La circolare n.10 del 3 luglio dell’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sulla tassazione dei redditi da lavoro dipendente per la concessione a uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, parte dei fringe benefit dei lavoratori dipendenti (quando previsti).
Dal 1° gennaio sono cambiate le regole per la tassazione dei veicoli aziendali concessi ai lavoratori dipendenti in uso promiscuo, pertanto, sia per lavoro sia per esigenze personali. La legge di Bilancio ha previsto nuove percentuali per determinare il valore del fringe benefit.
Cosa sono i fringe benefit?
I fringe benefit sono vantaggi o servizi supplementari forniti da un datore di lavoro ai propri dipendenti oltre al loro normale stipendio. Concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente del lavoratore.
Sono una serie di vantaggi in natura che le aziende offrono ai propri dipendenti nell’ambito delle politiche di welfare aziendale. Comprendono una vasta gamma di beni e servizi e possono essere erogati sia a tutti i dipendenti che a specifiche categorie di lavoratori. Rappresentano un’integrazione al reddito dei dipendenti, costituendo un bonus concesso attraverso beni e servizi anziché un corrispettivo in denaro.
L’art. 51, co. 3 del TUIR, modificato dalla Legge di Bilancio 2024 aveva portato valore dei beni e servizi offerti ai lavoratori dipendenti, escluso dal reddito di lavoro, è pari a 1.000 euro (al posto di 258,23), con la possibilità di aumentare a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico, ma a condizioni ben specifiche. La Legge di Bilancio 2025, ha esteso fino al 2027 il trattamento sopra indicato.
Per gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 in poi, il valore del fringe benefit che concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente imponibile si determina applicando il 50% del costo chilometrico annuo (sulla base alle tabelle Aci), al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
La percentuale scende al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per quelli ibridi plug in. La disciplina si applica ai veicoli che, dal 1° gennaio 2025, sono immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente.
La nuova tassazione delle auto aziendali
La Legge di bilancio ha modificato la tassazione introducendo nuove percentuali, differenti in base alle emissioni di Co2 dei veicoli. Per le vetture tradizionali, a benzina o a diesel, l’imposizione è cresciuta fino al 50%, quota che scende al 20% per le ibride plug-in e cala al 10% per le elettriche.
Le nuove percentuali di tassazione per i veicoli si applicano perle immatricolazioni dopo il 1° gennaio 2025. Da questa data poi il mezzo viene assegnato in uso promiscuo al dipendente. Deve essere poi dimostrato che l’atto non è unilaterale del datore ma si basa su un’accettazione consapevole del dipendente tramite la sottoscrizione dell’atto di assegnazione.
Per i veicoli immatricolati nel 2024 o prima restano valide le regole basate sui vari livelli di emissioni di Co2 anche se l’assegnazione al dipendente è avvenuta dopo il 1° gennaio di quest’anno.
Per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e che, secondo la legge di bilancio 2025, rientra nella tipologia dei veicoli che godono delle percentuali di agevolazione più elevate. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che trova applicazione la disciplina “più favorevole” introdotta dal comma 48, dato che i requisiti previsti per accedere alla nuova disciplina si sono comunque tutti verificati nel corso di quest’anno.