Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono uno dei principali strumenti di risoluzione delle crisi aziendali: è una procedura preconcorsuale flessibile e idonea al risanamento dell’impresa che vuole ridurre la propria esposizione debitoria.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (ex art. 47 D.Lgs. n. 14/19 c.d. “Codice della crisi di impresa“) sono uno strumento di natura privatistica flessibile ed idoneo per il risanamento dell’impresa che si trova in stato di crisi e che vi ricorre quando vuole ridurre la propria esposizione debitoria e tentare un percorso che porti verso il risanamento. Questo strumento extra-giudiziale di risanamento dell’impresa si basa sul raggiungimento di un accordo con tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti (accordo ordinario) ovvero il 30% (accordo agevolato) o il 75% di crediti omogenei appartenenti alla stessa categoria (accordo esteso) e “certificato” dalla relazione di un professionista abilitato, il quale attesti la veridicità e la fattibilità, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori.
Il contenuto dell’accordo con i creditori aderenti, anche di crediti tributari e previdenziali, è liberamente determinabile, mentre ai creditori non aderenti all’accordo si deve assicurare l’integrale pagamento nei termini fissati dalla legge. Per facilitare l’utilizzo di questo tipo di accordo l’impresa può fare una richiesta di preaccordo (o proposta di accordo) ottenendo l’applicazione anticipata delle tutele e vedendosi assegnata un termine per depositare i documenti.
Indice degli Argomenti
Cosa significa accordo per la ristrutturazione dei debiti?
È possibile definire un’operazione di ristrutturazione del debito quando sono soddisfatte le seguenti condizioni (documento OIC 19, § A1-3):
- Il debitore si trova in una situazione di difficoltà finanziaria, in quanto non ha e non riesce a procurarsi i mezzi finanziari adeguati per soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento;
- Il creditore (o un gruppo di creditori), a causa dello stato di difficoltà finanziaria del debitore, effettua una concessione (cioè rinuncia ad alcuni diritti contrattualmente acquisiti) a favore del debitore rispetto alle condizioni originarie del contratto, la quale determina un beneficio (immediato o differito) per il debitore e una corrispondente perdita per il creditore.
Ambito di applicazione
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti prevedono l’applicazione di una accordo tra imprenditore e creditori attraverso una procedura differenziata, ma composta da due distinte fasi:
- Una prima, totalmente stragiudiziale, nella quale il debitore negozia con i creditori la propria situazione debitoria e nella quale, in sostanzia, è rimesso all’autonomia delle parti trovare, qualora sia possibile, un accordo riguardante lo stralcio o la rinegoziazione dei debiti dell’azione in crisi;
- Una seconda, quella giudiziale, in cui l’accordo, eventualmente raggiunto, necessita dell’omologazione dell’autorità giudiziaria per essere produttivo di ulteriori effetti legali: omologa che può essere concessa sulla base di una valutazione discrezionale di attendibilità del piano di riorganizzazione dell’impresa come illustrato nell’apposita relazione.
L’ambito di applicazione di questo strumento negoziale è legato alle possibilità di salvataggio dell’impresa che si trova in una iniziale situazione di crisi. Tale strumento, infatti, garantendo ai creditori non aderenti l’integrale soddisfazione del credito e raggiungendo un accordo con una percentuale di creditori rilevante (60%, 30% oppure 75% dei crediti appartenenti alla stessa categoria), l’imprenditore ha la possibilità di continuare ad esercitare la propria attività di impresa, senza limitazioni, e potendo sfruttare alcune tutele legate al blocco di possibili azioni esecutive o cautelari di terzi, per riuscire ad ottenere il risanamento e tornare in bonis.
Cosa significa trovarsi in stato di crisi?
L’aspetto su cui prestare attenzione è la manifestazione dello stato di crisi. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 14/19 per crisi si deve intendere uno “stato di difficoltà economico finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici per far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate“.
Perché l’accordo di ristrutturazione dei debiti non è una procedura concorsuale?
