È stata pubblicata la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 6 ottobre 2022, n. 33/E recante le “Modifiche introdotte dal decreto “Aiuti-bis” alla disciplina dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e chiarimenti in merito alla regolarizzazione di errori nella indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione”.

La circolare fornisce alcuni chiarimenti riguardo la disciplina della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione. In particolare, in sedi di conversione del decreto Aiuti-bis, è stato modificato il comma 6 del citato articolo 121 e l’ipotesi di concorso in violazione del fornitore e dei cessionari è stata limitata ai soli casi di dolo o colpa grave a condizione che siano state rispettate le previsioni di legge e che siano stati acquisiti il visto di conformità, le asseverazioni e le attestazioni prescritte dagli articoli 119 e 121, comma 1-ter, del decreto Rilancio.

Precisa poi l’Agenzia delle Entrate che, con riferimento, ai crediti oggetto di cessione per i bonus edilizi diversi dal Superbonus, sorti antecedentemente alla previsione dei citati obblighi documentali, l’acquisizione da parte del fornitore che cede il credito, della documentazione prevista dal comma 1-ter dell’articolo 121, quindi visto di conformità, asseverazioni e attestazioni, limita la responsabilità solidale in capo al cessionario del medesimo fornitore e dei successivi cessionari in possesso della medesima documentazione richiesta dalla norma in questione, solo in caso di dolo o colpa grave.

Responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione

In sede di conversione del decreto Aiuti-bis, è stato modificato il comma 6 del citato articolo 121 e l’ipotesi di concorso in violazione
del fornitore e dei cessionari è stata limitata ai soli casi di dolo o colpa grave
.

Pertanto il fornitore o il cessionario che utilizza in compensazione il credito d’imposta è responsabile in solido con il beneficiario della detrazione in caso di dolo o colpa grave, risultando, invece, irrilevante l’ipotesi di colpa lieve. Per la corretta individuazione delle nozioni di dolo e colpa grave, occorre fare riferimento al d.lgs. n. 472 del 1997. Si considera:

  • dolosa: “la violazione attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero diretta ad ostacolare l’attività amministrativa di accertamento”. Deve sussistere la volontà dell’autore della violazione consapevolmente diretta all’evasione.
  • la colpa grave: “quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari […]”. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, la diligenza richiesta ai fini della individuazione della colpa è valutata anche tenendo conto della natura dell’attività professionale o d’impresa svolta dal cessionario.

Per quanto riguarda il concorso nella violazione in materia tributaria, l’articolo 9 del d.lgs. n. 472 del 1997 stabilisce che:

«Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell’omissione di un
comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo
il diritto di regresso»

Inoltre, sono riportate nella Circolare, alcune ipotesi esemplificative di quando sussistono il dolo e la colpa grave:

“il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, come ad esempio nel caso in cui quest’ultimo abbia preventivamente concordato con l’asserito beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e
ciononostante il cessionario proceda comunque all’acquisizione e alla compensazione dello stesso nel modello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente”
“la colpa grave ricorre quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta”

Al fine di limitare la responsabilità in solido del cessionario alle sole ipotesi di dolo o colpa grave, con riferimento ai crediti d’imposta di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni il cedente, “a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, […] la documentazione di cui al citato comma 1-ter» dell’articolo 121 del decreto Rilancio.

Quindi sussiste la limitazione della responsabilità solidare, a condizione che, siano stati acquisiti il visto di conformità, le attestazioni e le asseverazioni prescritte:

  • ab origine, per i crediti d’imposta sorti ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio (Superbonus), per i quali è sempre stata obbligatoria l’acquisizione della predetta documentazione per l’esercizio delle opzioni dello sconto in fattura e della cessione;
  • dall’introduzione dell’obbligo di visto di conformità, attestazioni e asseverazioni per i crediti d’imposta relativi agli altri
    bonus edilizi.

Per i crediti oggetto di cessione per i bonus edilizi diversi dal Superbonus, sorti antecedentemente alla previsione dei citati obblighi
documentali, l’acquisizione, da parte del fornitore che cede il credito, della documentazione prevista, visto di conformità, asseverazioni e attestazioni limita la responsabilità solidale in capo al cessionario del medesimo fornitore e dei successivi cessionari in possesso
della medesima documentazione richiesta dalla norma in questione, solo in caso di dolo o colpa grave.

Erronea indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito

L’esercizio dell’opzione è comunicato dal beneficiario dell’agevolazione all’Agenzia delle entrate tramite il modello (Comunicazione).
La Comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, oppure, entro lo stesso termine, può esserne inviata un’altra interamente sostitutiva; altrimenti, ogni Comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti. L’opzione è inefficace nei confronti dell’Agenzia se non è stata comunicata nei termini e con le modalità descritte.

I crediti derivanti da cessioni o sconti validamente comunicati in ciascun mese sono resi disponibili, entro il giorno 10 del mese successivo, nella procedura web “Piattaforma cessione crediti” (Piattaforma), entrando nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Colui che riceve il credito può utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente nei limiti stabiliti dalle norme, dopo averlo accettato nella Piattaforma. In caso di errore nella Comunicazione, il soggetto che riceve il credito deve rifiutare la cessione, tramite la Piattaforma. L’accettazione e il rifiuto del credito non possono essere annullati e attualmente non è possibile correggere i dati erroneamente indicati nella Comunicazione.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate poi effettua anche alcune precisazioni per rimediare agli errori nella compilazione della Comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio.

Lascia una Risposta