Fattura con Iva ricevuta da soggetto estero per l’acquisto di beni in Italia. La corretta procedura di regolarizzazione.
Nel caso in cui un soggetto, operatore nazionale Iva, che acquista beni in Italia da parte di un operatore non residente, ma identificato in Italia, deve valutare la procedura di fatturazione. In questo scenario, l’operatore nazionale deve ricevere la fattura dall’operatore non residente, senza l’applicazione dell’Iva. Tale operazione “B2B” non deve coinvolgere direttamente il rappresentante fiscale (o l’identificazione diretta). La procedura da adottare prevede che l’operatore nazionale, determini e liquidi l’imposta attraverso l’applicazione del meccanismo del reverse charge. L’onere di assolvere l’Iva non è sul rappresentante fiscale italiano dell’operatore non residente ma, piuttosto, in capo al cessionario stabilito in Italia.
Qualora tutta questa procedura non venga rispettata, ovvero nel caso in cui il soggetto cedente emette una fattura con applicazione dell’Iva, attraverso il suo rappresentate fiscale italiano, l’operazione risulta irregolarmente certificata.
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La regolarizzazione della fattura emessa con Iva dal rappresentante fiscale dell’operatore estero
Abbiamo detto che la ricezione da parte di un operatore residente di una fattura, con applicazione dell’Iva, dal rappresentante fiscale (o identificazione diretta) di un operatore non residente, è operazione non regolare. Il riferimento è all’acquisto di beni in Italia. La ricezione della fattura da parte dell’identificazione nazionale dell’operatore estero con Iva italiana, non è regolare. Pertanto, il cessionario nazionale deve individuare la procedura da applicare per sanare la situazione.
A chiarire la modalità di regolarizzazione di questa fattispecie è stata l’Agenzia delle Entrate in un incontro con la stampa specializzata del 1 febbraio 2024. Secondo l’Amministrazione finanziaria le operazioni da effettuare sono le seguenti:
- La trasmissione in formato elettronico di un documento, utilizzando il codice TD28, che deve avvenire ai fini dell’assolvimento dell’adempimento esterometro. Operazione necessaria per assolvere formalmente agli obblighi dell’operazione;
- L’effettuazione del ravvedimento operoso per l’assolvimento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta. La sanzione è quella prevista dall’art. 6, co. 9-bis.1 del D.Lgs. n. 471/97.
Emissione del documento elettronico con codice TD28
L’Amministrazione finanziaria chiarisce il fatto che la regolarizzazione dell’operazione non passa attraverso il coinvolgimento del rappresentante fiscale o dell’identificazione diretta dell’operatore non residente. La regolarizzazione passa attraverso l’emissione di un documento in formato elettronico ai fini dell’assolvimento della comunicazione esterometro.
In particolare, il documento deve essere emesso andando a riportare il codice tipologia di operazione TD28. Tale codice non permette di regolarizzare l’operazione per l’acquirente nazionale, ma soltanto di assolvere la comunicazione dei dati della fattura all’Amministrazione finanziaria.
Per quanto riguarda la compilazione del documento da trasmettere elettronicamente ai fini dell’esterometro, l’Agenzia delle Entrate precisa che i campi devono essere così compilati:
- “Cedente Prestatore“: i dati identificativi del cedente/prestatore estero. Non devono essere inseriti i dati di identificazione Iva nazionale del soggetto non residente. Nel caso non siano presenti in fattura questi elementi devono essere richiesti all’operatore non residente.
- “Data“: deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione riportata nella fattura emessa dal cedente/prestatore non identificato;
- “Numero“: deve essere indicato il numero progressivo indicato dall’operatore estero;
- “Dati fatture collegate“: da indicare la fattura collegata, da conservare elettronicamente e da abbinare ai dati forniti con l’esterometro;
- All’interno della fattura devono essere indicati l’imponibile e l’imposta come indicata nella fattura originaria analogica ricevuta (e non corretta).
L’effettuazione del ravvedimento operoso
La regolarizzazione dell’operazione passa attraverso due aspetti:
- Il primo è che l’Iva sia stata debitamente versata dall’operatore non residente per il tramite della sua identificazione in Italia (identificazione diretta o rappresentante fiscale);
- Il secondo è l’effettuazione del ravvedimento operoso, legato al pagamento della sanzione prevista dall’art. 6, co. 9-bis.1 del D.Lgs. n. 471/97. Si tratta della sanzione base di 250 euro, il cui importo viene ridotto in applicazione del ravvedimento.
IPOTESI DI RITARDATO O OMESSO VERSAMENTO DI IMPOSTE | RIDUZIONE DELLA SANZIONE |
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Sino a 14 giorni | 1/15 per giorno di ritardo |
Da 15 a 30 giorni | 1/10 |
Da 31 a 90 giorni | 1/9 |
Dal 91° giorno 1 anno dal termine previsto per il versamento o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | 1/8 |
Entro 2 anni dal termine previsto per il versamento o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione | 1/7 |
Oltre 2 anni dal termine previsto per il versamento o oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione | 1/6 |
Se il ravvedimento avviene dopo la constatazione della violazione nel “PVC” | 1/5 |
Conclusioni
Il principale aspetto da tenere in considerazione riguarda il fatto che la ricezione di una fattura con Iva italiana in caso di acquisto di beni da soggetto estero identificato, può essere corretta autonomamente dall’operatore nazionale. Infatti, non è necessario coinvolgere l’identificazione fiscale o il rappresentante fiscale dell’operatore estero. Questo a meno che, nella fattura ricevuta manchino i dati identificativi dell’operatore non residente.
La procedura di regolarizzazione passa attraverso l’emissione del documento in formato elettronico con codice TD28, ed il pagamento della sanzione ridotta con ravvedimento di 250 euro. Il presupposto è che l’operatore estero abbia provveduto al versamento dell’Iva pagata dal committente nazionale attraverso la sua identificazione ai fini Iva in Italia.