La normativa tributaria ha sempre mostrato particolare attenzione nei confronti dei soggetti disabili, prevedendo delle specifiche agevolazioni fiscali. Come noto, nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico) è possibile fruire delle agevolazioni (in termini di deduzioni e detrazioni) per alcune tipologie di oneri sostenuti dai soggetti disabili (articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir), o dai loro familiari. Si tratta delle agevolazioni legate all’acquisto di veicoli per disabili, alle maggiori detrazioni per figli disabili a carico, alle spese sanitarie per disabili, alle spese legate all’assistenza sanitaria di persone non autosufficienti, ecc.
L’Agenzia delle Entrate ha comunicato tutta una serie di agevolazioni fiscali e misure aggiornate per quest’anno che coinvolgono diversi aspetti: dall’utilizzo dei veicoli, alle detrazioni fiscali per i figli a carico, dalle spese sanitarie, alle agevolazioni per la rimozione delle barriere architettoniche. In base al tipo di disabilità, queste misure possono cambiare, e la guida ufficiale aggiornata al 2022 proposta dall’Agenzia delle Entrate riporta tutti i dettagli anche su chi ha diritto ad accedere a determinate misure o detrazioni fiscali.
Molte delle misure di agevolazione per le persone disabili vengono estese anche ai familiari più stretti, in particolare ai caregiver che si occupano di assisterle.
In questo contributo andremo ad analizzare in dettaglio le più importanti agevolazioni fiscali legate ai soggetti portatori disabilità, e ai loro familiari.
Indice degli Argomenti
I soggetti considerati disabili
Prima di analizzare le singole agevolazioni fiscali è opportuno andare a capire cosa si intende per persona con disabilità per la normativa italiana (Legge n. 104/92). In particolare:
Per rendere il soggetto con menomazione una persona disabile è necessario che una serie di barriere ostacolino la sua piena ed effettiva partecipazione alla vita sociale. A generare la disabilità, quindi, non è tanto la menomazione, ma gli ostacoli che la persona incontra, le scelte e i percorsi che può o meno assumere durante la sua vita a causa di barriere che altri hanno posto. Questi soggetti per ottenere un’agevolazione devono passare attraverso uno specifico iter, da parte di un soggetto preposto che solitamente è un medico o una commissione prevalentemente sanitaria. Inoltre, per l’accesso al sistema di servizi e prestazioni, in Italia, non è quasi mai sufficiente la verbalizzazione del semplice status di soggetto disabile, ma sono richiesti anche altri requisiti: ora di età, ora di limiti reddituali, ora di altri requisiti soggettivi o materiali. Quindi, oltre all’accertamento sanitario si aggiunge, quindi, anche quello più schiettamente amministrativo.
Tutte le agevolazioni previste per il 2022: una panoramica
Per le persone definite come disabili, e per i familiari stretti che ne prestano assistenza, è possibile richiedere una serie di agevolazioni fiscali e misure specifiche, in base alla situazione di gravità. Vediamo in questa tabella una panoramica iniziale generale di tutte le misure previste:
Tipologia misura | Entità sostegno |
Misure per figli a carico con disabilità, con importo variabile in base al reddito annuo | -1.620 euro per un figlio disabile minore di 3 anni; -1.350 euro per un figlio disabile con età maggiore a 3 anni; -Più di tre figli a carico: 200 euro in aggiunta per ogni figlio a partire dal primo |
Veicoli per soggetti disabili | -Detrazione IRPEF del 19% per l’acquisto; -IVA agevolata al 4% per l’acquisto; -Esenzione dal pagamento del bollo auto; -Esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà |
Altri mezzi e supporti tecnici e informatici | -Detrazione IRPEF del 19% per l’acquisto; -IVA agevolata al 4% per l’acquisto; -Detrazioni spese di acquisto e manutenzione del cane guida per non vedenti; -Detrazione IRPEF al 19% per spese per interpretariato per i sordi. |
Abbattimento barriere architettoniche | Detrazioni per spese per interventi di superamento e eliminazione delle barriere architettoniche |
Spese sanitarie | Detrazione dell’intero importo per le spese mediche e per l’assistenza di soggetti disabili |
Assistenza personale | -Deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi, fino ad un massimo di 1.549,37 euro, versati per addetti all’assistenza domestica personale o familiare; -Detrazione IRPEF del 19% per le spese per gli addetti all’assistenza personale, con importo massimo di 2.100 euro, se il reddito del contribuente è inferiore a 40.000 euro. |
Spese per veicoli
Le persone con particolari problemi di disabilità possono accedere ad una serie di misure per l’utilizzo di autoveicoli per il trasporto. Sono inclusi nelle agevolazioni i seguenti soggetti:
- Persone non vedenti;
- Sordi;
- Soggetti con disabilità psichica o mentale con indennità di accompagnamento;
- Soggetti con grave limitazione alla capacità di deambulazione;
- Soggetti con ridotte o impedite capacità motorie.
Risulta importante ricordare che le agevolazioni sono previste unicamente se i veicoli sono utilizzati a beneficio delle persone con disabilità. Se il soggetto è a carico di un familiare, ovvero il suo reddito annuo è inferiore a 2.840,51 euro, può beneficiare delle agevolazioni il familiare che sostiene la spesa.
