In che modo la donazione della nuda proprietà delle quote sociali può agevolare il passaggio generazionale d’azienda? Scopriamolo in questo articolo.
È un dato di fatto che la struttura delle piccole e medie imprese (PMI) italiane sia di tipo familiare. Da, sempre, infatti, si è sviluppata in questo modo l’iniziativa economica in Italia.
Da questo dato emerge la necessità di individuare degli strumenti che consentano di facilitare il passaggio generazionale nelle aziende. L’obiettivo è quello di fare in modo che tale momento incida il meno possibile sulle capacità dell’azienda di continuare a creare ricchezza.
Tale esigenza è divenuta senza dubbio maggiormente avvertita negli ultimi anni. Questo sia in ragione dell’unificazione del mercato comunitario sia per la generale maggiore esposizione alla concorrenza interna e internazionale che le imprese italiane si trovano ad affrontare.
Per questo motivo, in questo contributo andiamo ad affrontare la tematica legata alla donazione della nuda proprietà come strumento utile ad avvalorare il passaggio generazionale d’impresa. Come anticipato, il passaggio generazionale è oggi una fase fondamentale e strategica del ciclo di vita di ogni impresa.
Di seguito vado a rappresentare un esempio tipico del momento in cui si ravvisa, nell’imprenditore il momento della pianificazione del passaggio generazionale. Per questo vedremo la procedura e le possibili soluzioni pratiche al caso concreto.
Indice degli Argomenti
- Passaggio generazionale: analisi di un caso concreto
- La determinazione delle basi imponibili delle imposte coinvolte nell’operazione
- Donazione della nuda proprietà e cessione dell’usufrutto in cambio di rendita vitalizia: possibili profili di elusività
- Considerazioni conclusive
- Consulenza legata alla tutela del patrimonio ed al passaggio generazionale
Passaggio generazionale: analisi di un caso concreto
Ipotizziamo una società a responsabilità limitata (SRL) che esercita attività industriale posseduta da tre soci appartenenti allo stesso nucleo familiare. Più precisamente, il genitore possiede la maggioranza delle quote ed i due figli una eguale quota, pari ad una percentuale inferiore al 20% del capitale sociale.
L’intenzione del genitore è quella di avviare un processo legato al passaggio generazionale d’azienda. Per questa ragione egli vorrebbe procedere al trasferimento a favore dei figli delle proprie quote in parti uguali, cosicché entrambi possederanno il 50% della società.
Tale passaggio generazionale deve essere attuato attraverso i seguenti passaggi. Una prima fase che prevede:
- Donazione della nuda proprietà ai figli delle quote in parti uguali;
- Costituzione dei figli, unitamente al genitore, quali co-amministratori della società a firma congiunta.
Successivamente, dopo un periodo di adattamento è prevista una seconda fase di:
- Cessione ai figli dell’usufrutto ancora posseduto sulle quote, a fronte della costituzione di una rendita vitalizia in capo al genitore.
Di seguitò voglio andare ad analizzare i profili fiscali derivanti dalla realizzazione di queste operazioni, sia a carico della società che delle persone fisiche coinvolte, con particolare riferimento all’imposta di donazione ed alle imposte sul reddito.
La determinazione delle basi imponibili delle imposte coinvolte nell’operazione
Prima di procedere alla valutazione delle modalità attraverso cui è possibile attuare la suddetta operazione è opportuno effettuare una rapida ricognizione di quelli che sono i dettati normativi attualmente vigenti ai fini della individuazione delle diverse basi imponibili nelle diverse imposte per le quali sono ivi realizzati i presupposti, ovvero:
- Donazione della nuda proprietà e
- Cessione dell’usufrutto di quote societarie.
In particolare vediamo le due casistiche.
La donazione della nuda proprietà delle quote dall’imprenditore ai figli
La prima operazione da fare consiste del contratto di cessione della nuda proprietà delle quote ai figli. Questa operazione potrebbe generare redditi imponibili fiscalmente.
