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Acquisti da fornitori esteri con Iva esposta: regolarizzazione

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La ricezione della fattura con Iva da parte del rappresentante fiscale italiano di operatore non residente da parte dell'operatore nazionale in caso di cessione di beni deve essere regolarizzata. La procedura richiede l'emissione di documento in formato elettronico per l'esterometro ed il versamento della sanzione di 250 euro ridotta con ravvedimento operoso.

Fattura con Iva esposta ricevuta da soggetto estero per l'acquisto di beni in Italia. La corretta procedura di regolarizzazione.
Nel caso in cui un soggetto, operatore nazionale Iva, che acquista beni in Italia da parte di un operatore non residente, ma identificato in Italia, deve valutare la procedura di fatturazione. In questo scenario, l'operatore nazionale deve ricevere la fattura dall'operatore non residente, senza l'applicazione dell'Iva. Tale operazione "B2B" non deve coinvolgere direttamente il rappresentante fiscale (o l'identificazione diretta). La procedura da adottare prevede che l'operatore nazionale, determini e liquidi l'imposta attraverso l'applicazione del meccanismo del reverse charge. L'onere di assolvere l'Iva non è sul rappresentante fiscale italiano dell'operatore non residente ma, piuttosto, in capo al cessionario stabilito in Italia.
Qualora tutta questa procedura non venga rispettata, ovvero nel caso in cui il soggetto cedente emette una fattura con applicazione dell'Iva, attraverso il suo rappresentate fiscale italiano, l'operazione risulta irregolarmente certificata.
Regolarizzazione della fattura emessa con Iva esposta dal rappresentante fiscale del cedente estero
Abbiamo detto che la ricezione da parte di un operatore residente di una fattura, con Iva esposta, dal rappresentante fiscale (o identificazione diretta) di un operatore non residente, è operazione non regolare. Il riferimento è all'acquisto di beni in Italia. La ricezione della fattura da parte dell'identificazione nazionale dell'operatore estero con Iva italiana, non è regolare. Pertanto, il cessionario nazionale deve individuare la procedura da applicare per sanare la situazione.
A chiarire la modalità di regolarizzazione di questa fattispecie è stata l'Agenzia delle Entrate in un incontro con la stampa specializzata del 1 febbraio 2024. Secondo l'Amministrazione finanziaria le operazioni da effettuare sono le seguenti:

La trasmissione in formato elettronico di un documento, utilizzando il codice TD28, che deve avvenire ai fini dell'assolvimento dell'adempimento esterometro. Operazione necessaria per assolvere formalmente agli obblighi dell'operazione;
L'effettuazione del ravvedimento operoso per l'assolvimento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta. La sanzione è quella prevista dall'art. 6, co. 9-bis.1 del D.Lgs. n. 471/97.

Emissione del documento elettronico con codice TD28
L'Amministrazione finanziaria chiarisce il fatto che la regolarizzazione dell'operazione non passa attraverso il coinvolgimento del rappresentante fiscale o dell'identificazione diretta dell'operatore non residente. La regolarizzazione passa attraverso l'emissione di un documento in formato elettronico ai fini dell'assolvimento della comunicazione esterometro.
In particolare, il documento deve essere emesso andando a riportare il codice tipologia di operazione TD28. Tale codice non permette di regolarizzare l'operazione per l'acquirente nazionale, ma solta...

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