I requisiti medico legali sono richiesti per poter accedere alle agevolazioni, e in particolare possono accedere a questi benefici:
- Contrassegno invalidi: per soggetti non vedenti o con ridotta capacità di deambulazione;
- Detrazioni IRPEF per i mezzi di locomozione: la detrazione è calcolata al 19% su una spesa massima di 18.075,99 euro, e spetta una sola volta nell’arco di 4 anni. La detrazione spetta anche per le spese di riparazione del mezzo, ma sono esclusi i costi per la manutenzione ordinaria;
- Aliquota IVA ridotta al 4% per l’acquisto di veicoli nuovi o usati con cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici con motore diesel o ibrido, o di potenza non superiore a 150 KW se con motore elettrico. L’IVA è applicata al 4% anche per l’acquisto degli optional, per l’adattamento di veicoli precedentemente non adibiti a persone con disabilità, per strumenti per l’adattamento. L’agevolazione è prevista anche per veicoli in leasing con contratto di tipo traslativo;
- Esenzione pagamento bollo auto: l’esenzione è prevista per i soggetti con disabilità e per i familiari che ne prestano assistenza, in base alle regole di ciascuna Regione. L’esenzione è estesa ai soggetti visti prima, tuttavia ogni Regione può decidere di estendere la misura anche ad altri soggetti. Non è necessario esporre sul veicolo nessun documento per provare l’esonero dal pagamento;
- Esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà: questa esenzione non è prevista per soggetti non vedenti e sordi.
Per tutte queste misure è necessario presentare la documentazione che attesta la situazione specifica del soggetti beneficiario, o del familiare che lo assiste. Sono necessari quindi certificati medici, verbali di accertamento dell’handicap e attribuzione dell’indennità di accompagnamento. Inoltre per rientrare nelle misure e stabilirne l’importo esatto è anche necessario presentare la dichiarazione dei redditi o l’autocertificato sulla condizione economica del nucleo familiare.
E’ prevista una detrazione fiscale del 19% per le spese sostenute per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità. Rientrano in questa tipologia di oneri le spese per veicoli (non importa se nuovi o usati) adattati ad invalidi, anche se prodotti in serie, di cui agli articoli 53, comma 1, lettere b) c), f) e 54, comma 1, lettere a), c), f), m), D.Lgs. n. 285/1992 (c.d. “Codice della strada“). In particolare, si tratta di:
- motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie dei disabili;
- autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni. È possibile fruire della detrazione, oltre che per le spese di acquisto, anche per quelle di adattamento del veicolo (sistema di guida o cambio automatico o, ancora, interventi sulla struttura).
Tra gli interventi di adattamento sono comprese: la pedana sollevatrice ad azione, meccanica/elettrico/idraulico; lo scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrico/idraulico; il braccio sollevatore ad azione, meccanico/elettrico/idraulico; il paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico; il sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo; il sistema di ancoraggio delle carrozzelle e le cinture di sostegno; lo sportello scorrevole. Sono inoltre detraibili le spese di manutenzione straordinaria effettuate su tali veicoli, mentre non sono detraibili le spese per la manutenzione ordinaria e i costi di esercizio quali, i tagliandi periodici, pneumatici, carburante, lubrificante, ecc. (Risoluzione n. 306/E/2002).
Detrazione per figli portatori di handicap
Oltre alle agevolazioni per i veicoli adibiti al trasporto, le famiglie in cui è presente un figlio disabile possono richiedere alcune detrazioni fiscali per i figli a carico. L’importo di cui è possibile beneficiare dipende dal reddito del nucleo famigliare, e si azzera arrivando a 95.000 euro annui. La detrazione di base per ogni figlio a carico attualmente comporta:
- 1.220 euro per il figlio con meno di tre anni di età;
- 950 euro per il figlio con più di tre anni di età.
A queste cifre si sommano gli importi spettanti in caso di disabilità, ovvero un importo aggiuntivo di 400 euro. Per determinare l’importo finale viene effettuato un calcolo in base al reddito annuo del nucleo famigliare. Con più di tre figli a carico, la detrazione aumenta di 200 euro per ogni figlio a partire dal primo.
La detrazione viene suddivisa per il 50% per i genitori non legalmente separati, ma è possibile scegliere di erogare il beneficio solamente a uno dei genitori, se c’è un accordo tra i due.
Detrazione per spese sanitarie
Sono interamente deducibili dal reddito complessivo dei disabili le spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l’acquisto di medicinali), e le spese di assistenza specifica. Si considerano di assistenza specifica le spese sostenute per:
- l’assistenza infermieristica e riabilitativa;
- le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (se dedicate esclusivamente all’assistenza diretta della persona);
- le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all’attività di animazione e di terapia occupazionale.
Queste spese sono deducibili anche quando sono state sostenute per un familiare disabile non a carico fiscalmente. In caso di ricovero del disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. Per questo motivo, è necessario che nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza le spese risultino indicate separatamente.
