Dividendi USA a confronto: persona fisica con e senza intermediario, SRL/SPA. Ritenuta 15%, netto frontiera, quadro RW e aliquote effettive.
L’articolo 10 della Convenzione Italia-USA fissa al 15% la ritenuta sui dividendi verso l’Italia. L’imposizione successiva cambia però in base al soggetto percettore: persona fisica con intermediario residente, persona fisica senza intermediario, oppure SRL o SPA italiana.
Chi percepisce dividendi da società statunitensi paga sempre la ritenuta USA in uscita, limitata al 15% dall’articolo 10 della Convenzione Italia-USA, ma l’imposizione italiana successiva dipende dal soggetto che detiene le azioni.
Una persona fisica che riceve il dividendo tramite un intermediario finanziario residente sconta la ritenuta italiana del 26% ex art. 27 co. 4-bis DPR 600/73, calcolata sul netto frontiera, cioè al netto della ritenuta USA già trattenuta. Se invece la persona fisica incassa direttamente da un broker estero senza intermediario italiano, si applica l’imposta sostitutiva del 26% ex art. 18 TUIR su base lorda, con dichiarazione in Quadro RM e obbligo di Quadro RW per il conto estero. Il quadro cambia radicalmente se le azioni sono detenute da una SRL o SPA italiana: il dividendo sconta un’aliquota IRES effettiva di circa l’1,2%, grazie all’esclusione del 95% ex art. 89 TUIR, senza i vincoli dichiarativi delle prime due ipotesi. Il confronto tra le tre situazioni permette di individuare dove si concentra il maggiore carico fiscale e il rischio di errore dichiarativo.

Dividendi USA: le tre situazioni a confronto
Chi percepisce dividendi da una società statunitense come persona fisica residente in Italia si trova di fronte a due meccanismi impositivi distinti, a seconda che il dividendo passi o meno da un intermediario finanziario residente. Una terza situazione, per molti versi più favorevole, riguarda chi detiene le stesse azioni tramite una SRL o una SPA italiana. I tre casi condividono lo stesso punto di partenza: la ritenuta applicata dagli Stati Uniti alla fonte. Divergono invece nel trattamento successivo in Italia, con conseguenze rilevanti sull’aliquota effettiva finale e sugli obblighi dichiarativi.
Il primo caso riguarda la persona fisica che detiene le azioni tramite un conto titoli amministrato da una banca o una SIM italiana. In questa ipotesi l’intermediario opera come sostituto d’imposta, applica direttamente la ritenuta italiana e libera il contribuente da qualsiasi adempimento dichiarativo specifico sul dividendo. Il secondo caso riguarda invece la persona fisica che incassa il dividendo direttamente da un broker estero, senza l’intervento di un intermediario residente: qui l’imposizione italiana segue una via diversa, con una base imponibile meno favorevole e obblighi dichiarativi più estesi, incluso il monitoraggio fiscale del conto estero.
Il terzo caso, quello della SRL o SPA italiana che detiene la partecipazione, si colloca su un piano diverso: non si applica la disciplina dei redditi di capitale delle persone fisiche, bensì il regime di participation exemption sui dividendi previsto per i soggetti IRES. Ne deriva un’aliquota effettiva sensibilmente più contenuta, a fronte però dei costi di gestione di una struttura societaria e di un secondo livello impositivo quando l’utile viene infine distribuito al socio persona fisica. Il confronto tra le tre situazioni permette di individuare dove si concentra il maggiore carico fiscale complessivo e dove, invece, il rischio riguarda principalmente gli adempimenti dichiarativi.
La ritenuta USA sui dividendi: aliquota convenzionale e Form W-8BEN
Gli Stati Uniti applicano per default una ritenuta alla fonte del 30% sui dividendi corrisposti a soggetti non residenti (aliquota NRA withholding). Questa aliquota si riduce al 15% in presenza della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti, ratificata con la Legge 3 marzo 2009, n. 20. L’articolo 10, paragrafo 2, lettera b) della Convenzione stabilisce che l’imposta applicata dallo Stato della fonte non può eccedere il 15% dell’ammontare lordo dei dividendi, quando il beneficiario effettivo è residente nell’altro Stato contraente.
