Se mi trasferisco all’estero posso percepire la Naspi?

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Il lavoratore che ha perso il lavoro in Italia e vuole trasferirsi all’estero può continuare a percepire l’indennità di disoccupazione Naspi. Il trasferimento deve avvenire in Paesi UE, SEE e Svizzera. L’indennità può essere trasferita per un massimo di 3 mesi, prorogabili.

Il trasferimento all’estero durante la percezione della Naspi è un tema complesso e delicato che genera numerosi dubbi tra i beneficiari. Molti, anche nelle consulenze che svolgo sull’argomento, si trovano a un bivio: cogliere nuove opportunità lavorative oltreconfine o mantenere il diritto al sussidio di disoccupazione. La normativa nazionale, in armonia con i regolamenti europei, delinea precise limitazioni e obblighi specifici. Ignorare tali disposizioni può comportare la decadenza immediata dal beneficio e la richiesta di restituzione delle somme già erogate.

La situazione è resa ancora più critica dall’intensificazione dei controlli da parte dell’INPS, che effettua verifiche incrociate con l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) e acquisisce informazioni tramite le comunicazioni dei Consolati. Per navigare questo scenario con successo, è fondamentale una corretta pianificazione del trasferimento e il rispetto scrupoloso delle procedure di comunicazione preventiva.

Il principio generale: residenza e disponibilità al lavoro

La Naspi è strutturalmente legata al principio di disponibilità immediata al lavoro sul territorio nazionale. L’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 22/2015 stabilisce chiaramente che il beneficiario deve mantenere la residenza in Italia e risultare immediatamente disponibile per attività lavorative. Questo requisito non è meramente formale ma sostanziale: l’INPS verifica attraverso controlli a campione l’effettiva presenza sul territorio e la capacità di rispondere tempestivamente alle convocazioni dei centri per l’impiego.

È utile ricordare che il diritto all’indennità Naspi può derivare dal versamento di periodi assicurativi oppure anche grazie alla totalizzazione di periodi assicurativi maturati in altri Paesi UE.

Nella mia esperienza professionale ho assistito numerosi casi in cui la semplice iscrizione AIRE, anche se effettuata dopo mesi dal trasferimento effettivo, ha determinato la revoca retroattiva della Naspi con richiesta di restituzione integrale delle somme percepite. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12847/2019, ha confermato l’orientamento secondo cui il trasferimento di residenza all’estero è incompatibile con lo stato di disoccupazione indennizzabile, indipendentemente dalla data di comunicazione formale.

Deroga per la ricerca di lavoro in UE: i tre mesi di grazia

L’unica eccezione significativa è prevista dall’articolo 64 del Regolamento UE 883/2004, che consente la conservazione delle prestazioni di disoccupazione per un massimo di tre mesi (eccezionalmente sei) per la ricerca di lavoro in altro Stato membro dell’Unione Europea, SEE o Svizzera. Tuttavia, questa possibilità richiede una procedura rigorosa che deve essere attivata prima della partenza.

Il beneficiario deve presentare domanda preventiva all’INPS specificando il Paese di destinazione, il periodo di permanenza e le modalità di ricerca del lavoro. L’Istituto rilascia il formulario U2 (ex E303) che attesta il diritto alla prestazione e deve essere presentato ai servizi per l’impiego del Paese ospitante entro sette giorni dall’arrivo. Il mancato rispetto di questa tempistica comporta la perdita del diritto per l’intero periodo di permanenza all’estero.

Durante i miei anni di consulenza ho constatato che molti beneficiari sottovalutano l’importanza della registrazione presso i servizi per l’impiego esteri. In Germania, ad esempio, è necessario iscriversi alla Bundesagentur für Arbeit entro i termini prescritti e rispettare gli appuntamenti periodici, pena la sospensione della prestazione italiana.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del trasferimento in altro Paese UE dell’indennità Naspi le seguenti categorie di soggetti disoccupati:

  • Cittadini di uno degli Stati dell’Unione Europea;
  • Cittadini di uno Stato del SEE. Vedi Liechtenstein, Norvegia e Islanda;
  • Cittadini Svizzeri;
  • Cittadini di Paesi Extracomunitari, ma solo se residenti in uno Stato UE e assicurati in almeno due Stati membri. Vedi la Circolare INPS n 512 del 15 marzo 2011;
  • Soggetti apolidi e rifugiati residenti in uno Stato UE.

Procedura

Queste categorie di soggetti possono presentare l’istanza all’INPS soltanto se:

  • Si trovano in stato di disoccupazione completa (non parziale o intermittente) e
  • Hanno diritto all’indennità di disoccupazione nel Paese in cui hai perso il lavoro.

Queste categorie di lavoratori, prima del trasferimento nel Paese estero devono:

  • Essere iscritti da almeno 4 settimane nelle liste di disoccupazione (sono possibili eccezioni) del paese in cui hai perso il lavoro;
  • Richiedere un modulo U2 (ex modulo E 303). Si tratta dell’autorizzazione a trasferire l’indennità di disoccupazione – ai tuoi servizi nazionali per l’impiego.

