Tutto quello che devi sapere sulla tassazione dei raccoglitori di tartufi: soglia 7.000 euro, imposta sostitutiva 100 euro, ritenute 23% e regime IVA agevolato.
La raccolta e commercializzazione di tartufi rappresenta un’attività economica significativa in molte regioni italiane, che negli anni ha necessitato di una disciplina fiscale specifica e articolata. Il legislatore ha dovuto bilanciare l’esigenza di regolamentare un settore caratterizzato spesso da informalità con la necessità di non penalizzare un’attività tradizionale e diffusa sul territorio.
La normativa attuale, introdotta con la Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018), ha superato il precedente regime dell’autofatturazione – oggetto di procedura d’infrazione europea – introducendo un sistema basato su soglie di volume d’affari che distingue tra raccoglitori occasionali e soggetti che svolgono attività commerciale ordinaria.
La soluzione normativa prevede due regimi fiscali distinti: per i raccoglitori con corrispettivi annui fino a 7.000 euro si applica un’imposta sostitutiva forfettaria di 100 euro, mentre per i volumi superiori opera una ritenuta del 23% applicata dal cessionario. Parallelamente, la disciplina IVA prevede specifiche esenzioni e aliquote agevolate.
Indice degli argomenti
- La normativa di riferimento
- Regime fiscale per raccoglitori sotto la soglia di 7.000 euro
- Regime fiscale per raccoglitori sopra la soglia di 7.000 euro
- Acquisto tartufi da raccoglitori: obblighi per compratori e ristoratori
- Aliquote IVA applicabili
- Raccolta tartufi: consigli pratici per evitare errori fiscali
- Consulenza online
La normativa di riferimento
La disciplina attuale trova fondamento negli articoli 1, commi da 692 a 699, della L. 145/2018, che ha introdotto disposizioni speciali per le cessioni di “prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30“, ampliando la disciplina originariamente limitata ai soli tartufi.
Il sistema precedente, basato sull’autofatturazione (art. 1, comma 109, L. 311/2004), prevedeva che i soggetti IVA acquirenti emettessero autofattura versando l’imposta senza diritto alla detrazione. Questa disciplina è stata oggetto di procedura d’infrazione europea (caso EU-Pilot 8123/15) e di formale denuncia dell’AIDC di Milano alla Commissione europea per violazione delle disposizioni comunitarie.
La riforma del 2019 ha eliminato l’obbligo di autofatturazione, introducendo il sistema delle soglie e delle imposte sostitutive, recepito nell’art. 34-ter del DPR n. 633/72 per gli aspetti IVA e nell’art. 25-quater del DPR n. 600/73 per le ritenute.
Regime fiscale per raccoglitori sotto la soglia di 7.000 euro
I raccoglitori occasionali che realizzano corrispettivi annui non superiori a 7.000 euro sono soggetti a un regime fiscale semplificato caratterizzato dagli aspetti seguenti.
Imposta sostitutiva forfettaria
È previsto il versamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali pari a 100 euro annui, da versare entro il 16 febbraio dell’anno successivo utilizzando il codice tributo 1853. Questa imposta sostituisce integralmente gli obblighi dichiarativi ordinari, ed anche IRPEF ed addizionali.
Esenzione dagli adempimenti IVA
I raccoglitori occasionali sono esonerati dal versamento dell’IVA e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale. Le cessioni non sono soggette a IVA per carenza del presupposto soggettivo (artt. 4 e 5 DPR n. 633/72).
Esclusioni dal regime agevolato
Sono esclusi dall’obbligo di versamento dell’imposta sostitutiva i soggetti che effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo personale. Il limite di 7.000 euro non si cumula con altri redditi del raccoglitore.
Regime fiscale per raccoglitori sopra la soglia di 7.000 euro
Il superamento del limite annuale comporta la perdita del requisito dell’occasionalità con conseguente applicazione del regime ordinario. Le caratteristiche di questo regime sono le seguenti:
Ritenuta a titolo d’imposta
L’art. 25-quater del DPR n. 600/73 prevede l’applicazione di una ritenuta del 23% calcolata sul 78% dei corrispettivi (equivalente al 17,94% del totale), da versare dal cessionario con modello F24 utilizzando il codice tributo 1040.
Regime IVA ordinario
Con il superamento della soglia si applica l’IVA secondo le regole ordinarie, con conseguente attribuzione del numero di partita IVA e applicazione di tutti gli adempimenti previsti per i soggetti passivi.