Perché il broker americano applichi direttamente l’aliquota ridotta, l’investitore deve certificare la propria residenza fiscale italiana tramite il Form W-8BEN, documento standard richiesto dalla generalità dei broker e degli intermediari statunitensi. In assenza di questa certificazione, la ritenuta USA resta al 30% e l’investitore si trova a dover recuperare la differenza tramite le procedure previste dall’amministrazione fiscale americana, un percorso più oneroso rispetto alla certificazione preventiva.
L’articolo 10, paragrafo 2, lettera a) della Convenzione prevede un’aliquota ulteriormente ridotta al 5% quando il beneficiario effettivo è una società che ha posseduto almeno il 25% delle azioni con diritto di voto della società che distribuisce il dividendo, per un periodo di dodici mesi. Questa soglia riguarda partecipazioni di controllo e non l’investimento di portafoglio tipico dell’azionista retail: resta comunque rilevante per il Caso 3 trattato più avanti, qualora la SRL o SPA italiana detenga una partecipazione qualificata anziché un investimento finanziario.
| Situazione | Aliquota USA | Condizione |
|---|---|---|
| Nessuna certificazione | 30% | Aliquota di default (NRA withholding) |
| Beneficiario effettivo residente in Italia | 15% | Form W-8BEN valido |
| Società con partecipazione ≥25% dei diritti di voto per 12 mesi | 5% | Art. 10 par. 2 lett. a) Convenzione |
Caso 1: Persona fisica con intermediario italiano: la ritenuta sul netto frontiera
Quando le azioni statunitensi sono detenute tramite un conto titoli amministrato da una banca o una SIM italiana, l’articolo 27, comma 4-bis, del DPR 600/1973 impone all’intermediario di operare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26% a titolo d’imposta sui dividendi transfrontalieri corrisposti alla persona fisica residente. La ritenuta è prelevata direttamente dall’intermediario al momento dell’accredito del dividendo, senza alcun intervento attivo richiesto al contribuente.
Il punto tecnico decisivo riguarda la base su cui l’intermediario calcola questo 26%. La norma prevede che il calcolo avvenga sull’importo del dividendo al netto della ritenuta già applicata negli Stati Uniti: è il meccanismo noto come “netto frontiera“. Su un dividendo lordo di 100 euro, la ritenuta USA del 15% trattiene 15 euro; l’intermediario italiano applica quindi il 26% sui restanti 85 euro, per un prelievo aggiuntivo di 22,10 euro. Il netto che arriva effettivamente al contribuente è pari a 62,90 euro, per un prelievo complessivo del 37,10% sul dividendo lordo.
Questo meccanismo di calcolo si distingue nettamente da quello previsto per chi incassa senza intermediario, illustrato nel Caso 2: la differenza tra base netta e base lorda frontiera è, in pratica, il principale elemento che separa i due percorsi in termini di carico fiscale effettivo.
Sul piano dichiarativo, la ritenuta a titolo d’imposta prevista dall’art. 27 co. 4-bis esonera il contribuente dall’indicare il dividendo nella propria dichiarazione dei redditi: il prelievo operato dall’intermediario chiude la partita fiscale su quel reddito. Lo stesso conto titoli, se affidato in amministrazione a un intermediario residente che assoggetta i relativi flussi a ritenuta, beneficia inoltre dell’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale previsto dall’articolo 4, comma 3, del D.L. 167/1990: non è quindi necessario indicare il deposito nel Quadro RW, condizione che invece non si verifica nel Caso 2.
Caso 2: Persona fisica senza intermediario: imposta sostitutiva su base lorda e Quadro RW
Quando il dividendo USA viene incassato direttamente su un conto o deposito titoli presso un broker estero, senza l’intervento di un intermediario finanziario residente, non si applica la ritenuta dell’art. 27 DPR 600/73 vista nel Caso 1. Trova invece applicazione l’articolo 18 del TUIR, che assoggetta il reddito a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta, quindi ancora il 26%. A differenza di altri redditi di capitale di fonte estera, per questa fattispecie non è prevista la possibilità di optare per la tassazione ordinaria IRPEF in luogo dell’imposta sostitutiva: il regime è obbligato. È un elemento che tornerà rilevante nel confronto tra le posizioni della giurisprudenza trattato più avanti.
