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Dividendi erogati a non residenti: tassazione

Fiscalità InternazionaleTassazione di redditi esteriDividendi erogati a non residenti: tassazione

La normativa fiscale prevede l'applicazione di una ritenuta in uscita (di importo variabile a seconda dei casi) sui dividendi in uscita corrisposti da ente residente verso controllante non residente. In alcuni casi, al verificarsi dei requisiti, è possibile sfruttare le disposizioni di favore contenute nella c.d. "direttiva madre-figlia" in caso di incasso del dividendo da parte di società madre residente nella UE.

Quando una società italiana residente distribuisce dividendi a soggetti non residenti deve interrogarsi sul corretto trattamento fiscale applicabile. Le problematiche che potrebbero sorgere riguardano la ritenuta in uscita (c.d. "withholding tax") e le regole di applicazione della stessa, ma anche l'applicazione di direttive UE che, al rispetto di determinati requisiti, ne possono esentare l'applicazione.
Come vedremo possono venirsi a creare delle casistiche interessanti, dove la normativa interna e la normativa convenzionale (ove applicabile si intrecciano) fino ad arrivare alle particolari disposizioni legate all'applicazione della direttiva "madre-figlia" (direttiva n. 90/435/CE).
Inoltre, deve essere tenuta in considerazione la possibilità di chiedere il rimborso della ritenuta in uscita applicata dalla società residente che eroga il dividendo. Queste casistiche oggi sono molto più frequenti e se non gestite correttamente possono portare a commettere errori. Per questo motivo, in questo articolo, puoi trovare indicazioni pratiche per la gestione di queste casistiche.
Dividendi italiani verso soggetti non residenti: le casistiche
Sostanzialmente, occorre distinguere fra quattro possibili categorie di non residenti che possono andare a percepire dividendi di fonte italiana. Si tratta delle seguenti:

Non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, diversi dalle società "madri" con sede nella comunità europea;
Non residenti con stabile organizzazione in Italia;
Società non residenti con sede nell'Unione europea;
Società "madri" non residenti con sede nell'Unione europea.

Per ognuna di queste categorie è necessario verificare la disciplina legata alla tassazione dei dividendi percepiti da soggetti residenti in Italia. Infatti, quando una società residente corrisponde a soggetti non residenti delle somme, esse sono soggette ad una ritenuta alla fonte. Il sostituto d’imposta, quindi, all’atto di corresponsione delle stesse, dovrà trattenerne una parte, per poi versarla all’erario, esaurendo così completamente il rapporto tributario.
Per quanto riguarda la distribuzione di utili di partecipazione da parte di società ed enti residenti a soggetti non residenti, la modalità impositiva stabilita dal DPR n. 600/73 prevede l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta pari al 26%.
Dividendi percepiti da socio non residente privo di stabile organizzazione in Italia (diversi da società madri UE)
La distribuzione di utili da partecipazione effettuata da società ed enti residenti verso soggetti non residenti è disciplinata dall'art. 27, co. 3, DPR n. 600/73. La società residente che eroga dividendi ad un soggetto non residente (privo di stabile organizzazione in Italia) deve applicare una ritenuta a titolo d’imposta all’atto del pagamento pari al 26%.
L'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta deve essere operata ai soggetti diversi da quelli indicati dal co. 3-ter, dell'art. 27, ovvero dai soggetti diversi dalle...

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    Federico Migliorini
    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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