Il contratto telematico rappresenta una nuova figura contrattuale, tipica delle transazioni on-line. L’oggetto di questa tipologia negoziale riguarda la prestazione di servizi telematici privati, i quali, in mancanza di specifiche norme legislative, sono disciplinati dalle norme contenute negli accordi che intervengono fra fruitore e fornitore di servizio. I contratti telematici sono contratti atipici, che nascono dall’autonomia negoziale e che proprio nell’autonomia devono trovare la principale fonte di regolamentazione.
Nel presente articolo analizzeremo meglio la natura giuridica di questo tipo di contratti, nonché alcuni aspetti peculiari ad essi relativi.
Natura giuridica e normativa applicabile
La natura giuridica di tale contratto è controversa, tanto che si è ritenuto potesse essere inquadrata nello schema della vendita che ha come oggetto un particolare bene giuridico, ossia l’informazione. Altra parte della dottrina sostiene invece si tratti piuttosto di un appalto di servizi che deve essere svolto dal fornitore del servizio telematico per assicurare all’utente la effettiva realizzazione del valore dell’informazione. In altri casi è stato affermato che si tratti di una particolare figura del contratto di somministrazione.
Indipendentemente dall’applicazione a questo tipo di contratto della disciplina di contratto di vendita, appalto o somministrazione, si ritiene applicabile in ogni caso l’art. 1218 c.c. nell’ipotesi di inadempimento, a prescindere dalla tipologia di accordo intercorso tra le parti, fermo restando l’obbligo del debitore di risarcire al creditore il danno qualora non abbia adempiuto all’obbligazione sorta.
A tal proposito si rileva come l’esame delle clausole contrattuali sia rilevante in quanto è in queste che va ricercata la chiave per comprendere il rilievo degli obblighi reciproci delle parti. Infatti, se da un lato non si può mai prescindere dall’accordo tra le parti, dall’altro non è del tutto priva di rilievo l’attività diretta a verificare ogni volta l’analogia con le prestazioni disciplinate dal Legislatore per la risoluzione di casi controversi.
Nei contratti telematici, per via del particolare oggetto dell’accordo, la dottrina pone in discussione l’uso delle definizioni tradizionali nel contesto delle transazioni telematiche. Ciò che accomuna e caratterizza questi nuovi contratti è la predisposizione di una parte documentale relativa alle specifiche tecniche del bene o del servizio che si propone all’acquirente.
Le specifiche tecniche dei servizi telematici costituiscono un elemento imprescindibile per la determinazione della stessa prestazione contrattuale, tale da giustificare il ricorso a mezzi di tutela giudiziali o stragiudiziali in caso di mancanza dei requisiti tecnici menzionati negli allegati.
Nonostante le specifiche tecniche non possano essere considerate elementi secondari che eccezionalmente divengono centrali, a ben considerare si tratta di un’applicazione nel settore informatico del vecchio principio codicistico secondo il quale la prestazione deve essere determinata o determinabile in base a parametri oggettivi.
In particolare, nei contratti concernenti le nuove tecnologie vengono inserite clausole che riportano elementi tecnici. Inoltre, contrariamente a quanto dedotto in dottrina, le specifiche tecniche non possono essere considerate come elementi secondari quando in realtà sono un elemento centrale.
Nei contratti relativi alle nuove tecnologie vengono inserite delle clausole che fanno riferimento a delle specifiche tecniche, cui consegue una fusione del tipico linguaggio tradizione con le leggi mutabili del progresso tecnologico.
Poiché la normativa in materia si adegua al mutare dei tempi, è stata elaborata una nuova tecnica legislativa che sostituisce la rigidità dei dettati normativi con una normativa contenente l’indicazione di elementi tecnici che, a fronte dell’obsolescenza, possono essere modificati con una normativa di livello secondario. Tale tecnica in verità è stata già utilizzata in passato dal legislatore e in settori diversi; a questo proposito l’esempio chiave si ritrova in materia di atti contrari al buon costume.
L’esigenza di inserire norme miste in grado di combinare i principi giuridici con quelli del settore informatico nasce dalla necessità di offrire nuovi strumenti giuridici ai privati che siano al passo con il progresso tecnologico e di renderli applicabili nel settore della disciplina tradizionale.
Da quanto sin qui scritto, emerge come il compito del giurista sia particolarmente insidioso nel campo informatico, in quanto gli viene richiesta una conoscenza tecnica informatica che non sempre fa parte del bagaglio culturale dello studioso del diritto. Pertanto, è auspicabile che il sistema universitario si adoperi per ampliare, o addirittura in alcuni casi introdurre, la materia dell’informatica giuridica.
L’opinione secondo la quale i contratti telematici sono caratterizzati da una situazione di potere dei gestori dei sistemi telematici e da un’inadeguata tutela degli utenti, rende auspicabile un intervento del legislatore che supplisca alle attuali carenze del sistema, che disciplini i rapporti fra gestori e utenti dei servizi telematici e indichi i limiti oltre i quali non possono essere compressi i diritti delle parti assicurando, inoltre, l’equilibrio fra interessi opposti.