L’autorizzazione è valida per un solo paese. Se si desidera trasferire la propria indennità di disoccupazione verso un altro paese, deve essere richiesto un ulteriore modulo U2. In alcuni casi occorre tornare in patria per questa nuova autorizzazione o se è possibile richiederla dall’estero. Il punto di riferimento è il centro per l’impiego.

Adempimenti nel paese di arrivo

Quando il soggetto è arrivato nel nuovo paese ospitante è chiamato ad effettuare alcuni adempimenti obbligatori:

  • Iscrizione come persona in cerca di lavoro presso i servizi nazionali per l’impiego entro 7 giorni dalla data in cui ha revocato la propria disponibilità presso i servizi per l’impiego del paese che ha lasciato. Se l’iscrizione presso l’ufficio del lavoro dello stato estero o il centro per l’impiego avviene dopo sette giorni, le prestazioni saranno erogate dalla data di iscrizione e sino alla data di scadenza già fissata (tre mesi a partire dal giorno di partenza dall’Italia o dallo stato estero);
  • Presentare all’atto dell’iscrizione il modulo U2 (ex modulo E 303);
  • Acconsentire a eventuali verifiche effettuate sui richiedenti nel paese ospitante. Come se fosse un beneficiario di una indennità di disoccupazione da parte di tale Paese.

La prestazione Aspi/miniAspi/Naspi è sospesa finché l’ufficio del lavoro dello stato membro in cui ti sei recato non comunica all’INPS l’avvenuta iscrizione e la relativa data. Ricevuta la comunicazione, l’INPS paga direttamente al beneficiario la prestazione dovuta a partire dalla data di partenza dall’Italia. Pertanto, occorre informarsi bene sui diritti e doveri di disoccupato in cerca di lavoro nel paese ospitante. Potrebbero essere molto diversi da quelli previsti nel paese in cui hai perso il lavoro. In tal modo è possibile ricevere lo stesso importo che si percepiva prima del trasferimento: sarà versato direttamente sul proprio conto bancario nel paese in cui è stato perso il lavoro. Per conservare il diritto all’indennità di disoccupazione è necessario tornare nel paese che la versa prima che scada tale diritto o al più tardi il giorno della scadenza.

Sospensione della prestazione

Nel caso di trasferimenti temporanei per motivi familiari gravi (assistenza a parenti, cure mediche), la Circolare INPS n. 94/2016 ha precisato che è possibile ottenere una sospensione della prestazione previa comunicazione motivata. La sospensione interrompe l’erogazione ma preserva il diritto per la durata residua una volta rientrati in Italia. Questa opzione è particolarmente utile quando si prevede un’assenza prolungata che non rientra nelle casistiche di mantenimento del diritto.

Decadenza della prestazione

Nel caso in cui si voglia avvalersi della possibilità di trasferimento dell’indennità di disoccupazione, si deve fare attenzione a non far scattare la decadenza. Infatti, se si decide di recarsi all’estero alla ricerca di lavoro senza darne preventiva comunicazione al proprio centro per l’impiego, viene meno il diritto ad esportare la prestazione. Tale indennità, in questa fattispecie, sarà recuperata interamente dalla data di indisponibilità presso il centro per l’impiego (data di partenza). Per questo motivo, si deve prestare molta attenzione e comunicare i propri spostamenti al centro per l’impiego.

Controlli INPS e verifiche incrociate

L’intensificazione dei controlli rappresenta un elemento di novità degli ultimi anni. L’INPS ha sviluppato procedure automatizzate di verifica incrociata tra i propri archivi e quelli dell’AIRE, del Ministero degli Esteri e delle Agenzie fiscali. Questi controlli possono scattare anche a distanza di anni dall’erogazione della prestazione, con conseguenti richieste di restituzione maggiorate di interessi e sanzioni.

La Risoluzione del Garante della Privacy n. 51/2020 ha confermato la legittimità di questi controlli estesi, precisando che l’INPS può acquisire dati anche da fonti terze per verificare la permanenza dei requisiti. In particolare, sono oggetto di verifica le utenze bancarie, le comunicazioni dei datori di lavoro stranieri e i registri consolari.


Indennità di disoccupazione per italiani rimpatriati

Anche i soggetti italiani trasferiti all’estero per lavoro possono ottenere delle agevolazioni. Infatti, il beneficiario di prestazione di disoccupazione a carico di uno stato estero che rientra in Italia alla ricerca di un lavoro mantiene il diritto per massimo tre mesi. Nel caso la normativa comunitaria che consente la proroga del termine fino a sei mesi. Il disoccupato deve verificare se lo stato che eroga la prestazione preveda tale proroga.