La differenza rispetto al Caso 1 non sta nell’aliquota, identica al 26%, ma nella base imponibile. Le istruzioni del modello Redditi, coerenti con la Risoluzione n. 80/E/2007 e con la Risposta a interpello n. 111/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, prevedono che l’imposta sostitutiva vada calcolata sull’intero ammontare del dividendo percepito, al lordo della ritenuta subita negli Stati Uniti: il cosiddetto “lordo frontiera”. Sullo stesso dividendo di 100 euro visto in precedenza, dopo la ritenuta USA del 15% il contribuente riceve 85 euro; ma l’imposta sostitutiva italiana del 26% si calcola sull’intero importo di 100, non sugli 85 effettivamente incassati, per un prelievo italiano di 26 euro. Il netto finale è pari a 59 euro, contro i 62,90 euro del Caso 1: un maggior carico fiscale di 3,90 euro su ogni 100 euro di dividendo lordo, pari a un prelievo complessivo del 41% anziché del 37,10%.
Questa asimmetria tra le due basi imponibili, a parità di aliquota, è il punto di maggiore criticità pratica segnalato anche in dottrina, e resta priva a oggi di un correttivo normativo.
Sul piano dichiarativo, i dividendi percepiti senza intermediario vanno indicati nella Sezione II-A, rigo RM31 (codice H), del Quadro RM del Modello Redditi Persone Fisiche, dove il contribuente stesso liquida l’imposta sostitutiva dovuta tramite F24.
A questi obblighi si aggiunge il monitoraggio fiscale. L’esonero dal Quadro RW previsto dall’art. 4, comma 3, D.L. 167/1990 opera solo per le attività affidate in gestione o amministrazione a un intermediario residente: un deposito titoli presso un broker estero non rientra in questa condizione, per cui il contribuente deve indicare l’intero valore del deposito nel Quadro RW ai fini del monitoraggio. Sullo stesso deposito si applica inoltre l’IVAFE, prevista dall’art. 19, commi 18-22, del D.L. 201/2011, nella misura dello 0,2% annuo sul valore di mercato delle azioni al 31 dicembre, senza soglie di esenzione per questa tipologia di attività. L’omessa compilazione del Quadro RW espone a sanzioni dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato, trattandosi gli Stati Uniti di un Paese white list. Sulla possibilità di attenuare questa doppia imposizione tramite il credito per le imposte pagate all’estero, la posizione della giurisprudenza è tutt’altro che uniforme, come approfondito più avanti; per la procedura di istanza di rimborso della ritenuta sui dividendi esteri si rimanda alla trattazione dedicata.
Caso 3: SRL o SPA italiana: esclusione IRES al 95% e aliquota effettiva
Quando le azioni statunitensi sono detenute da una SRL o SPA italiana, la disciplina applicabile non è più quella dei redditi di capitale delle persone fisiche, ma il regime di dividend exemption previsto per i soggetti IRES dall’articolo 89 del TUIR. Gli utili distribuiti da società estere a soggetti passivi IRES ex art. 73, co. 1, lett. a) del TUIR concorrono alla formazione del reddito imponibile solo nella misura del 5%, restando esclusi per il restante 95%. Il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, ha ripristinato questa esclusione senza soglie minime di partecipazione, dopo la parentesi restrittiva introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), abrogata con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026.
Sul dividendo lordo di 100 euro utilizzato negli esempi precedenti, la ritenuta USA in ingresso resta al 15% (85 euro netti in cassa alla società). Ai fini IRES, però, la base imponibile non è l’intero dividendo, bensì solo il 5% di esso: su un dividendo lordo di 100, l’imponibile IRES è pari a 5, e con l’aliquota IRES del 24% l’imposta dovuta è di 1,20 euro. L’aliquota effettiva complessiva sul dividendo lordo si attesta quindi intorno all’1,2%, nettamente inferiore sia al 37,10% del Caso 1 sia al 41% del Caso 2.
A differenza delle persone fisiche, per la SRL o SPA il credito d’imposta sulla ritenuta USA non incontra il contrasto interpretativo trattato più avanti per i Casi 1 e 2: il dividendo, per quanto ridotto al 5%, concorre comunque alla formazione del reddito complessivo IRES, soddisfacendo così la condizione ordinaria richiesta dall’articolo 165, comma 1, del TUIR per l’accesso al credito d’imposta per le imposte pagate all’estero. La ritenuta USA del 15% risulta quindi detraibile secondo le regole generali, senza necessità di ricorrere all’istanza di rimborso né di misurarsi con l’incertezza giurisprudenziale che riguarda invece la persona fisica.
