Home Patrimonio ed investimenti Tutela del patrimonio Donazione: cos’è, come si fa, imposte e territorialità

Donazione: cos’è, come si fa, imposte e territorialità

8

La donazione è un contratto in cui per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra. Di seguito la disciplina civilistica sul contratto di successione e la disciplina fiscale dell’imposta di successione.


La donazione è un contratto con cui, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra. La donazione viene disciplinata dal codice civile nel libro dedicato alle successioni, poiché essa viene considerata dal Legislatore come una sorta di “anticipo” di successione e dà luogo, pertanto, a collazione tra coeredi, testamentari o legittimi.

Con il presente contributo andremo ad analizzare, senza alcuna pretesa di esaustività, i tratti salienti della disciplina civilistica e fiscale riguardante le donazioni.

Che cos’è il contratto di donazione?

Le donazioni sono disciplinate dal Titolo V del Libro II del codice civile, agli articoli 769 e seguenti. La donazione, infatti, assume un particolare rilievo entro il diritto successorio, poiché le donazioni dell’ereditando che ledano i diritti dei legittimari sono assoggettabili a riduzione, allo stesso modo delle disposizioni testamentarie. La donazione viene dunque considerata dal codice civile come una sorta di anticipo di successione e dà luogo, pertanto, a collazione tra coeredi, testamentari o legittimi. In base alla definizione dettata dall’articolo 769 del codice civile:

la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione

Sono elementi essenziali della donazione:

  • un elemento oggettivo, costituito dall’arricchimento del donatario, cui corrisponde il depauperamento del donante;
  • un elemento soggettivo, costituito dallo spirito di liberalità.

Invece, non rilevano i motivi interni psicologici che hanno indotto il disponente ad effettuare la donazione. La donazione è un contratto, sicché è indispensabile che essa sia il frutto dell’accordo delle parti. La donazione non può perfezionarsi, dunque, (salve alcune specifiche eccezioni) senza il consenso del donatario. L’attribuzione realizzata per donazione, inoltre, deve essere caratterizzata dalla spontaneità.

Quali sono i soggetti coinvolti nella donazione?

In quanto contratto, la donazione necessita della sussistenza di almeno due parti:

  • Il donante – deve avere: la piena capacità naturale; la piena capacità di agire. Pertanto, il donante non può essere: minore; emancipato, pur se autorizzato all’esercizio dell’impresa; interdetto; inabilitato. Un’eccezione a tale regola opera per le donazioni obnuziali di cui all’articolo 785 del codice civile. Infatti, l’articolo 165 del codice civile stabilisce che il minore ammesso a contrarre matrimonio possa prestare il proprio consenso a tutte le convenzioni inerenti al matrimonio, purché fatte con l’assistenza delle persone che esercitano la potestà, la tutela o la curatela;
  • Il donatario – Può ricevere per donazione non solo chi abbia la capacità naturale, ma anche: il nascituro concepito; il nascituro non concepito, a condizione che si tratti del figlio di una determinata persona vivente al momento della donazione; le persone giuridiche. Non possono ricevere per donazione, invece: il tutore; il protutore; il notaio rogante; i testimoni dell’atto.

Quali beni possono essere oggetto di donazione?

L’oggetto della donazione può essere vario. Attraverso una donazione è possibile, infatti: trasferire la proprietà o altro diritto reale sopra un bene; cedere un credito; costituire un diritto reale su di un bene che resta nella proprietà del donante (donazione del solo usufrutto su di un bene); assumere un’obbligazione avente ad oggetto un’unica prestazione oppure prestazioni periodiche (ad esempio, la costituzione di una rendita vitalizia). In generale, si rileva che l’oggetto del contratto di donazione può essere costituito solamente da un’obbligazione di dare, in quanto le obbligazioni di fare possono essere assunte a titolo gratuito senza che ciò implichi la realizzazione di una donazione, come avviene, ad esempio, nel caso del deposito gratuito o del mandato gratuito. L’oggetto della donazione può:

  • essere identificato direttamente dal donante;
  • ovvero essere affidato alla scelta di un terzo.

Quali sono gli effetti della donazione?

