La donazione è un contratto con cui, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra. Questa viene disciplinata dal codice civile nel libro dedicato alle successioni, poiché essa viene considerata dal Legislatore come una sorta di “anticipo” di successione e dà luogo, pertanto, a collazione tra coeredi, testamentari o legittimi.
Con il presente contributo andremo ad analizzare, senza alcuna pretesa di esaustività, i tratti salienti della disciplina civilistica e fiscale riguardante le donazioni.
Indice degli Argomenti
- Che cos’è il contratto di donazione?
- Quali sono i soggetti coinvolti?
- Quali beni possono essere compreso?
- Quali sono gli effetti?
- Quale forma dell’atto?
- La causa del contratto
- Quando si verifica l’invalidità dell’atto?
- Quando si ha la revoca dell’atto?
- Quando sono dovute imposte sulla donazione?
- Le aliquote dell’imposta
- Donazioni indirette qualificate come liberalità indirette
- Criteri di territorialità per le donazioni internazionali
- Domande frequenti
Che cos’è il contratto di donazione?
Le donazioni sono disciplinate dal Titolo V del Libro II del codice civile, agli articoli 769 e seguenti. Questa, infatti, assume un particolare rilievo entro il diritto successorio, poiché le donazioni dell’ereditando che ledano i diritti dei legittimari sono assoggettabili a riduzione, allo stesso modo delle disposizioni testamentarie. Questa viene dunque considerata dal codice civile come una sorta di anticipo di successione e dà luogo, pertanto, a collazione tra coeredi, testamentari o legittimi. In base alla definizione dettata dall’articolo 769 del codice civile:
Sono elementi essenziali:
- Un elemento oggettivo, costituito dall’arricchimento del donatario, cui corrisponde il depauperamento del donante;
- Un elemento soggettivo, costituito dallo spirito di liberalità.
Invece, non rilevano i motivi interni psicologici che hanno indotto il disponente ad effettuare la l’atto. Questa, è un contratto, sicché è indispensabile che essa sia il frutto dell’accordo delle parti. L’atto non può perfezionarsi, dunque, (salve alcune specifiche eccezioni) senza il consenso del donatario. L’attribuzione realizzata, inoltre, deve essere caratterizzata dalla spontaneità.
Quali sono i soggetti coinvolti?
In quanto contratto è necessita della sussistenza di almeno due parti:
- Il donante – deve avere: la piena capacità naturale; la piena capacità di agire. Pertanto, il donante non può essere: minore; emancipato, pur se autorizzato all’esercizio dell’impresa; interdetto; inabilitato. Un’eccezione a tale regola opera per le donazioni obnuziali di cui all’articolo 785 del codice civile. Infatti, l’articolo 165 del codice civile stabilisce che il minore ammesso a contrarre matrimonio possa prestare il proprio consenso a tutte le convenzioni inerenti al matrimonio, purché fatte con l’assistenza delle persone che esercitano la potestà, la tutela o la curatela;
- Il donatario – Può ricevere non solo chi abbia la capacità naturale, ma anche: il nascituro concepito; il nascituro non concepito, a condizione che si tratti del figlio di una determinata persona vivente al momento dell’attp; le persone giuridiche. Non possono ricevere, invece: il tutore; il protutore; il notaio rogante; i testimoni dell’atto.
Quali beni possono essere compreso?
L’oggetto della donazione può essere vario. Attraverso questo è possibile, infatti: trasferire la proprietà o altro diritto reale sopra un bene; cedere un credito; costituire un diritto reale su di un bene che resta nella proprietà del donante (liberalità del solo usufrutto su di un bene); assumere un’obbligazione avente ad oggetto un’unica prestazione oppure prestazioni periodiche (ad esempio, la costituzione di una rendita vitalizia).
In generale, si rileva che l’oggetto del contratto può essere costituito solamente da un’obbligazione di dare, in quanto le obbligazioni di fare possono essere assunte a titolo gratuito senza che ciò implichi la realizzazione di una donazione, come avviene, ad esempio, nel caso del deposito gratuito o del mandato gratuito. L’oggetto può:
- Essere identificato direttamente dal donante;
- Ovvero essere affidato alla scelta di un terzo.
Quali sono gli effetti?
L’atto donativo può produrre: effetti reali, nel caso in cui essa trasferisca la proprietà di un determinato bene; effetti obbligatori, ove essa comporti solamente il sorgere di un’obbligazione (di dare, ad esempio) in capo al donante. Si tratta di un contratto consensuale, poiché i suoi effetti si realizzano nel momento dell’accettazione delle parti, senza necessità che sia operata la consegna del bene.
La consegna della cosa donata costituisce, dunque, un effetto obbligatorio del contratto, posto che essa è già di proprietà del donatario a partire dal momento in cui si è realizzato l’incontro di proposta ed accettazione. La consegna è, invece, prevista nel solo caso delle c.d. “donazioni manuali“, di cui all’articolo 783 del codice civile, (donazioni aventi ad oggetto beni mobili di modico valore, che si perfezionano con la semplice consegna), che costituiscono, dunque, contratti reali.
Quale forma dell’atto?
L’atto donativo è un negozio solenne, per la cui realizzazione è necessario, sia ove essa abbia ad oggetto beni mobili (non di modico valore), che beni immobili:
- l’atto pubblico notarile, come richiesto dall’articolo 782 del codice civile;
- la presenza di due testimoni, richiesta dall’articolo 48 della legge notarile (Legge n. 89/13, come modificata dall’articolo 12, comma 1, Legge n. 246/05).
Se i beni donati sono mobili, l’articolo 782, comma 1, c.c. richiede che nel corpo dell’atto o in un atto separato, ne sia menzionato l’ammontare. Si rileva, inoltre, che la forma scritta e solenne è richiesta per la validità del contratto e non solo per la sua opponibilità ai terzi. La richiesta della forma solenne si giustifica con la volontà del legislatore di indurre il donante a valutare con attenzione l’opportunità di procedere ad una liberalità, nonché di garantire la spontaneità del gesto. Si comprende, così, il motivo per cui la forma solenne non è richiesta nel caso di liberalità avente ad oggetto beni mobili di modico valore (donazione manuale).
La causa del contratto
L’atto donativo è un negozio a titolo gratuito. In quanto tale, essa realizza un’attribuzione senza prevedere alcun corrispettivo. La categoria degli atti a titolo gratuito, però, è categoria generale all’interno dalla quale si possono distinguere le due ulteriori sottocategorie costituite da:
- gli atti a titolo gratuito liberali;
- gli atti a titolo gratuito non liberali.
L’atto donativo rientra nella prima di tali categorie poiché, a norma dell’articolo 769 c.c., essa è contraddistinta dallo spirito di liberalità. Questa, dunque, è dotata di un ulteriore carattere oltre all’assenza di corrispettivo, costituito dalla causa liberale. Tale attributo si configura come assenza di costrizione, giuridica o anche solo morale o sociale.
La prestazione operata dal donante a favore del donatario, infatti, è realizzata in assenza di qualsivoglia vincolo giuridico, morale o sociale. Non si realizza, quindi, una liberalità ove il disponente attribuisca un proprio diritto a favore di un determinato soggetto, ovvero si obblighi nei suoi confronti ad una prestazione di dare, se egli opera in adempimento, ad esempio, di un’obbligazione naturale, ovvero se adempie un obbligo sorto da una precedente obbligazione. In breve, perché possa configurarsi una liberalità sono necessari entrambi i seguenti requisiti:
- Che l’attribuzione sia avvenuta a titolo gratuito, ovvero senza corrispettivo;
- Che l’attribuzione a titolo gratuito sia stata realizzata con spirito di liberalità, ovvero nullo iure cogente, nel senso che il comportamento del disponente non è determinato da alcun vincolo, giuridico o extragiuridico, rilevante per l’ordinamento.
Infine, per identificare una liberalità è necessario verificare anche che l’assenza di corrispettivo non sia dettata dalla volontà di ottenere, comunque, un vantaggio patrimoniale. Ad esempio, non si può ritenere che sussista lo spirito di liberalità nella remissione del debito fatta dal socio alla società, perché, in tal caso, il socio ha un interesse patrimoniale a ridurre i debiti della società.
Allo stesso modo, non configura una liberalità la fideiussione prestata dalla società controllante a favore della controllata. Gli atti sopra riportati non configurano donazioni poiché, sebbene in essi non sia previsto alcun corrispettivo e l’attribuzione non sia determinata dalla volontà di adempiere un obbligo giuridico, morale e sociale, tuttavia, essi sono sorretti da un interesse patrimoniale del disponente, che mira a raggiungere un risultato vantaggioso di natura patrimoniale.