Il confronto con i Casi 1 e 2 va tuttavia letto senza automatismi. L’aliquota effettiva più contenuta si accompagna ai costi di costituzione e gestione di una struttura societaria, sproporzionati per un investimento di portafoglio di dimensioni contenute. Soprattutto, l’utile tassato in capo alla SRL o SPA sconta un secondo livello impositivo quando viene successivamente distribuito al socio persona fisica, con la ritenuta del 26% prevista dall’articolo 27, comma 1, del DPR 600/73 sui dividendi di fonte italiana: la convenienza della struttura societaria dipende quindi dall’orizzonte temporale dell’investimento e dalla necessità o meno di prelevare gli utili, non da un confronto diretto tra le sole aliquote sui dividendi USA in entrata.
Dividendi USA: i tre casi a confronto
La tabella seguente riepiloga i tre scenari trattati, utilizzando come riferimento comune un dividendo lordo di 100 euro con ritenuta USA ordinaria del 15%.
| Caso | Base imponibile Italia | Aliquota/prelievo Italia | Credito d’imposta USA | Obbligo RW |
|---|---|---|---|---|
| 1 — Persona fisica, con intermediario | Netto frontiera (85) | 26% (22,10) | Non necessario, ritenuta già ridotta | Esente |
| 2 — Persona fisica, senza intermediario | Lordo frontiera (100) | 26% (26) | Conteso in giurisprudenza | Obbligatorio |
| 3 — SRL/SPA italiana | 5% del lordo (5) | 24% IRES su base ridotta (1,20) | Fruibile secondo le regole ordinarie | Non applicabile (soggetto IRES) |
Il confronto numerico mostra con chiarezza dove si colloca il maggiore squilibrio: il Caso 2, quello privo di intermediario italiano, non solo comporta il prelievo complessivo più alto tra le tre situazioni, ma è anche l’unico in cui il recupero della doppia imposizione tramite credito d’imposta resta oggetto di un contrasto interpretativo non risolto, approfondito nella sezione seguente.
Il credito d’imposta sulla ritenuta USA: la posizione della Cassazione e quella dell’Agenzia delle Entrate
Per il Caso 2, quello della persona fisica senza intermediario, resta aperta la domanda se la ritenuta USA del 15%, già scontata alla fonte, possa essere recuperata come credito d’imposta contro l’imposta sostitutiva italiana del 26%. La risposta non è univoca, e il quadro merita di essere esposto nella sua reale complessità, senza appiattirlo su un’unica lettura.
L’orientamento dell’Agenzia delle Entrate nega il credito: poiché il dividendo tassato con imposta sostitutiva ex art. 18 TUIR non concorre alla formazione del reddito complessivo, non risulta soddisfatta la condizione posta dall’articolo 165, comma 1, del TUIR per l’accesso al credito d’imposta. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25698 del 1° settembre 2022, ha invece ammesso il credito facendo leva sul testo dell’articolo 23 della Convenzione Italia-USA, che esclude la detrazione solo quando l’imposizione sostitutiva è applicata su richiesta del beneficiario: condizione che non ricorre nel Caso 2, dove il regime è obbligatorio e non lascia spazio a un’opzione per la tassazione ordinaria. Il principio è stato confermato dalla successiva sentenza n. 10204 del 16 aprile 2024, e recepito da alcune Corti di giustizia tributaria di merito, tra cui CGT Siena n. 68/1/24, CGT Milano n. 3184/24 e CGT Bergamo n. 68/1/25.
Questo orientamento favorevole non può però considerarsi consolidato. Nella seconda metà del 2025 sono intervenute due pronunce di segno opposto: la CGT I di Siena, con sentenza n. 176/2/25 del 17 ottobre 2025, relativa proprio a dividendi USA per oltre 90.000 euro, ha negato il credito ritenendo che l’articolo 23 della Convenzione escluda la detrazione per il solo fatto dell’assoggettamento a ritenuta a titolo d’imposta, indipendentemente dal carattere obbligatorio o facoltativo del regime; la CGT I di Padova, con sentenza n. 594/1/25 del 17 dicembre 2025 (su dividendi polacchi), ha escluso che i principi di Cassazione n. 25698/2022 e n. 10204/2024 possano estendersi oltre il rapporto con gli Stati Uniti, non essendo stati recepiti a livello normativo. Il contrasto più diretto riguarda quindi proprio la Convenzione su cui si fonda l’orientamento della Cassazione, il che rende il rischio di soccombenza concreto anche nei casi apparentemente più solidi.
