La Dis-Coll è un’indennità di disoccupazione che spetta ad alcune categorie di lavoratori che perdono involontariamente il lavoro: chi ne ha diritto e qual è l’importo del 2024?
Anticipiamo subito che per avere diritto alla Dis-Coll è necessario il rispetto di alcuni requisiti e condizioni e per ottenerla è necessario presentare un’apposita domanda, per la quale, l’Inps ha indicato le nuove modalità semplificate.
Nel testo, spiegheremo chi ha diritto alla Dis-Coll, come richiederla, qual è importo e le novità del 2024.
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Dis-Coll 2024
La Dis-Coll è un’indennità di disoccupazione che spetta ad alcune particolari categorie di lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro. La ratio della disoccupazione è simile alla Naspi.
Si tratta di una indennità erogata dall’Inps, previa presentazione della domanda e verifica dei requisiti necessari previsti dalla normativa. Anche lo stesso funzionamento della disoccupazione è molto simile alla Naspi, ma è rivolta a soggetti differenti.
Chi ha diritto alla Dis-Coll
L’indennità DIS-COLL, o Disoccupazione Collaboratori, è una prestazione economica erogata dall’INPS ai lavoratori atipici che hanno perso involontariamente il lavoro. |
La Dis-Coll spetta ad alcune categorie particolari di lavoratori che non possono beneficiare delle altre prestazioni di disoccupazione.
Le categorie di disoccupati sono:
- Collaboratori coordinati e continuativi;
- Collaboratori a progetto;
- Assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.
Quali requisiti possedere
Per beneficiare della Dis-Coll, i richiedenti devono esser in possesso dei seguenti requisiti, validi anche per il 2024:
- Cessazione del rapporto di lavoro: il rapporto di lavoro collaborativo deve essere cessato involontariamente;
- Contributi versati: è necessario aver versato almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi precedenti la cessazione del lavoro.
- Iscrizione all’INPS: è necessario essere iscritti alla Gestione separata INPS al momento della cessazione del lavoro.
- Reddito non superiore a un certo importo: il reddito complessivo annuale non deve superare un certo importo, rivalutato ogni anno. Per il 2024, l’importo è pari a 35.452,91 euro.
Chi non può beneficiare della Dis-Coll
La Dis-Coll non spetta ai seguenti soggetti:
- Collaboratori titolari di pensione;
- Titolari di partita Iva;
- Amministratori e sindaci;
- Revisori di società;
- Associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.
Tabella: Requisiti per accedere alla DIS-COLL
Requisito | Descrizione |
---|---|
Cessazione del rapporto di lavoro | Il rapporto di lavoro collaborativo deve essere cessato involontariamente. |
Contributi versati | È necessario aver versato almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi precedenti la cessazione del lavoro. |
Iscrizione all’INPS | È necessario essere iscritti alla Gestione Separata INPS al momento della cessazione del lavoro. |
Reddito non superiore a un certo importo | Il reddito complessivo annuale non deve superare un certo importo, rivalutato ogni anno. |
Qual è l’importo del 2024 della Dis-Coll
Qual è l’importo della Dis-Coll 2024? A seguito dell’aumento dell’inflazione, i tetti e i massimali degli ammortizzatori sociali nel 2024 salgono del 5,4%.
L’Inps, con la pubblicazione della circolare n. 25, pubblicata il 29 gennaio 2024, ha reso noto l’importo massimo per l’anno in corso, sia per le casse integrazioni che per le indennità di disoccupazione.
Per il 2023, l’importo era pari ad un massimo di 1.470,99 euro. Come rende noto la circolare dell’Inps, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione Dis-Coll è pari, secondo i criteri indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a 1.425,21 euro per il 2024.
L’importo massimo mensile non può in ogni caso superare, per il 2024, 1.550,42 euro.
Riduzione progressiva
L’importo della disoccupazione viene progressivamente ridotto, in base a quanto disposto dalla Legge di Bilancio del 2022.
Le regole sono valide anche per il 2024 e l’importo si riduce:
- Del 3% al mese dopo 3 mesi, per gli eventi di cessazione involontaria del lavoro intervenuti fino al 31 dicembre 2021;
- Del 3% al mese dopo 5 mesi, per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro verificatisi dal 1° gennaio 2022.
Inoltre, l’importo si riduce anche se il beneficiario svolge attività lavorativa in forma autonoma da derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti.
Quanto dura l’erogazione della Dis-Coll
L’erogazione della Dis-Coll ha una durata variabile di 6 o 12 mesi, in base ad alcuni fattori.
Dura sei mesi, per gli eventi di cessazione involontaria del lavoro verificatisi fino al 31 dicembre 2021. In questo caso, l’Istituto corrisponde l’importo ogni mese, per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso.
Dura 12 mesi, per gli eventi di cessazione involontaria del lavoro verificatisi dal 1° gennaio. Il beneficio è erogato mensilmente per un numero di mesi pari a quelli di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione.
La durata dell’indennità è pari alla metà dei mesi di contribuzione versati nei 12 mesi precedenti la cessazione del lavoro, con un massimo di 6 mesi. |
Tabella: Durata e importo dell’indennità
Durata | Importo |
---|---|
Fino a 6 mesi | 75% del reddito medio mensile calcolato sui redditi da lavoro autonomo e parasubordinato dell’anno precedente e dell’anno solare precedente la cessazione del lavoro. |
Da quando decorre
La disoccupazione decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro di collaborazione, solo se è stata presentata la domanda entro l’ottavo giorno.