Quando si verifica l’invalidità dell’atto?
La disciplina delle invalidità dei contratti si rende applicabile anche alle donazioni. Pertanto, il contratto è:
- Nullo, se: è contrario a norme imperative; manca di uno dei suoi elementi essenziali (accordo delle parti, causa, oggetto, forma); ha causa illecita; ha oggetto illecito, impossibile, indeterminato o indeterminabile.
- Annullabile, se: una delle parti era incapace di donare o ricevere beni; sussistono vizi del consenso (dolo, violenza ed errore).
La nullità dell’atto non è sanabile né suscettibile di conferma. In alcuni ambiti, il codice civile prevede, per la disciplina dell’invalidità dell’atto, una disciplina divergente da quella prevista in generale per i contratti. Infatti, mentre, la disciplina generale del contratto prevede l’irrilevanza dei motivi, questi ultimi assumono, a talune condizioni, rilevanza nel campo delle donazioni. L’errore sul motivo rende il contratto annullabile, ex articolo 787 c.c., se il motivo:
- risulta dall’atto;
- è il solo che abbia determinato il disponente a donare.
Determina l’annullabilità della donazione:
- sia l’errore di fatto (ad esempio, se viene donata una somma di denaro ad un ente credendo che persegua lo scopo della lotta contro il cancro, mentre si occupa di lotta contro l’AIDS);
- sia l’errore di diritto (ad, esempio, se viene donato un terreno ad un ente che vuole edificare un museo, ignorando che il terreno non è edificabile).
L’illiceità del motivo, in base a quanto disposto dall’articolo 788 c.c., rende nullo il contratto se il motivo illecito:
- risulta dall’atto;
- è il solo che ha determinato il donante alla liberalità.
Quando si ha la revoca dell’atto?
La donazione può essere revocata in due sole ipotesi:
- per sopravvenienza di figli;
- per ingratitudine dimostrata dal donatario.
La revoca dipende da un’iniziativa unilaterale del donante. Inoltre, poiché essa è un atto personale di quest’ultimo, non può essere proposta dai creditori del donante in sostituzione di questo. La sentenza che pronuncia la revocazione condanna il donatario a restituire i beni ricevuti; essa non pregiudica, però, i diritti dei terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda, salvi gli effetti della trascrizione della domanda stessa.
In caso di revoca per sopravvenienza di figli, a differenza di quanto avviene nell’ipotesi di successione, la revoca non avviene automaticamente, ma deve essere richiesta dal donante, con un’azione che si prescrive in 5 anni. Non sono soggette a revoca le donazioni remuneratorie e le donazioni obnuziali. Invece, sono revocabili, per espressa previsione dell’articolo 809 c.c., le donazioni indirette. La revoca per ingratitudine deve essere proposta entro un anno dal momento in cui si venga a conoscenza del fatto da cui l’ingratitudine scaturisce. In sostanza, le cause di ingratitudine coincidono con le cause di indegnità a succedere.
Quando sono dovute imposte sulla donazione?
Il legislatore ha reintrodotto nell’ordinamento italiano l’imposta sulle successioni e donazioni ad opera del D.L. n. 262/06, convertito con Legge n. 286/06. Secondo tale disposizione sono soggetti ad imposizione tutti i beni trasferiti se il defunto era residente in Italia, nonché i beni siti in Italia se il defunto era residente all’estero. Infatti, il co. 1 dell’art. 2, del D.Lgs. n. 346/90 definisce l’ambito territoriale di applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni statuendo che l’imposta sia dovuta dal donatario in relazione a tutti i beni e i diritti trasferiti, ovunque risultino situati, nell’ipotesi in cui il donante sia residente in Italia, in applicazione del c.d. principio dell’imposizione globale (o di worldwide taxation).
Di conseguenza, deve essere evidenziato che se il donante non è residente in Italia al momento dell’atto, l’imposta è dovuta solamente per i beni e “diritti esistenti” sul territorio nazionale. Quindi, ad esempio, non sussiste il presupposto territoriale dell’imposta sulle donazioni italiana nel caso in cui un soggetto residente all’estero doni ad un terzo, residente in Italia, una somma di denaro, in quanto i beni donati non possono ritenersi “esistenti in Italia” ai sensi dell’art. 2 co. 2 del D.Lgs. n. 346/90.
La base imponibile dell’imposta
L’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti per liberalità o per atto a titolo gratuito o in seguito alla costituzione di un vincolo di destinazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 346/90. La base imponibile sulla quale applicare l’imposta sulle donazioni è costituita dal valore globale dei beni trasferiti al singolo beneficiario, l’atto a titolo gratuito o la costituzione del vincolo di destinazione.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 49, del D.L. n. 262/06, le aliquote previste dal decreto stesso si applicano al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall’articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 346/90 ovvero, se la liberalità è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti. Pertanto:
- Ove il beneficiario sia un solo soggetto, la base imponibile è determinata dal valore complessivo dei beni ad esso trasferiti;
- Ove l’atto sia fatto a favore di più beneficiari, la base imponibile è determinata dal valore delle singole quote trasferite ad ognuno di essi.
Il valore globale dei beni trasferiti deve essere ridotto dell’ammontare degli oneri, trasferiti al beneficiario, gravanti sul bene o sul diritto trasferito (Circolare n. 3/E/2008), eccettuati quelli che danno luogo a prestazioni a favore di beneficiari determinati.
Le aliquote dell’imposta
Le aliquote dell’imposta sulle donazioni variano a seconda della linea e del grado di parentela intercorrente tra il donante ed il beneficiario del trasferimento (donatario). In pratica si tratta delle stesse aliquote e franchigie operanti in relazione all’imposta sulle successioni. Di seguito proponiamo una tabella riassuntiva delle aliquote e delle franchigie operanti per l’imposta sulle donazioni.
Soggetti | Franchigia | Aliquota |
---|---|---|
Coniuge e parenti in linea retta, genitori e i figli, anche naturali, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli adottati, gli affiliati e gli affiliati | € 1.000.000 | 4% |
Fratelli e sorelle | € 100.000 | 6% |
Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al 3° grado | – | 6% |
Altri soggetti | – | 8% |
Persona portatrice di handicap ai sensi della Legge n. 104/92 | € 1.500.000 | 4%, 6%, o 8% a seconda del legame di parentela |
Tuttavia, l’imposta sulle donazioni non è sempre dovuta e deve essere resa solo sulla parte che eccede la franchigia. In particolare, l’imposta sulle donazioni non si versa nel caso di:
- Donazioni ai genitori (anche adottivi) inferiori a 1 milione di euro;
- Donazioni ai nonni inferiori a 1 milione di euro;
- donazioni ai figli (anche adottivi) inferiori a 1 milione di euro;
- Donazioni ai nipoti inferiori a 1 milione di euro;
- Donazioni al marito inferiori a 1 milione di euro;
- Donazioni alla moglie inferiori a 1 milione di euro;
- Donazioni al fratello o alla sorella inferiori a 100mila di euro;
- Donazioni, anche tra estranei, di modico valore (Circolare n. 3/E/2008).
Ulteriori esenzioni
Oltre ai limiti imposti dalla franchigia, ci sono anche ulteriori esenzioni all’imposta sulle donazioni:
- A favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;
- A favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità e alle ONLUS;
- A favore di movimenti e partiti politici.
- Le donazioni di veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, nemmeno se presenti con altri beni o diritti in uno stesso atto;
- I trasferimenti di aziende familiari (individuali o collettive), a favore dei discendenti o del coniuge nel rispetto di specifici requisiti
- Le liberalità indirette, a condizione che siano attuate mediante atti comportanti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari o il trasferimento di aziende assoggettati all’imposta di registro in misura proporzionale oppure all’IVA nel rispetto delle specifiche regole previste dalla legge.
Immobili e imposte ipocatastali
In caso di donazione di immobili, il donatario è tenuto anche al versamento delle imposte catastali e le imposte ipotecarie, in misura equivalente al’1% o 2%. È prevista una misura fissa per chi, invece, dichiara di avere i requisiti della prima casa per un valore equivalente a 200 euro. Mentre, sempre con riferimento all’immobile, l’imposta sulle donazioni su cui applicare la aliquota, in base a quella prescelta secondo i criteri dell’entità della liberalità e del rapporto di parentela, è il valore venale del bene al momento della stipula dell’atto.
Non di rado, tuttavia, si adotta il criterio della valutazione automatica, ossia il meccanismo introdotto dal legislatore fiscale per mettere al riparo il donatario da accertamenti fiscali. Il meccanismo prevede l’utilizzo di moltiplicatori da applicare alla rendita catastale. Mentre, per quanto riguarda i terreni non edificabili la base imponibile si calcola moltiplicando per 90 il reddito domenicale già aumentato del 25%. Tramite questo meccanismo automatico, che prende in considerazione la rendita catastale, gli atti di donativi e successori non sono soggetti ad accertamento fiscale.
