In tema di emissione di fatture false o di fatture emesse per operazioni inesistenti, la Corte di Cassazione si è espressa chiarendo che la legge vigente prevede benefici retroattivi, se il contribuente salda il debito, adempiendo integralmente all’obbligazione tributaria. La riforma fiscale, in particolare con il decreto legislativo 87/2024 e la Legge Cartabia (dlgs 150/2022), hanno effetto retroattivo, favorendo coloro che saldano il proprio debito e regolarizzano la propria situazione debitoria. La Terza Sezione Penale della Cassazione, con le sentenze n. 19675, 20068 e 19868, si è pronunciata in merito.
Emettere fatture falso non costituisce reato: il caso
Nella sentenza n. 19675/25 la Corte di Cassazione ha chiarito che, dalla dichiarazione fraudolenta tramite l’uso di fatture per operazioni inesistenti, non sempre comporta l’applicazione di una sanzione penale. Infatti, ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, è determinate il fatto che, l’imputato abbia saldato tutto il debito successivamente alla commissione dell’illecito fiscale. Questa norma, più favorevole al reo, trova applicazione anche retroattivamente anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
Inoltre, prosegue la Corte, la riforma Cartabia ha reso più agevole l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’articolo 131-bis del Codice Penale, ora trova applicazione se la pena non è superiore nel minimo a due anni (in luogo del precedente limite del massimo edittale di cinque anni). L’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, punito nel minimo con un anno e sei mesi di carcere, rientra, pertanto nei nuovi limiti. La Corte ha anche chiarito che il saldo del debito tributario costituisce una “condotta successiva al reato di particolare positiva rilevanza”, che il giudice deve considerare.
In un’altra sentenza (20068/2025), la Corte ha chiarito che nel caso di un contribuente che abbia emesso una fattura falsa, può trovare applicazione un’attenuante speciale prevista dall’art. 13 bis del D.Lgs. 74/2000, nei casi in cui non possa applicarsi la non punibilità per particolare tenuità. Il contribuente che ha commesso un illecito per aver emesso fatture per operazioni inesistenti può beneficiare di una riduzione della pena fino alla metà e della cancellazione delle sanzioni accessorie, a condizione che il saldo integrale del debito fiscale sia avvenuto prima della fine del dibattimento di primo grado.
Anche questa attenuante ha effetto retroattivo e pertanto si applica anche ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 87/2024.