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Vendite tramite piattaforme digitali con finzione giuridica

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Le piattaforme digitali che “facilitano” le vendite a distanza di beni di modesto valore (interne o intra-UE) sono soggette (dal 1° luglio 2021) ad una speciale disciplina che determina un finzione giuridica di vendita del bene al consumatore finale. In pratica la piattaforma digitale è coinvolta nella riscossione dell’IVA.

Le piattaforme digitali, laddove intervengano come soggetti “facilitatori” nell’effettuazione di talune cessioni di beni (di modico valore), sono coinvolte nella riscossione della relativa imposta (IVA). La disciplina in commento è contenuta nell’art. 2-bis del DPR n. 633/72 (art. 14-bis della direttiva n. 2006/112/Ce) e prevede che, se un soggetto passivo facilita tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, talune vendite di beni nei confronti di privati consumatori nell’Ue, lo stesso soggetto si considera acquirente e rivenditore dei beni medesimi. Assume, cioè, la veste di “fornitore presunto” e diviene responsabile del versamento della relativa imposta, pur entro alcuni limiti (art. 5-quater del Reg. Ue 282/2011). Questa disciplina è entrata in vigore lo scorso 1° luglio 2021.

Come funziona la finzione giuridica?

Nel caso in cui la piattaforma digitale intervenga nell’effettuazione di cessioni di beni di modico valore è responsabile del versamento dell’IVA. Il meccanismo si realizza attraverso l’applicazione di una finzione giuridica in virtù della quale la cessione B2C facilitata (dal c.d. “fornitore indiretto” al cliente finale) viene scissa, ai fini dell’IVA, in due distinte sotto-operazioni:

  • Una prima cessione B2B dal fornitore indiretto alla piattaforma;
  • Una cessione B2C dalla piattaforma al privato acquirente.

La prima è una cessione senza trasporto, mentre la seconda è considerata una cessione con trasporto. Questo preciso meccanismo di finzione giuridica utile alla riscossione, maggiormente facilitata dell’IVA, trova applicazione solo in alcuni casi.

Entrambe le operazioni che risultano dalla fictio iuris si considerano effettuate nel momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo (art. 6 co. 7 del DPR n. 633/72 e art. 66-bis della direttiva IVA). Nello stesso momento diviene esigibile la relativa imposta.

Condizioni per l’applicazione della fictio juris

Deve essere evidenziato che questa finzione giuridica non opera tutte le volte in cui una piattaforma “interviene” in una cessione di beni B2C, ma soltanto in relazione ad alcune tipologie di vendite e a condizione che la piattaforma “faciliti” tali operazioni. Pertanto, sono da considerare escluse dalla disciplina di cui all’art. 2-bis del DPR n. 633/72 tutte le fattispecie in cui ci siano dei contratti di vendita tra il gestore della piattaforma e il fornitore del bene. In linea generale, questa disciplina riguarda le seguenti fattispecie:

  • Le vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi nel contesto di spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro;
  • Le vendite a distanza intra-Ue, nonché le cessioni di beni verso privati consumatori Ue con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro, effettuate da un soggetto passivo non stabilito nell’Unione.

Nel primo caso, si fa riferimento alle vendite di beni di valore modesto spediti/trasportati da Paesi extra-Ue a destinatari non soggetti passivi nell’Unione, non assumendo rilievo il luogo di stabilimento del fornitore. Nel secondo caso, invece, si fa riferimento alle vendite a distanza intra-Ue e alle vendite interne a uno Stato membro effettuate da un fornitore non stabilito nell’Unione, senza che rilevi il valore della spedizione.

Ciò significa, ad esempio, che la finzione giuridica non opera per le cessioni di beni effettuate da un fornitore italiano per il tramite di una piattaforma, laddove si tratti di vendite per corrispondenza all’interno del territorio dello Stato ovvero di vendite a distanza a consumatori in altro Stato membro.

Diversamente, la fictio iuris deve considerarsi operante nelle ipotesi in cui un fornitore italiano effettui, per il tramite di una piattaforma, vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi nei confronti di privati consumatori in Italia o in altri Stati membri Ue e i beni siano inclusi in spedizioni di valore modesto.

Finzione giuridica ed operazioni esenti ad aliquota zero

Le cessioni che si considerano effettuate nei confronti di interfacce elettroniche in virtù della finizione giuridica di cui all’art. 2-bis comma 1 lett. a) del DPR n. 633/72 sono operazioni esenti da IVA che conferiscono al “fornitore indiretto” il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti. Questo è quanto previsto ai sensi degli artt. 10 co. 3 e 19 co. 3 lett. d-bis) del DPR n. 633/72. Tali cessioni rientrano tra quelle a c.d. “aliquota zero“. In buona sostanza, tali operazioni devono essere considerate tra le operazioni attive ai fini della verifica dei requisiti per il rimborso IVA in base al requisito della c.d. “aliquota media” (vedasi i chiarimenti forniti dalla Risposta interpello n. 205/E/2022).