Le motivazioni che determinano l’esclusione di questo strumento di superamento della crisi da parte dell’imprenditore rispetto alle procedure concorsuali sono legate ai seguenti aspetti:
- Non si determina l’apertura del concorso dei creditori sul patrimonio;
- Non vi è alcun obbligo di rispettare la c.d. “par conditio creditorum” tra i creditori;
- Non è nominato alcun organo che rappresenta la massa dei creditori, in quanto l’accordo non ha una efficacia vincolante verso tutti i creditori, ma solo nei confronti degli aderenti.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti non determinano alcun effetto sulla autonomia negoziale e patrimoniale del debitore, che non subisce infatti alcuna forma di spossessamento o di limitazione di poteri, né subisce i limiti di poteri di controllo ed autorizzativi esercitati dal tribunale fallimentare.
Gli accordi di ristrutturazione non prevedono dei modelli o schemi standard, infatti possono prevedere schemi semplici quali moratorie nei pagamenti e/o riduzione dei crediti, talvolta accompagnati dalla cessione dei dei beni. Altre volte possono essere previsti schemi più complessi per i quali viene predisposto un piano nei quali si prevedono meccanismi più articolati, come ad esempio interventi sull’azienda o sugli assetti imprenditoriali, talvolta con la concessione di nuovi crediti.
La disciplina legale
Il codice della crisi d’impresa prevede tre diverse tipologie di accordo di ristrutturazione dei debiti dell’imprenditore. Si tratta dei seguenti:
- Accordo ordinario (regolato dall’art. 57 D.Lgs. n. 14/19) legato al raggiungimento di almeno il 60% dei crediti;
- Accordo agevolato (regolato dall’art. 60 D.Lgs. n. 14/19), legato al raggiungimento di almeno il 30% dei crediti;
- Accordo ad efficacia estesa (regolato dall’art. 61 D.Lgs. n. 14/19) legato al raggiungimento di almeno il 75% dei crediti della stessa categoria.
Accordo ordinario: art. 57 del D.Lgs. n. 14/19
Art. 57 – Accordi di ristrutturazione dei debiti 1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall’imprenditore, anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell’articolo 48. 2. Gli accordi devono contenere l’indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l’esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall’articolo 56. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all’articolo 39, commi 1 e 3. 3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini: a) entro centoventi giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione. 4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. L’attestazione deve specificare l’idoneità dell’accordo e del piano ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3. |
Caratteristica dell’accordo è in raggiungimento di un accordo con i creditori dell’impresa che rappresentino almeno la quota del 60% dei crediti. Una volta raggiunto l’accordo questo deve essere soggetto ad omologa da parte del Tribunale. L’accordo deve contenere una precisa indicazione degli elementi che possano consentire l’esecuzione dello stesso e la soddisfazione dei creditori (aderenti, secondo le percentuali definite dall’accordo) e non aderenti con soddisfazione totale, nei seguenti termini:
- Entro 120 giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
- Entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.
La presentazione del piano in Tribunale per la richiesta di omologa deve essere accompagnata dalla relazione di un revisore legale dei conti il quale è chiamato ad attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano. L’attestazione deve specificare l’idoneità dell’accordo e del piano ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini sopra indicati.
Accordo agevolato: art. 60 del D.Lgs. n. 14/19
Art. 60 – Accordi di ristrutturazione agevolati 1. La percentuale di cui al all’articolo 57, comma 1, è ridotta della metà quando il debitore: a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi; b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee. |
L’accordo di ristrutturazione “agevolato” è legato ad una procedura facilitata rispetto a quella ordinaria. Al fine di poter beneficiare di questa semplificazione, ovvero una percentuale inferiore di crediti con cui trovare accordo, è legata alla presenza delle seguenti condizioni all’interno del piano:
- Nessuna presenza di moratoria per il pagamento dei creditori estranei agli accordi (prevista nell’accordo ordinario di cui all’art. 57);
- Rinuncia alle misure protettive temporanee per il patrimonio dell’imprenditore (che possono essere richieste nell’accordo ordinario di cui all’art. 57).
