La distribuzione di dividendi da una Corporation USA verso una società italiana comporta una serie di implicazioni fiscali complesse. Occorre, infatti, andare ad indagare sia la normativa fiscale locale che la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Stati Uniti. Si tratta di una casistica interessante in quanto coinvolge le imprese italiane che hanno deciso di avviare un processo di internazionalizzazione verso gli USA.
In questo contributo, analizzeremo come funziona la tassazione sia negli Stati Uniti che in Italia, considerando il ruolo cruciale della convenzione per evitare la doppia imposizioni. Questo argomento è particolarmente rilevante per le aziende che desiderano ottimizzare la gestione dei loro investimenti transfrontalieri e ridurre il carico fiscale.
Indice degli Argomenti
- Tassazione dei dividendi tra USA e Italia: convenzione contro le doppie imposizioni
- Caso pratico: società controllante italiana che riceve il dividendo da una corporation USA
- Tassazione italiana sulla distribuzione dei dividendi
- Tassazione della successiva distribuzione ai soci
- Valutazioni di convenienza sull’incasso di dividendi esteri
- Conclusioni e consulenza fiscale online
Tassazione dei dividendi tra USA e Italia: convenzione contro le doppie imposizioni
La convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti disciplina, all’interno dell’art. 10 i criteri di collegamento per quanto riguarda l’erogazione di dividendi. In particolare, secondo tale disposizione i dividendi erogati da parte di una società fiscalmente residente in uno dei due Paesi devono essere tassati nello Stato di residenza fiscale della società che va a percepire il dividendo. Tuttavia, rimane potestà impositiva limitata per lo Stato della società erogante.
Per quanto riguarda la tassazione nello Stato della società erogante il par. 2 del citato articolo indica quanto segue:
- Se il beneficiario effettivo del dividendo è una società che possiede almeno il 25% delle azioni con diritto di voto, l’aliquota massima della ritenuta alla fonte (withholding tax) applicabile negli Stati Uniti è del 5%;
- In tutti gli altri casi, l’aliquota massima della ritenuta alla fonte applicabile è del 15%.
Questa riduzione dell’aliquota alla fonte è uno degli aspetti più rilevanti della convenzione e permette di contenere il carico fiscale sulla distribuzione dei dividendi transfrontalieri.
Caso pratico: società controllante italiana che riceve il dividendo da una corporation USA
Consideriamo un caso pratico in cui una Corporation americana, denominata DELTA Corp., distribuisce dividendi alla sua società controllante (holding) italiana, denominata ALFA SRL, che detiene il 100% delle azioni. Ipotizziamo che venga distribuito un dividendo per un valore pari a € 100.000.
In base alla convenzione tra i due Paesi, essendo ALFA il beneficiario effettivo e detenendo una partecipazione superiore al 25%, la ritenuta alla fonte applicata sugli Stati Uniti deve essere pari al 5%.
Il calcolo sarà il seguente:
Formula | Applicazione | Risutato |
---|---|---|
Dividendo x withholding tax % | 100.000 x 5% | € 5.000 |
Dividendo netto ricevuto dalla controllante italiana | 100.000 – 5000 = | € 95.000 |
Tassazione italiana sulla distribuzione dei dividendi
Una volta individuata la disposizione convenzionale applicabile occorre andare ad individuare come avviene la tassazione interna sulla società controllante italiana per il dividendo ricevuto.
Participation exemption (PEX) e tassazione in Italia
Per la normativa italiana, i dividendi ricevuti dalla controllante italiana possono beneficiare del regime di participation exemption (PEX). Il riferimento è all’articolo 89, comma 1, del TUIR. Particolare attenzione, invece, deve essere prestata in caso di dividendi esteri proventi da Paese black list ex art. 47-bis del TUIR (in questo caso si ha l’imponibilità totale del dividendo in Italia).
Questa disposizione permette di esentare il 95% dei dividendi di fonte estera da tassazione. Questo significa che solo il 5% dei dividendi ricevuti è soggetto all’IRES, l’imposta sul reddito delle società, con un’aliquota del 24%.
