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Cos’è il Fondo garanzia prima casa?
Il Fondo di garanzia per i mutui prima casa è stato istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 comma 48, lett. c).
E’ una misura di supporto volta a consentire l’accesso ai mutui per l’acquisto della prima casa. Possono usufruirne cittadini che non siano proprietari di altri immobili a uso abitativo. L’Associazione bancaria italiana (Abi), insieme alle banche e alle associazioni dei consumatori, ha redatto una guida sul suo funzionamento, a quali mutui si applica e chi può fare richiesta. Come chiarisce la guida, il fondo di garanzia per i mutui prima casa “rilascia garanzie a prima richiesta, nella misura massima del 50% della quota capitale, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari erogati per l’acquisto dell’abitazione principale (anche con accollo da frazionamento) ed eventuali interventi di ristrutturazione e accrescimento della sua efficienza energetica”. Per l’accesso alla garanzia del Fondo non sono previsti limiti di reddito dei mutuatari. Sono invece previsti requisiti specifici per le categorie di clienti prioritari.
La garanzia spetta per l’acquisto dell’immobile anche in presenza di una riqualificazione energetica. Si precisa che non è possibile la ristrutturazione senza acquisto. Sono esclusi gli immobili di lusso, rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
L’ammontare del finanziamento non deve essere superiore a 250.000 euro.
Al momento della presentazione della domanda di mutuo non si deve essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo. Fanno eccezione gli immobili di cui si sia entrati in possesso per successione a causa di morte e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, sono arrivate 197 domande nei primi quattro mesi dell’anno, alla Consap.
Caratteristiche immobile
L’immobile per il quale si chiede il finanziamento deve essere adibito ad abitazione principale, non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n.1072.
Chi sono i soggetti con priorità di accesso?
- Giovani coppie, ovvero: “nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia compiuto 36 anni di età”;
- Genitori single con figli minorenni, cioè ogni “persona singola non coniugata, né convivente con l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi; persona, separata, divorziata o vedova convivente con almeno un proprio figlio minore”;
- Giovani under 36;
- Conduttore di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari;
- Nuclei familiari con:
3 figli under 21 anni con Isee non superiore a 40.000 euro,
4 figli under 21 anni con Isee non superiore a 45.000 euro (la percentuale massima di copertura è dell’85%),
5 o più figli under 21 con Isee non superiore a 50.000 (la percentuale massima di copertura arriva al 90%).
Come ha chiarito Abi nella guida, coloro che fanno parte delle categorie con priorità di accesso al Fondo possono beneficiare di una percentuale di copertura superiore al 50% solo se il rapporto tra l’importo del mutuo richiesto e il prezzo d’acquisto dell’immobile supera l’80%”. Inoltre, per tutte le categorie con priorità di accesso al Fondo, “l’incremento della percentuale di copertura della garanzia è riconosciuto anche nei casi in cui il Teg sia superiore al Tegm nella misura massima stabilita per legge”.
La guida ha anche chiarito che, per i “mutui ai quali sia stata assegnata priorità, il limite massimo del tasso effettivo globale (Teg) applicabile ai mutui è uguale al tasso effettivo globale medio (Tegm) sui mutui, rilevato dalla pubblicazione trimestrale del ministero dell’Economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108. I soggetti finanziatori sono tenuti a indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell’intervento del Fondo”.
Fino al 31 dicembre 2024 le categorie di mutuatari con priorità nell’accesso al Fondo che hanno un indicatore della situazione economica equivalente, ISEE, non superiore a 40.000 euro annui, possono ottenere una garanzia fino all’80% della quota capitale dei mutui richiesti.
Ricapitolando
La garanzia è pari:
- 80% del finanziamento se l’ISEE non supera i 40.000 euro;
- 85% se l’ISEE va da 40.000 a 45.000 euro;
- 90% con ISEE da 45.000 a 50.000 euro.
Lo scopo del Fondo è quello di sostenere le famiglie che altrimenti non riuscirebbero ad acquistare una casa. Le banche concedono il mutuo dopo un’attenta analisi del reddito familiare e dei figli a carico.
Per gli under 36i è offerta una garanzia all’80% (mentre per gli altri si ferma al 50%) del finanziamento richiesto, con l’obiettivo di spingere le banche a finanziare fino al 100% del prezzo d’acquisto. Nei primi quattro mesi dell’anno sono arrivate oltre 24.000 domande e 16.000 sono state le garanzie erogate, 9.300 di queste erano all’80% per i giovani.
Garanzia attiva in caso di surroga
La garanzia resta anche in caso di surroga del mutuo originariamente acceso per l’acquisto della prima casa, se le condizioni economiche del nuovo mutuo siano migliorative o comunque rimangano sostanzialmente invariate rispetto a quelle originariamente esistenti al momento della concessione della garanzia. Tuttavia, la banca che concede il nuovo finanziamento deve essere aderente al Fondo di garanzia per i mutui prima casa.
Quali mutui possono beneficiare della Garanzia?
Possono beneficiare della garanzia, i mutui ipotecari erogati da banche o intermediari finanziari fino a 250.000 euro e destinati all’acquisto (con o senza ristrutturazione per efficientamento energetico) dell’abitazione principale non rientrante nelle categorie catastali A1, A8 e A9 o comunque senza caratteristiche di lusso.
Come fare domanda di accesso al Fondo?
Per accedere al Fondo di garanzia è necessario compilare il modulo scaricabile dal sito MEF o Consap e presentarlo a una delle banche o degli intermediari finanziari aderenti. Deve essere allegato un documento di identità. I cittadini stranieri devono allegare passaporto e permesso di soggiorno).
È facoltà della banca in base a proprie ed esclusive valutazioni decidere sulla concessione del mutuo e sul ricorso alla garanzia del Fondo. Le banche si impegnano a non chiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive, non assicurative, queste ultime nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, oltre all’ipoteca sull’immobile e alla garanzia fornita dallo Stato.
Il modulo prevede tre tipologie di acquisto:
- Acquisto;
- Acquisto con interventi di ristrutturazione con accrescimento dell’efficienza energetica;
- Acquisto con accollo da frazionamento (da costruttore).
Consap comunica alla banca l’esito istruttorio della garanzia entro 20 giorni. La banca, entro 90 giorni, comunica a Consap il perfezionamento del mutuo garantito ovvero la mancata erogazione.
Inadempimento
In caso di inadempimento del mutuatario il Fondo liquida alla banca l’importo previsto dalla garanzia per poi agire nei confronti del mutuatario per il recupero della somma liquidata. Al mutuatario, pertanto, resta l’obbligo di restituire per intero le somme pagate dal Fondo alla banca, il quale provvede al recupero della pagata anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo.