Il Documento di trasporto (DDT) è un documento contabile emesso dai soggetti passivi IVA nel momento in cui avviene la movimentazione dei beni. Vuoi sapere come compilarlo ed utilizzarlo? Ecco la guida.

Il Documento di trasporto (DDT) è un documento contabile di consegna emesso in relazione alla movimentazione di beni da parte di soggetti passivi IVA. Questo sia che essi esercitino in forma individuale che collettiva. Tale documento, noto anche come bolla di accompagnamento, è un elemento cruciale nel processo di movimentazione delle merci. Questo documento contabile, emesso dai soggetti passivi IVA, giustifica il trasferimento di un bene da un cedente a un cessionario attraverso il trasporto dello stesso.

L’effettiva operatività di tale documento contabile coincide con l’abrogazione delle disposizioni (DPR n. 627/1978) riguardanti l’obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti (fattura o bolla accompagnatoria). Abrogazione a seguito della quale, i beni viaggianti, in linea di principio, non devono essere più obbligatoriamente assistiti da documento accompagnatorio.

Ai fini fiscali, il Documento di trasporto può essere utilizzato quando il contribuente abbia intenzione di:

  • Avvalersi della fatturazione differita (articolo 21, DPR n. 633/72);
  • Vincere le presunzioni di acquisto o di vendita previste dalla nostra disciplina (articolo 53, DPR n. 633/72).

Documento di trasporto DDT

Il Documento di Trasporto è un documento fiscale emesso per giustificare il trasferimento di un bene da un cedente a un cessionario attraverso il trasporto dello stesso.
Il DDT deve essere presente sia in caso di trasporto in proprio dal mittente o dal destinatario, sia se venga affidato a un trasportatore.
Il DDT è un documento previsto dalla legge italiana relativamente al trasporto delle merci, introdotto a sostituzione parziale della bolla di accompagnamento.

Il DPR n 472/96 ha introdotto il Documento di trasporto (DDT) come sostituzione della precedente Bolla di Accompagnamento. Il DDT certifica un trasferimento di merci dal cedente (venditore) al cessionario (acquirente). La consegna avviene presso la sede indicata dal cessionario quale luogo di consegna. Il trasporto può essere effettuato sia dal mittente che dal destinatario, oppure utilizzando un trasportatore che si assume l’incarico della consegna.

Il Documento di trasporto viene emesso almeno in duplice esemplare (uno per il cedente e uno per il cessionario) e in forma libera. Ossia senza vincoli di forma, di dimensioni o di tracciato, prima dell’inizio del trasporto o della consegna della merce. Ovvero prima della consegna diretta o dell’affidamento dei beni al trasportatore, e deve contenere l’indicazione alcuni elementi obbligatori.

Normativa civilistica

I Documenti di trasporto non rispondono solo all’adempimento della normativa fiscale ma ricoprono anche necessità di carattere civilistico. Come ad esempio la tutela e la garanzia per cedente e cessionario dell’avvenuta consegna delle merci. Nonché per una corretta gestione amministrativa. È quindi da valutare caso per caso l’opportunità di certificare con DDT anche operazioni che sarebbero esenti per la legislazione fiscale. Questo anche allo scopo di ottenere dalla controparte ricevuta dell’effettiva consegna dei beni.

Dopo la soppressione della bolla di accompagnamento, l’introduzione del documento di trasporto permette alle imprese di continuare ad emettere la fattura differita. Documento che senza documento di trasporto non avrebbe più avuto senso mancando il giustificativo di consegna.

Caratteristiche del Documento di trasporto

Il DDT deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi, ai sensi dell’articolo 1 del DPR n. 472/96. Questo affinché il documento sia valido fiscalmente. Il DDT ha diverse funzioni. Dal punto di vista fiscale, può essere utilizzato quando il contribuente intende emettere una fattura diversa o bypassare la presunzione di acquisto o di vendita. Inoltre, il DDT documenta l’avvenuto trasferimento di merci dal venditore all’acquirente, garantendo la consegna delle merci presso la sede indicata dal cessionario quale luogo di consegna.

Dal punto di vista civilistico, il DDT offre tutela e garanzia per Cedente e Cessionario dell’avvenuta consegna delle merci, facilitando la corretta gestione del magazzino per lo scarico e il carico delle merci.

Vediamo di seguito gli elementi obbligatori del Documento di Trasporto (DDT).

Data e numero di emissione

In caso di fatturazione differita, prevista dall’articolo 21, comma 4 del DPR n. 633/72, la data deve essere quella di effettuazione dell’operazione. Inoltre, nella particolare ipotesi in cui non coincidano la data di consegna dei beni e la data di compilazione del documento di trasporto, sulla fattura potrà riportarsi esclusivamente la data di formazione del DDT (sul documento di trasporto dovrà indicarsi la diversa data di consegna o di spedizione). Se il documento di trasporto viene per la fatturazione differita, si evidenzia che, per quanto concerne le cessioni di beni effettuate nel mese solare precedente fra gli stessi soggetti utilizzando il DDT, è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Generalità dei soggetti

Sul documento deve essere indicata la ditta, la denominazione o ragione sociale dei soggetti coinvolti (nome e cognome in caso di persone fisiche), residenza o domicilio degli stessi (ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti) e, relativamente al soggetto emittente il suo numero di partita IVA. Se il trasporto è affidato a terzi, devono essere indicate le generalità dell’impresa trasportatrice e non quelle della persona che esegue materialmente il trasporto.

Descrizione dei beni

Con riferimento alla descrizione dei beni ceduti, l’indicazione della quantità degli stessi può essere effettuata in cifre, senza che sia necessaria l’indicazione in lettere. I beni oggetto del trasporto non devono necessariamente essere viaggiare assieme al DDT. Il quale può essere inviato anche separatamente, tramite servizio postale, a mezzo corriere oppure mediante strumenti elettronici. Questo purché ciò avvenga entro la mezzanotte del giorno di consegna. Infine, occorre sottolineare che il documento di trasporto è soggetto a specifici obblighi di conservazione (articolo 39, DPR n. 633/72).

Conservazione del Documento di trasporto

Il Documento di trasporto è soggetto agli obblighi di conservazioni legati ai documenti obbligatori ai fini IVA. Così come previsto dall’articolo 39 del DPR n. 633/72. Tale articolo, rimanda, infatti all’articolo 22 del DPR n. 600/73. Articolo che prevede che tali documenti debbano essere conservati da contribuente fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta. Questo anche oltre il termine di 10 anni stabilito dall’articolo 2220 c.c.

Trasporto di merci destinate alla vendita

Il DDT, completo di tutti gli elementi sopra descritti, è idoneo a consentire la fatturazione differita sia al cedente sia al cessionario. Questo con la precisazione che, ai fini della fatturazione differita, al documento di trasporto è equiparato qualsiasi altro documento (lettura di vettura, polizza di carico, ecc.), purché esso contenga le informazioni sopra descritte. In presenza di tutti gli elementi previsti, sono idonei a tale scopo anche i documenti postali nonché lo scontrino e la ricevuta fiscale

Qualora il cedente invii i beni per alcune lavorazioni ad un’impresa terza, la quale, successivamente, dovrà provvedere direttamente all’invio della merce al cessionario, per poter usufruire della fatturazione differita, sarà necessario che l’impresa che effettua le lavorazioni emetta un documento di trasporto. Documento relativo alla movimentazione dall’impresa terza al cessionario. Tale documento deve contenere gli elementi identificativi di tutti i soggetti coinvolti nell’operazione (impresa terza, cedente, cessionario).

