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Esonero contributivo per chi rinuncia alla Cassa Integrazione

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Esonero contributivo, per 4 mesi, per le aziende che rinunciano alla Cassa integrazione. Le istruzioni INPS nella Circolare n. 105 del 18 settembre.

L’esonero contributivo di 4 mesi è stato introdotto dal Decreto Agosto per le aziende che rinunciano alla cassa integrazione.

La Circolare INPS n. 105 del 18 settembre, chiarisce quali sono i requisiti per ottenere l’esonero contributivo.

Esonero contributivo

Esonero contributivo per chi rinuncia alla Cassa Integrazione

L’esonero nel versamento dei contributi previdenziali spetta ai datori di lavoro privati anche non imprenditori ad accezione del settore agricolo.

Possono beneficiare dell’esonero contributivo i datori di lavoro che abbiano fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti di integrazione salariale del Decreto Cura Italia:

  • trattamenti ordinari di integrazione salariale;
  • assegni ordinari;
  • trattamenti di integrazione salariale in deroga.

ed anche coloro che l’abbiano richiesta anche per periodi parzialmente collocati dopo il 12 luglio 2020.

L’INPS chiarisce che, l’esonero dei contributi per 4 mesi può essere legittimamente fruito per le medesime posizioni aziendali, per le quali, nelle suddette mensilità di maggio e giugno 2020, siano state fruite le specifiche tutele d’integrazione salariale.

Il datore di lavoro che beneficia dell’esonero contributivo non potrà più beneficiare della cassa integrazione, dal 13 luglio fino al 31 dicembre 2020 dal Decreto Agosto per ulteriori 18 settimane (9 più 9).

I datori di lavoro che abbiano richiesto la cassa integrazione introdotta dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Rilancio per 18 settimane, possono beneficiare dell’esonero contributivo:

  • Se hanno fatto richiesta dell’ammortizzatore sociale prima del 15 agosto 2020;
  • Se hanno fatto domanda di cassa integrazione in data successiva al 14 agosto purché per periodi con decorrenza in data anteriore al 13 luglio 2020, anche in casi in cui i trattamenti abbiano uno sviluppo, seppur parziale, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Esonero contributivo: importo

L’importo dell’esonero contributivo alternativo alla cassa integrazione è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata in relazione al doppio delle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali di maggio e giugno 2020.

L’esonero dei contributi può essere fruito fino al 31 dicembre 2020, per un massimo di 4 mesi e viene riparametrato su base mensile.

L’esonero contributivo viene calcolato indipendentemente dal numero dei dipendenti per i quali l’azienda ha richiesto la cassa integrazione.

Inoltre, la quota mensile dell’esonero dei contributi non potrà essere superiore alla contribuzione astrattamente dovuta.

Sono escluse le contribuzioni che seguono:

  • premi e contributi INAIL;
  • contributo al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto;
  • contributi ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, quando dovuti;
  • contributo previsto destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

A chi spetta l’esonero contributivo? Le condizioni

Le condizioni necessarie per ottenere l’esonero sono:

  • Regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • Assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, ma anche di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • Divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo previsto dall’art. 14 del DL numero 104 del 2020, pena la revoca del beneficio e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.

Cumulabilità

L’agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

“…considerato che l’agevolazione in trattazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, la citata cumulabilità con altri regimi agevolati può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.”

L’INPS ha poi chiarito che, l’esonero contributivo non è compatibile con la cassa integrazione Covid nella sua ulteriore proroga del decreto Agosto, ma può essere concomitante con le richieste di integrazione salariale ordinarie con causali diverse da COVID-19 nazionale.

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