Fatture per autoconsumo di beni o servizi

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Fatture per autoconsumo: l'imprenditore deve fatturare i beni e servizi che utilizza per fini personali o per la propria famiglia? Vediamo cosa c'è da sapere.

Un argomento che può esser molto interessante per gli imprenditori riguarda la fattura per autoconsumo. In molti casi, infatti, possono sorgere dei dubbi sulle modalità di fatturazione per l’utilizzo di beni e servizi che non sono utilizzati per scopi prettamente professionali.

Ovviamente ci riferimento all’ipotesi in cui suddetti beni e servizi appartengano alla massa patrimoniale che costituisce l’azienda, ma non siano utilizzati per la gestione e realizzazione dell’attività di impresa.


Che cos’è l’autoconsumo di beni o servizi da parte dell’imprenditore?

Prima di parlare delle fatturazione, cerchiamo di spiegare preliminarmente cos’è il fenomeno dell’autoconsumo, affinché sia possibile individuare in che circostanze è necessario adottare questa tipologia di fatturazione. L’autoconsumo si realizza in due casi, che si distinguono con riferimento all’utilizzo e all’esigenze dell’imprenditore o in relazione agli scopo perseguiti. Una peculiare ipotesi di autoconsumo si realizza anche nel caso di assegnazioni di beni fatte a favore dei soci di una società, a qualsiasi titolo.

L’autoconsumo allora si distingue in due macro categorie:

  • Autoconsumo esterno, concerne l’ipotesi in cui l’imprenditore utilizza beni aziendali per scopi diversi da quelli per i quali l’impresa è stata costituita;
  • Autoconsumo interno, cioè quando il consumo di beni è volto a soddisfare esigenze della stessa impresa, ad esempio nel caso in cui un’azienda che produce vetri, utilizza un proprio prodotto per sostituire il vetro di una finestra rotto.

Le fatture per autoconsumo di beni o servizi sono documenti contabili che devono essere emessi quando un’azienda o un professionista utilizza beni o servizi prodotti o forniti dalla stessa azienda o professionista per scopi interni, anziché per la vendita a terzi. In sostanza, un’azienda emette una fattura per autoconsumo quando acquista beni o servizi per l’uso interno dell’azienda stessa, come ad esempio l’acquisto di materiali di consumo o servizi di manutenzione per gli impianti dell’azienda.

Quando si deve fatturare l’autoconsumo esterno di beni?

La disciplina della fatturazione dell’autoconsumo esterno si desume dall’articolo 2, comma 2, n. 5, DPR 633/72. Ci si riferisce allora alla predetta norma proprio perché l’utilizzo per scopi esterni all’impresa (autoconsumo esterno), come ad esempio per soddisfare esigenze familiari, è configurabile come cessione di beni. In particolare l’art. 2 individua, allora, il concetto stesso di autoconsumo esterno:

“a destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all’esercizio dell’arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell’attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’imposta di cui all’articolo 19 si considera destinato a finalità estranee all’impresa o all’esercizio dell’arte o della professione l’impiego di beni per l’effettuazione di operazioni diverse da quelle imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8 bis e 9, di operazioni escluse dal campo di applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 7 e dell’articolo 74, commi primo, quinto e sesto, nonché delle operazioni di cui al terzo comma del presente articolo e all’articolo 3, quarto comma”.

Questa fattispecie concorre a definire una delle ipotesi di cessione di attività che comporta autoconsumo e contestuale necessità di autofatturazione. Ad essa si aggiungono le altre ipotesi di cessione quando:

  • Sono poste in essere per finalità estranee all’impresa o all’esercizio dell’arte o della professione, anche laddove essa si stata causata da cessazione dell’attività,
  • Comunque non vi rientrano quei beni per i quali non opera la detrazione dell’IVA di cui all’articolo 19 del DPR n. 633/72, al momento del loro acquisto.

In tutte le predette ipotesi di autoconsumo l’imprenditore è tenuto a versare l’IVA a debito. In questi casi, dunque, è chiamato ad emettere un’autofattura elettronica, la quale deve riportare i medesimi elementi di una fattura ordinaria.

Quando si deve fatturare l’autoconsumo interno di beni?

Come abbiamo affermato nel paragrafo precedente, l’utilizzo di beni per scopi esterni all’impresa è una cessione di beni che comporta la fatturazione. Quindi cosa accade nelle ipotesi in cui non è possibile rintracciare una modalità di cessione di beni?

Ad esempio ciò si realizza nelle ipotesi di autoconsumo interno, che come abbiamo in precedenza delineato, è caso particolare in cui la stessa impresa utilizza per se stessa determinai beni e servizi che produce. In questa diversa circostanza, per quanto attiene agli oneri in tema di IVA, l’utilizzo da parte di un soggetto passivo nell’ambito della propria impresa, di un bene d’investimento o di una materia prima, ove siano beni prodotti dalla stessa impresa o acquistati presso terzi sempre per l’esercizio di attività imprenditoriale, non costituisce una cessione di beni, ex articolo 2 del DPR n. 633/72. Quindi ciò implica che non dovrà essere emessa alcuna fattura ai fini IVA (vedasi la Risoluzione n. 103/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate). In tale fattispecie, infatti, i beni non sono estromessi dalla sfera imprenditoriale, ma utilizzati nell’ambito della stessa.