Casi particolari

Allo stesso tempo, nell’ipotesi di vendite triangolari (movimentazione dei beni dal cedente direttamente all’acquirente del primo cessionario), il secondo cedente potrà emettere fattura differita a fronte del documento di trasporto emesso dal primo cedente. Ciò, tuttavia, a patto che la cessione dal primo cedente al secondo cessionario senza il transito presso il secondo cedente/primo cessionario risulti da atto scritto, anche sotto forma di ordine commerciale, e che dal documento di trasporto emesso dal primo cedente si evinca che la consegna diretta al secondo cessionario viene eseguita su disposizione del secondo cedente.

Infine, nel caso di trasporto di beni ceduti dagli agricoltori esonerati (articolo 34, DPR n. 633/72), l’emissione del documento di trasporto, prevista allorché si voglia usufruire della fatturazione differita, spetta al cessionario soggetto Iva. Questo dal momento che, in tale ipotesi, è quest’ultimo ad essere il soggetto tenuto ad emettere la fattura. Pertanto, nella movimentazione dall’agricoltore esonerato al cessionario, i beni possono viaggiare senza DDT. Questo ferma restando la possibilità per quest’ultimo di avvalersi della fatturazione differita.

Il documento di trasporto potrà essere emesso dal cessionario, inoltre, anche con riferimento ai conferimenti di prodotti agricoli da parte di produttori soci o associati ad enti, cooperative o altri organismi associativi.

Trasporto di beni a titolo non traslativo

L’emissione del DDT può avvenire anche al fine di superare le presunzioni acquisto o di vendita previste dalla normativa in materia (articolo 53 del DPR n. 633/72). Ciò accade con riferimento alla movimentazione di beni a titolo non traslativo (deposito o comodato, lavorazione, prova, ecc.). Ciò anche nell’ipotesi, di “tentata vendita“. Vale a dire quando la merce viene consegnata al cliente senza che tale consegna sia supportata da alcun ordine da parte di quest’ultimo.

In questo caso, infatti, all’atto della consegna dei beni viene predisposto un documento di trasporto generale (cd. “documento di automezzo“) per tutti i beni che escono dai locali dell’impresa. In ogni caso, per le movimentazione di beni a titolo non traslativo, per poter assolvere alla propria finalità, il DDT deve contenere l’espressa indicazione della causale non traslativa del trasporto.

Per quanto concerne lo svolgimento di operazioni internazionali, anche in queste situazioni il DDT deve essere utilizzato dagli operatori economici. Questo allo scopo di avvalersi, nei casi consentiti, della fatturazione differita. Nonché come mezzo di prova dell’avvenuta o della mancata effettuazione dell’operazione.

Con riferimento alle cessioni all’esportazione, non è prevista l’emissione del documento di trasporto. Questo dal momento che, da un lato, non è più obbligatorio far scortare i beni viaggianti da un documento accompagnatorio. Mentre, dall’altro, l’operazione doganale di esportazione richiede l’esibizione delle fatture immediate.

In ordine a tale ultima situazione, il DDT potrà, quindi, essere emesso esclusivamente nelle ipotesi in cui sono coinvolti più di due soggetti (esportazioni tramite commissionario ed esportazioni triangolari). In questi casi, infatti, spetterà al commissionario o al promotore della triangolazione presentare la fattura in dogana. Questo al fine di compiere le formalità relative all’esportazione. Sul documento di trasporto dovrà aversi cura di annotare anche la destinazione estera dei beni e il tipo di operazione.

Documento di trasporto e cessioni intracomunitarie

Per quanto concerne, poi, le cessioni intracomunitarie, il documento di trasporto potrà essere emesso sia in funzione della possibilità di avvalersi della fatturazione differita. Questo ai sensi dell’articolo 21, comma 4 del DPR n 633/72, sia come mezzo di prova ai fini della dimostrazione dell’effettività delle cessioni intracomunitarie. Nonché della movimentazione di merci a titolo non oneroso verso Paesi aderenti alla Comunità europea.

In ordine, infine, alle cessioni verso operatori di San Marino, il soggetto nazionale è obbligato ad emettere un documento di trasporto (con indicazione della relativa causale), in tre esemplari (quattro, se il trasporto è tramite vettore). Due dei quali devono scortare i beni, per essere poi esibiti, per i necessari riscontri, all’Ufficio Tributario di San Marino all’entrata del territorio dell’omonima Repubblica.

Documento di trasporto e ricevuta fiscale

I contribuenti che sono tenuti all’emissione della ricevuta fiscale per la certificazione dei corrispettivi non devono compilare il Documento di trasporto. L’emissione della ricevuta fiscale (completa dei dati identificativi del cliente) consente di procedere all’emissione della fattura differita e sostituisce di fatto il documento di trasporto stesso. Premesso che la fattura differita va emessa solo ed esclusivamente nel caso di cessione di beni, è opportuno chiarire il comportamento da seguire in caso di prestazioni di servizi che presuppongano la consegna del bene finito o lavorato. Innanzitutto il comportamento da tenere cambia se la prestazione viene resa in un locale non aperto al pubblico o presso un’impresa, oppure in un locale aperto al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione di un cliente privato.

  • Nel caso di prestazione resa in locale non aperto al pubblico o presso un’impresa l’operazione dovrà essere conclusa con emissione di fattura ordinaria. Il documento di trasporto dovrà essere sempre emesso qualora si renda necessario vincere le presunzioni di cessione, quindi se unitamente alla prestazione vengono fornite merci. Per comprovare la consegna delle merci sarebbe sempre opportuna l’emissione di un documento di trasporto da far controfirmare per ricevuta dal cliente.
  • Nel caso invece la prestazione venga resa in un locale aperto al pubblico o nell’abitazione di clienti privati non è obbligatoria l’emissione della fattura. Questo a meno che non a richiesta del cliente e non oltre il momento di effettuazione della prestazione. In questo caso deve essere emessa la Ricevuta Fiscale al momento del suo completamento.

Al fine di vincere la presunzione di cessione all’articolo 53 del DPR n. 633/72 consiglio sempre l’emissione di un DDT. Questo in tutti i casi in cui si prevede che la prestazione venga terminata in una data diversa dalla consegna dei beni.

Documento di Trasporto: beni in conto lavorazione

Nel caso di consegna di beni a terzi (ovvero da parte di terzi):

  • In conto lavorazione;
  • In conto deposito;
  • Beni in comodato ovvero in dipendenza di contratti estimatori o contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altra motivazione che non configura il trasferimento di proprietà

Il DDT costituisce una delle prove valide per vincere la presunzione di cessione (ovvero di acquisto nel caso di ricezione merci). Per adempiere correttamente al suo scopo il DDT deve contenere la causale del trasporto e deve essere conservato da entrambe le parti.

Documento di trasporto: agenti di commercio

Relativamente ai campionari bisogna distinguere fra due ipotesi. La prima è che il campionario non sia altro che un insieme di campioni senza valore, di modico valore, appositamente contrassegnati e non vendibili. Oppure che il campionario sia composto da beni identici o simili a quelli di normale vendita e di valore più o meno rilevante.

Nel primo caso, poiché le cessioni di campioni senza valore non sono considerate cessioni di beni (articolo 2, comma 6, lettera d), DPR n. 633/1972) nessuna formalità è prevista per la loro movimentazione, utilizzo, ecc.

Nella seconda ipotesi, si tratta invece di vincere la presunzione di cessione di beni immessi nel campionario (articolo 53, DPR n. 633/1972). Pertanto, deve essere emesso un documento di trasporto (destinatario l’agente o il rappresentante), con causale “conto campionario“. Documento contenente l’elencazione dei beni che compongono il campionario stesso.

