Il lavoratore che ha perso il lavoro in Italia e vuole trasferirsi all’estero può continuare a percepire l’indennità di disoccupazione Naspi. Il trasferimento deve avvenire in Paesi UE, SEE e Svizzera. L’indennità può essere trasferita per un massimo di 3 mesi, prorogabili.
Indice degli Argomenti
- Che cosa accade quando un contribuente percettore di Indennità di Disoccupazione Naspi decide di trasferirsi all’estero?
- Trasferimento della Naspi in altro Paese UE
- Decadenza dal trasferimento dell’indennità di disoccupazione
- Indennità di disoccupazione per italiani rimpatriati
- Domande frequenti – Trasferimento dell’indennità di disoccupazione
- Conclusioni e consulenza fiscale online
Che cosa accade quando un contribuente percettore di Indennità di Disoccupazione Naspi decide di trasferirsi all’estero?
Molto spesso chi ha perso il lavoro e fatica a ritrovarlo pensa ad un trasferimento di residenza all’estero. Tuttavia, spesso ci sono dei freni legati al fatto che potrebbe esserci la perdita dell’Indennità di Disoccupazione (Naspi). La questione è sicuramente ben riposta se pensi che, in generale, l’Indennità di Disoccupazione è legata alla residenza nello Stato che la eroga. Per questo motivo è opportuno andare ad analizzare con dettaglio la situazione per verificare se e quando la Naspi può essere trasferita in un Paese UE o Extra-UE.
Trasferimento della Naspi in altro Paese UE
Il primo passo di questa analisi è verificare cosa prevede la normativa comunitaria sul trasferimento dell’Indennità di Disoccupazione. In generale, il lavoratore rimasto disoccupato in uno Stato che ha maturato il diritto alla prestazione di disoccupazione secondo la legislazione locazione può trasferirla in altro Paese UE. Il diritto all’indennità Naspi può derivare dal versamento di periodi assicurativi oppure anche grazie alla totalizzazione di periodi assicurativi maturati in altri Paesi UE. In questo caso, il lavoratore può continuare a beneficiare della prestazione di disoccupazione anche recandosi in un altro Stato comunitario alla ricerca di un’occupazione. Detto questo vediamo chi sono i soggetti che possono beneficiare del trasferimento Naspi in altro Paese UE.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare del trasferimento in altro Paese UE dell’indennità Naspi le seguenti categorie di soggetti disoccupati:
- Cittadini di uno degli Stati dell’Unione Europea;
- Cittadini di uno Stato del SEE. Vedi Liechtenstein, Norvegia e Islanda;
- Cittadini Svizzeri;
- Cittadini di Paesi Extracomunitari, ma solo se residenti in uno Stato UE e assicurati in almeno due Stati membri. Vedi la Circolare INPS n 512 del 15 marzo 2011;
- Soggetti apolidi e rifugiati residenti in uno Stato UE.
Disciplina per soggiorni all’estero fino a 3 mesi
Se appartieni ad una delle categoria sopra elencati hai la possibilità di continuare a ricevere l’indennità di disoccupazione anche se ti trasferisci in altro Paese UE, SEE o in Svizzera. Se sei beneficiario di prestazione di disoccupazione Aspi/miniAspi/Naspi e ti rechi in un altro stato membro alla ricerca di lavoro puoi conservare il diritto alle prestazioni. Tale diritto permane per massimo tre mesi a partire dall’indisponibilità del disoccupato presso il centro per l’impiego. Ovvero a partire dalla data di partenza dall’Italia.
Puoi farlo soltanto se:
- Sei in stato di disoccupazione completa (non parziale o intermittente) e
- Hai diritto all’indennità di disoccupazione nel Paese in cui hai perso il lavoro.
Procedura
Vediamo adesso come procedere per ottenere il trasferimento della Naspi quando ti trasferisci in altro Paese UE per massimo tre mesi.
Prima di partire, devi:
- Essere iscritto da almeno 4 settimane nelle liste di disoccupazione (sono possibili eccezioni) del paese in cui hai perso il lavoro;
- Richiedere un modulo U2 (ex modulo E 303). Si tratta dell’autorizzazione a trasferire l’indennità di disoccupazione – ai tuoi servizi nazionali per l’impiego.
