l diritto a ferie e permessi rappresenta un pilastro fondamentale per i lavoratori, garantendo loro la possibilità di bilanciare vita lavorativa e privata. Le ferie sono il periodo di astensione dal lavoro retribuito, regolate da leggi e accordi contrattuali. I permessi, permettono temporanee assenze dal lavoro senza decurtazioni salariali. I ROL, invece, sono periodi di riduzione dell’orario di lavoro retribuiti, regolamentati dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL)
Le ferie sono un diritto costituzionale e vanno rispettate per garantire il graduale recupero delle energie lavorative, sia da parte del datore di lavoro che da parte del dipendente.
Durante lo svolgimento del rapporto sono previste altre forme con cui il lavoratore può astenersi dal lavoro, queste sono disciplinate in via specifica da ciascun Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) e dalla legge. Accanto alle ferie infatti vi sono i permessi retribuiti, i congedi e le festività.
Se vuoi scoprire le diverse tipologie, in che modo vengono computate e come possono essere fruite, procedi con la lettura.
Indice degli Argomenti
Ferie
Le ferie rappresentano il periodo di astensione dal lavoro retribuito, durante il quale il dipendente ha il diritto di disporre liberamente del proprio tempo. Le ferie sono un diritto previsto dall’art. 36 della Costituzione, il quale prevede che: “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
La funzione delle ferie è quella di permettere il reintegro delle energie psico-fisiche del lavoratore, nonché di dedicarsi alla vita famigliare. Il mancato rispetto della disposizione comporta sanzioni in capo al datore di lavoro.
Le ferie annuali sono stabilite nell’art. 10 del D.Lgs. n. 66/03 in un periodo annuale retribuito non inferiore a quattro settimane, salvo condizioni di miglior favore previste dai CCNL. Il periodo delle quattro settimane non può essere sostituito da indennità per ferie non godute, salvo la risoluzione del rapporto di lavoro.
Tra le settimane minime previste, due settimane di ferie devono essere fruite obbligatoriamente entro l’anno di maturazione e, se richiesto dal dipendente, in modo continuativo, mentre le restanti 2 settimane (o più se previsto dal CCNL) possono essere godute nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione (oltre i 18 mesi se il periodo di ferie è più lungo).
La legge 997/1967 ha contemplato la fruizione di un periodo di ferie non inferiore a 30 giorni per i minori di età inferiore ai 16 anni.
Quando possono essere monetizzate le ferie?
- In caso di CCNL migliorativi rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. n. 66/03, per il periodo minimo eccedente le quattro settimane, queste possono essere monetizzate;
- Contratti di lavoro in scadenza entro l’anno;
- Nel momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Come funzionano i contatori delle ferie presenti nel cedolino paga?
RATEI | Residuo | Maturato | Goduto | Saldo |
---|---|---|---|---|
Ferie (ore) | 72,00 | 80,00 | 88,00 | 64,00 |
I ratei delle ferie presenti sulla busta paga indicano le ferie:
- Residue dell’anno precedente;
- Maturate nell’anno;
- Godute nell’anno;
- Saldo differenziale tra quanto maturato e quanto goduto.
Il calcolo del rateo fa riferimento a quanto stabilito nel CCNL di riferimento, può variare a seconda del settore. Possono essere indicati con quantitativo orario o a giornate.
Rientrano nel computo delle ferie alcuni periodi di astensione quali: periodo di malattia, l’infortunio sul lavoro, congedo parentale e incarico di scrutatore al seggio elettorale.
Non Rientrano nel computo delle ferie i periodi di astensione dovuti a: sciopero, periodo di maternità facoltativo e periodo di cassa integrazione.
La Legge 24 aprile 2020, n. 27, all’art. 87, comma 4-bis prevede la possibilità, da parte dei lavoratori, di cedere le ferie a lavoratori del medesimo datore di lavoro.
Permessi di lavoro
ROL – Riduzione Orario di Lavoro
I permessi per ROL maturano in busta paga durante le giornate di lavoro effettivo, il loro ammontare è determinato dal CCNL di riferimento.
Solitamente è prevista una scadenza per la fruizione degli stessi, in assenza della quale è prevista la loro liquidazione nell’anno successivo (solitamente nei mesi di Giugno e Luglio). Non sono previste sanzioni, diversamente da quanto previsto per le ferie, in caso di monetizzazione degli stessi.
I permessi, quindi, sono particolari autorizzazioni concesse al dipendente per assentarsi temporaneamente dal lavoro, senza subire decurtazioni dal proprio stipendio. Essi possono essere concessi per diversi motivi, come ad esempio motivi personali, familiari, di salute o di studio. Tra i permessi più comuni vi sono quelli per malattia, maternità, paternità, lutto, assistenza a familiari non autosufficienti, donazione del sangue, esami scolastici e matrimonio.
È consigliabile consultare il CCNL applicabile all’azienda per verificare il numero di ore di ROL di cui i dipendenti possono usufruire. I ROL sono determinati annualmente e variano a seconda del settore e del ruolo lavorativo del dipendente. Per individuare la quantità di ROL disponibili per un dipendente, è essenziale esaminare e comprendere la busta paga, dove tali informazioni sono riportate.
Permessi ex-fs – permessi ex festività
Quanto disposto per ROL è valido per i Permessi Ex Festività. Questi sono determinati in base al singolo CCNL di riferimento e sono chiamati Permessi Ex Festività per via della Legge n. 54/77 che, contemplava festività oggi non più riconosciute dagli effetti civili, quali: Corpus Domini, Santissimi Pietro e Paolo, San Giuseppe e Festività dell’Ascensione. Sia i permessi per ROL che per Ex-Fs, indicati nel cedolino, fanno riferimento a quelli maturati nell’anno precedente, anno in corso, fruiti e saldo differenziale.