Per l’imposta sulle donazioni, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 346/90:
il valore delle azioni delle società non quotate in borsa e delle quote di società non azionarie è determinato assumendo il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione (donazione), del patrimonio netto della società risultante dall’ultimo bilancio, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti…
Per quanto concerne la determinazione del valore della nuda proprietà delle quote sociali ai fini dell’imposta di donazione, occorrere fare riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 14, co. 1, lett. b) e c), 16, co. 2, e 17, co. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 346/90. Sicché, una volta determinata secondo i principi precedentemente enucleati la base imponibile prevista per la donazione delle quote societarie, tale valore è ricalcolato, quale differenza con quello dell’usufrutto, sulla base dei coefficienti stabiliti dal prospetto allegato alla tariffa parte IV del DPR n. 131/86, tenendo conto del tasso di interesse legale vigente e dell’età del donante;
Esenzione da imposta di donazione: franchigia verso i figli
Ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 262/06 nel caso di donazione di beni (ed anche nel caso di donazione di nuda proprietà di quote societarie), gli atti effettuati a favore del coniuge e/o parenti in linea retta sono esentati dall’imposta per la parte che non eccede il valore di 1.000.000 di euro per ciascun beneficiario. Sulle somme eccedenti tale soglia, ex art. 2, citato, la relativa aliquota è pari al 4%.
Ai fini del raggiungimento della predetta soglia di esenzione, occorre tenere in considerazione il coacervo di tutte le donazioni eventualmente già disposte dal donante (C.M. n. 3/E/2008). Tuttavia, nella formulazione dell’art. 3 del D.Lgs. n. 346/90 (attuata dalla Legge n. 296/06), sono completamente esenti dall’imposta sulle donazioni e successioni, tra gli altri, i trasferimenti:
“…di quote sociali. In caso di quote sociali…, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’ art. 2195, co. 1, c.c.”.
Si tratta di una disposizione che agevola il passaggio generazionale d’impresa a patto, tuttavia, che il requisito del controllo sia mantenuto per un periodo di almeno 5 anni.
La soglia di “controllo“
Nell’ipotesi di trasferimento di un diritto sulla quota (usufrutto, nuda proprietà), ai fini della definizione della soglia di controllo, la percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione ceduta deve essere calcolata con riferimento alla parte di valore nominale delle partecipazioni corrispondente al rapporto tra:
- Il valore dell’usufrutto o della nuda proprietà, ed
- Il valore della piena proprietà.
Vedasi la R.M. n 104/E/2002. Per approfondire la disciplina di esonero in caso di donazione/successione di quote di maggioranza di SRL: “Donazione di azienda ai figli: vantaggi fiscali“.
Trasferimento della partecipazione verso più beneficiari
Nell’ipotesi di trasferimento di una partecipazione di controllo a più beneficiari, può sfruttare l’esenzione il solo soggetto in capo al quale si realizza nuovamente il controllo della società, qualora presente.
In caso di frammentazione tra più eredi della quota di controllo nessuno di questi può godere dell’esenzione dall’imposta (C.M. n. 3/e/2008). Tuttavia, l’agevolazione in parola si applica, invece, qualora, ad esempio, il genitore donante decida di trasferire ai figli, in comproprietà tra loro, la quota di controllo della società. In tal caso, in virtù dell’articolo 2347 c.c., i diritti dei comproprietari sono esercitati da un rappresentante comune, il quale disporrà della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria.
Nel nostro caso, sulla base dei requisiti soggettivi (donazione a favore dei figli) e di quelli oggettivi (trasferimento distinto a favore del singolo discendente del diritto di nuda proprietà di una quota pari a circa il 30% del capitale di una società), tenuto conto dei predetti chiarimenti, l’imposta per tale trasferimento è dovuta nella misura del 4% per i valori eccedenti la franchigia di 1.000.000 euro.
