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Costi irrilevanti nelle frodi carosello: indeducibilità IVA e redditi

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
4 min di lettura
La Suprema Corte prevede l’indeducibilità totale dei costi nelle operazioni soggettivamente inesistenti, sia per IVA che per imposte dirette.

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 29689/2025 ha fornito importanti chiarimenti sulla deducibilità dei costi sostenuti nell’ambito di frodi carosello. Il principio guida è duplice: la detrazione IVA è negata quando l’operazione è legata a soggetti fittizi nella catena e il contribuente è consapevole o avrebbe dovuto esserlo, mentre sul piano reddituale opera l’art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993 che rende indeducibili i costi riconducibili a condotte delittuose non colpose, come i caroselli IVA.

La pronuncia chiarisce anche che il reato di emissione di fatture false ex art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 sussiste pure nel caso di falsità solo soggettiva, e che il “fine di consentire a terzi l’evasione” ricomprende sia IVA sia imposte sui redditi nel contesto tipico del carosello.

Il caso concreto

La vicenda riguarda l’amministratore di una società a responsabilità limitata condannato per due distinti reati tributari. Il primo per aver utilizzato in dichiarazione fatture false al fine di evadere IVA e imposte sui redditi, violando l’articolo 2 del D.Lgs. n. 74/2000. Il secondo per aver emesso fatture per operazioni inesistenti consentendo a terzi l’evasione fiscale, in violazione dell’articolo 8 dello stesso decreto.

La Suprema Corte ha confermato che il delitto di emissione di fatture false si configura anche quando l’operazione è soggettivamente inesistente: la prestazione è realmente avvenuta, ma non corrisponde il soggetto indicato in fattura con quello che ha effettivamente erogato il servizio. Questa interpretazione amplia notevolmente il campo di applicazione della norma penale tributaria.

Cosa sono le frodi carosello ei costi coinvolti

Le frodi carosello costituiscono uno dei meccanismi evasivi più sofisticati nel panorama fiscale internazionale. Questo sistema si caratterizza per l’utilizzo di soggetti fittizi con sede all’estero, sui quali viene “scaricata” l’IVA come primi acquirenti formali dei beni. Il cedente recupera l’imposta maturando un credito IVA, mentre i soggetti interposti non versano l’imposta dovuta, permettendo la rivendita dei beni con un significativo abbattimento dei costi. Il sistema prevede anche il rientro della merce in Italia attraverso fatturazioni circolari che moltiplicano le possibilità di evasione.

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Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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