Per quanto riguarda la sostituzione del campionario (o anche la sua variazione), l’agente emetterà per la restituzione del campionario stesso un suo documento di trasporto.

Documento cui sarà destinataria la casa mandante (con riferimento al documento precedente) e la stessa casa mandante emetterà ovviamente un nuovo DDT per la consegna del nuovo campionario. Oppure modificherà o integrerà il vecchio documento. Dopo l’abolizione della bolla, non è più obbligatorio che il DDT accompagni il campionario a bordo dell’autoveicolo dell’agente. Il Documento di trasporto emesso dalla Casa mandante dovrà però essere conservato ai sensi dell’articolo 39, DPR n. 633/72.

Documento di trasporto e fattura elettronica

Con l’introduzione della Fattura Elettronica si assiste ad una generare digitalizzazione del processo di emissione dei documenti. In questo senso mi riferisco sia alla Fattura Immediata che al Documento di Trasporto. A questo scopo vediamo quello che deve essere la digitalizzazione del processo di vendita, da un punto di vista documentale.

  • Crei il DDT in PDF, lo stampi e lo predisponi con la merce venduta;
  • Compili la Fattura Elettronica XML , inserendo anche i dati relativi alla sezione riferita alla Fattura Accompagnatoria con i dati del trasporto;
  • Volendo potresti fare una copia analogica conforme della fattura elettronica XML e fornirla al trasportatore per sicurezza;
  • Quando invii la fattura elettronica attraverso lo SDI, ci alleghi nel file XML anche il DDT;
  • Conservi in un sistema di conservazione a norma sia la fattura elettronica sia il DDT. E questo non lo puoi fare con il servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate perché ti conserverebbe soltanto la fattura elettronica XML.

L’aspetto che devi tenere a mente è che il momento di emissione della fattura non cambia. Per le cessioni di beni la fattura si emette al momento della consegna o spedizione della merce. Questo ai sensi dell’articolo 21 del DPR n. 633/72. Quindi, in caso di emissione di fattura immediata, la Fattura Elettronica deve essere emessa nelle 24 ore successive alla conclusione dell’operazione. Mentre la fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Conclusioni

Il Documento di Trasporto è un elemento essenziale nel processo di movimentazione delle merci. La sua corretta compilazione e utilizzo sono fondamentali per garantire la conformità fiscale e per facilitare la gestione efficiente del magazzino. Prima di emettere un DDT, è importante comprendere appieno i requisiti e le implicazioni legali per garantire una gestione efficace e conforme alla legge del processo di trasporto delle merci.

Domande frequenti

Cos’è un Documento di Trasporto (DDT)?

Il DDT è un documento fiscale che giustifica il trasferimento di un bene da un cedente a un cessionario attraverso il trasporto dello stesso.

Quando si emette un DDT?

Un DDT viene emesso ogni volta che si verifica un trasferimento di merci, sia in caso di trasporto in proprio dal mittente o dal destinatario, sia se venga affidato a un trasportatore.

Quali dati devono essere inclusi in un DDT?

Un DDT deve includere il numero progressivo, la data, le generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale commissione al trasporto, la quantità dei beni trasportati suddivisa per voce/articolo, il numero di colli, il peso dei beni da trasportare, l ‘aspetto esteriore dei beni e la descrizione dei beni trasportati.

Qual è la differenza tra un DDT e una fattura?

Un DDT documenta il trasferimento di merci, mentre una fattura è un documento che attesta la vendita di un prodotto o di un servizio e ne specifica il prezzo.

Il DDT deve essere conservato?

Sì, il DDT deve essere conservato per dieci anni dalla data di emissione per fini civilistici, e fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta per fini fiscali.

Il DDT deve essere firmato dal destinatario?

Sì, il DDT deve essere firmato dal destinatario al momento della consegna delle merci per attestare la ricezione.

Cosa succede se il DDT viene perso?

Se il DDT viene perso, è importante emettere un duplicato il più presto possibile.
Il duplicato deve riportare la dicitura “Duplicato” e deve contenere le stesse informazioni del DDT originale.

Il DDT può essere modificato dopo la sua emissione?

No, una volta emesso, il DDT non può essere modificato.
Se si verifica un errore, è necessario emettere un nuovo DDT con le informazioni corrette.

Il DDT deve essere emesso per ogni trasferimento di merci?

Sì, un DDT deve essere emesso per ogni trasferimento di merci, indipendentemente dal valore delle merci trasferite.

Il DDT deve essere emesso anche per le merci restituite?

Sì, un DDT deve essere emesso anche per le merci restituite al mittente.

Cosa succede se il DDT non viene emesso?

Se il DDT non viene emesso, il trasferimento di merci può essere considerato non valido e può comportare sanzioni fiscali.

Il DDT deve essere emesso anche per i trasporti internazionali?

Sì, il DDT deve essere emesso anche per i trasporti internazionali.
Tuttavia, per i trasporti internazionali, potrebbero essere necessari documenti aggiuntivi a seconda delle leggi del paese di destinazione.

Il DDT può essere utilizzato come prova di consegna?

Sì, il DDT firmato dal destinatario può essere utilizzato come prova di consegna delle merci.

128 COMMENTI

  1. Volevo sapere se é possibile delle informazioni a riguardo gli imballaggi ,mi spiego meglio.
    Sono un agricoltore ho compilato il ddt per tentata vendita per poi inseguito fare la fattura differita. Siccome la mia commercialista mi ha detto di non fatturare in doppia aliquota e sapendo che l imballaggio va fatturato al 22%,ho emesso ddt come segue:
    Descrizione merce-um-quantità
    Verdura kg 1500
    Alla voce colli kg.lordo kg netto
    150 casse 1500
    Annotazioni e variazione
    Imballaggio 150 cassa fornito dal mittente a perdere.
    Al momento del pagamento ho notato che il cliente ha pagato solo la quantità della verdura giustificandosi che non erano riportati nella descrizione del ddt.
    In questo caso il ddt con l imballaggi che poi dovrò fatturarli anche essi al 4%come dovranno essere riportati in modo che il clienti ha il conteggio delle casse e pagarle?
    La ringrazio vivamente se risponderà, in modo molto elementare pratico in modo da poter capire dove sbaglio,alla mia domanda.

  2. sapere invece come va compilato il ddt avendo a conoscenza quanto segue:

    Ho emesso un ddt di vendita al kg al cliente che oltre alla merce doveva pagarmi anche l imballaggio,sapendo che la mia commercialista mi ha detto di fatturare solo al 4% essendo solo produttore, alla voce colli del dtt ho scritto 150 casse alla voce note imballaggio del mittente a perdere.

    Il cliente ha pagato prima della fd  e ho notato che non aveva pagato l imballaggio giustificandosi che non erano riportati nel ddt.

    Per pagarli il cliente sostiene che devono essere inseriti nella descrizione del ddt in modo che lui abbia la conta di essi.

    Per fatturare tutto al 4 il ddt come va compilato per non avere problemi con il cliente al momento del pagamento?

    Grazie

  3. Salve,
    considerato il fatto che l’imballaggio è al 22% di Iva, mentre la merce al 4%, fatturare l’imballaggio al 4% non è possibile (sarebbe fuori legge). Se vuole fatturare tutto al 4% per riprendere il costo dell’imballaggio dovrà aumentare il valore della merce.

  4. Caspiterina non avevo idea .
    Ma io al cliente comunque avevo detto che devo fatturare al 4 ma lui sostiene che se devo incrementare il prezzo devo comunque riportare in ddt il numero dell imballaggio per rendersi conto dell aumento del prezzo.
    C è una descrizione da riportare sul ddt di quanto detto?
    Scusatemi ma sono ignorante in materia non so se riesco a farmi capire.
    Non evadere e essere un fuori legge ma dovrà pur esserci qualcosa per regolarizzare la cosa.
    Oppure il cliente vuole fare il furbo sapendo che non posso fatturare al 22?