L’autorizzazione è valida per un solo paese. Se desideri trasferire la tua indennità di disoccupazione verso un altro paese, devi richiedere un ulteriore modulo U2. Chiedi all’ufficio per l’impiego se devi tornare in patria per questa nuova autorizzazione o se puoi richiederla dall’estero.
Quando arrivi nel nuovo paese ospitante, devi:
- Iscriverti come persona in cerca di lavoro presso i servizi nazionali per l’impiego entro 7 giorni dalla data in cui hai revocato la tua disponibilità presso i servizi per l’impiego del paese che hai lasciato.
Se l’iscrizione presso l’ufficio del lavoro dello stato estero o il centro per l’impiego avviene dopo sette giorni, le prestazioni saranno erogate dalla data di iscrizione e sino alla data di scadenza già fissata (tre mesi a partire dal giorno di partenza dall’Italia o dallo stato estero); - Presentare all’atto dell’iscrizione il modulo U2 (ex modulo E 303);
- Acconsentire a eventuali verifiche effettuate sui richiedenti nel paese ospitante. Come se fossi un beneficiario di una indennità di disoccupazione da parte di tale Paese.
Ricorda che la prestazione Aspi/miniAspi/Naspi è sospesa finché l’ufficio del lavoro dello stato membro in cui ti sei recato non comunica all’INPS l’avvenuta iscrizione e la relativa data. Ricevuta la comunicazione, l’INPS paga direttamente al beneficiario la prestazione dovuta a partire dalla data di partenza dall’Italia. Informati sui tuoi diritti e doveri di disoccupato in cerca di lavoro nel paese ospitante. Potrebbero essere molto diversi da quelli previsti nel paese in cui hai perso il lavoro. In tal modo riceverai lo stesso importo che percepivi prima di trasferirti: sarà versato direttamente sul tuo conto bancario nel paese in cui hai perso il lavoro. Se vuoi conservare il tuo diritto all’indennità di disoccupazione, assicurati di tornare nel paese che te la versa prima che scada tale diritto o al più tardi il giorno della scadenza.
Disciplina per soggiorni all’estero superiori a 3 mesi
In caso di trasferimenti in Paesi UE, SEE o Svizzera per periodi superiori a 3 mesi, la procedura cambia. In questo caso è necessario chiedere un’estensione al servizio nazionale per l’impiego del paese in cui hai perso il lavoro. Questi, se la normativa lo prevede potrebbe prolungare il periodo a 6 mesi. Non tutti i paesi concedono un’estensione. Chiedi al servizio per l’impiego del tuo Paese se e a quali condizioni può essere concessa. La maggior parte dei Paesi che concedono un’estensione esaminano le richieste sulla base di criteri precisi.
Potrebbero, ad esempio, chiederti di:
- Provare gli sforzi compiuti per trovare un impiego nei primi 3 mesi;
- Provare che hai migliori possibilità di trovare lavoro all’estero durante il periodo aggiuntivo;
- Fornire informazioni sulle opportunità professionali nel mercato del lavoro del paese ospitante.
Presenta la domanda di estensione con la massima tempestività e in ogni caso prima della fine del periodo iniziale di 3 mesi.
Decadenza dal trasferimento dell’indennità di disoccupazione
Nel caso tu voglia avvalerti della possibilità di trasferimento dell’indennità di disoccupazione devi fare attenzione a non far scattare la decadenza. Infatti, se decidi di recarti all’estero alla ricerca di lavoro senza darne preventiva comunicazione al tuo centro per l’impiego viene meno il diritto ad esportare la prestazione. Tale indennità, in questa fattispecie, sarà recuperata interamente dalla data di indisponibilità presso il centro per l’impiego (data di partenza). Per questo motivo devi prestare molta attenzione e comunicare i tuoi spostamenti al centro per l’impiego.