| Orientamento | Posizione | Riferimenti |
|---|---|---|
| Agenzia delle Entrate | Nega il credito: il dividendo non concorre al reddito complessivo (art. 165 co. 1 TUIR) | Prassi consolidata |
| Favorevole al credito | Ammette il credito quando il regime è obbligatorio, non su richiesta del contribuente | Cass. 25698/2022, Cass. 10204/2024, CGT Siena 68/1/24, CGT Milano 3184/24, CGT Bergamo 68/1/25 |
| Contrario al credito (2025) | Nega il credito anche in regime obbligatorio, o esclude l’estensione dei principi di Cassazione ad altre Convenzioni | CGT Siena 176/2/25 (dividendi USA), CGT Padova 594/1/25 |
Chi si trova nel Caso 2 deve quindi mettere in conto due esiti opposti, entrambi sorretti da precedenti recenti. Prima di presentare un’istanza di rimborso è opportuno verificare gli orientamenti della Corte di giustizia tributaria territorialmente competente e valutare con realismo le probabilità di tenuta in un eventuale contenzioso: la procedura, i requisiti formali e i precedenti aggiornati sono approfonditi nell’articolo dedicato al rimborso della ritenuta su dividendi esteri con istanza. Data la posta in gioco e l’incertezza interpretativa ancora aperta, una valutazione preliminare della propria posizione con un professionista di fiscalità internazionale permette di stimare in anticipo la fondatezza della pretesa prima di avviare l’istanza.
Gli errori più rischiosi nella dichiarazione dei dividendi USA senza intermediario
Il Caso 2 concentra il maggior rischio di contestazione tra le tre situazioni esaminate, non tanto per la complessità del calcolo in sé, quanto per la sovrapposizione con logiche mutuate da regimi diversi o da precedenti giurisprudenziali non ancora consolidati. Le tre criticità che seguono ricorrono più spesso nella dichiarazione autonoma dei dividendi USA privi di intermediario residente.
Dichiarare la base netta invece di quella lorda
L’errore più frequente nel Caso 2 riguarda proprio il punto che lo distingue dal Caso 1: la base imponibile. Chi ha familiarità con il meccanismo del netto frontiera applicato dagli intermediari italiani può essere portato, in buona fede, a replicare lo stesso calcolo in autoliquidazione, indicando nel rigo RM31 il dividendo al netto della ritenuta USA. L’imposta sostitutiva ex art. 18 TUIR va invece calcolata sull’intero importo lordo, coerentemente con la Risoluzione n. 80/E/2007 e la Risposta a interpello n. 111/E/2020. L’errore comporta un versamento insufficiente, rilevabile in sede di controllo automatizzato e recuperabile con sanzioni e interessi.
Rivendicare il credito d’imposta senza verificare l’orientamento più recente
Il precedente di Cassazione n. 25698/2022 è ampiamente citato, ma applicarlo automaticamente in dichiarazione, senza considerare le pronunce di segno opposto intervenute nel 2025, espone al rischio che l’Agenzia contesti il credito in sede di controllo, con recupero dell’imposta e applicazione di sanzioni. La scelta di scomputare la ritenuta USA andrebbe preceduta da una valutazione della giurisprudenza più aggiornata, non da un affidamento acritico su una singola sentenza favorevole, per quanto autorevole.
Ritenere esente da RW un broker estero non amministrato da intermediario italiano
L’esonero dal Quadro RW previsto dall’art. 4, comma 3, D.L. 167/1990 si applica solo alle attività affidate in gestione o amministrazione a un intermediario residente. Un conto presso un broker estero, anche se accessibile e operabile dall’Italia, non integra questa condizione: l’omissione del monitoraggio espone a sanzioni dal 3% al 15% del valore non dichiarato, applicate a prescindere dal fatto che l’imposta sostitutiva sul dividendo sia stata correttamente versata.
Consulenza fiscale online
Dividendi USA senza intermediario: la doppia imposizione è recuperabile?
