La Suprema Corte prevede l’indeducibilità totale dei costi nelle operazioni soggettivamente inesistenti, sia per IVA che per imposte dirette.
La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 29689/2025 ha fornito importanti chiarimenti sulla deducibilità dei costi sostenuti nell’ambito di frodi carosello. Il principio guida è duplice: la detrazione IVA è negata quando l’operazione è legata a soggetti fittizi nella catena e il contribuente è consapevole o avrebbe dovuto esserlo, mentre sul piano reddituale opera l’art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993 che rende indeducibili i costi riconducibili a condotte delittuose non colpose, come i caroselli IVA.
La pronuncia chiarisce anche che il reato di emissione di fatture false ex art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 sussiste pure nel caso di falsità solo soggettiva, e che il “fine di consentire a terzi l’evasione” ricomprende sia IVA sia imposte sui redditi nel contesto tipico del carosello.
Il caso concreto
La vicenda riguarda l’amministratore di una società a responsabilità limitata condannato per due distinti reati tributari. Il primo per aver utilizzato in dichiarazione fatture false al fine di evadere IVA e imposte sui redditi, violando l’articolo 2 del D.Lgs. n. 74/2000. Il secondo per aver emesso fatture per operazioni inesistenti consentendo a terzi l’evasione fiscale, in violazione dell’articolo 8 dello stesso decreto.
La Suprema Corte ha confermato che il delitto di emissione di fatture false si configura anche quando l’operazione è soggettivamente inesistente: la prestazione è realmente avvenuta, ma non corrisponde il soggetto indicato in fattura con quello che ha effettivamente erogato il servizio. Questa interpretazione amplia notevolmente il campo di applicazione della norma penale tributaria.
Cosa sono le frodi carosello ei costi coinvolti
Le frodi carosello costituiscono uno dei meccanismi evasivi più sofisticati nel panorama fiscale internazionale. Questo sistema si caratterizza per l’utilizzo di soggetti fittizi con sede all’estero, sui quali viene “scaricata” l’IVA come primi acquirenti formali dei beni. Il cedente recupera l’imposta maturando un credito IVA, mentre i soggetti interposti non versano l’imposta dovuta, permettendo la rivendita dei beni con un significativo abbattimento dei costi. Il sistema prevede anche il rientro della merce in Italia attraverso fatturazioni circolari che moltiplicano le possibilità di evasione.
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La Cassazione ha chiarito definitivamente che tutti i costi sostenuti in questo contesto fraudolento sono da considerarsi irrilevanti fiscalmente, indipendentemente dalla loro effettiva sostenibilità economica.
La giurisprudenza UE (Kittel e Recolta Recycling) consente agli Stati di negare la detrazione quando, alla luce di elementi oggettivi, il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode, ma non introduce responsabilità oggettiva in assenza di tale consapevolezza.
Indeducibilità dei costi ai fini IVA
La Suprema Corte ha ribadito che i costi relativi a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti non sono mai deducibili ai fini IVA. Questo principio si applica anche quando l’operazione è stata effettivamente eseguita ma manca la corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato in fattura e il soggetto che ha effettivamente erogato la prestazione.
L’indicazione di queste fatture in dichiarazione dimostra una finalità evasiva e realizza un profitto illecito, senza che rilevi la circostanza che il destinatario abbia sostenuto effettivamente i costi nei confronti del soggetto fittiziamente interposto.
Il sistema IVA si fonda sul presupposto fondamentale che il tributo sia versato esclusivamente a chi ha eseguito prestazioni imponibili. Il versamento dell’IVA a soggetti non operativi o fittiziamente interposti compromette l’intero meccanismo, aprendo la strada al recupero indebito dell’imposta.
La qualità del venditore può inoltre incidere sulla misura dell’aliquota applicabile e, di conseguenza, sull’entità dell’imposta che l’acquirente può legittimamente detrarre. Nei caroselli, quindi, la detrazione è esclusa se il contribuente è consapevole (o avrebbe dovuto esserlo) della frode, coerentemente con il principio Kittel e successive pronunce (Mahagében, Bonik) della Corte di giustizia.
Imposte sui redditi: estensione dell’indeducibilità
Per le imposte sui redditi, la Cassazione ha confermato l’applicazione del regime di indeducibilità previsto dall’art. 14 comma 4-bis della Legge n. 537/93. Questa norma esclude che non sono ammessi in deduzione i costi e le spese per beni o prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi.