Va da se infine che, come chiarito dalla R.M. n. 61 del 16.5.06, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, 9 e 67 del TUIR, salvo diversa pattuizione, nell’ipotesi di cessione della nuda proprietà su quote o azioni, il diritto alla percezione dei dividendi matura in capo all’usufruttuario.
La cessione dell’usufrutto delle quote ai figli
Dopo aver trasferito la nuda proprietà delle quote ai figli, ad un certo punto, l’imprenditore effettua la cessione dell’usufrutto delle quote ai figli. Nella pratica, una volta determinato, nei modi anzidetti il prezzo della quota per la cessione a titolo oneroso, il valore dell’usufrutto, è determinato, sulla base dei coefficienti stabiliti dal prospetto allegato alla tariffa parte IV del DPR n. 131/86, tenendo conto del tasso di interesse legale vigente e dell’età del donante.
Plusvalenza da cessione di usufrutto
Ai fini IRPEF, ai sensi dell’art. 68, comma 6, del TUIR, la plusvalenza derivante dalla cessione di quote sociali è costituita dalla differenza tra:
il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione (anche quale rinuncia a crediti dei soci per versamenti effettuati a favore della società), compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi…
Cessione del diritto di usufrutto
Per quanto concerne, invece, la cessione del diritto di usufrutto sulle quote sociali a fronte della costituzione di una rendita vitalizia a beneficio del cedente, si fa presente preliminarmente che l’art. 1, co. 91, Legge n. 244/2007, ha reintrodotto, per le persone fisiche proprietarie di terreni o di quote di partecipazione al capitale di società di persone e di capitali, la possibilità di procedere alla rivalutazione del costo fiscale dei suddetti beni.
In virtù di tale norma, dunque, è possibile procedere alla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazione onde vedere neutralizzate le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione di queste. In particolare, per quanto concerne le quote di partecipazione in società, è stato previsto che possono essere rivalutate, sulla base di un perizia di stima redatta da un tecnico (dottore commercialista, ragioniere, revisore dei conti, etc).
Ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. h) del TUIR, è indubbio che le rendite vitalizie debbano essere tassata in capo al percettore come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
Nessuna tassazione sulla cessione dell’usufrutto
Fatte queste premesse, si chiarisce, di seguito, che per la fattispecie concreta oggetto di indagine, probabilmente, nessun rilievo assumono le problematiche in ordine alla tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione. Per tale operazione non si realizzerebbe nessuna esigenza di ricorrere alla preventiva rivalutazione dei suddetti beni.
Sulla tassazione della plusvalenza in ipotesi di cessione di beni, e dunque anche quote societarie (la dottrina e la giurisprudenza consultate fanno riferimento all’ipotesi di cessione d’azienda), a titolo oneroso mediante costituzione di una rendita vitalizia a favore del cedente, restano aperte due possibili soluzioni dettate dagli orientamenti opposti che nel corso degli anni si sono formati, in particolare:
- Tesi dell’amministrazione finanziaria. Sostiene la rilevanza fiscale sia della plusvalenza maturata rispetto al valore della rendita vitalizia (calcolata applicando le regole della matematica attuariale), che della percezione della rendita vitalizia, considerata, come visto, reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Con ciò ponendosi in netto contrasto col principio di divieto della doppia imposizione (vedi D.R. Entrate per il Lazio, nota n. 13212 del 6-7-1996; Nota Min. Fin. Dip. Ent. Dir. Reg. Entrate Campania, 29 luglio 1997, n. 5792, ivi n. 43/1997, pag. 3185. )
- Tesi della Giurisprudenza. Si è, invece, uniformata nell’escludere la tassabilità della plusvalenza in quanto indeterminabile nell’entità, limitando la rilevanza fiscale alla sola percezione della rendita vitalizia (C.T.C., n. 1206 del 15-2-1990; CTR, Emilia Romagna, 14 aprile 2005, n. 63).