  5. Il cliente vuole che lei riporti il numero dell’imballaggio e se lo fa deve fatturare con due aliquote diverse. Credo che l’unica persona che possa dirimere la situazione sia il suo commercialista, che le ha indicato di non fatturare con aliquote diverse. Trovi con lui la soluzione migliore (credo anche io che il cliente voglia fare il furbetto, conoscendo la situazione che non fatturerà al 22%).

  6. Siccome ci sono anche i suoi imballaggi vuole la distinta fra i due imballaggi e se non li riporto in ddt lui non sa quali sono quelli da pagare.

  7. Lui dal suo punto di vista ha ragione. Lei deve chiarire con il suo commercialista come intende fare, se non vuole fatturare con aliquote diverse.

  8. Il commercialista dice che se devo fatturare anche al 22 devo cambiare registro contabile, e non vale la pena farlo solo per gli imballaggi.
    Mi ha consigliato di emettere ddt alla voce descrizione
    150 casse verdure compreso imbal.e seguire poi le parti tabellate del documento normalmente
    mentre per distinguerli con quelli del fornitore
    Verdure e seguire poi normalmente
    Cosa che io ho già fatto,ma manco in questo modo ho avuto risultati.
    Pensavo che fosse il mio commercialista che non era capace di trovare una dicitura corretta da riportare in ddt.Ma devo ricredermi.
    Grazie

  9. Gentile,

    Scusate per la mia invadenza ma avrei bisogno di un consiglio in merito agli imballaggi.

    In questi giorni dovrei lavorare con gli imballaggi a rendere senza cauzione,in pratica il cliente dovrebbe fornirmi i suoi imballaggi emettendo un ddt e io a mia volta al momento che emetto il mio dovrei riportare oltre alla merce anche gli imballaggi  suoi che ho utilizzato per la lavorazione  più i miei che poi dovrà restituirmi.

    Perchè riportarli in ddt se poi non verranno fatturati non è più semplice fare una scheda a parte oppure è un modo per tutelarsi in caso di mancata restituzione?

    quello che non mi è ancora chiaro che se sono senza cauzione, il cliente ha detto di non evidenziare  in fattura la cauzione, perchè riportarli in ddt come conta. Lui mi riporta un ddt che scarica le casse io rimetto ddt descrizione:

    Verdura kg. 

    Colli 150 reso Vs.imballaggio nr.150

    Colli 200 Ns.imballaggio a rendere nr.200.

    Non so se così riportati vada bene.

    Ma dal momento che io riporto i miei imballaggi in ddt a rendere sono obbligato poi a riportarli in fattura fino a quanto il cliente non li rende? Se li restituisce prima che io emetto fattura differita come dovrò procedere? Se verranno invece restituiti dopo la fattura dif. dovrò procedere con fattura di reso con aliquota al 22 ? Sono un produttore individuale come farò in tal caso se l aliquota al 22 io non emetterla.

    Grazie spero di essere stato chiaro e di avere risposta in maniera molto elementare essendo ignorante in materia.

  10. Salve,
    la procedura è quella di emettere di DDT e fattura comprensiva di imballaggi da parte del cliente. Nel momento in cui lei restituirà gli imballaggi il cliente dovrebbe emetterle nota di credito per stornarle l’importo fatturato per gli imballaggi. Se poi lei non dovesse restituirli, il cliente incasserà il totale della fattura.

  11. È il cliente che dovrebbe restituirmi gli imballaggi…..quindi io emetto ddt con i miei imballaggi a rendere nella descrizione più quelli che restituisco e poi f.d.complessiva di tutto merce e imballaggio e in caso di restituzione fare nota di credito.

  12. Salve, quando devo emettere un ddt per il trasporto di materiale espositivo per il miei clienti che però non devono pagarmi e che io a mia volta compro da un mio fornitore, quale causale devo mettere

  13. Indicherà la descrizione del materiale con l’indicazione che trattasi di materiale espositivo ad uso gratuito.

  14. Non sono visti come cessione di beni che nn rientrano nell attività dell impresa? In quanto non sono prodotti da me ma sono solo accessori che io do al cliente x esporre il mio prodotto

  15. Certamente, può tenere il registro degli omaggi dove dovrà riportare imponibile e Iva di ogni operazione. La tenuta corretta del registro sostituisce l’emissione della fattura per omaggi.

  16. La cessione gratuita che lei sta effettuando è relativa a beni estranei alla sua attività, se si tratta di beni di valore singolarmente superiore ad €. 50 si tratta di operazione imponibile Iva, mentre sarà operazione non soggetta ad Iva ai sensi dell’articolo 2 del DPR 633/72 in caso contrario. L’istituzione del registro, in caso di operazione soggetta ad Iva consente di derogare all’emissione della fattura al cliente, ma in questo modo lei resterà incisa dall’Iva a debito, che invece potrebbe addebitare per rivalsa al cliente.

  17. Buongiorno, ho acquistato un defibrillatore con armadietto da installare in oratorio per il quale la ditta cedente ha rilasciato regolare fattura intestata alla Parrocchia (solo codice fiscale); ora devo sostituire l’armadietto con un altro di diverso tipo ma la ditta mi chiede il DDT di reso: come posso farlo?

  18. Salve, trattandosi di un cliente privato, come la parrocchia non ha senso fare un DDT di reso. Spieghi la situazione al fornitore.

  19. Buona giornata, io sono un’artigiana e sono in procinto d’aprire partita iva con regime fiscale forfettario, vorrei sapere se devo compilare il documento di trasporto per merce in conto vendita che consegno ai negozi ,come devo fare e quanto tempo posso lasciare la merce in conto vendita presso i negozi. Grazie mille

  20. Buongiorno
    E’ da un po di tempo che tribulo, spero che mi possiate aiutare.

    Una ditta UE acquista in Italia, prodotti di vario genere, passa con i suoi mezzi a ritirarli e li
    importa nella sua sede estera.

    In Italia i frnitori fanno sia fattura accompagnatorie, che DDt con fatttura differita. ma i propri commercialisti non accetano quelle fatture in esenzione perchè mancano le prove di avvenuta esportazione. ma se la ditta estera non si vuole avvalere di spedizionieri e corrieri ? Potete aiutarci, Siamo in ballo da un mese e passa. Grazie

  21. Salve, per poter emettere fattura “non imponibile” dovete avere prova dell’avvenuta uscita della merce dal un Paese e dell’entrata della stessa in un altro, altrimenti la fattura deve essere emessa con Iva, come se fosse una cessione interna. In pratica cedente deve conservare per il tempo stabilito tutta la documentazione: fatture, documenti di trasporto, bonifici bancari, lettere, telegrammi, per poter dimostrare in caso di controlli che l’operazione è avvenuta in modo regolare.

  22. Grazie, ma come ribadisco nella domanda, oltre alla fattura accompagnatoria e dell’eventuale (non sempre necessario) bonifico, ordini, email ecc. la questione è a riguardo LA DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO. Ora, se ci affidassimo ad un corriere nessun problema, ma se l’acquirente è in Italia con PROPRI mezzi, e ritira, e firma il Documento di trasporto o la fattura accompagnatoria, quale altro documento deve produrre ? Non è chiaro perché il legislatore “pensa” che tutti debbano spedire con corrieri o autotrasportatori, quindi, se l’acquirente arriva coi propri mezzi, oltre alla fattura accompagnatoria, all’ordine via e mail, cosa debbo fare per attestare che la merce se ne va in un altro paese ?

