La stabile organizzazione è dotata di un fondo di dotazione (che rappresenta il suo "capitale sociale"). L'importo, che non prevede limiti di importo, viene conferito dalla casa madre estera. Tale importo non è rilevante per i creditori sociali e può variare nel tempo senza particolari procedure formali. L'OCSE prevede precisi metodi per determinare il valore del fondo (thin capitalization approach).

La stabile organizzazione (branch) in Italia di impresa non residente si qualifica, secondo la normativa nazionale e convenzionale, come un soggetto passivo di imposta nel territorio dello Stato. Nell'ambito della procedura di corretta attribuzione del reddito di detta entità si colloca anche la necessità di identificare l'attribuzione del fondo di dotazione (fiscalmente rilevante) alla stabile organizzazione. Sotto il profilo fiscale alla branch vengono attribuiti quei profitti che la stessa avrebbe conseguito svolgendo le medesime funzioni o funzioni similari, alla medesime o similari condizioni, qualora avesse operato quale impresa separata e distinta dalla casa madre. Tale finzione consente di equiparare la stabile organizzazione ad una consociata estera della casa madre e di ricondurre i rapporti economici intercorrenti fra tali soggetti (internal dealings) nell'ambito di applicazione del principio di libera concorrenza, previsto delle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento.

Il fondo di dotazione, all'interno di questo contesto, rappresenta l’ammontare di “mezzi propri” (free capital) di cui la stabile organizzazione dovrebbe dotarsi qualora operasse come un impresa separata e distinta dalla casa madre, tenuto conto del relativo profilo funzionale e di rischio. Da un punto di vista fiscale questo valore assume un importanza fondamentale, soprattutto per le stabili organizzazioni di enti finanziari, soprattutto perché rappresenta un termine rilevante per determinare gli interessi passivi fiscalmente ammessi in deduzione (Risoluzione n. 44/E/2006 Agenzia delle Entrate) in relazione alle risorse qualificate come finanziamenti – di terzi o intercompany – oppure per determinare il beneficio Ace spettante alla stessa stabile organizzazione in relazione  alla dotazione di risorse a titolo di capitale (Circolare n. 21/E/2015 Agenzia delle Entrate).

Fondo di dotazione: presupposti e finalità

Il fondo di dotazione può essere definito come l’ammontare di “mezzi propri” (free capital) di cui la stabile organizzazione dovrebbe dotarsi qualora operasse come un impresa separata e distinta dalla casa madre, tenuto conto del relativo profilo funzionale e di rischio.

Per quanto concerne l’attribuzione del fondo di dotazione (free capital), nel rispetto del principio di libera concorrenza, una stabile organizzazione deve disporre di un capitale proprio sufficiente a finanziare le funzioni che svolge, i beni ad essa attribuiti e i rischi che assume.Da un punto di vista economico, è riconosciuta al fondo di dotazione la funzione di ...

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