RATEI | Residuo | Maturato | Goduto | Saldo |
---|---|---|---|---|
Perm. Ex-Fs Permessi | 9,43 | 18,666 51,333 | 9,430 12,000 | 18,66 39,33 |
Il saldo dei contatori può avere segno positivo o negativo, questo dipenderà da quanto effettivamente fruito nel corso del rapporto di lavoro. Nel caso di saldi negativi, cioè quando il dipendente ecceda il quantum previsto dal CCNL, nel caso in cui le ore di ferie o permesso non siano riassorbite tramite l’ordinario di lavoro, le stesse saranno portate in diminuzione all’ammontare delle spettanze di lavoro in sede di chiusura del rapporto di lavoro.
Congedo matrimoniale
Il congedo matrimoniale comporta l’astensione dal lavoro per i lavoratori operai, impiegati o apprendisti che contraggono matrimonio.
Per la disciplina del periodo di congedo bisogna far riferimento ai CCNL di settore, per gli impiegati il periodo di congedo è pari a 15 giorni, mentre per gli operai, trovando ancora disciplina l’Accordo Interconfederale del 31 maggio 1941, è di 8 giorni salvo condizioni migliorative previste dal CCNL. Il dipendente per la fruizione è tenuto a presentare il certificato di matrimonio al datore di lavoro.
Per i Congedi di Matrimonio è corrisposto dall’INPS l’assegno per il congedo matrimoniale quando i dipendenti:
- Contraggono matrimonio civile o concordatario;
- Possono far valere un rapporto di lavoro almeno da una settimana;
- Fruiscono effettivamente del congedo (assenza dal lavoro) entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio;
- Disoccupati che nei 90 giorni precedenti il matrimonio hanno prestato 15 giorni della propria opera;
- A coloro che, ferma restando l’esistenza di un rapporto di lavoro, per qualunque giustificato motivo non siano in servizio (malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi).
L’assegno INPS peri il congedo matrimoniale non spetta ai dipendenti di aziende:
- Industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di: impiegati, apprendisti impiegati, dirigenti;
- Agricole, del Commercio, Assicurative, Enti Locali, Enti Statali;
- Che non versano il contributo alla CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari).
Altri permessi
Congedo di paternità
Per quanto disposto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 151/01: “Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre”.
Per il trattamento economico spettante si farà riferimento a quanto previsto per il congedo di maternità.
Altri permessi
Sono previsti altri tipi di permessi per:
- Donazione sangue e midollo osseo: questo permesso dovrà essere corredato da relativo certificato di donazione da esibire al datore di lavoro, la giornata lavorativa sarà regolarmente pagata dal datore di lavoro con copertura a carico Inps;
- Lutto: è prevista la fruizione di 3 giorni retribuiti di permesso per il lutto del coniuge, parenti entro il secondo grado o del convivente. Deve essere presentata certificazione del lutto del defunto al datore di lavoro. I giorni di permesso possono essere anche frazionati e devono essere richiesti entro 7 giorni dal decesso;
- Assistenza portatori di Handicap;
- Per cariche elettive o sindacali;
- Esami universitari;
- Donne vittime di violenza.
Festività
Le festività sono considerate ricorrenze religiose o civili previste dai CNNL e dalla legge. Sono considerate festività anche le domeniche, per cui si ha diritto ad una maggiorazione retributiva, in caso di prestazione lavorativa legata a specifiche esigenze aziendali.
Feste religiose
- 1 gennaio;
- 6 gennaio – Epifania;
- Lunedì seguente il giorno di Pasqua;
- 15 agosto – Ferragosto;
- 1 novembre – Ognissanti;
- 8 dicembre – Immacolata Concezione;
- 25 dicembre – Natale;
- 26 dicembre – Santo Stefano.
Feste civili
- 25 aprile – Festa della Liberazione;
- 1 maggio – Festa del Lavoro;
- 2 giugno – Festa della Repubblica.
Altro tipo di festività sono i patroni tipici di ogni comune, per cui è prevista la retribuzione con relativa maggiorazione festiva in caso di lavoro. L’erogazione della festività patronale deve avvenire entro l’anno a seconda della sede della società o dell’unità produttiva. In caso di due patroni presenti nella stessa città (ad es. Chioggia 11 giugno e Sottomarina 11 novembre) è facoltà del datore di lavoro scegliere l’applicazione dell’uno o dell’altro.
Il datore di lavoro è tenuto alla corresponsione della paga regolare per le festività, nel caso in cui questa cada di domenica, o altro giorno di riposo settimanale, dovrà essere aggiunto l’ulteriore spettanza.
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Domande frequenti
I principali diritti includono il periodo di astensione retribuita dal lavoro (ferie), le autorizzazioni temporanee per assenze dal lavoro (permessi) e i giorni di riposo retribuito fissati per legge (ROL).
Le ferie e i permessi sono regolati dalle normative nazionali e dagli accordi contrattuali, che stabiliscono la durata minima delle ferie annue, le modalità di richiesta e i motivi per cui possono essere concessi permessi.
I ROL sono giornate di riposo obbligatorio stabilite per legge durante le quali il lavoratore ha diritto a non lavorare e a percepire comunque la retribuzione, mentre i permessi sono autorizzazioni per assenze temporanee dal lavoro senza decurtazioni salariali.
Il numero di ore o giorni spettanti come ferie, permessi e ROL è determinato dai CCNL applicati dal datore di lavoro, e varia a seconda del settore e del ruolo lavorativo del dipendente.
I ROL e i permessi non utilizzati entro i termini stabiliti devono essere retribuiti al dipendente secondo le disposizioni contrattuali in merito alla data di scadenza e alla modalità di pagamento, come riportato sulla busta paga.