  23. Con la Risoluzione n. 345/E/2007 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nelle cessioni “Franco fabbrica”, quando il cedente mette a disposizione i beni al cessionario che effettua il trasporto a suo carico, costituiscono valida prova della cessione intracomunitaria, i seguenti documenti: la fattura riepilogativa, l’elenco intrastat, il documento CMR firmato da tutti i soggetti intervenuti nella transazione e il bonifico bancario. Può essere sufficiente anche una dichiarazione resa dall’acquirente che le merci sono effettivamente arrivate a destinazione nel suo Paese. In questo modo potrà emettere fattura non imponibile ex articolo 41, e potrà stare tranquillo in caso di controlli dell’Agenzia.

  24. Salve, vorrei chiederle capita a volte che quando faccio una fattura accompagnatoria e spedisco, degli articoli non sono presenti nel pacco per dimenticanza, quando poi devo rispedirli quale causale metto nel dtt visto che io li ho già fatturati?

  25. In questo caso le opzioni possono essere due: 1) Emette una nota di credito per i beni non spediti, ed emette una seconda fattura accompagnatoria quando spedisce i beni mancanti (soluzione più corretta); 2) Spedisce i beni rimasti allegando la prima fattura indicando su di essa che si tratta di invio parziale di beni non spediti la prima volta, allegando il ddt, indicando “pezzi mancanti”. Il ddt non può mai essere emesso sei poi essere agganciato ad una fattura.

  26. Buonasera, sono un privato ho fatto fare una fattura per l’acquisto di un sedile da doccia e un maniglione. Ora devo restituire il sedile da doccia perchè non conforme alla descrizione. Il negoziante mi ha detto che devo fare
    una bolla di restituzione parziale. Non ho trovato nessun facsimile a cui ispirarmi, mi potete aiutare alla compilazione di questo documento.
    Grazie

  27. Salve, a mio avviso non occorre che compili una bolla di reso. Probabilmente facendosi fare fattura il negoziante ha pensato che lei fosse un soggetto che agisce in forma imprenditoriale. I privati non hanno bisogno di redigere alcuna bolla o ddt per la restituzione dei beni. Chiarisca questo aspetto con il negoziante.

  28. Buon giorno , sono un commerciante di tappeti orientali e svolgo la mia attività in Italia , clienti svizzeri chiedono se posso recarmi presso la loro abitazione per valutare sul posto la possibilità d’acquisto di alcuni tappeti, chiedevo che tipo di documento di trasporto devo avere , grazie.

  29. L’azienda per la quale porta un campionario dovrà consegnarle un documento di trasporto, indicando che si tratta di merci in campionario, non destinate alla vendita.

  30. Buongiorno,
    Chiedo un chiarimento: Si può emettere un DDT con più causali? Ad esempio vendita e reso da conto lavorazione? oppure si deve emettere un DDT specifico per ogni causale?
    grazie

  31. Il DDT accompagna i beni, quindi se i beni fanno riferimento a processi diversi è possibile comunque fare un unico DDT.

  32. buongiorno, devo restituire materiale acquistato in Polonia e dichiarato in Intrastat perché difettoso. Come devo fare??

  33. Deve restituire il bene, farsi fare nota di credito e fare un nuovo intrastat a rettifica del precedente.

  34. Buonasera.
    Nel commercio elettronico indiretto (assimilato alle vendite per corrispondenza) i commercianti possono solo riportare i totali giornalieri nel registro dei corrispettivi o fare fattura se il cliente la richiede.
    Hanno comunque l’obbligo del ddt o e’ facoltativo/consigliato?
    Leggo molte risposte totalmente contrastanti online sull’argomento.
    Grazie.

  35. Se c’è una vendita per corrispondenza di un bene fisico, il commerciante che effettua la vendita, se spedisce il bene non occorre la compilazione del DDT. Se, invece, la spedizione avviene ad esempio con corriere, il DDT deve essere emesso.

  36. Buon giorno dall austria

    Siamo una officina auto in austria
    Abbiamo comprato un auto incidentato a Vicenza da Privato
    La macchina era ancora targata, cosi abbiamo lasciato sia i documenti che le targe alla venditrice per poter fare la cessazione per esportatzione, e abbiamo portato via solo una coppia dell libretto.
    Trattandosi di una macchina per un valore di 300 Euro!!!
    Come Legge, le macchine che vanno vendute all estero, dovrebbero rimanere targate, e solo dopo averle targato all estero si portrebbe fare la devinitive cessaszione in italia.
    Gia questo, non mi sembra ne normale, ne praticabile, ne logico, …
    alle fine ci ha fermato la Polizia, ci ha multato x 400 euro, e siccome l’autista non aveva i soldi liquidi in tasca, ci hanno sequestrato il furgone, il carello e la macchina comprata.
    Hanno lasciato in strada il nostro autista come un cane…
    Il ufficio in questura, dove si poteva pagare la multa chiaramente era chiusa.
    Il giorno dopo, doveva andare in posta per pagare, aspettare finche si trovava un competente x firmare il disequestro..insomm, oltre 5 ore x pagare un verbale:…..Altri 350 euro di carroattrezzi…are
    bella italia…è cosi che si tratta i clienti??
    non abbiamo rubato niente, le macchine erano in ordine ecc.
    e poi, il giorno dopo ci hanno dette che a noi non serve il DDT?
    cosa allora?
    chi mi può dare una risposta concreta?
    perche noi faremo una denuncia x zelo eccessivo.
    non è una meraviglia se L’italia va sempre peggio
    Saluto
    Dagmar rainer

  37. Salve Rainer, mi dispiace non poterla aiutare, ma il suo campo particolare, ove non ho esperienza diretta. Non saprei esserle di aiuto in modo concreto.

  38. Buongiorno,
    pongo un quesito, spero riusciate ad aiutarmi.
    L’azienda A produce del materiale per l’azienda B
    L’azienda B invia il materiale lavorato all’azienda C con propria DDT scrivendo LUOGO DI PARTENZA indirizzo azienda A e ok..
    l’azienda A per poter emettere fattura all’azienda B emette DDT scrivendo GIACENZA PROPRIO MAGAZZINO
    E menzionando che il materiale è partito con DDT dell’azienda B
    è CORRETTO?
    grazie mille
    Saluti
    Silvana

  39. Mi sembra che lo schema non torni. A fa fattura a B, ma senza DDT perché la merce è stata spedita a cura di B che rilascia DDT a C.

  40. l’Azienda A fa la DDT all’azienda B mettendo però nel campo “destinatario merce” GIACENZA IN MAGAZZINO e con la postilla *merce inviata con ddt nr x della ditta B”, poi questa merce partirà con DDT dell’azienda B verso C
    Un pò contorto, ma pare l’unico modo …o ha altre soluzioni?

  41. Buongiorno,
    a seguito di una spedizione ci siamo accorti che un prodotto già bollato e fatturato non era stato spedito insieme agli altri prodotti. Cosa si può fare per inviarlo in modo corretto? Grazie

  42. E’ opportuno allegare una copia del DDT già spedito in precedenza più una copia della fattura già spedita più il nuovo DDT? Grazie!

  43. La cosa migliore è allegare la precedente fattura e il precedente DDT in modo da evidenziare che tale bene non era partito nella spedizione precedente.