Accordo ad efficacia estesa: art. 61 del D.Lgs. n. 14/19
Art. 61 – Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa 1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici. 2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che: a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull’accordo e sui suoi effetti; b) l’accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell’attività d’impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell’articolo 84; c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria; d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell’accordo possano risultare soddisfatti in base all’accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale; e) il debitore abbia notificato l’accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell’accordo. 3. I creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell’accordo possono proporre opposizione ai sensi dell’articolo 48, comma 4. Per essi, il termine per proporre opposizione decorre dalla data della comunicazione. 4. In nessun caso, per effetto dell’accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l’accordo possono essere imposti l’esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati. 5. Quando un’impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell’indebitamento complessivo, l’accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con il ricorso di cui all’articolo 40, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal comma 2, lettera b), che gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari. |
La particolarità di questo accordo consiste nel fatto che l’accordo produce effetti anche verso i creditori non aderenti all’accordo che appartengono alla medesima categoria, individuata tenendo conto dell’omogeneità di posizione giuridica. Le condizioni da rispettare per il raggiungimento dell’accordo sono le seguenti:
- Tutti i creditori appartenenti alla categoria devono essere stati informati dell’avvio delle trattative, messi in condizione di parteciparvi in buona fede e ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, nonché sull’accordo e sui suoi effetti;
- L’accordo deve avere carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell’attività d’impresa in via diretta o indiretta; inoltre, i creditori vanno soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale (è una novità rispetto alla disciplina precedente);
- I crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria devono rappresentare il 75% di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;
- I creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell’accordo possano risultare soddisfatti in base all’accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale (non era previsto nella disciplina precedente);
- Il debitore deve aver notificato l’accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell’accordo.
Omologazione dell’accordo
Entro 30 giorni dall’iscrizione degli accordi, del piano e dell’attestazione nel registro delle imprese, i creditori e gli altri interessati possono proporre opposizione.
Il Tribunale, sentito il commissario giudiziale, se nominato, e decise le opposizioni in camera di consiglio, provvede all’omologazione con sentenza. Il Tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 57, comma 1, 60 comma 1, e 109, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
La sentenza di omologa deve essere iscritta nel registro delle imprese (per gli effetti nei confronti di terzi) e produce i propri effetti dalla data di pubblicazione della stessa in cancelleria. Alla sentenza può essere proposto reclamo presso la Corte di Appello entro 30 giorni.
Il decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti rientra nella previsione di cui all’art. 8 lett. g) della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/86 e deve essere, quindi, soggetto ad imposta di registro nella misura fissa di 200 euro (Circolare n. 27/E/2012 Agenzia delle Entrate).
Disciplina fiscale
Nell’analisi degli accordi è importante anche evidenziare, schematicamente, gli effetti fiscali dell’operazione per il debitore ed il creditore aderenti all’accordo. Le fattispecie che si possono presentare sono indicate di seguito.
Effetti fiscali dell’accordo per il debitore
L’art. 88, co. 4 del TUIR prevede una parziale detassazione delle sopravvenienze attive che derivano per effetto di un accordo di ristrutturazione dei debiti. In particolare, l’importo detassato è pari alla parte di sopravvenienza che eccede la somma:
- Delle perdite fiscali correnti o pregresse suscettibili di essere compensate ai sensi dell’art. 84 del TUIR (senza la verifica del limite dell’80%);
- Della deduzione di periodo e dell’eccedenza relativa all’ACE;
- Degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati di cui all’art. 96 co. 4 del TUIR.
Effetti fiscali dell’accordo per il creditore
Le perdite su crediti vantati verso debitori sottoposti ad accordi di ristrutturazione omologati sono deducibili ex art. 101, co. 5 del TUIR. La deduzione della perdita è possibile nel periodo di imputazione in bilancio, anche in periodi di imposta successivi a quello di omologazione dell’accordo. Tuttavia, la deduzione non è ammessa quando l’imputazione in bilancio della perdita avviene in un momento in cui si sarebbe dovuto procedere con la cancellazione del credito dal bilancio. La deduzione, quindi, è ammessa sino al periodo di imposta in cui, secondo i principi contabili, si deve procedere alla cancellazione del debito dal bilancio.