Per determinate spese sanitarie e per l’acquisto di mezzi di ausilio è riconosciuta una detrazione dall’Irpef del 19%. In particolare, possono essere detratte dall’imposta, per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche). Sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per:
- il trasporto in ambulanza del disabile (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte);
- l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni.Per queste spese la detrazione non è fruibile contemporaneamente all’agevolazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia. La detrazione del 19% spetta solo sull’eventuale eccedenza della quota di spesa per la quale è stata richiesta la detrazione per ristrutturazione edilizia (pari al 50% );
- l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap. Sono tali, per esempio, le spese sostenute per l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa;
- i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili. Anche per le spese per i servizi di interpretariato sostenute dai sordi (riconosciuti tali in base alla legge n. 381/70) è prevista la detrazione del 19%, purché si possiedano le certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.
È importante conservare tutte le certificazioni e i documenti di spesa, in quanto potrebbero essere richiesti dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate. La detrazione del 19% sull’intero importo per tutte le spese sopra elencate può essere usufruita anche dal familiare del disabile, a condizione che quest’ultimo sia fiscalmente a suo carico. Riguardo alle certificazioni che il disabile deve possedere per richiedere le agevolazioni fiscali (deduzione o detrazione), va anzitutto precisato che sono considerati disabili, oltre alle persone che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 104/92, anche coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera. Anche i grandi invalidi di guerra (articolo 14 del T.U. n. 915/78) e le persone ad essi equiparate sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 104/92. Per loro, è sufficiente possedere la documentazione rilasciata dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. I disabili, riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 104/92, possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione. Per quanto riguarda la documentazione delle spese, sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione Irpef sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo, occorre conservare il documento fiscale rilasciato da chi ha effettuato la prestazione o ha venduto il bene (fattura, ricevuta, quietanza). Tale documento potrebbe essere richiesto dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Precisiamo che la spesa sostenuta per l’iscrizione ad una palestra non può essere considerata spesa sanitaria detraibile, ancorché la stessa sia accompagnata da un certificato medico che prescrive una specifica attività motoria. Tale attività, anche se svolta a scopo di prevenzione o terapeutico, va inquadrata in un generico ambito salutistico di cura del corpo, non riconducibile a untrattamento sanitario. Le prestazioni sanitarie rese dalle figure professionali come podologo, fisioterapista, logopedista, ortottista, assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale, in linea generale, dal personale abilitato dalle Autorità competenti in materia sanitaria possono essere detratte anche senza una specifica prescrizione medica. Ciò a condizione che dalla certificazione attestante la spesa sostenuta risulti:
- la figura professionale (rientrante nel DM 29.3.2001);
- la descrizione della prestazione sanitaria resa.
Le prestazioni di ippoterapia e musicoterapia, in mancanza di una specifica disciplina sanitaria che qualifichi tali attività ed i relativi soggetti competenti ad esercitarle, possono essere dedotte solo se il medico ne attesta la necessità per la cura della patologia, e se dette prestazioni sono eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, ecc.).
Detrazione per gli addetti all’assistenza
Sono detraibili dall’Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza del disabile nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione deve essere calcolata su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro e spetta solo quando il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 40.000 euro. La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. Sono considerate non autosufficienti, ad esempio, le persone non in grado di assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche o provvedere all’igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti. Deve essere considerata non autosufficiente, inoltre, la persona che necessita di sorveglianza continuativa.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per il familiare non autosufficiente (compreso tra quelli per i quali si possono fruire di detrazioni di imposta), anche quando egli non è fiscalmente a carico. Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta firmata dall’addetto all’assistenza. La documentazione deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.
IVA ridotta per mezzi informatici e d’ausilio
Una ulteriore misura per i soggetti portatori di handicap è l’IVA agevolata al 4%, anziché al 22%, per tutte le spese per prodotti per l’accompagnamento e la deambulazione.
L’IVA agevolata è possibile per mezzi che permettono ai soggetti di superare le barriere architettoniche, per protesi (anche dentarie e oculistiche), apparecchi per facilitare l’udito per i soldi e poltrone e veicoli per gli spostamenti. L’aliquota agevolata del 4%, oltre alla detrazione IRPEF del 19%, viene applicata anche nel caso di spese sostenute per supporti tecnici e informatici per facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta e grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso all’informazione e alla cultura.
Altre agevolazioni possibili sono quelle per l’acquisto del il mantenimento del cane guida in caso di soggetti non vedenti, con detrazione IRPEF al 19%, o per prodotti particolari editoriali destinati non vedenti.
Per quanto riguarda invece le spese per interventi di ristrutturazione edilizia rivolti al miglioramento degli spazi per i soggetti portatori di disabilità, è possibile usufruire di una detrazione IRPEF di:
- 50% per un importo massimo di 96.000 euro per la spesa sostenuta dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024;
- 36% su un importo massimo di 48.000 euro per le spese a partire dal primo gennaio 2025;
- Per il 2022 è possibile usufruire di una detrazione del 75% per le spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. In questo caso sono presenti dei precisi limiti di importo complessivo per interventi in base alla tipologia di unità immobiliare;
- Agevolazione al 110% con il Superbonus per interventi trainati.
L’ha ribloggato su infonewblog.