  44. buongiorno ,
    avrei cortesemente bisogno di ricevere un chiarimento :
    se nel mese di maggio ho emesso un ddt ed anche la relativa fattura ( in quanto avevo già anche ricevuto il pagamento ) ma il materiale verrà poi solo riturato nel mese di giugno , posso cmq utilizzare il ddt emesso già nel mese di maggio che verrà poi controfirmato dal trasportatore nel mese di giugno ?
    il mio commercialista non è d’accordo ma sinceramente non trovo nulla che mi dica che non posso procedere in questo modo
    grazie molte
    daniela

  45. Il DDT si emette al momento del trasporto. Perché è stato emesso il DDT se la merce era ferma?! Adesso deve riemetterlo al momento del trasporto.

  46. Buongiorno, avrei per cortesia bisogno di un chiarimento riguardo all’indicazione su DDT del vettore incaricato del trasporto allo scopo di verificare la correttezza del nostro operato c/o l’azienda in cui lavoro. Noi ci avvalliamo sia di spedizionieri (che provvedono a ritirare le merci a mezzo di vettori di loro scelta), che di spedizionieri/vettori (che possono ritirare sia con mezzi propri che di terzi), che di puri trasportatori. In tutti i casi l’indirizzo che appare sui nostri DDT è quello del soggetto a cui abbiamo assegnato il mandato, completo di indirizzo, P.IVA e iscrizione all’albo (ove conosciuta), anche se/quando in realtà chi esegue materialmente il trasporto è un soggetto diverso, ovvero quello incaricato dallo spedizioniere o dallo spedizioniere/vettore. Ci premuriamo giusto di trattenere fotocopia del libretto di circolazione riportante l’iscrizione all’albo dell’effettivo vettore, o la licenza comunitaria se straniero. Chiedo: è corretta questa procedura? Chiedo inoltre: l’indicazione dell’iscrizione all’albo su DDT è obbligatoria? Gli spedizionieri “puri” non la posseggono, e dal 2010 la necessità di iscriversi all’albo degli spedizionieri è stata soppressa. Ringrazio per un suo cortese riscontro.

  47. Buongiorno, vorrei sapere per quanti anni il corriere deve conservare i documenti di trasporto firmati, siano essi DdT o Fatture accompagnatorie di mittenti vari. Grazie

  48. Salve, ho il caso di un produttore agricolo che porta il suo prodotto a un magazzino di lavorazione. In una giornata lavorativa effettua più viaggi di merce. Può emettere un unico ddt (entro la mezzanotte del giorno di consegna) cumulativo dei vari carichi? Anche se questo è poi chiaramente fuori della portata ammissibile del veicolo?

  49. Assolutamente no. Ogni spedizione deve avere il suo singolo DDT. Altrimenti il trasporto diventa illegale.

  50. Buonasera,
    ho aperto da poco un’azienda di trasporti,
    ultimamente trasporto per conto di privati (pacchi,cassette alimenti,ecc) con consegna a privati(figli,nipoti,fratelli di chi spedisce)
    In questo caso come mi devo comportare con i documenti di trasporto?
    Sono esente dal documento

    Saluti

  51. Buongiorno,
    dobbiamo spedire della merce a mezzo vettore, tale merce si riferisce a 2 ordini diversi e dovrei fare 2 DDT, è possibile spedire un collo unico con 2 DDT? Naturalmente per risparmiare i costi di trasporto che ci saranno addebitati dal Vettore.
    Grazie.

  52. Buongiorno, ho un dubbio riguardo l’emissione di DDT multipli:
    in un giorno posso emettere più DDT per merce destinata ad uno stesso destinatario?
    Premetto che la merce viene trasportata tutta sullo stesso carico.
    Grazie

  53. Se l’invio è unico si fa un unico DDT. Facendone più di uno si complica la situazione, ma non ci sono problemi.

  54. Abbiamo stabilito con il cliente un contratto di assistenza, il quale include anche il materiale di consumo.
    Esempio:
    Contratto annuale di assistenza: 10.000,00 EUR incluso materiale di consumo
    Siccome alla fine viene emessa solamente una fattura per il contratto pari a 10.000,00 EUR con che causale DTT invio la merce al cliente?
    Grazie

  55. Indicherà che trattasi di materiale di consumo come da contratto n. Seguirà poi la fattura relativa al servizio, ove sarà indicato anche che nel servizio è compreso il materiale di consumo inviato con DDT del .

  56. Buonasera,
    ho un dubbio sulla conservazione dei DDT.
    Lavoro per un’azienda che produce merce per conto terzi. La merce viene spedita tramite dei trasportatori i quali non ci forniscono mai i DDT con trimbro e firma di accettazione merce del cliente finale.
    Tali aziende trasportatrici hanno l’obbligo di riconsegna dei DDT timbrati e firmati per accettazione dai clienti finali?
    Grazie

  57. Certamente si, altrimenti come è possibile dimostrare che la merce è arrivata a destinazione?!

  58. Buona sera, sono stato dipendente di una ditta di autotrasporti risultata poi inadempiente per quanto riguarda i versamenti di tasse e contributi: Essendo perfettamente noto a me , come all’ispettorato del lavoro provinciale , quale fosse il corriere in cui svolgevo il mio lavoro , lì applicato a seguito di accordi tra la ditta per cui lavoravo ed il corriere medesimo .Vi chiedo : quale è il termine di legge minimo per cui il corriere DEVE conservare i DDT ed i BORDERÒ di uscita e di ritiro presso le aziende con lui convenzionate ?.Vi ringrazio per l’attenzione cordiali saluti Gaspare Seminara

  59. E’ regolare l’emissione di un ddt da parte di un terzista datato 31/1 con data e ora ritiro merce 7/2 e fatturazione nel mese di gennaio?

  60. Bisogna vedere cosa prevede il contratto e di chi è la proprietà del bene quando esce dalla fabbrica. Se al momento dell’uscita il bene è di proprietà dell’acquirente, allora è giusto che la fattura sia riferita a gennaio. Se il bene cambia possesso all’arrivo, allora nel mese di febbraio va emessa la fattura.

  61. salve , se devo consegnare del materiale per un privato che mi fa recensioni dei prodotti e poi me li rimanda gli faccio un semplice ddt ?

  62. Buongiorno
    Siamo una ditta di trasporto che effettuiamo viaggi per conto di terzi. I DDT una volta firmati, una copia la tiene il destinatario una copia noi e ed una il cliente che ha commissionato il trasporto. Il destinatario ed il cliente hanno l’obbligo di mantenere questi documenti 10 anni, da quanto ho capito; noi come vettori che facciamo solo il servizio di trasporto per quanto dobbiamo conservare i DDT?
    Grazie

  63. Buonasera,
    mi occupo di produzione e distribuzione di piccoli oggetti/souvenir e con la maggior parte dei miei clienti lavoro in conto vendita. Ora non tutti i miei clienti sanno indicarmi con esattezza quale prodotto scarseggia ed andrebbe riassortito, e per evitare un doppio giro (il primo per controllare ed il secondo per rifornire) mi muovo in questo modo:
    – Carico un “tot” di materiale e riempio un ddt generale.
    – visito un cliente, controllo e scarico quanto necessario rilasciando al momento un buono di consegna (contenente tutti gli elementi ed indicando come causale: Merce in conto vendita)
    – Rientro in magazzino e segno nel ddt generale quanta merce è stata consegnata/resa/sostituita/residua
    – Ogni trimestre il cliente mi comunica il venduto ed emetto fattura.

    Volevo chiedere se va bene tale procedura.

    Grazie

  64. ho un dubbio, se io emetto un ddt in triplice copia ad un vettore sono obbligata a fare firmare tutte le copie o basta che firmi solo la mia copia che devo tenere.