Beni vincolati
La liberalità di immobili vincolati, proprio per la particolarità del regime che si applica al bene, è soggetta all’imposta di registro in misura fissa di 200,00 euro e all’imposta ipotecaria del 2% e all’imposta catastale dell’1%, a meno che il donatario non possa godere delle agevolazioni previste per la prima casa; in questo caso, pagherà le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa di 200,00 euro ciascuna. Altrettanto peculiare è il regime in caso di successione. Infatti, gli immobili vincolati non concorrono alla formazione dell’asse ereditario. Per tale motivazione, gli eredi non sono tenuti a pagare l’imposta di successione ma solo le imposte ipotecaria del 2% e catastale dell1% a meno che l’erede non possa godere delle agevolazioni per la prima casa. In questo caso, sarà sufficiente versare 200,00 euro per ciascuna imposta.
Azienda
Il trasferimento gratuito dell’azienda è disciplinato dall’art. 58 del TUIR, il quale dispone che il trasferimento non costituisce realizzo di plusvalenze nel caso in cui l’azienda venga assunta dai donatari ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti in capo al dante causa (donante). La norma, di fatto, dispone uno specifico regime di neutralità fiscale, per cui la plusvalenza, che in assenza della disposizione in commento avrebbe realizzato il donante, resta allo stato latente e concorrerà alla formazione del reddito del donatario soltanto all’atto della successiva cessione dell’azienda. L’art. 58 del TUIR trova applicazione nel caso in cui il donante sia una persona fisica-imprenditore.
La donazione di azienda è un contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, trasferendole la proprietà dell’azienda o di un ramo di essa. Questo contratto consensuale, a titolo gratuito, comporta una diminuzione patrimoniale senza corrispettivo per il soggetto donante e si perfeziona con il semplice consenso manifestato dalle parti in sede di atto notarile.
Volendo schematizzare, quindi, possiamo dire che è esiste una neutralità fiscale in caso di donazione di azienda, ex art. 58 del TUIR. Affinché si possa realizzare questo regime di neutralità è necessario rispettare i seguenti requisiti:
- Deve essere effettuata dall’imprenditore individuale;
- Deve avere ad oggetto un’azienda (ex art. 2555 c.c.);
- Prevede una continuità dei valori fiscali in capo al beneficiario.
Al verificarsi di queste condizioni la plusvalenza, che ordinariamente sarebbe stata a carico del donante, rimane latente. Questa concorrerà alla formazione del reddito del beneficiario (donatario) solo al momento di una successiva cessione di azienda o dei singoli beni che la compongono. È opportuno ribadire che la disposizione in commento trova applicazione esclusivamente per le persone fisiche imprenditori. Questa disposizione, anche secondo quanto chiarito dalla Circolare n. 341/E/2007 ha l’obiettivo di favorire il passaggio generazionale dell’azienda (a titolo donativo o successorio). In quest’ottica la neutralità fiscale rileva anche nel caso in cui tra donante e donatario non vi siano rapporti di parentela.
Per approfondire: “Donazione di azienda ai figli: vantaggi fiscali“.
Donazioni soggette a imposta fissa
L’articolo 59 del D.Lgs. n. 346/90 prevede alcuni casi di applicazione dell’imposta sulle donazioni in misura fissa. Si tratta delle: donazioni di beni culturali vincolati, alle condizioni previste dall’articolo 13, comma 2, del D.Lgs. n. 346/90; donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall’imposta a norma di legge, con esplicita previsione dell’assoggettamento ad imposta per le donazioni di titoli di Stato od altri titoli ad essi equiparati, identificati dalla lettera h) ed i) dell’articolo 12, del D.Lgs. n. 346/90. Non sono contemplati da questa norma, invece, gli atti di donazione di valore inferiore alle franchigie, i quali, non scontano imposta fissa.
