I fringe benefit sono dei benefici che molte aziende riconoscono ai propri dipendenti e aumentano il valore della retribuzione, per esempio, buoni spesa, buono carburante, auto aziendali, cellulare aziendale ecc.. I fringe benefit sono dei compensi in natura ed hanno regole particolare circa la loro tassazione.
Essi, possono essere stabiliti ab origine nel contratto di lavoro, oppure possono essere ottenuti successivamente.
I beni e servizi concessi in fringe benefit concorrono alla formazione del reddito da lavoro e sono sottoposti a tassazione sulla base delle aliquote IRPEF.
Il TUIR, tuttavia prevede una soglia di esenzione di 258,23 euro, questo significa che, se il bene o servizio ha un valore che supera questo importo, la parte eccedente la soglia concorre a formare reddito da lavoro dipendente.
Il trattamento fiscale dei fringe benefits è nell’art, 51 del DPR n 917/86.
Per i veicoli immatricolati da 1° luglio, sono in vigore le nuove regole sulla tassazione delle auto aziendali. A ciò si aggiungono le nuove percentuali di tassazione dei fringe benefit previste dal 1° gennaio 2021 per i veicoli con emissioni superiori a 160 g/km di CO2.
Nuove percentuali di calcolo e tassazione
Per i dipendenti e collaboratori che beneficiari dell’auto aziendale come fringe benefit, dal 1 gennaio 2021 ci sono stati degli aumenti della tassazione sui chilometri percorsi.
Dal 1 gennaio 2021, le percentuali di calcolo della tassazione cambiano ulteriormente.
La tassa sulle auto aziendali a carico del dipendente è articolata in quattro fasce:
- 25%, auto con emissioni inferiori ai 60 grammi di CO2 per KM percorso
- 30%, auto con emissioni comprese tra 60 grammi e 159 grammi di CO2 per KM percorso
- 50%, auto con emissioni comprese tra 160 grammi e 189 grammi di CO2 per KM percorso
- 60%, auto con emissioni superiori ai 190 grammi di CO2 per KM percorso
Tra luglio e dicembre, infatti, le auto con emissioni tra 160 e 190 grammi di CO2 pagavano rispettivamente un’aliquota del 40% e del 50%.
EMISSIONI | FINO AL 31 DICEMBRE 2020 | DAL 1° GENNAIO 2021 |
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emissioni inferiori ai 60 grammi di CO2 per KM percorso | 25% | 25% |
emissioni comprese tra 60 grammi e 159 grammi di CO2 per KM percorso | 30% | 30% |
emissioni comprese tra 160 grammi e 189 grammi di CO2 per KM percorso | 40% | 50% |
emissioni superiori ai 190 grammi di CO2 per KM percorso | 50% | 60% |
Tabelle ACI 2021
Con la pubblicazione nel S.O. n. 42 alla G.U. 22.12.2020, n. 317, sono entrate in vigore il 1° gennaio 2021 le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli che valgono per il periodo di imposta 2021.
Le tabelle elaborate dall’ACI e dall’Agenzia delle Entrate vengono pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre e costituiscono il riferimento necessario per il calcolo dell’importo dei rimborsi chilometrici erogati ai lavoratori dipendenti per i veicoli concessi in uso promiscuo.
Gli autoveicoli sono distinti in:
- autoveicoli a benzina in produzione
- autoveicoli a gasolio in produzione
- autoveicoli a benzina-gpl e benzina-metano in produzione
- autoveicoli ibrido-benzina ibrido-gasolio in produzione
- autoveicoli elettrici ed ibridi plug-in in produzione
- autoveicoli a benzina fuori produzione
- autoveicoli a gasolio fuori produzione
- autoveicoli a benzina-gpl e benzina-metano fuori produzione
- autoveicoli ibrido benzina ibrido gasolio fuori produzione
- autoveicoli elettrici ed ibridi plug-in fuori produzione
- motoveicoli
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