A questo proposito, l’utilizzo dei beni nel ciclo economico aziendale può essere dimostrato dal soggetto passivo in base alle regole e con tutti i mezzi offerti dagli artt. 2697 e ss. c.c. Dal punto di vista operativo, quindi, l’utilizzo “si può evincere dalle ordinarie scritture contabili, laddove richieste e, in caso contrario, da coefficienti tecnici o da riscontri diretti” (C.M. n. 193/98, § 1.3.1).

La sola operazione di autoconsumo interno che assume rilevanza ai fini IVA è il passaggio interno tra le attività separate del soggetto passivo, ai sensi dell’art. 36 co. 5 del DPR n. 633/72. L’intento del legislatore, in questo specifico caso, è quello di impedire che, mediante il passaggio da un’attività separata ad un’altra, muti il regime di detrazione dell’IVA, con il conseguente rischio che il soggetto passivo fruisca indebitamente dell’esercizio della detrazione senza poi utilizzare il bene in un’attività “imponibile“.

Autoconsumo esterno di servizi

Ai sensi dell’art. 3, co. 3 del DPR n. 633/72 rientrano nell’ambito applicativo dell’IVA le prestazioni di servizi, di valore superiore a 50 euro, effettuate:

  • Per l’uso personale o familiare dell’imprenditore,
  • Ovvero, a titolo gratuito per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Affinché le prestazioni suddette siano assoggettate ad IVA è necessario che l’imposta afferente gli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile. In sintesi, è possibile affermare che ai fini dell’applicazione dell’IVA, gli elementi da verificare sono:

  • Il valore della prestazione (superiore a 50 euro);
  • La detraibilità dell’imposta “a monte” per i beni e i servizi impiegati nell’esecuzione del servizio.

Sono escluse dall’applicazione dell’imposta le prestazioni in favore del personale dipendente per:

  • Somministrazioni di alimenti e bevande nelle mense aziendali;
  • Prestazioni di trasporto;
  • Prestazioni didattiche, educative, ricreative, di assistenza sociale e sanitaria.

Le operazioni di autoconsumo di servizi, se rilevanti ai fini IVA, si considerano effettuate nel momento in cui l’operazione si considera effettuata (in luogo del criterio generale del momento del pagamento del corrispettivo). Per le prestazioni di carattere periodico o continuativo, il momento di effettuazione coincide con il mese successivo a quello in cui tali prestazioni sono rese.

Fattura per autoconsumo: cosa indicare?

Vediamo ora cosa deve essere indicato nella c.d. autofattura in caso di autoconsumo di beni o servizi. In particolare, quando l’operazione di autoconsumo assume rilevanza ai fini IVA ex art. 2 o 3 del DPR n. 633/72, la fattura deve essere emessa dal cedente o prestatore in unico esemplare, entro i termini ordinari. Per le fatture elettroniche trasmesse via Sistema di Interscambio, il codice Tipo Documento da utilizzare è “TD27“. Nell’autofattura, ovviamente, dovranno anche essere inseriti altri dati relativi al cedente/prestatore.

Momento di effettuazione

Le operazioni di autoconsumo si considerano effettuate nel momento in cui l’operazione si considera effettuata: momento di consegna o spedizione per i beni o momento del pagamento del corrispettivo per i servizi. Per le prestazioni di carattere periodico o continuativo, il momento di effettuazione coincide con il mese successivo a quello in cui le prestazioni sono rese.

Base imponibile

Ai sensi dell’art. 13 co. 2 lett. c) del DPR n. 633/72, la base imponibile IVA delle operazioni di autoconsumo di beni è costituita:

  • Dal prezzo di acquisto;
  • In mancanza di quanto sopra, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili determinati nel momento in cui si effettua l’operazione.

La base imponibile dell’autoconsumo di servizi è costituita dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi.

Ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 85 co. 2 del TUIR, si comprende tra i ricavi di cui all’art. 85 co. 1 il valore normale dei beni ivi indicati (beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa; materie prime, sussidiarie, semilavorati acquistati o prodotti per essere utilizzati nella produzione; azioni o quote di partecipazione che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non costituiscono beni al cui scambio è diretta l’attività d’impresa) destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore.

Effetti ai fini delle imposte dirette

Secondo quanto previsto dagli art. 57 e 85, co. 2 del TUIR rientrano tra i ricavi il valore normale dei:

  • Beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività di impresa;
  • Materie prime, sussidiarie, semilavorati acquistati o prodotti per essere utilizzati nella produzione;
  • Azioni o quote di partecipazione che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non costituiscono beni al cui scambio è diretta l’attività d’impresa

Questo, quando sono destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore. A tal fine, per i beni relativi all’impresa che producono ricavi, occorre quindi considerare il valore normale dei beni come definito dall’art. 9 del TUIR. L’ammontare imponibile è pari alla differenza tra il valore normale e il costo residuo.

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Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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