Trasferimenti inferiori alle franchigie
Per la registrazione di atti che contengano esclusivamente una o più disposizioni donative di valore inferiore alla franchigia non è dovuta l’imposta di registro in misura fissa (Circolare n. 44/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate). Gli atti donativi devono essere interessati unicamente dall’imposta sulle successioni e donazioni, anche in fase di registrazione: è possibile ricavare un principio generale di alternatività tra l’imposta di registro e l’imposta sulle successioni e donazioni. In pratica, per gli atti di valore inferiore alle franchigie previste dalla Legge, non è dovuta l’imposta sulle donazioni (né in misura fissa né proporzionale), a norma dell’articolo 2, comma 49 del D.L. n. 262/06 e dell’articolo 59, del D.Lgs. n. 346/90 e non è dovuta l’imposta di registro neppure in misura fissa.
La registrazione dell’atto
La donazione è soggetta a registrazione in termine fisso di 20 giorni dalla data dell’atto, a norma del combinato disposto dall’articolo 55 del D.Lgs. n. 346/90 e dall’articolo 11 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/86 riguardante l’imposta di registro. Nel caso in cui l’imposta non sia dovuta (a norma dell’articolo 3, del D.Lgs. n. 346/90), la registrazione avviene gratuitamente (articolo 55, comma 2, del D.Lgs. n. 346/90). Nel caso in cui l’imposta sulle donazioni non sia dovuta perché l’importo del trasferimento operato a favore del beneficiario non supera le franchigie previste dalla Legge, secondo la Circolare n. 44/E/2011. l’imposta non deve essere corrisposta nella misura fissa di €. 200.
Imposta di bollo
La donazione essendo atto oggetto di registrazione è soggetta all’applicazione dell’imposta di bollo, nella misura di:
- €. 230,00, ove abbia ad oggetto beni immobili ma non comporti iscrizione nel Registro delle imprese;
- €. 300,00 (ai quali si aggiungono le imposte di bollo dovute per il Registro delle imprese a norma dell’articolo 1, comma 1-ter della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 642/72, nella misura di €. 17,50, €. 59,00, o €. 65,00 a seconda della tipologia di impresa), ove abbia ad oggetto beni immobili ma comporti iscrizione nel Registro delle imprese;
- €. 45,00 ove abbia ad oggetto beni mobili (articolo 1, comma 1-bis n. 4 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 642/72).
Donazioni indirette qualificate come liberalità indirette
Capita, sovente, che per superare gli aspetti fiscali connessi ad una donazione i soggetti si accordino per una “donazione indiretta“. Si tratta di un atto di liberalità che, pur non essendo attuata con lo schema contrattuale donativo, realizzagli effetti propri di quest’ultima, ossia l’impoverimento di un soggetto e l’arricchimento di un altro. Sostanzialmente, si realizza l’effetto di una donativo senza le formalità necessarie (atto pubblico).
Per capire meglio pensiamo al caso di un genitore che acquista un auto al figlio. In questo caso il genitore paga con i propri soldi un’auto che però viene intestata direttamente a un altro soggetto, realizzando così la fattispecie.
Sul punto è interessante la sentenza 6591 del 3 marzo 2021 della Corte di Cassazione. Il caso è quello di una liberalità effettuata da parte di un cittadino australiano nei confronti di un soggetto statunitense fiscalmente residente in Italia. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha riqualificato l’operazione in una liberalità indiretta, con assoggettamento ad imposta dell’8% (senza franchigia). La Corte di Cassazione ha confermato questa impostazione sotto il profilo fiscale confermando il fatto che una donazione formalmente nulla (ovvero non eseguita attraverso atto pubblico) è configurabile come liberalità indiretta. Come tale, l’atto sconta imposta all’otto per cento senza franchigia.
Per approfondire: “Donazione di soldi ai parenti: vanno dichiarati?“.
Criteri di territorialità per le donazioni internazionali
In base all’art. 2 del TUS, l’imposta sulle donazioni è dovuta qualora il donante, alla data di stipula della donazione, “non sia residente nello Stato“, in relazione ai soli beni e diritti “esistenti nello Stato” di titolarità del donante. Si tratta di una presunzione assoluta di “esistenza nello Stato“. Non rilevano, quindi, né il luogo di stipula della liberalità, né le caratteristiche del donatario.
Se il donante non è residente in Italia, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti “esistenti” in Italia (art. 2, comma 3, TUS). Inoltre, qualora l’atto venga formata all’estero a favore di “beneficiari residenti” in Italia, la donazione è soggetta a registrazione in Italia “in termine fisso” (art. 55, comma 1-bis, TUS).