Formula | Applicazione | Risutato |
---|---|---|
Quota imponibile dei dividendi esteri | 100.000 x 5% | € 5.000 |
IRES lorda | 5.000 x 24% = | € 1.200 |
Applicazione del credito per imposte estere
Una volta individuata la tassazione IRES sul dividendo transfrontaliero ricevuto occorre individuare l’applicazione della Convenzione ai fini del riconoscimento del credito per imposte assolte all’estero (ex art. 23). Secondo tale disposizione la ritenuta del 5% operata negli Stati Uniti può essere parzialmente detratta dall’IRES italiana, limitatamente alla quota imponibile del dividendo. La detrazione avviene in dichiarazione dei redditi.
Formula | Applicazione | Risutato |
---|---|---|
Ritenuta a credito | 5.000 x 5% | € 250 |
IRES netta da versare | 1.200 – 250 = | € 950 |
Tassazione della successiva distribuzione ai soci
L’ultimo passaggio di questa analisi riguarda il regime di tassazione in capo ai soci della società italiana controllante. Ipotizziamo, a questo punto, che i soci siano tutte persone fisiche residenti in Italia. In particolare, per i soci persone fisiche residenti in Italia, la distribuzione di dividendi è soggetta a un’imposta sostitutiva del 26%.
Quindi, ad esempio, ipotizzando che la società controllante italiana vada a distribuire un dividendo per il valore di 40.000 euro, la tassazione complessiva per ciascun socio sarà pari al 26% del dividendo ricevuto. L’applicazione dell’imposta sostitutiva avviene direttamente al momento della distribuzione del dividendo da parte della società erogante. In questo modo il socio riceve già il valore del dividendo netto (senza avere, quindi, obblighi dichiarativi da assolvere).
Valutazioni di convenienza sull’incasso di dividendi esteri
La casistica affrontata nel testo riguarda l’incasso di dividendi esteri (USA) da parte di una SRL italiana, con quote detenute da persone fisiche residenti. Abbiamo visto che la withholding tax USA può essere portata a credito, attenuando così la doppia imposizione che si viene a generare sul dividendo. La persone fisica, viene poi tassata al 26% sul dividendo percepito.
Qualora, invece, vi fosse la detenzione della partecipazione nella Corporation USA direttamente da parte del socio residente in Italia (senza l’intervento della SRL), vi sarebbe tassazione con imposta sostitutiva al 26%. L’incasso del dividendo senza la presenza di un intermediario residente, comporta la tassazione del dividendo sull’importo al lordo delle ritenute estere comportando, di fatto, una fattispecie di doppia imposizione piena del dividendo.
Sentenza n. 25698/22 Corte di Cassazione sul riconoscimento del credito per imposte estere
Nonostante, come detto, la norma non permetta il riconoscimento del credito per imposte estere, deve essere evidenziata la posizione della sentenza n. 25698/22 della Corte di Cassazione con la quale i giudici sono arrivati alla conclusione che al contribuente residente che ha incassato dividendi di fonte USA, senza l’intervento di un intermediario, spetti il credito per imposte estere.
L’art. 23, co. 3 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti, prevede che l’Italia deve dedurre dalle imposte sul reddito (ex art. 2), l’imposta sul reddito pagata negli Stati Uniti. Al terzo periodo dell’art. 2 viene previsto che, “tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l’elemento dì reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d’imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana“.
Qualora l’assoggettamento a imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta, come nel caso dell’art. 27, co. 4 del DPR n. 600/73 o mediante imposta sostitutiva (ex art. 18, co. 1, del TUIR), quando il contribuente sia persona fisica, avvenga non su richiesta del beneficiario del reddito ma obbligatoriamente, non potendo il contribuente chiedere l’imposizione ordinaria, l’imposta sul reddito pagata negli Stati Uniti si deve considerare detraibile. Questo in relazione al fatto che la locuzione “anche su richiesta del contribuente” che figura in molte Convenzioni siglate dall’Italia conferma che quando l’Italia ha voluto negare il credito di imposta, lo ha previsto espressamente.
Conclusioni e consulenza fiscale online
La distribuzione di dividendi da una Corporation americana a una società italiana richiede una conoscenza approfondita sia della normativa interna che della convenzione contro le doppie imposizioni. Il rispetto delle aliquote convenzionali e la corretta applicazione del regime di participation exemption possono consentire una gestione fiscale ottimale, minimizzando i costi fiscali ed evitando la doppia imposizione. È essenziale valutare attentamente ogni singolo caso, tenendo in considerazione la residenza fiscale dei beneficiari e le normative vigenti.
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