Con il provvedimento 153611/2026 l'AdE avvia la trasmissione dei dati delle fatture elettroniche per pignoramenti presso terzi
La riscossione coattiva compie un passo decisivo verso una strategia più selettiva e tecnologica. Con il Provvedimento del 22 maggio 2026, prot. n. 153611/2026, firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone, sono state ufficialmente varate le regole operative per l’incrocio automatico dei dati fiscali derivanti dalla fatturazione elettronica.
L’obiettivo della misura, che dà attuazione alla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), è quello di fornire all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR) gli strumenti idonei per abbandonare i pignoramenti casuali e colpire in modo chirurgico i crediti commerciali dei contribuenti morosi.

Il nuovo flusso informativo: cosa sa il Fisco?
Fino ad oggi, i dati transitati attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) venivano utilizzati quasi esclusivamente per attività di controllo, vigilanza o analisi del rischio fiscale. Da adesso in poi, le e-fatture entrano direttamente nella fase esecutiva del recupero crediti.
L’Agenzia delle Entrate metterà periodicamente a disposizione di AdeR un pacchetto mirato di informazioni relative ai debitori IVA iscritti a ruolo e ai loro coobbligati. Nello specifico, il flusso riguarderà i dati degli ultimi 6 mesi:
- La somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse verso uno stesso cliente;
- Il numero esatto di fatture emesse, un dato utile all’esattore per valutare la stabilità e la continuità del rapporto commerciale;
- I dati identificativi del cliente (potenziale terzo pignorabile): codice fiscale, partita IVA, nome/ragione sociale e domicilio fiscale.
Il provvedimento non prevede la trasmissione generalizzata del contenuto delle singole fatture. In linea con il principio di minimizzazione dei dati approvato dal Garante della Privacy il 14 maggio 2026, vengono condivisi solo i dati quantitativi e anagrafici strettamente necessari all’azione esecutiva.
Come cambia il pignoramento presso terzi
La disponibilità di queste informazioni permette ad AdeR di individuare immediatamente quali aziende o professionisti hanno crediti d’impresa attivi e non ancora incassati.
Una volta identificati i rapporti commerciali più solidi, l’Agente della riscossione può notificare un atto di pignoramento presso terzi direttamente al cliente del debitore (il “terzo pignorato”). Da quel momento, il cliente è legalmente obbligato a dirottare le somme dovute direttamente nelle casse dell’Erario, fino a concorrenza del debito fiscale del suo fornitore.
Il grande rischio per le aziende clienti: “Pagare due volte”
La nuova procedura introduce un elemento di forte criticità per le imprese e i committenti che lavorano regolarmente con subappaltatori o fornitori esterni.
Se un’azienda riceve la notifica di pignoramento da parte di AdeR ma, per errore o distrazione, provvede a saldare le fatture in scadenza direttamente al proprio fornitore moroso, quel pagamento viene considerato giuridicamente inefficace nei confronti del Fisco. Il committente, di conseguenza, rischia seriamente di dover pagare una seconda volta la stessa prestazione, versando l’importo richiesto direttamente all’esattore.
Garanzie per il contribuente e fasi di avvio
Nonostante la stretta, il provvedimento esclude automatismi immediati. Le Direzioni regionali di AdeR dovranno pianificare le azioni esecutive secondo criteri di proporzionalità, gradualità e capacità operativa.
Anche l’infrastruttura tecnica prevede un’implementazione progressiva:
- Fase iniziale (“As is”): La trasmissione dei dati avverrà tramite PEC, utilizzando file protetti da password robusta accessibili solo a personale espressamente autorizzato.
- Fase a regime (“To be”): Verrà sviluppato un servizio di scambio dati completamente automatizzato tra i sistemi informatici delle due Agenzie.
Per le partite IVA e le imprese che presentano pendenze con la riscossione, l’analisi delle fatture elettroniche riduce drasticamente i tempi di reazione aziendali. Diventa quindi fondamentale monitorare la propria posizione ed eventualmente attivare tempestivamente gli strumenti di tutela previsti, come la richiesta di rateizzazione, prima che l’azione esecutiva blocchi i flussi di cassa commerciali.