Indennità di disoccupazione per italiani rimpatriati
Anche i soggetti italiani trasferiti all’estero per lavoro possono ottenere delle agevolazioni. Infatti, il beneficiario di prestazione di disoccupazione a carico di uno stato estero che rientra in Italia alla ricerca di un lavoro mantiene il diritto per massimo tre mesi. Nel caso la normativa comunitaria che consente la proroga del termine fino a sei mesi. Il disoccupato deve verificare se lo stato che eroga la prestazione preveda tale proroga.
Un cittadino italiano beneficiario di prestazione di disoccupazione a carico di uno stato estero che rientra in Italia alla ricerca di un lavoro, oltre a beneficiare dell’indennità per il periodo esportato, potrebbe aver diritto all’indennità di disoccupazione prevista per i cittadini rimpatriati. Dal periodo indennizzabile come rimpatriato (massimo 180 giorni) saranno detratte le giornate già indennizzate dall’Istituzione estera.
Totalizzazione dei periodi di assicurazione
È prevista anche la totalizzazione dei periodi di assicurazione, per cui lo stato membro, in cui la persona ha lavorato da ultimo, deve tenere conto, se necessario, dei periodi assicurativi degli altri stati membri, per l’accertamento del diritto alle prestazioni di disoccupazione.
Ad esempio, una persona che ha lavorato in Germania dal 1° gennaio anno “n” al 30 giugno “n+1”, in Lettonia dal 1° luglio “n+1” al 30 giugno “n+2” e in Italia dal 1° luglio “n+2” al 15 settembre “n+2”, sulla base dei soli periodi maturati in Italia (Stato di ultima occupazione) non avrebbe diritto al pagamento di alcuna prestazione. Cumulando, invece, i periodi lavorati in tutti gli stati, raggiunge il diritto all’indennità di disoccupazione ASpI, miniASpI o NASpI. L’importo della prestazione erogata è calcolato sull’imponibile previdenziale del lavoro svolto in Italia.
La stessa regola viene applicata anche quando la persona ha lavorato, per ultimo, in un paese diverso dall’Italia. In questo caso, cumulando i periodi lavorati in tutti gli stati, si raggiunge il diritto alla prestazione di disoccupazione prevista dalla normativa dello stato di ultima occupazione.
Domande frequenti – Trasferimento dell’indennità di disoccupazione
Come posso essere certo di non perdere la mia indennità di disoccupazione se mi reco in un altro paese dell’UE per cercare lavoro? |
Dopo essere stato iscritto per 4 settimane, devi richiedere un modulo U2 alle autorità del paese in cui hai perso il lavoro. Il modulo ti autorizza a continuare a chiedere l’indennità di disoccupazione mentre cerchi lavoro all’estero. Una volta ottenuto il modulo, consegnalo ai servizi nazionali per l’impiego del paese di accoglienza. Al tuo arrivo nel nuovo paese iscriviti presso il servizio locale per l’impiego come persona in cerca di lavoro. Per evitare di perdere l’indennità, fallo entro 7 giorni dalla data in cui hai cessato di essere disponibile per i servizi per l’impiego del paese che hai lasciato. |
Quando devo chiedere l’estensione del trasferimento della mia indennità di disoccupazione? |
Per essere sicuro di non perdere la tua indennità di disoccupazione, devi chiedere l’estensione il più presto possibile. Presenta la richiesta prima della scadenza dei 3 mesi. |
Se mi trasferisco all’estero e prendo la Naspi devo presentarmi obbligatoriamente presso il centro per l’impiego? |
Sì. Tra le regole legate alla percezione della Naspi vi sono i c.d. “meccanismi di condizionalità”. In pratica, il soggetto disoccupato è tenuto a recarsi presso il Centro per l’impiego di competenza in base alla propria residenza anagrafica per registrarsi e sottoscrivere il patto di servizio personalizzato. Questo, al fine di poter partecipare ad iniziative per il rafforzamento delle proprie competenze e per la ricerca attiva di altra occupazione. Questo rappresenta, di fatto, il limite maggiore nel trasferimento all’estero del disoccupato. Tuttavia, qualora si decida di trasferirsi in un altro paese dell’Unione Europea alla ricerca di occupazione, mentre viene percepita l’indennità di disoccupazione, viene a cadere l’obbligo di profilazione al Centro per l’impiego per 3 mesi, di sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, e di partecipare ad iniziative per il rafforzamento delle proprie competenze. Al termine dei 3 mesi la Naspi può comunque essere percepita, ma torneranno ad essere obbligatori i doveri legati al meccanismo di condizionalità. |
Conclusioni e consulenza fiscale online
Se stai concretamente pensando di trasferirti all’estero per cercare lavoro devi prestare attenzione all’indennità di disoccupazione. La possibilità di trasferire la Naspi è condizionata dal rispetto di alcuni requisiti, ma soprattutto dal Paese ove intendi trasferirti. L’indennità può essere trasferita solo in Paesi UE, SEE, o in Svizzera. Non vi sono altri Paesi con accordi di questo genere con l’Italia.