Quali sono le piattaforme interessate?

Per quanto riguarda la definizione di soggetto che facilita la transazione, essa, in base all’art. 5-ter del Reg. Ue 282/2011, identifica un’interfaccia elettronica che consenta di mettere in contatto un acquirente ad un fornitore. Il fornitore deve mettere in vendita beni tramite la stessa interfaccia. In particolare, un soggetto passivo facilita una cessione di beni se effettua anche soltanto una delle seguenti attività:

  • Stabilisce, direttamente o indirettamente, uno dei termini e delle condizioni in base alle quali è effettuata la cessione di beni;
  • Partecipa, direttamente o indirettamente, all’autorizzazione della riscossione presso l’acquirente del pagamento;
  • Partecipa direttamente o indirettamente all’ordinazione o alla consegna dei beni.

Al contrario, l’interfaccia non viene considerata fornitore presunto quando, nel normale svolgimento dell’attività, non viene a conoscenza di alcune informazioni, come ad esempio:

  • Le informazioni relative alla conclusione della transazione;
  • Il luogo di ubicazione dei beni;
  • La destinazione dei beni oggetto di trasporto.

In assenza di tali informazioni, infatti, l’interfaccia elettronica non avrebbe la possibilità di adempiere gli obblighi IVA in veste di fornitore presunto.

Esempio pratico di applicazione della disciplina

Per capire meglio la portata di questa disciplina relativa all’IVA proviamo ad effettuare un semplice esempio pratico di applicazione. Ipotizziamo la presenza di un soggetto (privato) italiano che acquista un bene di modico valore (valore inferiore a 150 euro) da un fornitore USA, tramite un’interfaccia elettronica (portale web) stabilita in Italia. Il bene si trova già in Italia e viene spedito all’acquirente italiano (configurando una cessione interna). In questo caso siamo di fronte all’applicazione della finzione giuridica sopra indicata (di cui all’art. 2-bis del DPR n. 633/72). Pertanto, il portale web deve considerarsi acquirente e rivenditore del bene. In questo modo viene facilitata l’applicazione dell’IVA arrivando a “trasformare” l’operazione in una cessione nazionale effettuata da soggetto passivo (fornitore indiretto del bene) non stabilito nella UE.

Le operazioni che devono essere poste in essere effettuate in questa casistica sono le seguenti:

  • Il fornitore indiretto del bene di modico valore, residente negli USA, ed identificato in Italia (il bene si trova in Italia), deve effettuare una cessione B2B nei confronti dell’interfaccia. Si tratta di operazione rilevante ai fini IVA in Italia, in quanto, il bene al momento della cessione si trova in Italia. Tuttavia, l’operazione è esente da IVA, e consente il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte;
  • L’interfaccia elettronica, a sua volta, effettua una cessione B2C addebitando l’IVA italiana nei confronti dell’acquirente privato nazionale. L’interfaccia ha la possibilità di decidere di versare l’IVA nell’ambito della dichiarazione IVA nazionale oppure di avvalersi del regime OSS UE.

Come anticipato nei paragrafi precedenti, entrambe le cessioni si considerano effettuate al momento dell’accettazione del pagamento da parte del fornitore indiretto.


Disciplina previgente valida fino al 30 giugno 2021

I soggetti passivi, residenti e non residenti nel territorio dello Stato che, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, ovvero un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o altri mezzi analoghi, che facilitano la vendita a distanza di beni importati o già presenti all’interno dell’Ue, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i dati dei fornitori che concludono compravendite avvalendosi di tali portali.

Sostanzialmente, i gestori di piattaforme online sono chiamati, trimestralmente, a comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei fornitori che concludono compravendite avvalendosi dei portali.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, con Circolare del 1° giugno 2020 n. 13, ha chiarito quali sono, le modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l’uso di una interfaccia elettronica. In questo contributo proviamo a riepilogare gli aspetti più importanti di questa comunicazione.

La comunicazione dei dati delle vendite online

I soggetti passivi Iva che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione Europea, devono effettuare una comunicazione trimestrale. Tali soggetti, infatti, per ciascun fornitore, devono inviare i seguenti dati:

  • La denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
  • Il numero totale delle unità vendute in Italia;
  • A scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

La trasmissione deve avvenire, anche avvalendosi di intermediari abilitati (ad esempio dottori commercialisti), attraverso i servizi telematici (Entratel/Fisconline) dell’Agenzia delle entrate. Questo significa, sostanzialmente, che i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia – di identificarsi direttamente o tramite un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato.

Ambito applicativo comunicazione dati vendite online su piattaforme digitali

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, si distingue tra soggetti passivi stabiliti e non stabiliti.

