconline richiedendo il pincode all’Agenzia delle Entrate ed aprendo un c/c bancario presso una Banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate;
  • Oppure, mediante l’effettuazione di un bonifico dal c/c estero, in favore dei capitoli e articoli di entrata del Bilancio dello Stato e/o dei conti di tesoreria. Questo secondo lo standard MT103 e secondo le indicazioni fornite dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

Tenuta della contabilità

Ai fini dell’accertamento, il soggetto non residente non è obbligato a tenere in Italia la contabilità delle operazioni ivi effettuate, ma deve impegnarsi ad esibire le proprie scritture contabili all’Amministrazione fiscale richiedente (art. 35-ter, co. 2. lett. e) del DPR n. 633/72).

Modello ANR/3 per variazione dati o cessazione

Il modello ANR deve essere utilizzato anche per comunicare eventuali variazioni di uno o più dei dati già comunicati indicati nella dichiarazione per l’identificazione diretta o per cessare l’attività. In questo caso non è necessario presentare il modello di persona o via raccomandata agli uffici di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, ma può essere utilizzata la trasmissione telematica del modello. La comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione con le modalità indicate in precedenza per l’identificazione o per via telematica, anche mediante intermediari abilitati.

L’effettuazione dei versamenti di Iva

Il soggetto passivo estero, identificatosi ai fini Iva in Italia, ai sensi dell’art. 35-ter del DPR n. 633/72, può effettuare i versamenti dell’Iva con le modalità ordinarie. Questo significa che è possibile effettuare i versamenti mediante modello F24 telematico:

  • Direttamente;
  • Utilizzando l’home banking;
  • Utilizzando un intermediario abilitato.

Nei suddetti casi, il soggetto non residente deve essere possessore di un conto corrente bancario in Italia o un conto corrente postale.

Rimborsi Iva

Il soggetto passivo UE identificatosi ai sensi dell’art. 35-ter del DPR n. 633/72 ha la possibilità di chiedere il rimborso delle eccedenze detraibili annualmente e trimestralmente. Competente all’erogazione del rimborso è l’Agente per la Riscossione di Pescara.

Qualora l’esistenza del credito non sia certificata mediante apposizione del visto di conformità (ex art. 38-bis, co. 3 del DPR n. 633/72) il soggetto passivo è tenuto a prestare garanzia bancaria o assicurativa.

Esonero dall’emissione della fattura elettronica ed esterometro

L’obbligo di emissione della fattura elettronica riguarda soltanto i soggetti “residenti o stabiliti” nel territorio dello Stato. Questo è quanto previsto dall’art. 1, co. 3 del D.Lgs. n. 127/15. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tra i soggetti stabiliti non rientrano i soggetti non residenti meramente identificati, a meno che non possa essere dimostrata l’esistenza di una stabile organizzazione. Questo è quanto chiarito dalla Circolare n. 13/E/2018.

Sono destinatari dell’obbligo di presentare l’esterometro i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Pertanto, devono considerarsi esonerati da tali obblighi di presentazione i soggetti passivi non stabiliti in Italia ma solamente identificati. Vedasi la risposta ad interpello n. 67/E/2019.

Conclusioni

Concludendo, per identificare in Italia soggetti non residenti che per norma sono tenuti a versare l’Iva nel nostro Paese l’identificazione diretta è un valido strumento. Tuttavia, si deve segnalare che la procedura di ottenimento della partita Iva è relativamente lunga, in quanto la stessa passa per una procedura non informatizzata. Inoltre, i costi legati alla documentazione da allegare possono essere rilevanti. Basti pensare alle traduzioni da effettuare della documentazione. Per questo motivo, spesso, le aziende estere preferiscono ricorrere all’identificazione tramite stabile organizzazione o tramite rappresentante fiscale in Italia. Tuttavia, il vantaggio dell’identificazione diretta Iva è dato dal fatto che il soggetto non diventa soggetto di diritti ed obblighi in Italia ai fini delle imposte dirette.

Exit mobile version