Un cittadino italiano beneficiario di prestazione di disoccupazione a carico di uno stato estero che rientra in Italia alla ricerca di un lavoro, oltre a beneficiare dell’indennità per il periodo esportato, potrebbe aver diritto all’indennità di disoccupazione prevista per i cittadini rimpatriati. Dal periodo indennizzabile come rimpatriato (massimo 180 giorni) saranno detratte le giornate già indennizzate dall’Istituzione estera.

Totalizzazione dei periodi di assicurazione

È prevista anche la totalizzazione dei periodi di assicurazione, per cui lo stato membro, in cui la persona ha lavorato da ultimo, deve tenere conto, se necessario, dei periodi assicurativi degli altri stati membri, per l’accertamento del diritto alle prestazioni di disoccupazione.

Ad esempio, una persona che ha lavorato in Germania dal 1° gennaio anno “n” al 30 giugno “n+1”, in Lettonia dal 1° luglio “n+1” al 30 giugno “n+2” e in Italia dal 1° luglio “n+2” al 15 settembre “n+2”, sulla base dei soli periodi maturati in Italia (Stato di ultima occupazione) non avrebbe diritto al pagamento di alcuna prestazione. Cumulando, invece, i periodi lavorati in tutti gli stati, raggiunge il diritto all’indennità di disoccupazione ASpI, miniASpI o NASpI. L’importo della prestazione erogata è calcolato sull’imponibile previdenziale del lavoro svolto in Italia.

La stessa regola viene applicata anche quando la persona ha lavorato, per ultimo, in un paese diverso dall’Italia. In questo caso, cumulando i periodi lavorati in tutti gli stati, si raggiunge il diritto alla prestazione di disoccupazione prevista dalla normativa dello stato di ultima occupazione.


Conclusioni e consulenza fiscale online

Se stai concretamente pensando di trasferirti all’estero per cercare lavoro devi prestare attenzione all’indennità di disoccupazione. La possibilità di trasferire la Naspi è condizionata dal rispetto di alcuni requisiti, ma soprattutto dal Paese ove intendi trasferirti. L’indennità può essere trasferita solo in Paesi UE, SEE, o in Svizzera. Non vi sono altri Paesi con accordi di questo genere con l’Italia.

Anche in questi casi la durata del trasferimento è comunque limitata a tre mesi, prorogabili solo in alcuni casi. Successivamente l’indennità viene sospesa. Altro aspetto importante è la procedura.

Ti consiglio di comunicare al centro per l’impiego la tua intenzione di trasferirti all’estero per tempo. La pena è la decadenza dall’indennità di disoccupazione e l’obbligo di restituire le somme percepite dal tuo trasferimento all’estero. Attenzione, quindi, a non sottovalutare tutti questi aspetti se vuoi ricevere la tua indennità di disoccupazione all’estero.

Domande frequenti

Come mantenere l’indennità di disoccupazione cercando lavoro in un altro paese UE?

Per essere certo di non perdere la tua indennità di disoccupazione (Naspi) mentre cerchi lavoro in un altro paese dell’Unione Europea, devi seguire questi passaggi chiave:
Richiedi il modulo U2: Dopo almeno 4 settimane di iscrizione presso il tuo servizio per l’impiego (in Italia, l’INPS), richiedi il modulo U2. Questo documento ti autorizza a continuare a percepire l’indennità all’estero.
Consegna il modulo e iscriviti nel nuovo paese: Una volta ottenuto il modulo U2, consegnalo ai servizi nazionali per l’impiego del paese UE di destinazione. È cruciale che tu ti iscriva presso il servizio locale per l’impiego in quel paese entro 7 giorni dalla data in cui hai cessato di essere disponibile per i servizi per l’impiego italiani.

Quando devo chiedere l’estensione del trasferimento della mia indennità di disoccupazione?

Per essere sicuro di non perdere la tua indennità di disoccupazione, devi chiedere l’estensione il più presto possibile. Presenta la richiesta prima della scadenza dei 3 mesi.

Se mi trasferisco all’estero e prendo la Naspi devo presentarmi obbligatoriamente presso il centro per l’impiego?

. Tra le regole legate alla percezione della Naspi vi sono i c.d. “meccanismi di condizionalità. In pratica, il soggetto disoccupato è tenuto a recarsi presso il Centro per l’impiego di competenza in base alla propria residenza anagrafica per registrarsi e sottoscrivere il patto di servizio personalizzato. Questo, al fine di poter partecipare ad iniziative per il rafforzamento delle proprie competenze e per la ricerca attiva di altra occupazione. Questo rappresenta, di fatto, il limite maggiore nel trasferimento all’estero del disoccupato. Tuttavia, qualora si decida di trasferirsi in un altro paese dell’Unione Europea alla ricerca di occupazione, mentre viene percepita l’indennità di disoccupazione, viene a cadere l’obbligo di profilazione al Centro per l’impiego per 3 mesi, di sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, e di partecipare ad iniziative per il rafforzamento delle proprie competenze. Al termine dei 3 mesi la Naspi può comunque essere percepita, ma torneranno ad essere obbligatori i doveri legati al meccanismo di condizionalità.

Fonti

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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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