  65. Bungiorno,
    è possibile che il documento di trasporto sia emesso dal cessionario anziché dal cedente?
    In questo caso il cedente in fattura deve fare riferimento ad DDT del cessionario?
    Grazie

  66. Nel caso di un bene grezzo non vendibile da portare al laboratorio nel quale la stessa ditta effettua il trattamento necessario alla vendita si deve compilare un DDT? con quale causale?
    Grazie

  67. Le movimentazioni interne di merce, tra luoghi della stessa azienda, ovvero unità locali della stessa non prevedono l’emissione del DDT.

  68. Buongiorno, per il corriere che effettua il trasporto dal cedente al cessionario e che possiede la copia firmata per avvenuta consegna, che termine ha per la conservazione di tale documento ?

  69. [FATTURAZIONE ELETTRONICA] b.sera se invio il DDT per email (parlo di e-commerce, transazioni online e trasporto mezzo vettori) mica ho bisogno di copie cartacee firmate da vettore (fermo restando che mi stampo copia per me e coservo)? e poi è giusto che non ho obbligo di inviare anche ddt a SDI se faccio fattura differita con indicazione del ddt nella fattura (secondo le formule previste per legge ovviamente)? ultima domanda ho anche un negozio fisico al dettaglio quindi un registratore di cassa…fino ad ora ho sempre fatto scontrini anche per online per vendite senza fattura e scontrino e fattura accompagnatoria nel caso di richiesta contestuale (ho un solo libro di corrispettivi sia per fatture sia per vendite al banco e sia per gli scontrini per le vendite online che ho sempre registrato battendo scontrini)..adesso lo scontrino dovrò comunque batterlo nel giorno della partenza della merce, annotarlo nel ddt, conservarlo per la fattura differita o batterlo il giorno della fatturazione differita e annotarlo nella fattura elettronica differita? grazie.

  70. Il DDT deve seguire la merce nel trasporto e deve essere sempre firmato dal vettore. Al momento della predisposizione della fattura elettronica differita è opportuno allegare il documento di trasporto, in modo che anch’esso possa avere conservazione sostitutiva. Per la seconda domanda, l’emissione dello scontrino deve essere sempre contestuale alla vendita. Indipendentemente dal giorno di emissione della fattura differita.

  71. Buonasera,
    da circa un mese faccio parte di un’azienda che svolge l’attività di recupero e preparazione per il riciclo di solidi pericolosi e non : piccoli elettrodomestici, batterie cellulari, stampanti ecc….. Sono un’impiegata amministrativa e la persona che mi precedeva emetteva due tipi di fatture:
    1) fattura accompagnatoria destinata alla vendita saltuaria di pezzi usati a privati (no aziende)
    2) fattura differita previa emissione di DDT per trasporto del materiale trattato e destinato al suo nuovo riciclo.
    Dal 01.01.2019 in occasione dell’entrata in vigore della fatturazione elettronica cambiano i sistemi di emissione o meglio LA FATTURA ACCOMPAGNATORIA, (solo per limitate eccezioni: tabacchi, fiammiferi ecc…che non è il mio caso) cede il posto alla FATTURA IMMEDIATA elettronica che emettiamo al privato al momento della consegna del pezzo usato senza l’emissione /generazione di un DDT , per la quale si hanno 10 gg di tempo per l’invio SDI è corretto il procedimento?
    E poi, in merito al secondo quesito, visto che al momento dell’emissione del DDT per il trasporto del materiale i kg o tonellate di merce hanno un peso e al loro arrivo a destinazione lo stesso peso subisce dei cali maturali, sono costretta a modificare il DDT con indicazione del peso effettivo o devo emettere un’altro DDT in sostituzione dello stesso rispettando le quantità rilevate all’arrivo? (anche perchè sarà su quel valore certo che potremo emettere la ns fattura) ?
    Ringrazio sin d’ora per il Suo gentile riscontro.

  72. Salve Roberta, la possibilità di emettere fattura immediata (entro le 24 ore, ma fino a luglio non vi sono sanzioni in caso di ritardo e dal 1° luglio 2019 entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione), o fattura differita (da emettere entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con DDT) non cambia. Sono ammesse ancora entrambe le possibilità. Sul DDT deve indicare il peso della merce alla partenza, anche se poi la stessa avrà un peso diverso all’arrivo.

  73. Sono un privato e tra qualche mese dovrò trasportare con un furgone a noleggio un macchinario di proprietà di una ditta polacca (con mio genero polacco e proprietario del bene) da un box vicino Roma ad una località per esporlo ad una fiera. Che documentazione di trasporto occorre non essendo io un autotrasportatore ?

  74. Buongiorno, nel caso la merce parta da una logistica a cui è stato affidato il magazzino per la gestione, chi emette il DDT? La logistica o il cedente?

  75. Buongiorno,
    Siamo una società con piu di 200 dipendenti, che compriamo materiali in continuazione.
    Tanti dei ddt si perdono e dobbiamo chiederli ai fornitori..

    Si possono negare questi a inviarci i ddt? Ci possono far pagare per questo invio?

    Grazie,
    Cordiali Saluti.

  76. Salve Cristina, il DDT accompagna la merce, quindi se voi che ricevete la merce non conservate il documento di trasporto, l’emittente ha facoltà o meno di mandarvene copia, sta alle parti poi decidere se questo adempimento deve essere fatto pagare.

  77. Buongiorno,
    vorrei esporre il mio dubbio per quanto riguarda la causale da indicare sul DDT. Lavoro in una ditta di serramenti e nel nostro lavoro ci capita molto spesso che alcune imprese edili ci commissionano grosse quantità di infissi. Con loro stipuliamo un regolare contratto (non di appalto) che prevede il pagamento a saldo dell’importo nel momento in cui verranno consegnati tutti gli infissi. Naturalmente questa commessa resta in corso di lavorazione per diversi mesi e man mano che l’impresa ce lo richiede iniziamo a consegnare una parte degli infissi con un DDt. Il nostro consulente ci ha detto di indicare nella causale del DDT “trasporto nostro materiale su cantiere” per non essere obbligati a emettere la fattura differita nel mese successivo alla consegna e provvedere a emettere direttamente la fattura a fine lavori. Personalmente a me questa soluzione non sembra appropriata, secondo voi è contabilmente corretta? in caso di controllo si potrebbe contestare l’effettiva avvenuta cessione del bene con relativo obbligo di emettere la fattura?

  78. Salve Alessandra, il consulente ha cercato una soluzione “non propriamente corretta” per evitarvi di dover emettere fattura differita per ogni consegna del materiale. Questa è la cosa giusta da fare da un punto di vista di fatturazione. Ad ogni consegna con DDT deve seguire emissione di fattura differita. Il rimedio trovato è volto ad evitare di farvi fatturare e quindi versare IVA in anticipo rispetto ai tempi di pagamento, anche se questo, contabilmente non è corretto.

  79. Buongiorno, lavoro per un cliente che opera in ambito Automotive. Stanno richiedendo di prevedere una lista di causali che, a mio modesto parere, risulta eccessivamente corposa e dettagliata. Volevo sapere quali sono le causali minime da dover identificare nei documenti DDT al fine di essere in linea con i principi e le normative fiscali.
    Vi ringrazio in anticipo.
    LM

  80. Salve Luca, non esistono causali minime, nel DDT si deve inserire la descrizione di ogni singolo oggetto trasportato. Le indicazioni sono quelle necessarie ad individuare quello che si trasporta.

  81. Buonasera, lavoro in una ditta di trasporto bombole del gas ad uso domestico. Per le aziende rilasciamo ddt giornalieri che poi diventeranno un’unica fattura differita a fine mese. Per i privati rilasciamo la ricevuta fiscale. Ora che ci sarà lo scontrino elettronico cosa possiamo rilasciare ai privati che non vogliono la fattura? Un ddt che poi diventerà uno scontrino elettronico? Vi chiedo gentilmente di rispondere al mio quesito, grazie mille

  82. Buongiorno,
    Noi ripariamo machine da cucire, il cliente ci consegna un DDT con causale di trasporto C/Lavorazione, una volta riparata la macchina cosa possiamo scrivere noi nella causale di trasporto?

