Costi irrilevanti nelle frodi carosello: indeducibilità IVA e redditi

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La Suprema Corte prevede l'indeducibilità totale dei costi nelle operazioni soggettivamente inesistenti, sia per IVA che per imposte dirette.

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 29689/2025 ha fornito importanti chiarimenti sulla deducibilità dei costi sostenuti nell'ambito di frodi carosello. Il principio guida è duplice: la detrazione IVA è negata quando l’operazione è legata a soggetti fittizi nella catena e il contribuente è consapevole o avrebbe dovuto esserlo, mentre sul piano reddituale opera l’art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993 che rende indeducibili i costi riconducibili a condotte delittuose non colpose, come i caroselli IVA. La pronuncia chiarisce anche che il reato di emissione di fatture false ex art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 sussiste pure nel caso di falsità solo soggettiva, e che il “fine di consentire a terzi l’evasione” ricomprende sia IVA sia imposte sui redditi nel contesto tipico del carosello. Il caso concreto La vicenda riguarda l'amministratore di una società a responsabilità limitata condannato per due distinti reati tributari. Il primo per aver utilizzato in dichiarazione fatture false al fine di evadere IVA e imposte sui redditi, violando l'articolo 2 del D.Lgs. n. 74/2000. Il secondo per aver emesso fatture per operazioni inesistenti consentendo a terzi l'evasione fiscale, in violazione dell'articolo 8 dello stesso decreto. La Suprema Corte ha confermato che il delitto di emissione di fatture false si configura anche quando l'operazione è soggettivamente inesistente: la prestazione è realmente avvenuta, ma non corrisponde il soggetto indicato in fattura con quello che ha effettivamente erogato il servizio. Questa interpretazione amplia notevolmente il campo di applicazione della norma penale tributaria. Cosa sono le frodi carosello ei costi coinvolti Le frodi carosello costituiscono uno dei meccanismi evasivi più sofisticati nel panorama fiscale internazionale. Questo sistema si caratterizza per l'utilizzo di soggetti fittizi con sede all'estero, sui quali viene "scaricata" l'IVA come primi acquirenti formali dei beni. Il cedente recupera l'imposta maturando un credito IVA, mentre i soggetti interposti non versano l'imposta dovuta, permettendo la rivendita dei beni con un significativo abbattimento dei costi. Il sistema prevede anche il rientro della merce in Italia attraverso fatturazioni circolari che moltiplicano le possibilità di evasione. La Cassazione ha chiarito definitivamente che tutti i costi sostenuti in questo contesto fraudolento sono da considerarsi irrilevanti fiscalmente, indipendentemente dalla loro effettiva sostenibilità economica. La giurisprudenza UE (Kittel e Recolta Recycling) consente agli Stati di negare la detrazione quando, alla luce di elementi oggettivi, il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode, ma non introduce responsabilità oggettiva in assenza di tale consapevolezza. Indeducibilità dei costi ai fini IVA La Suprema Corte ha ribadito che i costi ...

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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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