La conclusione del contratto telematico
Di norma, il contratto si conclude allorquando chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte, come disciplinato dall’art. 1326 c.c.; ne consegue che il contratto, si intende concluso nel momento in cui la dichiarazione giunge all’indirizzo del destinatario.
Infatti proposta e accettazione sono atti recettizi che devono essere portati a conoscenza del destinatario per potersi perfezionare in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1334 c.C.
Relativamente alle modalità con le quali questi atti possono essere portati a conoscenza se ne classificano due, e precisamente: la forma classica di scambio di e-mail, oppure quella atipica di pressione del c.d. point and click, mediante la quale l’acquisto si intende perfezionato nel momento in cui viene premuto il tasto virtuale dall’utente che intende perfezionare l’acquisto.
I contratti conclusi su Internet hanno due caratteristiche rilevanti:
- la non contestualità e
- la lontananza delle persone contraenti.
In particolare, il contratto concluso per mezzo di e-mail assume rilevanza nell’applicazione dell’art. 1335 c.c., che consente la presunzione di conoscenza quando proposta e accettazione giungono all’indirizzo del destinatario. È pacifico che indirizzo e-mail e indirizzo web rientrino entrambi nella definizione di indirizzo dell’art. 1335 c.c.
Sul punto la giurisprudenza dominante ha infatti affermato che l’arrivo di una dichiarazione negoziale possa essere provato anche con la posta elettronica. Ne consegue che nei contratti telematici conclusi utilizzando il servizio e-mail di internet, lo stesso potrà dirsi concluso nel momento in cui l’impulso elettronico dell’accettante verrà registrato dal server della società provider e nel luogo in cui si trova.
Nei contratti telematici conclusi via modem al di fuori di internet, invece, il momento di conclusione del contratto coincide con l’impulso elettronico da parte dell’accettante che verrà registrato dal computer proponente. In tal caso il contratto si considererà concluso nel momento in cui l’accettazione viene registrata dal computer del proponente e nel luogo in cui questo si trova.
Gli artt. 1326 e 1335 c.c., appena visti, dispongono che il contratto si considera concluso quando l’accettazione perviene all’indirizzo del proponente, salvo che questo dimostri di essere stato senza sua colpa nell’impossibilità di averne notizia.
Luogo di conclusione del contratto
Una questione, di non poco conto, emerge nell’individuazione del luogo di conclusione del contratto quando questo viene stipulato a mezzo di internet.
Poiché per la normativa generale la conclusione del contratto avviene nel luogo in cui si trova il proponente nel momento in cui ha notizia dell’accettazione, ossia nel luogo in cui l’accettazione giunge all’indirizzo del proponente, nel caso in cui il proponente ha notizia dell’accettazione in un luogo diverso dal suo indirizzo, rileva comunque tale diverso luogo.
Tuttavia, non può valere un ragionamento analogo a quello di cui sopra quando si tratta di contratti telematici per i quali è evidente che la soluzione del problema del luogo di conclusione debba essere ricavata dalla peculiarità del mezzo di trasmissione utilizzato e dalla logica interpretativa che sta alla base della legge applicabile ai contratti.
Pertanto, nel caso in cui il contratto sia stipulato via e-mail, il luogo di conclusione sarà il luogo fisico dove si trova collocato il server della società provider con cui è stato stipulato il contratto di accesso e dove è stato assegnato uno spazio di memoria per l’indirizzo e-mail assimilato all’indirizzo di cui all’art. 1335 c.c.; analogamente, nel caso di stipula direttamente tramite il sito Internet varrà, a maggior ragione, la stessa regola.
Per quanto riguarda i contratti virtuali, stipulati a distanza o fra presenti per connessione diretta, senza la mediazione del provider, gli stessi si reputano conclusi nel luogo in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.
A tal proposito la dottrina che si è occupata delle questioni relative alla contrattazione telematica ritiene che il luogo di conclusione dell’accordo patrimoniale debba più correttamente coincidere con il luogo in cui il destinatario dell’accettazione ha la sede dei propri affari o dei propri interessi.
Poiché il sito internet o l’indirizzo e-mail ad esso connessi sono pubblicizzati e utilizzati da colui che offre beni o servizi in relazione alla propria attività commerciale o professionale, si dovrà concludere che l’accettazione e le altre dichiarazioni giuridiche recettizie inviate all’indirizzo elettronico di questi vadano considerate come ricevute nel medesimo luogo che l’ordinamento considera come centro della sfera giuridica del destinatario, ossia la sede dell’impresa o dell’attività professionale del destinatario medesimo. Quando l’accordo telematico si forma mediante il procedimento speciale di cui all’art. 1327 c.C., quindi mediante inizio dell’esecuzione, il luogo di conclusione del contratto andrà identificato non più con il luogo in cui il proponente riceve la dichiarazione negoziale di accettazione, bensì con il luogo di inizio dell’esecuzione.