La donazione può produrre: effetti reali, nel caso in cui essa trasferisca la proprietà di un determinato bene; effetti obbligatori, ove essa comporti solamente il sorgere di un’obbligazione (di dare, ad esempio) in capo al donante. La donazione è un contratto consensuale, poiché i suoi effetti si realizzano nel momento dell’accettazione delle parti, senza necessità che sia operata la consegna del bene. La consegna della cosa donata costituisce, dunque, un effetto obbligatorio del contratto, posto che essa è già di proprietà del donatario a partire dal momento in cui si è realizzato l’incontro di proposta ed accettazione. La consegna è, invece, prevista nel solo caso delle c.d. “donazioni manuali“, di cui all’articolo 783 del codice civile, (donazioni aventi ad oggetto beni mobili di modico valore, che si perfezionano con la semplice consegna), che costituiscono, dunque, contratti reali.

Quale forma per la donazione?

La donazione è un negozio solenne, per la cui realizzazione è necessario, sia ove essa abbia ad oggetto beni mobili (non di modico valore), che beni immobili:

  • l’atto pubblico notarile, come richiesto dall’articolo 782 del codice civile;
  • la presenza di due testimoni, richiesta dall’articolo 48 della legge notarile (Legge n. 89/13, come modificata dall’articolo 12, comma 1, Legge n. 246/05).

Se i beni donati sono mobili, l’articolo 782, comma 1, c.c. richiede che nel corpo dell’atto o in un atto separato, ne sia menzionato l’ammontare. Si rileva, inoltre, che la forma scritta e solenne è richiesta per la validità del contratto e non solo per la sua opponibilità ai terzi. La richiesta della forma solenne si giustifica con la volontà del legislatore di indurre il donante a valutare con attenzione l’opportunità di procedere ad una donazione, nonché di garantire la spontaneità del gesto. Si comprende, così, il motivo per cui la forma solenne non è richiesta nel caso di donazione avente ad oggetto beni mobili di modico valore (donazione manuale).

La causa del contratto di donazione

La donazione è un atto a titolo gratuito. In quanto tale, essa realizza un’attribuzione senza prevedere alcun corrispettivo. La categoria degli atti a titolo gratuito, però, è categoria generale all’interno dalla quale si possono distinguere le due ulteriori sottocategorie costituite da:

  • gli atti a titolo gratuito liberali;
  • gli atti a titolo gratuito non liberali.

La donazione rientra nella prima di tali categorie poiché, a norma dell’articolo 769 c.c., essa è contraddistinta dallo spirito di liberalità. La donazione, dunque, è dotata di un ulteriore carattere oltre all’assenza di corrispettivo, costituito dalla causa liberale. Tale attributo si configura come assenza di costrizione, giuridica o anche solo morale o sociale. La prestazione operata dal donante a favore del donatario, infatti, è realizzata in assenza di qualsivoglia vincolo giuridico, morale o sociale. Non si realizza, quindi, una donazione ove il disponente attribuisca un proprio diritto a favore di un determinato soggetto, ovvero si obblighi nei suoi confronti ad una prestazione di dare, se egli opera in adempimento, ad esempio, di un’obbligazione naturale, ovvero se adempie un obbligo sorto da una precedente obbligazione. In breve, perché possa configurarsi una donazione sono necessari entrambi i seguenti requisiti:

  • che l’attribuzione sia avvenuta a titolo gratuito, ovvero senza corrispettivo;
  • che l’attribuzione a titolo gratuito sia stata realizzata con spirito di liberalità, ovvero nullo iure cogente, nel senso che il comportamento del disponente non è determinato da alcun vincolo, giuridico o extragiuridico, rilevante per l’ordinamento.

Infine, per identificare una liberalità è necessario verificare anche che l’assenza di corrispettivo non sia dettata dalla volontà di ottenere, comunque, un vantaggio patrimoniale. Ad esempio, non si può ritenere che sussista lo spirito di liberalità nella remissione del debito fatta dal socio alla società, perché, in tal caso, il socio ha un interesse patrimoniale a ridurre i debiti della società. Allo stesso modo, non configura una donazione la fideiussione prestata dalla società controllante a favore della controllata. Gli atti sopra riportati non configurano donazioni poiché, sebbene in essi non sia previsto alcun corrispettivo e l’attribuzione non sia determinata dalla volontà di adempiere un obbligo giuridico, morale e sociale, tuttavia, essi sono sorretti da un interesse patrimoniale del disponente, che mira a raggiungere un risultato vantaggioso di natura patrimoniale.

Quando si verifica l’invalidità della donazione?