Anche in questi casi la durata del trasferimento è comunque limitata a tre mesi, prorogabili solo in alcuni casi. Successivamente l’indennità viene sospesa. Altro aspetto importante è la procedura.
Ti consiglio di comunicare al centro per l’impiego la tua intenzione di trasferirti all’estero per tempo. La pena è la decadenza dall’indennità di disoccupazione e l’obbligo di restituire le somme percepite dal tuo trasferimento all’estero. Attenzione, quindi, a non sottovalutare tutti questi aspetti se vuoi ricevere la tua indennità di disoccupazione all’estero.
Fonti:
- Regolamento dell’UE relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
- Sentenza della Corte europea – Il diritto al soggiorno per cercare lavoro.
Salve, io mi sono trasferito in Svizzera da alcuni mesi, ma ho sempre comunque lavorato in Italia. Da 3 giorni mi trovo disoccupato. Posso richiedere la naspi all’inps? Grazie
La Naspi si ottiene avendo i requisiti richiesti, nel suo caso bisogna verificare la residenza fiscale.
Salve, io lavoro in germania e questo è il mio secondo anno, faccio un lavoro stagionale di durata 7 mesi e 15 giorni, dopodiché torno in italia, faccio tutto il processo per rientrare nelle normative, ma quest’anno mi hanno informato che prenderò la disoccupazione un anno si e un anno no. È normale? Premetto che l’anno scorso ho preso la disoccupazione rimpatriati
Salve, io vorrei trasferirmi in Canada alla ricerca di lavoro, nello specifico a Toronto. Essendo uno stato extra UE sono consapevole che non percepirò la Naspi, ma quello che vorrei sapere è cosa succederebbe nel caso non trovassi lavoro e dovessi tornare, riprenderei a percepire la Napsi da dove era stata interrotta o ne perderei il diritto ? prima di partire dovrei solo comunicare la mia volontà di trasferirmi al mio centro per l’impiego ?
Grazie
Alessio
Salve Alessio, se parte per l’estero deve comunicare la cosa al centro per l’impiego per l’interruzione del contributo. Se poi torna può ricevere nuovamente le mensilità sospese.
Salve!
Attualmente io percepisco la Naspi, e stavo pensando di organizzare un viaggio (di piacere o di studio se riesco, quindi nessuna ricerca di lavoro ) all’estero (paese europeo) di massimo 15 giorni.
Ho l’obbligo di comunicarlo all’inps e/o al centro per l’impiego? Tale comunicazione influisce sulla percezione della Naspi?
Trasmettendo la comunicazione, posso comunque essere convocata dal centro per l’impiego in questi giorni di vacanza, e quindi essere costretta a rientrare in Italia per non subire sanzioni?
Grazie anticipatamente!
Se il viaggio è di piacere non occorre alcuna comunicazione ma se si tratta di trasferimento per cercare lavoro le cose cambiano.
Ciao, ma qual è il riferimento normativo che stabilisce che per avere la NASPI bisogna avere la residenza in Italia?
Nessuna legge né alcuna circolare INPS lo stabilisce. Avete qualche rifreimento?