Soggetti passivi stabiliti

soggetti passivi stabiliti tenuti all’obbligo di comunicazione dei dati sono da individuarsi nei soggetti passivi IVA, inclusi quelli che, aderendo o applicando regimi speciali, non sono debitori d’imposta. A titolo esemplificativo, sono esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina coloro che accedono al Regime Forfettario. Essi, pur rientrando nella nozione di soggetto passivo IVA, non addebitano l’IVA in rivalsa, né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. Pertanto, in linea generale i soggetti che rientrano in tale regime non sono tenuti all’obbligo di comunicazione dei dati, salvo nelle ipotesi in cui effettuino acquisti in reverse charge e risultino per questo debitori di imposta. Rientrano nella nozione di soggetto passivo coloro che accedono a regimi IVA che prevedono speciali meccanismi che incidono sulla determinazione della base imponibile o sull’esercizio della detrazione

Soggetti passivi non stabiliti

Per soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato si intendono sia i gestori delle piattaforme che non effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato, che i gestori (non stabiliti) che realizzano le predette operazioni. Per questi ultimi (soggetti non stabiliti che svolgono operazioni territorialmente rilevanti), ove privi di stabile organizzazione, è necessaria l’identificazione diretta, ovvero la nomina di un rappresentante fiscale. Mentre, per i soggetti passivi non stabiliti che non effettuano operazioni territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato, è sufficiente la richiesta all’Agenzia delle Entrate di un codice fiscale.

Ambito oggettivo della comunicazione

Per quanto riguarda l’ambito applicativo oggettivo, i termini e le modalità di comunicazioni riguardano:

  • I dati previsti dall’articolo 13, comma 1, del richiamato Dl n. 34/2019, (qualsiasi bene oggetto di vendita a distanza);
  • I dati indicati dall’art. 11-bis, commi da 11 a 15, del Dl n. 135/2018 (soltanto i beni indicati quali telefoni cellulari, console da gioco, tablet pc e laptop).

Trasmissione dei dati vendite online su piattaforme digitali

I soggetti passivi trasmettono all’Agenzia delle Entrate, per ciascun trimestre dell’anno solare, le seguenti informazioni relative a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento:

  • La denominazione o i dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio nonché l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall’interfaccia elettronica, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica
  • Il numero totale delle unità vendute in Italia
  • A scelta del soggetto passivo, per le unità cedute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro. Gli operatori trasmettono i dati esistenti sulle piattaforme. Al fine di tutelare le esigenze di semplicità, si è ritenuto che il dato da comunicare per ciascuna vendita sia il prezzo della transazione così come visualizzato dell’utente al momento dell’acquisto tramite la piattaforma, comprensivo di eventuali servizi accessori (quali, ad esempio, la spedizione o il trasporto), anche se questi ultimi sono effettuati da terze parti: in altri termini, va comunicato il totale della transazione conclusa tramite la piattaforma, al lordo dell’Iva. Le vendite “complesse“, quali le vendite di pacchetti di più beni a fronte di un prezzo unitario, sono considerate transazioni uniche.

Termini di trasmissione

La trasmissione dei dati indicati nell’articolo 13, dal comma 1, Dl n. 34/2019 (qualsiasi bene oggetto di vendita a distanza) è effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, a partire dal trimestre di entrata in vigore di detta norma. Considerate le obiettive condizioni di incertezza sussistenti, circa, l’applicazione della disciplina in commento, non è applicabile fino all’emanazione della Circolare, la disposizione prevista dall’articolo 13, comma 3, dello stesso Dl (responsabilità del soggetto passivo), nel caso in cui problemi tecnici e operativi inerenti alla trasmissione o alla leggibilità dei dati abbiano reso necessario sostituire/integrare più volte, sino a un massimo di tre invii, le comunicazioni originarie al fine di includere correttamente i dati suddetti.

Responsabilità nella trasmissione dei dati da parte dei gestori di piattaforme

Il mancato invio delle informazioni o la loro incompletezza, comporta che, il soggetto passivo è considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza del fornitore, salvo che dimostri che l’imposta è stata assolta dal fornitore. Nel caso, invece, di trasmissione di dati incompleti, il soggetto passivo non è considerato debitore d’imposta se dimostra di avere adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.

La rettifica della trasmissione

In caso di omissioni o errori nella trasmissione dei dati, i soggetti passivi possono trasmettere una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella precedentemente inviata. La nuova comunicazione è effettuata entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata inviata la prima comunicazione e deve contenere l’indicazione del trimestre di riferimento. La mancata trasmissione dei dati o la loro incompletezza ha delle conseguenze. I soggetti passivi diventano, infatti, debitori di imposta per le vendite a distanza effettuate per le quali non hanno trasmesso, o hanno trasmesso in modo incompleto, i dati richiesti. In caso di resi di cui la piattaforma sia a conoscenza, gli stessi dovranno essere oggetto di comunicazione sostitutiva. I termini per la presentazione di quest’ultima decorrono dal momento in cui la piattaforma è a conoscenza del reso. La documentazione relativa alle vendite di beni a distanza deve essere conservata e messa a disposizione dell’Amministrazione finanziaria in caso di controlli, per un periodo di 10 anni.

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