Donazione della nuda proprietà e cessione dell’usufrutto in cambio di rendita vitalizia: possibili profili di elusività
A questo punto rimangono, infine, da chiarire alcuni profili relativi all’imposizione indiretta collegati alla cessione dell’usufrutto sulle quote.
Ai sensi dell’art. 11, della tariffa parte IV allegata al DPR n. 131/86, la stipula di atti aventi ad oggetto la cessione di quote di partecipazione in società sconta l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro. Ciò detto, si fa presente quanto previsto dall’art. 26, DPR n. 131/86, ovvero quanto segue:
“i trasferimenti di partecipazioni sociali, quando il valore della partecipazione o la differenza tra valore e prezzo siano superiori all’importo di 350 milioni di lire, posti in essere tra coniugi ovvero tra parenti in linea retta…. si presumono donazioni se l’ ammontare complessivo dell’ imposta di registro e di ogni altra imposta dovuta per il trasferimento,…… risulta inferiore a quello delle imposte applicabili in caso di trasferimento a titolo gratuito
Le parti contraenti devono dichiarare contestualmente se fra loro sussista o meno un rapporto di coniugio o di parentela in linea retta…… In mancanza di tale dichiarazione il trasferimento si considera a titolo gratuito ove al momento della registrazione non risulti comprovata l’ inesistenza del rapporto; tuttavia l’ inesistenza del rapporto di coniugio o di parentela in linea retta può essere provata entro un anno dalla stipulazione dell’ atto e in tale caso spetta il rimborso della maggiore imposta pagata.”
Pertanto, occorrerà considerare tale disposizione, in combinato con quelle sopra rappresentate relative alle franchigie, al coacervo e all’esenzione sulle partecipazioni di controllo, onde prevenire possibili recuperi da parte dell’ufficio.
Considerazioni conclusive
Dalla disanima del caso prospettato hai potuto constatare come il settore della legislazione tributaria sia tra i più complessi dell’intero ordinamento. La continua evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia rendono la situazione ancora più complessa.
Sulla base di quanto analizzato si ha l’ulteriore conferma che, per la corretta tassazione delle varie fasi di un negozio unitario, ancorché complesso, qualora si realizzino fattispecie rilevanti alla realizzazione dei presupposti di diverse imposte, l’operatore è chiamato a rideterminare, nei diversi settori (imposte di successione e donazione nel caso di specie), la medesima grandezza economica espressione della capacità contributiva di riferimento.
Tuttavia, le conclusioni che si possono trarre dall’analisi effettuata è come, ai fini del passaggio generazionale d’impresa, sia possibile sfruttare il vantaggio dato dalla donazione di quote. In questa operazione deve essere sfruttata la franchigia presente nelle donazioni tra componenti della stessa famiglia. Il tutto, considerando anche l’esenzione da imposta per la donazione di quote di SRL di controllo (a patto del mantenimento della partecipazione per 5 anni).
In merito alla seconda operazione, da valutare in modo unitario alla prima, ovvero la cessione dell’usufrutto ai figli in cambio di una rendita vitaliza la situazione si complica. Tuttavia, deve ritenersi applicabile la posizione della giurisprudenza in materia. Previsione che vuole come unica modalità di tassazione, quella della rendita vitaliza, e non anche quella della plusvalenza in capo al cedente (in quanto non incassata, ma soprattutto non determinabile nell’entità).
Consulenza legata alla tutela del patrimonio ed al passaggio generazionale
Il caso prospettato in questo articolo è soltanto una delle casistiche che si possono presentare quando si va ad ipotizzare un passaggio generazionale d’impresa.
Naturalmente prima di poter proporre un qualsiasi tipo di operazione è necessario analizzare bene la casistica di partenza dell’imprenditore per verificare quale sia la migliore soluzione possibile.
Nel nostro studio tributario abbiamo la possibilità di collaborare con studi legali che possono affiancarti per individuare la migliore soluzione alla tua situazione concreta ed effettuare nel modo migliore il passaggio generazionale dei tuoi beni e della tua impresa.
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