    Grazie mille

  83. Buongiorno,

    riprendendo l’esempio di Alessandra 1, marzo 2019:

    “vorrei esporre il mio dubbio per quanto riguarda la causale da indicare sul DDT. Lavoro in una ditta di serramenti e nel nostro lavoro ci capita molto spesso che alcune imprese edili ci commissionano grosse quantità di infissi. Con loro stipuliamo un regolare contratto (non di appalto) che prevede il pagamento a saldo dell’importo nel momento in cui verranno consegnati tutti gli infissi. Naturalmente questa commessa resta in corso di lavorazione per diversi mesi e man mano che l’impresa ce lo richiede iniziamo a consegnare una parte degli infissi con un DDt. Il nostro consulente ci ha detto di indicare nella causale del DDT “trasporto nostro materiale su cantiere” per non essere obbligati a emettere la fattura differita nel mese successivo alla consegna e provvedere a emettere direttamente la fattura a fine lavori. Personalmente a me questa soluzione non sembra appropriata, secondo voi è contabilmente corretta? in caso di controllo si potrebbe contestare l’effettiva avvenuta cessione del bene con relativo obbligo di emettere la fattura?”

    Quale sarebbe la procedura corretta per poter consegnare la merce con ddt, nell’arco di alcuni mesi (anche a cavallo d’anno), ed emettere a fine lavoro la fattura?

    Grazie mille

  84. Salve Luigi, la risposta a questa domanda non può essere fornita con queste informazioni. Per offrirle una risposta corretta è necessario leggere i contratti sottoscritti e capire se siamo di fronte ad una commessa. Nel caso, è corretto il comportamento che vi ha indicato il vostro consulente.

  85. Buongiorno,
    Vorrei chiedere informazioni in merito al salto nella numerazione dei Ddt, a causa di una svista o disattenzione – per quanto ne sappiamo, si inserisce all’ interno del bollettario una dichiarazione scritta ove appunto si dice che c’è stato il salto del documento numero… del..
    E’ corretto?
    Grazie in anticipo.
    Cordiali saluti

  86. Buongiorno,
    Vorrei chiedere un’informazioni sull’emissione dei ddt.
    Lavoro presso un idraulico e spesso alcuni nostri lavori possono avere una durata di più mesi.

    E’ corretto emettere un ddt ad ogni installazione di materiale effettuata presso il cantiere in questione e poi emettere un’unica fattura differita al termine della prestazione di lavoro anche se il termine della stessa avviene dopo, ad esempio, due mesi dalla data di emissione del primo ddt?

    (esempio: installazione materiale il 26/08/19 poi il 05/09/2019 e 06/10/2019, ddt emessi nelle date prima indicate. Prestazione terminata il 06/10/2019. Emissione fattura differita complessiva entro il 15/11/2019 indicando all’interno tutti i riferimenti dei ddt prima esposti)

    Mi scuso se non so se sono stata chiara.

    Ringrazio.

    Saluti.

  87. Salve Irene, il DDT si emette per ogni installazione di elementi portati al cliente. La fattura deve riepilogare i vari DDT. Per l’emissione della fattura deve seguire le regola della fattura immediata o differita, può trovare un articolo dedicato sul sito, altrimenti sono a disposizione per una consulenza.

  88. Buongiorno,
    lavoro per una ditta di trasporto e spesso mi trovo a gestire discussioni interminabili tra gli autisti e le aziende dove carichiamo. Succede, infatti, che per motivi di vario genere (pausa pranzo, problemi con i computer) ci voglia più tempo ad aspettare un DDT che a fare tutto il carico. Gli autisti quindi partono senza documenti ed io faccio in modo di farglieli trovare alla consegna. Volevo quindi sapere se questa procedura è ammissibile e se c’è una normativa precisa cui posso far riferimento quando parlo con le aziende.
    Grazie
    Jenny

  89. Salve,
    vorrei capire chi sia il committente nella situazione in cui a volte ci troviamo:
    Noi quando partecipiamo a delle fiere diamo in appalto il servizio di creazione degli stand ad un appaltatore che manda un suo trasportatore a prendere la merce da esporre oltre ai pezzi che compongono gli stand.
    Chi deve emettere il DDT nei confronti del trasportatore? Noi anche se non abbiamo un contratto con il trasportatore, o l’appaltatore a cui affidiamo il servizio? Al momento abbiamo risolto emettendolo sempre noi, nei confronti di noi stessi con destinazione c/o la fiera a cui partecipiamo. Non mi persuade sia corretta questa situazione.
    Cordialmente,
    Michele

  90. Buona sera,
    lavoro come tecnico di manutenzione per l’azienda X; mi capita di andare da clienti per riparare oggetti dell’azienda Y, che si avvale del servizio che X fornisce anche a terzi. Le parti di ricambio vengono spedite da Y ad una sede DHL e da lì io dovrei portarle presso il cliente finale e ad intervento avvenuto, dal cliente finale a sede DHL. La domanda è: mi serve o no un DDT? Grazie in anticipo.
    Alberto

  91. Grazie per la risposta, velocissima; le propongo cosa mi ha scritto l’ufficio TAX della mia azienda quando ho chiesto se mi servisse il DDT: [DDT non serve perché] “il personale dell’azienda X non agisce per sé stesso ma per X”.
    Mi è sembrato talmente assurdo che ho dovuto chiedere il suo parere.
    Grazie ancora.
    Alberto

  92. …e quindi come minimo un bel verbale con il mio nome sopra (di certo non quello dell’azienda X). Grazie ancora. Buona serata.

  93. Buongiorno, nella mia ditta (catena di negozi con clientela principalmente a P.IVA) si emettono ddt con fatturazione quindicinale (alle ditte con pagamento a credito) mentre si emettono fatture immediate alle ditte che pagano cash.
    Come comportarsi in caso di prolungato guasto del gestionale ed in assenza di bollettari a mano?
    È corretto emettere documenti provvisori in cui indicare i dati del cliente (ragione sociale+piva), destinazione della merce, quantità e descrizione (approssimativa) della merce (fatti con un programma di elaborazione testi o in caso di assenza di corrente elettrica scritti a mano) ai quali far seguire al ripristino del gestionale/corrente elettrica una fattura immediata in cui citare il riferimento al documento provvisorio?
    Grazie

  94. Salve Giuseppe, la fattura immediata ha 12 giorni di tempo per essere emessa al SdI, quindi può provvedere in questo lasso di tempo, rilasciando ricevuta di avvenuto pagamento al cliente. Altrimenti, può emettere fattura differita rilasciando comunque il DDT (e la ricevuta).

  95. Buongiorno, in caso di una fattura ricevuta di merce con la FE se il fornitore indica il DDT ma non lo allega, posso procedere all’archiviazione dalla fattura in maniera automatica e digitale senza protocollare in cartaceo fattura e relativo DDT?
    Saluti

  96. È ammessa l’archiviazione digitale dei ddt passivi ricevuti dai fornitori con fattura differita? Oppure è obbligatorio conservare la copia cartacea originale? Inoltre l’onere di conservazione del ddt per 10 anni, dal punto di vista fiscale è sia del venditore che dell’acquirente o solo del venditore?

  97. L’archiviazione digitale è ammessa nel momento in cui il DDT è conservato assieme alla relativa fattura elettronica. Altrimenti si devono seguire le ordinarie regole di conservazione dei documenti in formato cartaceo.

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