La posizione di prassi dell’Agenzia delle Entrate
Sul punto deve essere evidenziata la posizione dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha precisato che qualora l’attp venga effettuato da parte di un donante non residente in Italia a favore di un donatario residente in Italia, e abbia ad oggetto beni non esistenti in Italia, non ci sono i presupposti per l’applicazione dell’imposta sulle donazioni né per la registrazione in Italia dell’atto. Di questo tenore la Direzione Regionale della Lombardia, Settore Servizi e Consulenza, Ufficio Consulenza, nella risposta alla richiesta (datata 20 maggio 2015) di consulenza giuridica n. 904-3/2015 da parte dell’Odine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.
La posizione della giurisprudenza
Sentenza Cassazione n. 8175 del 24 marzo 2021 – criteri di territorialità
La sentenza 8175 del 24 marzo 2021 della Cassazione ha contribuito a fornire chiarimenti anche in ordine ai criteri di territorialità dell’imposta in ambito internazionale. Il caso preso in considerazione è quello che vede ad oggetto il denaro donato da parte di un soggetto residente in Svizzera, attraverso un bonifico fatto verso un soggetto beneficiario residente in Italia. In questo caso il bene (denaro) non essendo esistente nel territorio dello Stato italiano (il donante era residente all’estero ed il denaro non era depositato in Italia), viene a mancare il presupposto di territorialità per l’imposta in Italia. |
Credito per imposte estere
L’art. 55, co. 1-bis del TUS prevede che: “[….] Dall’imposta sulle donazioni determinate a norma del presente titolo si detraggono le imposte pagate all’estero in dipendenza della stessa donazione ed in relazione ai beni ivi esistenti, salva l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni”. Di fatto, quindi, le imposte di successione pagate all’estero possono essere, in alcuni casi, detratte dall’imposta italiana. In particolare, l’attenuazione della doppia imposizione viene applicato attraverso il meccanismo della detrazione. Tale meccanismo viene applicato in mancanza di apposita convenzione internazionale contro le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni, esclusivamente nel caso in cui il beneficiario venga tassato in Italia sulla base del principio dell’imposizione globale (ovvero, quando il donante è residente in Italia si applica l’imposta su tutti i beni oggetto di liberalità, a prescindere da dove essi siano situati). Nel caso in cui, invece, si sia in presenza di apposita convenzione internazionale, la norma prevede un preciso meccanismo di applicazione di un credito d’imposta per evitare che i beni situati all’estero, di proprietà del donante residente in Italia, siano assoggettati ad una doppia imposizione, ovvero:
- In Italia, in base al principio dell’imposizione globale;
- All’estero, in base al principio della lex rei sita (l’imposta è applicata anche dallo Stato estero sui beni donati esistenti nello stesso Stato estero).
Le convenzioni contro le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni, attualmente stipulate dall’Italia, sono 7 e sono state stipulate con i seguenti Stati: Danimarca, Regno Unito, Grecia, Israele, Stati Uniti d’America, Svezia, Francia.
Domande frequenti
È possibile donare ad associazioni o fondazioni?
Sia gli enti con personalità giuridica sia gli enti non riconosciuti possono ricevere donazioni al pari delle persone fisiche. Se l’associazione o la fondazione riveste la qualifica di ONLUS gode dell’esenzione dall’imposta. Vengono riconosciuti anche sgravi fiscali ai donanti per erogazioni liberali in denaro a favore di associazioni o fondazioni che svolgono attività di utilità sociale, ovvero a favore di ONLUS.
Cos’è la donazione con riserva di usufrutto?
La legge prevede che “è permesso al donante di riservare l’usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio“. Benché nella norma si parli di solo usufrutto, la riserva può riguardare anche altri diritti reali di godimento come il diritto di abitazione, di uso, di superficie, altro. La legge consente inoltre di prevedere la riserva del diritto di usufrutto, oltre che a proprio vantaggio, anche a vantaggio di un’altra persona o di più persone congiuntamente.
Trasferire un immobile con donazione o vitalizio?
L’atto di donativo viene posto in essere per spirito di liberalità senza poter pretendere nulla in cambio. L’atto di vitalizio invece è un contratto a prestazioni corrispettive: a fronte del trasferimento del bene il cessionario è tenuto ad assistere materialmente e moralmente il cedente (e quindi in relazione alla longevità del venditore e alle sue condizioni di salute, anche per valore superiore a quello del bene trasferito)