Se ricevi dividendi USA da un broker estero, l’imposta sostitutiva italiana si calcola sul lordo e il credito per la ritenuta USA resta conteso in giurisprudenza. Una verifica della tua posizione, alla luce degli orientamenti più recenti, permette di stimare la fondatezza di un’eventuale istanza di rimborso prima di presentarla.
Richiedi una consulenza →Domande frequenti
Cos’è il netto frontiera nei dividendi USA?
È la base di calcolo della ritenuta italiana del 26% quando un intermediario residente interviene nella riscossione: coincide con il dividendo lordo diminuito della ritenuta USA del 15% già trattenuta, ai sensi dell’art. 27 co. 4-bis DPR 600/73.
Perché senza intermediario la tassazione italiana è più alta?
Perché l’imposta sostitutiva del 26% ex art. 18 TUIR si calcola sul dividendo lordo, non su quello netto della ritenuta USA. A parità di aliquota, la base imponibile più ampia genera un prelievo complessivo superiore rispetto al caso con intermediario.
Come si ottiene l’aliquota USA ridotta al 15%?
Occorre certificare la propria residenza fiscale italiana al broker statunitense tramite il Form W-8BEN. In assenza di questa certificazione, gli Stati Uniti applicano l’aliquota di default del 30% sui dividendi corrisposti a soggetti esteri.
Il credito d’imposta sulla ritenuta USA spetta sempre alla persona fisica?
No. La giurisprudenza è divisa: alcune sentenze lo riconoscono quando l’imposta sostitutiva è obbligatoria, altre lo negano anche sulla stessa Convenzione Italia-USA. L’esito dipende dall’orientamento della Corte territorialmente competente.
Conviene detenere le azioni USA tramite una SRL?
L’aliquota effettiva si riduce a circa l’1,2% grazie all’esclusione IRES del 95% ex art. 89 TUIR, ma la struttura comporta costi di gestione e un secondo livello impositivo alla successiva distribuzione dell’utile al socio persona fisica.
Devo compilare il Quadro RW se investo tramite un broker estero?
Sì. L’esonero dal Quadro RW previsto dal D.L. 167/1990 si applica solo se il conto è affidato in gestione o amministrazione a un intermediario finanziario residente. Un broker estero non amministrato da un intermediario italiano non rientra in questa condizione.
Quanto costa l’IVAFE su azioni USA detenute all’estero?
L’aliquota è dello 0,2% annuo sul valore di mercato delle azioni al 31 dicembre, secondo l’art. 19 co. 18-22 del D.L. 201/2011. Non è prevista alcuna soglia di esenzione per questa tipologia di attività finanziaria.
La SRL sconta lo stesso contrasto giurisprudenziale sul credito d’imposta?
No. Per la SRL o SPA il dividendo, ridotto al 5% imponibile, concorre comunque al reddito complessivo IRES: il credito d’imposta sulla ritenuta USA è quindi fruibile secondo le regole ordinarie dell’art. 165 TUIR, senza l’incertezza che riguarda la persona fisica.
Fonti e riferimenti
- Art. 44, co. 1, lett. e), TUIR (D.P.R. 917/1986) qualificazione dei dividendi come redditi di capitale.
- Art. 27, comma 4-bis, D.P.R. 600/1973 ritenuta 26% sui dividendi transfrontalieri con intermediario residente, calcolata sul netto frontiera.
- Art. 18, TUIR imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera senza intermediario, base lorda.
- Art. 165, TUIR credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.
- Legge 3 marzo 2009, n. 20 ratifica della Convenzione Italia-USA contro le doppie imposizioni, art. 10 (dividendi) e art. 23 (credito d’imposta).
- Art. 4, D.L. 167/1990 (conv. L. 227/1990) monitoraggio fiscale, obbligo e esonero Quadro RW.
- Art. 19, commi 18-22, D.L. 201/2011 (conv. L. 214/2011) IVAFE.
- Art. 89, TUIR, come modificato dal D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2026, n. 88 esclusione IRES 95% sui dividendi, senza soglie dimensionali, con decorrenza 1° gennaio 2026.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 61/E del 2019 ritenuta sul netto frontiera con intermediario residente.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 80/E del 2007 base imponibile lorda in assenza di intermediario.
- Risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 111/E del 21 aprile 2020 — conferma della base lorda ex art. 18 TUIR.