Obblighi documentali ordinari
Il raccoglitore deve emettere fattura di vendita e non si applica alcuna ritenuta da parte dell’acquirente, indipendentemente dall’ammontare dei corrispettivi.
Acquisto tartufi da raccoglitori: obblighi per compratori e ristoratori
Chi acquista tartufi da raccoglitori occasionali (ristoratori, commercianti, grossisti), deve sottostare a specifici obblighi documentali e fiscali.
Documento di acquisto tartufi obbligatorio
I soggetti IVA acquirenti da raccoglitori occasionali devono rilasciare un documento di acquisto contenente:
- Data di cessione dei tartufi;
- Nome, cognome e codice fiscale del cedente;
- Codice ricevuta del versamento dell’imposta sostitutiva;
- Natura e quantità del prodotto acquistato;
- Ammontare del corrispettivo pattuito.
Certificazioni e comunicazioni obbligatorie
I cessionari (acquirenti) sono tenuti a:
- Certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e di commercializzazione;
- Comunicare annualmente alle Regioni la quantità commercializzata e la provenienza territoriale, sulla base delle risultanze contabili.
Aspetti contabili per l’acquirente
Gli acquisti da raccoglitori occasionali non sono documentati mediante fattura né mediante bolletta doganale di importazione. Di conseguenza, non sussiste l’obbligo di annotazione nel registro degli acquisti ex art. 25 DPR n. 633/72.
Questi acquisti non devono essere riportati nella comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, in quanto l’adempimento ex art. 21-bis D.L. n. 78/2010 si riferisce ai “dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta“.
Aliquote IVA applicabili
La Legge di Bilancio 2019 ha apportato significative modifiche al regime IVA dei tartufi, prevedendo l’applicazione delle seguenti aliquote;
- Aliquota del 5%: tartufi freschi o refrigerati (n. 1-quater, Tabella A, Parte II-bis);
- Aliquota del 10%: tartufi congelati, essiccati o preservati, ma non preparati per il consumo immediato (n. 20-bis, Tabella A, Parte III);
- Prodotti agricoli: inserimento dei tartufi al n. 15-bis della Tabella A, Parte I, nei limiti delle quantità standard determinate con decreto MIPAAF-MEF.
Per la cessione di tartufi non è prevista percentuale di compensazione. L’applicazione del regime forfettario agricolo richiede il rispetto delle quantità standard di produzione determinate con decreto ministeriale.
Determinazione della soglia e regime temporale
L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 8/E del 2019, ha chiarito che il regime si determina tenendo conto dei corrispettivi conseguiti nell’anno precedente, indipendentemente dall’ammontare realizzato nell’anno in corso.
Questa impostazione segue la regola generale applicabile ai regimi agevolati, garantendo certezza operativa per l’applicazione delle disposizioni fiscali.
Raccolta tartufi: consigli pratici per evitare errori fiscali
Di seguito alcuni consigli pratici per gestire correttamente la tassazione della raccolta tartufi:
- Tieni traccia mensile delle vendite per non superare la soglia involontariamente;
- Considera solo i ricavi da tartufi (non si sommano ad altri redditi);
- Il calcolo è su anno solare (1° gennaio – 31 dicembre);
- Attenzione: il regime si basa sui corrispettivi dell’anno precedente.
Tra gli errori più comuni che possono essere commessi:
- Errore 1: Non pagare l’imposta sostitutiva di 100 euro entro il 16 febbraio
- Errore 2: Continuare col regime agevolato dopo aver superato 7.000 euro
- Errore 3: Non tenere la documentazione degli acquisti da parte dei compratori
- Errore 4: Applicare IVA anche sotto la soglia dei 7.000 euro
Consulenza online
La disciplina fiscale dei raccoglitori di tartufi rappresenta un esempio di normativa settoriale che bilancia esigenze di semplificazione amministrativa e controllo fiscale. Il sistema delle soglie permette di mantenere nel regime agevolato la maggior parte dei raccoglitori occasionali, riservando gli adempimenti ordinari solo a chi supera volumi d’affari significativi.
L’evoluzione normativa, partita dalla necessità di superare le criticità dell’autofatturazione, ha portato a un regime più equilibrato e conforme al diritto europeo, pur mantenendo strumenti di controllo e monitoraggio del settore.
Riferimenti normativi
- Art. 34-ter DPR 633/72: regime IVA raccoglitori occasionali
- Art. 25-quater DPR 600/73: ritenute sui compensi
- Circolare Agenzia Entrate 8/E 2019: chiarimenti operativi
- Codici tributo: 1853 (imposta sostitutiva), 1040 (ritenute)