La giurisprudenza penale tributaria ha esteso questo principio ai costi esposti in fatture che ha comunicato operazioni a soggetti diversi da quelli effettivi nell’ambito di frodi carosello, considerandoli riconducibili a condotte criminose.
I costi consapevolmente sostenuti per fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti perdono il requisito dell’inerenza con l’attività imprenditoriale. Questi costi rappresentano infatti una distrazione verso finalità estranee all’attività d’impresa, comportando la cessazione dell’imprescindibile collegamento tra i costi e l’attività imprenditoriale.
Configurazione del reato: aspetti penali
Il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti si configura anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa. Anche quando l’operazione è effettivamente eseguita ma manca la corrispondenza soggettiva, rimanendo possibile ottenere il fine illecito di consentire l’evasione fiscale.
Il contesto delle frodi carosello implica necessariamente la consapevolezza e volontà di emettere fatture funzionali all’evasione sia dell’IVA che delle imposte sui redditi. Il peculiare meccanismo fraudolento dimostra l’intenzionalità dell’azione evasiva su entrambi i fronti fiscali.
Tabella di riepilogo: effetti IVA e redditi
Fattispecie
IVA – Detrazione
Redditi – Deducibilità costi
Rischio penale
Operazione oggettivamente inesistente
Detrazione negata per inesistenza della prestazione/cessione, a prescindere dalla consapevolezza, salvo prova contraria di realtà economica
Indeducibilità per mancanza ontologica del costo e assenza di inerenza
Art. 2 per uso; art. 8 per emissione; trattamento sanzionatorio rilevante
Operazione soggettivamente inesistente
Detrazione negata se il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a frode (principio Kittel)
Indeducibilità ex art. 14 co. 4-bis L. 537/1993 per costi riconducibili a delitto non colposo e per difetto di inerenza
Art. 2 (uso in dichiarazione) e art. 8 (emissione), applicabili anche in ipotesi di falsità soggettiva
Operazione reale e lecita
Detrazione ammessa se requisiti oggettivi e soggettivi di cui alla direttiva IVA sono rispettati
Deducibilità ammessa se sussistono inerenza, competenza e certezza
Nessun profilo penale in assenza di artifici o falsi
Le strategie di prevenzione: come tutelarsi dal rischio frode
Le imprese devono dotarsi di un sistema strutturato di controllo interno che preveda verifiche preventive su ogni nuovo fornitore. Questo sistema deve includere la verifica della posizione IVA attraverso il sistema VIES per operazioni intracomunitarie, il controllo dell’iscrizione in Camera di Commercio con verifica dei bilanci depositati, l’analisi della coerenza tra oggetto sociale e prestazioni offerte.
Fondamentale risulta la conservazione di una documentazione probatoria completa che dimostri la reale esecuzione delle prestazioni. Oltre alle fatture, le imprese devono conservare contratti dettagliati con descrizione puntuale delle prestazioni, documenti di trasporto con identificazione di vettori e percorsi, comunicazioni commerciali che testimonino l’effettivo rapporto d’affari.
In presenza di dubbi sulla regolarità di un’operazione, l’impresa deve attivare immediatamente una procedura di segnalazione interna. La tempestiva rilevazione di anomalie e la conseguente astensione dall’operazione possono costituire elementi a discarico in caso di contestazioni successive.
Conseguenze fiscali e sanzioni
L’amministrazione finanziaria può procedere al recupero integrale delle imposte evase, sia IVA che imposte sui redditi, senza riconoscere alcuna deducibilità ai costi sostenuti nell’ambito del meccanismo fraudolento.
Oltre al recupero delle imposte, si applicano le sanzioni amministrative previste per l’utilizzo di documenti falsi e, nei casi più gravi, le sanzioni penali per i reati tributari configurati.
L’evoluzione giurisprudenziale: un orientamento consolidato
La sentenza n. 29689/2025 si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato che vede nella lotta alle frodi IVA una priorità assoluta. La Cassazione recepisce pienamente gli orientamenti della Corte di Giustizia UE che ha ripetutamente affermato il principio secondo cui il diritto alla detrazione IVA può essere negato quando è dimostrato che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’operazione fraudolenta.
Questo orientamento restrittivo trova applicazione anche nel campo delle imposte dirette, dove il principio di indeducibilità dei costi criminosi viene interpretato in modo sempre più estensivo, abbracciando non solo i costi direttamente criminosi ma anche quelli strumentali alla realizzazione del disegno fraudolento.
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