La disciplina delle invalidità dei contratti si rende applicabile anche alle donazioni. Pertanto, il contratto di donazione è:

  • nullo, se: è contrario a norme imperative; manca di uno dei suoi elementi essenziali (accordo delle parti, causa, oggetto, forma); ha causa illecita; ha oggetto illecito, impossibile, indeterminato o indeterminabile.
  • annullabile, se: una delle parti era incapace di donare o ricevere per donazione; sussistono vizi del consenso (dolo, violenza ed errore).

La nullità della donazione non è sanabile né suscettibile di conferma. In alcuni ambiti, il codice civile prevede, per la disciplina dell’invalidità della donazione, una disciplina divergente da quella prevista in generale per i contratti. Infatti, mentre, la disciplina generale del contratto prevede l’irrilevanza dei motivi, questi ultimi assumono, a talune condizioni, rilevanza nel campo delle donazioni. L’errore sul motivo della donazione rende il contratto annullabile, ex articolo 787 c.c., se il motivo:

  • risulta dall’atto;
  • è il solo che abbia determinato il disponente a donare.

Determina l’annullabilità della donazione:

  • sia l’errore di fatto (ad esempio, se viene donata una somma di denaro ad un ente credendo che persegua lo scopo della lotta contro il cancro, mentre si occupa di lotta contro l’AIDS);
  • sia l’errore di diritto (ad, esempio, se viene donato un terreno ad un ente che vuole edificare un museo, ignorando che il terreno non è edificabile).

L’illiceità del motivo, in base a quanto disposto dall’articolo 788 c.c., rende nullo il contratto se il motivo illecito:

  • risulta dall’atto;
  • è il solo che ha determinato il donante alla liberalità.

Quando si ha la revoca della donazione?

La donazione può essere revocata in due sole ipotesi:

  • per sopravvenienza di figli;
  • per ingratitudine dimostrata dal donatario.

La revoca dipende da un’iniziativa unilaterale del donante. Inoltre, poiché essa è un atto personale di quest’ultimo, non può essere proposta dai creditori del donante in sostituzione di questo. La sentenza che pronuncia la revocazione condanna il donatario a restituire i beni ricevuti; essa non pregiudica, però, i diritti dei terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda, salvi gli effetti della trascrizione della domanda stessa. In caso di revoca per sopravvenienza di figli, a differenza di quanto avviene nell’ipotesi di successione, la revoca non avviene automaticamente, ma deve essere richiesta dal donante, con un’azione che si prescrive in 5 anni. Non sono soggette a revoca le donazioni remuneratorie e le donazioni obnuziali. Invece, sono revocabili, per espressa previsione dell’articolo 809 c.c., le donazioni indirette. La revoca per ingratitudine deve essere proposta entro un anno dal momento in cui si venga a conoscenza del fatto da cui l’ingratitudine scaturisce. In sostanza, le cause di ingratitudine coincidono con le cause di indegnità a succedere.

Quando sono dovute tasse sulla donazione?

Con il D.L. n. 262/06, come modificato in sede di conversione dalla Legge n. 286/06, è intervenuto sulla tassazione dei trasferimenti realizzati attraverso successione mortis causa e donazione:

  • ripristinando le imposte di successione e donazione, soppresse dall’articolo 13, comma 1 della Legge n. 383/01;
  • rimodulando i valori delle aliquote con cui esse vanno applicate.

Il legislatore nel reintrodurre l’imposta di donazione, non si è limitato a riportare in luce la “vecchia” imposta di donazione applicabile prima del 24 ottobre 2001 (come è avvenuto, invece, per l’imposta di successione), ma ha esteso l’ambito di applicazione dell’imposta. Infatti, mentre l’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 346/90 dispone che l’imposta si applica “ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi“, l’articolo 2, comma 47, del D.L. n. 262/06 (convertito dalla Legge n. 286/06), dispone che l’imposta si applica “sui trasferimento di beni e diritti  per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione“.

La base imponibile dell’imposta di donazione

L’imposta di donazione è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti per donazione o per atto a titolo gratuito o in seguito alla costituzione di un vincolo di destinazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 346/90. La base imponibile sulla quale applicare l’imposta sulle donazioni è costituita dal valore globale dei beni trasferiti al singolo beneficiario attraverso la donazione, l’atto a titolo gratuito o la costituzione del vincolo di destinazione. Ai sensi dell’articolo 2, comma 49, del D.L. n. 262/06, le aliquote previste dal decreto stesso si applicano al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall’articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 346/90 ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti. Pertanto:

  • Ove il beneficiario della donazione sia un solo soggetto, la base imponibile è determinata dal valore complessivo dei beni ad esso trasferiti;
  • Ove la donazione sia fatta a favore di più beneficiari, la base imponibile è determinata dal valore delle singole quote trasferite ad ognuno di essi.

