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Divieto licenziamenti Covid-19

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Il Decreto Rilancio ha prorogato il divieto licenziamenti per 5 mesi, ovvero fino al 17 agosto 2020. Il datore di lavoro, può tuttavia, revocare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, senza applicare sanzioni.

Al fine di contrastare la crescita dei licenziamenti, il Governo ha disposto, la sospensione, originariamente per 60 giorni, dal 17 marzo per 5 mesi, delle procedure sindacali ai fini del licenziamento collettivo avviate prima dell’emanazione del Decreto Legge, e precisamente a partire dal 23 febbraio 2020, ed il divieto di licenziare i dipendenti per motivi economici e/o organizzativi, a prescindere dalla dimensione occupazione dell’azienda e dal numero dei dipendenti.

L’art. 80 del Decreto Rilancio, introducendo all’art. 46 del Decreto Cura Italia il comma 1 bis, ha previsto, per il datore di lavoro, la possibilità di revocare il licenziamento, in ogni tempo a condizione, che proponga contestualmente richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento.

L’INPS, con messaggio n. 2261 del 1 giugno 2020, ha fornito alcuni chiarimenti riguardo alla sospensione di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.

Divieto licenziamenti

NASpI

L’art. 46 del Decreto Cura Italia prevede la possibilità di accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI da parte dei lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro con licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nonostante il divieto posto dal Governo.

Nella nota del 26 maggio 2020 n. 5481, il Ministero del Lavoro ha precisato che la NASpI è una prestazione riconosciuta ai lavoratori che abbiano perso involontariamente la propria occupazione.

Inoltre, il Ministero ha chiarito che:

non rileva dunque, a tal fine, il carattere nullo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo -intimato da datore di lavoro nel periodo soggetto a divieto – atteso che l’accertamento sulla legittimità o meno del licenziamento spetta al giudice di merito, così come l’individuazione della corretta tutela dovuta al prestatore”.

Pertanto, nel caso in cui, sussistano tutti i requisiti legislativamente previsti, è possibile procedere all’accoglimento delle domande di disoccupazione presentate dai lavoratori per cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento, avvenuto anche in data successiva al 17 marzo 2020.

Restituzione NASpi

L’INPS, con il Messaggio del 1 giugno, chiarisce che, l’erogazione della NASpI a favore dei lavoratori licenziati per giustificato motivo sarà effettuata con riserva di ripetizione di quanto erogato nella ipotesi in cui il lavoratore, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro.

In tal caso, il lavoratore è tenuto a comunicare all’INPS, attraverso il modello NASpI.com, l’esito del contenzioso, per la restituzione di quanto erogato e non dovuto per effetto del licenziamento illegittimo.

Divieto licenziamenti: casi in cui non trova applicazione

Sono esclusi dal divieto, i licenziamenti disciplinari, ma anche le scadenze dei contratti a termine, che non sono licenziamenti.

Sono esclusi dal divieto i dirigenti, anche nel caso in cui il recesso sia dovuto a crisi economica dell’azienda.

Il Ministero del Lavoro, ha chiarito che il divieto licenziamenti non trova applicazione nei confronti del lavoratori domestici, che comunque potranno procedere alla richiesta di disoccupazione, e per i co.co.co., in quanto l’ambito di applicazione è limitato al lavoro subordinato.

Divieto licenziamenti Covid-19: Il Decreto Rilancio

Il Decreto Rilancio, ha esteso il divieto fino al 17 agosto 2020, ma il ritardo nell’approvazione ha causato un vuoto legislativo di 2 giorni, che potrebbe aver indotto alcune aziende ad approfittare per licenziare alcuni lavoratori.

Il Decreto Cura Italia aveva previsto un divieto di licenziamento per motivi economici sino al 16 maggio 2020, mentre il Decreto Rilancio è entrato in vigore il 19 maggio 2020, per cui sussiste un vuoto legislativo sul punto per i giorni del 17 e 18 maggio, in cui si sarebbe potuto licenziare anche per motivi economici

Revoca dei licenziamenti dal 23 febbraio al 17 marzo 2020

Il Decreto Rilancio consente al datore di lavoro di procedere al ripristino senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro, senza oneri né sanzioni, in caso di licenziamenti nel periodo dal 23 febbraio al 17 marzo 2020.

Tale situazione sussiste, in deroga all’obbligo, di procedere alla revoca del licenziamento entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell’impugnazione del medesimo, pena l’applicazione dei regimi sanzionatori.

Questo a condizione che, il datore faccia richiesta del trattamento di Cassa Integrazione, a partire dalla data di efficacia del licenziamento.

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