Salve,dovrei partire per la Francia (lavoro determinato 2 mesi),attualmente percepisco disoccupazione dei rimpatriati( rimpatriato da Vietnam),ho obbligo di comunicazione centro impiego e inps?o altri adempimenti?.,al termine dei 2 mesi rientro in Italia,ricevo le mensilita’ sospese e/o riprende la disoccupazione fino alla data prevista o viene estesa per il periodo lavorato(2 mesi).Grazie mille e complimenti.
C’è sempre la comunicazione al centro per l’impiego e all’Inps, le dovranno indicare loro i dettagli legati all’eventuale rientro in Italia.
E per chi invece vuole aprire un’attività nella comunità Europea? In Italia puoi percepire la Naspi anticipata se apri un’attività, ma e invece l’attività la vai ad aprire in Spagna ti viene data lo stesso anticipata? E puoi aprire l’attività prima di essere licenziato in Italia? Che poi adesso c’è anche un blocco dei licenziamenti in Italia ed è bloccante per qualcuno.
Non ci sono chiarimenti ufficiali su questo aspetto. Il consiglio è di contattare l’Inps per avere risposte certe.
Salve Federico.
Vorrei partire per andare in un paese estero per valutare l’apertura di un’attività, inizierò a percpire la Naspi avrò l’obbligo di comunicare l’INPS per questo spostamento, logicamente per ora vorrei conoscere il mercato nell’alto paese è poi valutare.
Nel frattempo dovrò comunicare qualcosa agli uffici INPS?
Le consiglio di contattare l’Inps ma dovrà comunicare il suo spostamento.
Buonasera Federico, io mi dovrei trasferire in Serbia per un lavoro a tempo indeterminato, ora sono percettore di NASPI e ho ancora 13 mesi da usufruire, ma la dovrò sospendere. Cosa succede se tra un anno o due voglio rientrare? La NASPI continuerà da dove è rimasta o andrà persa?
Per questi aspetti è consigliabile approfondire la sua situazione personale direttamente con l’INPS.
Grazie Federico per la sua risposta e per il suo tempo
Buongiorno dottore, percepisco NASPI da un anno circa e mio probabile futuro datore lavoro mi richiede residenza nella Repubblica di San Marino ( paese extra UE). Però, il contratto partirebbe solo da luglio. Posso chiedere residenza là e, nel frattempo, trasferire NASPI a San Marino per alcuni mesi? O non si può? Grazie per cortese risposta.
Il consiglio è quello di avere risposte sulla propria situazione direttamente dall’INPS.
Ciao Federico, io invece sono una straniera e vorrei transferirmi in Italia dall’estereo (Dania).
Sono un po’ preoccupata perche dalla data del mio arrivo avrò solo 7 giorni per registrarmi con il modulo U2 nel centro per l’impiego e non so quanto sia facile accedere ai questi servizi burocratici in Italia. No so se dovrei prendere un appuntamento con largo anticipo al centro, oppure se ho bisogno di una carta codice fiscale, etc. Sa qualcosa su questo problema?
Grazie in anticipo.
Purtroppo non siamo in grado di aiutarla su questo aspetto, ma se ci vuole raccontare la sua esperienza potrà essere utile ad altri lettori.
Vorrei sapere se mi spetta la disoccupazione rimpatrio ho lavorato 3 mesi in Grecia l ultima volta ho preso la disoccupazione nel2000
Salve ho appena fatto la domanda Naspi e a fine mese mi sposterò per un viaggio di piacere in Austria e con l’occasione valuterò se cercare lavoro e rimanere lì chiedendo man mano la residenza ed il mio spostamento fiscale li. Fino ad allora posso star tranquillo prima di cominciare all’INPS la mia posizione per fare cessare la Naspi?
Volevo fare una vacanza studio in Inghilterra per un paio di mesi ma ho paura di perdere la naspi.
Continuerò a mantenerla?
Devo comunicarlo all Inps?
Grazie
Le indicazioni sono contenute nell’articolo, in ogni caso è preferibile avere risposte dirette da parte dell’Inps sulla sua situazione personale.