Le aliquote dell’imposta di donazione

Le aliquote dell’imposta sulle donazioni variano a seconda della linea e del grado di parentela intercorrente tra il donante ed il beneficiario del trasferimento (donatario). In pratica si tratta delle stesse aliquote e franchigie operanti in relazione all’imposta sulle successioni. Di seguito proponiamo una tabella riassuntiva delle aliquote e delle franchigie operanti per l’imposta sulle donazioni.  

BeneficiarioConiuge;
parenti in linea retta
Fratelli;
sorelle
Altri parenti fino al 4° grado;
affini in linea retta;
affini in linea collaterale fino al 3° grado
Portatori di handicap ai sensi della Legge n. 104/92Tutti gli altri soggetti
Aliquota applicabile4%6%6%4%, 6%, 8%, a seconda del rapporto di parentela8%
FranchigiaCon franchigia di un milione di euro ciascunoCon franchigia di 100 mila euro ciascunoSenza franchigiaCon franchigia di 1.500.000 euro ciascunoSenza franchigia
DecorrenzaDisciplina applicabile alle donazioni realizzate dal 29.11.2006Disciplina applicabile alle donazioni realizzate dall’1.1.2007Disciplina applicabile alle donazioni realizzate dal 29.11.2006Disciplina applicabile alle donazioni realizzate dall’1.1.2007Disciplina applicabile alle donazioni realizzate dal 29.11.2006

Donazioni soggette a imposta fissa

L’articolo 59 del D.Lgs. n. 346/90 prevede alcuni casi di applicazione dell’imposta sulle donazioni in misura fissa. Si tratta delle: donazioni di beni culturali vincolati, alle condizioni previste dall’articolo 13, comma 2, del D.Lgs. n. 346/90; donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall’imposta a norma di legge, con esplicita previsione dell’assoggettamento ad imposta per le donazioni di titoli di Stato od altri titoli ad essi equiparati, identificati dalla lettera h) ed i) dell’articolo 12, del D.Lgs. n. 346/90. Non sono contemplati da questa norma, invece, gli atti di donazione di valore inferiore alle franchigie, i quali, non scontano imposta fissa.

Trasferimenti inferiori alle franchigie

Per la registrazione di atti che contengano esclusivamente una o più disposizioni donative di valore inferiore alla franchigia non è dovuta l’imposta di registro in misura fissa (Circolare n. 44/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate). Gli atti di donazione devono essere interessati unicamente dall’imposta sulle successioni e donazioni, anche in fase di registrazione: è possibile ricavare un principio generale di alternatività tra l’imposta di registro e l’imposta sulle successioni e donazioni. In pratica, per gli atti di donazione di valore inferiore alle franchigie previste dalla Legge, non è dovuta l’imposta sulle donazioni (né in misura fissa né proporzionale), a norma dell’articolo 2, comma 49 del D.L. n. 262/06 e dell’articolo 59, del D.Lgs. n. 346/90 e non è dovuta l’imposta di registro neppure in misura fissa.

La registrazione dell’atto

La donazione è soggetta a registrazione in termine fisso di 20 giorni dalla data dell’atto, a norma del combinato disposto dall’articolo 55 del D.Lgs. n. 346/90 e dall’articolo 11 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/86 riguardante l’imposta di registro. Nel caso in cui l’imposta di donazione non sia dovuta (a norma dell’articolo 3, del D.Lgs. n. 346/90), la registrazione avviene gratuitamente (articolo 55, comma 2, del D.Lgs. n. 346/90). Nel caso in cui l’imposta sulle donazioni non sia dovuta perché l’importo del trasferimento operato a favore del beneficiario non supera le franchigie previste dalla Legge, secondo la Circolare n. 44/E/2011. l’imposta non deve essere corrisposta nella misura fissa di €. 200.

Imposta di bollo

La donazione essendo atto oggetto di registrazione è soggetta all’applicazione dell’imposta di bollo, nella misura di:

  • €. 230,00, ove abbia ad oggetto beni immobili ma non comporti iscrizione nel Registro delle imprese;
  • €. 300,00 (ai quali si aggiungono le imposte di bollo dovute per il Registro delle imprese a norma dell’articolo 1, comma 1-ter della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 642/72, nella misura di €. 17,50, €. 59,00, o €. 65,00 a seconda della tipologia di impresa), ove abbia ad oggetto beni immobili ma comporti iscrizione nel Registro delle imprese;
  • €. 45,00 ove abbia ad oggetto beni mobili (articolo 1, comma 1-bis n. 4 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 642/72).

Donazioni indirette qualificate come liberalità indirette

Capita, sovente, che per superare gli aspetti fiscali connessi ad una donazione i soggetti si accordino per una “donazione indiretta“. Si tratta di un atto di liberalità che, pur non essendo attuata con lo schema contrattuale della donazione, realizzagli effetti propri di quest’ultima, ossia l’impoverimento di un soggetto e l’arricchimento di un altro. Sostanzialmente, si realizza l’effetto di una donazione senza le formalità necessarie (atto pubblico).

Per capire meglio cos’è la donazione indiretta pensiamo al caso di un genitore che acquista un auto al figlio. In questo caso il genitore paga con i propri soldi un’auto che però viene intestata direttamente a un altro soggetto, realizzando così la fattispecie.

Sul punto è interessante la sentenza 6591 del 3 marzo 2021 della Corte di Cassazione. Il caso è quello di una liberalità effettuata da parte di un cittadino australiano nei confronti di un soggetto statunitense fiscalmente residente in Italia. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha riqualificato l’operazione (donazione indiretta) in una liberalità indiretta, con assoggettamento ad imposta di donazione dell’8% (senza franchigia). La Corte di Cassazione ha confermato questa impostazione sotto il profilo fiscale confermando il fatto che una donazione formalmente nulla (ovvero non eseguita attraverso atto pubblico) è configurabile come liberalità indiretta. Come tale, l’atto sconta imposta di donazione all’otto per cento senza franchigia.

Per approfondire: “Donazione di soldi ai parenti: vanno dichiarati?“.

Criteri di territorialità per le donazioni internazionali

In base all’art. 2 del TUS, l’imposta sulle donazioni è dovuta qualora il donante, alla data di stipula della donazione, “non sia residente nello Stato“, in relazione ai soli beni e dirittiesistenti nello Stato” di titolarità del donante. Si tratta di una presunzione assoluta di “esistenza nello Stato“. Non rilevano, quindi, né il luogo di stipula della donazione, né le caratteristiche del donatario.

Se il donante non è residente in Italia, l’imposta di donazione è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti “esistenti” in Italia (art. 2, comma 3, TUS). Inoltre, qualora la donazione venga formata all’estero a favore di “beneficiari residenti” in Italia, la donazione è soggetta a registrazione in Italia “in termine fisso” (art. 55, comma 1-bis, TUS).

La posizione di prassi dell’Agenzia delle Entrate

Sul punto deve essere evidenziata la posizione dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha precisato che qualora la donazione venga effettuata da parte di un donante non residente in Italia a favore di un donatario residente in Italia, e abbia ad oggetto beni non esistenti in Italia, non ci sono i presupposti per l’applicazione dell’imposta sulle donazioni né per la registrazione in Italia dell’atto di donazione. Di questo tenore la Direzione Regionale della Lombardia, Settore Servizi e Consulenza, Ufficio Consulenza, nella risposta alla richiesta (datata 20 maggio 2015) di consulenza giuridica n. 904-3/2015 da parte dell’Odine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.

La posizione della giurisprudenza

Sentenza Cassazione n. 8175 del 24 marzo 2021 – criteri di territorialità

La sentenza 8175 del 24 marzo 2021 della Cassazione ha contribuito a fornire chiarimenti anche in ordine ai criteri di territorialità dell’imposta di donazione in ambito internazionale. Il caso preso in considerazione è quello che vede ad oggetto il denaro donato da parte di un soggetto residente in Svizzera, attraverso un bonifico fatto verso un soggetto beneficiario residente in Italia. In questo caso il bene (denaro) non essendo esistente nel territorio dello Stato italiano (il donante era residente all’estero ed il denaro non era depositato in Italia), viene a mancare il presupposto di territorialità per l’imposta di donazione in Italia.

Credito per imposte estere

L’art. 55, co. 1-bis del TUS prevede che: “[….] Dall’imposta sulle donazioni determinate a norma del presente titolo si detraggono le imposte pagate all’estero in dipendenza della stessa donazione ed in relazione ai beni ivi esistenti, salva l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni”. Di fatto, quindi, le imposte di successione pagate all’estero possono essere, in alcuni casi, detratte dall’imposta italiana. In particolare, l’attenuazione della doppia imposizione viene applicato attraverso il meccanismo della detrazione. Tale meccanismo viene applicato in mancanza di apposita convenzione internazionale contro le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni, esclusivamente nel caso in cui il beneficiario venga tassato in Italia sulla base del principio dell’imposizione globale (ovvero, quando il donante è residente in Italia si applica l’imposta su tutti i beni oggetto di donazione, a prescindere da dove essi siano situati). Nel caso in cui, invece, si sia in presenza di apposita convenzione internazionale, la norma prevede un preciso meccanismo di applicazione di un credito d’imposta per evitare che i beni situati all’estero, di proprietà del donante residente in Italia, siano assoggettati ad una doppia imposizione, ovvero:

  • In Italia, in base al principio dell’imposizione globale;
  • All’estero, in base al principio della lex rei sita (l’imposta è applicata anche dallo Stato estero sui beni donati esistenti nello stesso Stato estero).

Le convenzioni contro le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni, attualmente stipulate dall’Italia, sono 7 e sono state stipulate con i seguenti Stati: Danimarca, Regno Unito, Grecia, Israele, Stati Uniti d’America, Svezia, Francia.

Domande frequenti

Abbiamo ritenuto utile riepilogare di seguito le risposte ad alcune delle domande che più di frequente vengono poste in tema di donazione, sperando possano essere utili a chiarire i vostri dubbi.

È possibile donare ad associazioni o fondazioni?

Sia gli enti con personalità giuridica sia gli enti non riconosciuti possono ricevere donazioni al pari delle persone fisiche. Se l’associazione o la fondazione riveste la qualifica di ONLUS gode dell’esenzione dall’imposta di donazione. Vengono riconosciuti anche sgravi fiscali ai donanti per erogazioni liberali in denaro a favore di associazioni o fondazioni che svolgono attività di utilità sociale, ovvero a favore di ONLUS.

Cos’è la donazione con riserva di usufrutto?

La legge prevede che “è permesso al donante di riservare l’usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio“. Benché nella norma si parli di solo usufrutto, la riserva può riguardare anche altri diritti reali di godimento come il diritto di abitazione, di uso, di superficie, altro. La legge consente inoltre di prevedere la riserva del diritto di usufrutto, oltre che a proprio vantaggio, anche a vantaggio di un’altra persona o di più persone congiuntamente.

Trasferire un immobile con donazione o vitalizio?

L’atto di donazione viene posto in essere per spirito di liberalità senza poter pretendere nulla in cambio. L’atto di vitalizio invece è un contratto a prestazioni corrispettive: a fronte del trasferimento del bene il cessionario è tenuto ad assistere materialmente e moralmente il cedente (e quindi in relazione alla longevità del venditore e alle sue condizioni di salute, anche per valore superiore a quello del bene trasferito).

L’immobile pagato dai genitori e intestato direttamente al figlio è da considerarsi una donazione? Si ma in questo caso si parla di “donazione indiretta”. Lo scopo della donazione – arricchire un altro soggetto senza che vi sia alcun obbligo giuridico che lo imponga – può essere raggiunto anche con negozio diverso dalla donazione tipica, il quale, proprio perché utilizzato per perseguire lo scopo donativo, va assoggettato alla disciplina della donazione. La legge dispone che le liberalità, anche se risultano da atti diversi dalla donazione tipica, siano soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa di ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota di legittima dovuta agli eredi legittimari.

L’immobile pagato dai genitori e intestato al figlio è una donazione?

Si ma in questo caso si parla di “donazione indiretta“. Lo scopo della donazione – arricchire un altro soggetto senza che vi sia alcun obbligo giuridico che lo imponga – può essere raggiunto anche con negozio diverso dalla donazione tipica, il quale, proprio perché utilizzato per perseguire lo scopo donativo, va assoggettato alla disciplina della donazione. La legge dispone che le liberalità, anche se risultano da atti diversi dalla donazione tipica, siano soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa di ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota di legittima dovuta agli eredi legittimari.

Qual è il valore degli immobili oggetto di donazione?

Per i beni immobili donati la base imponibile è determinata considerando:

  • per la piena proprietà: il valore commerciale alla data dell’atto di donazione;
  • per la proprietà gravata da diritti reali di godimento: la differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata;
  • per i diritti di usufrutto, uso e abitazione (vitalizio): il valore ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d’interesse e per il coefficiente, relativo all’età del titolare del diritto, come stabilito nel  prospetto previsto dalla legge.

Exit mobile version