Se la domanda è stata presentata durante i periodi di maternità o degenza ospedaliera indennizzati, decorre alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera.
Se, invece, le domande sono state presentate dopo l’ottavo giorno successivo alla fine della collaborazione, allora la Dis-Coll decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda.
Come richiederla
Per ottenere la Dis-Coll è necessario presentare la domanda all’Inps. Nell’ambito degli interventi finalizzati con il PNRR, è stata introdotta una nuova procedura semplificata, per presentare la domanda di disoccupazione online, a partire dal 28 settembre 2023.
In base alle modalità previste nel messaggio n. 3388 dell’Inps, le domande devono essere presentate, solo ed esclusivamente per via telematica, utilizzando una delle seguenti modalità:
- Online, attraverso il portale web www.inps.it;
- Tramite il servizio di Contact Center;
- Tramite ad Enti di Patronati e intermediari Inps.
Presentare la domanda di Dis-Coll equivale a rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID). Quindi, l’Inps la trasmette all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) perché il richiedente sia inserito nel sistema informativo unitario delle politiche attive.
Il richiedente deve contattare il Centro per l’Impiego, entro 15 giorni dalla richiesta dell’indennità, per stipulare il patto di servizio personalizzato.
Per maggiori informazioni:
- Sito web INPS;
- Circolare INPS n. 25 del 29 gennaio 2024.
Quando richiederla
La Dis-Coll deve essere richiesta entro 68 giorni dalla data di cessazione della prestazione lavorativa.
L’Inps, inoltre, specifica che:
- Se nei 68 giorni si verifica un evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabile, il termine rimane sospeso per l’intero periodo e poi decorre per la sola parte residua;
- I 68 giorni decorrono dalla data di cessazione del periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati, qualora l’evento accada durante il rapporto di lavoro e si protrae oltre.
Quando si rischia di perdere l’indennità Dis-coll
Come per la Naspi, anche per la Dis-coll ci sono casi in cui si rischia di perdere l’indennità. In linea generale, i sostegni alla disoccupazione si perdono tutte le volte che si risulta nuovamente occupati, anche se ci sono delle eccezioni in questo senso, che riguardano casi particolari.
Tuttavia, si può perdere il beneficio della Dis-coll in queste situazioni:
- Quando non si è più in stato di disoccupazione;
- Inizio di un lavoro in forma autonoma, o di impresa, se non avviene la comunicazione all’INPS entro 30 giorni dall’avvio dell’attività;
- Nuovo lavoro subordinato svolto per più di 5 giorni;
- Nel caso in cui si riceva una pensione diretta;
- Se si riceve assegno ordinario di invalidità;
- Se non si partecipa regolarmente alle iniziative per l’inserimento lavorativo.
L’indennità Dis-coll è di fatto una copertura economica successiva alla perdita del lavoro, ma non si sostituisce al salario percepito dal lavoro. Per questo motivo il soggetto interessato si deve rendere disponibile a svolgere attività di formazione o volte all’inserimento, in caso di mancata adesione si rischia di perdere l’indennità, anche in forma intera.
Differenze tra Naspi e Dis-coll
Come abbiamo visto, l’indennità Dis-coll presenta molte caratteristiche comuni alla Naspi, anche se si differenzia per molti aspetti. La Naspi è un’indennità di disoccupazione che viene erogata nel caso di perdita involontaria del lavoro da parte di un lavoratore subordinato dipendente, e viene applicata per un tempo superiore.
In base al caso specifico, la Naspi viene erogata anche per un periodo che arriva a 24 mesi, mentre la Dis-coll non può superare i sei mesi. In ogni caso entrambe le indennità hanno come obiettivo l’inserimento nel mondo lavorativo, per questo sono previste delle attività di formazione aggiuntive o di inserimento volte a favorire il soggetto nella ripresa di un lavoro.
Anche per le incompatibilità, Naspi e Dis-coll sono simili: in entrambi i casi le indennità non sono compatibili con le pensioni, e con gli assegni di invalidità. In questo caso si può optare per un assegno di invalidità oppure per la Naspi oppure per la Dis-coll.
Infine, nel caso in cui un soggetto recepisca indebitamente la Naspi oppure l’indennità Dis-coll, può subire sanzioni di diverso tipo: dalla sospensione dell’indennità fino alle multe nel caso in cui il soggetto svolga un lavoro in parallelo alla ricezione del sostegno economico INPS. Anche il datore di lavoro in questo caso può essere sanzionato, soprattutto nel momento in cui il lavoro non è contrattualizzato.
Conclusioni
La DIS-COLL rappresenta un importante strumento di sostegno per i lavoratori atipici che hanno perso involontariamente il lavoro. L’indennità fornisce un sostegno economico temporaneo che aiuta a colmare il gap tra la perdita del lavoro e il ritrovamento di una nuova occupazione.
Tuttavia, l’indennità presenta alcune criticità. La durata dell’indennità è relativamente breve, soprattutto per chi ha versato pochi contributi. Inoltre, l’importo dell’indennità non è sempre sufficiente a garantire un adeguato livello di vita. Inoltre, sarebbe opportuno semplificare la procedura di richiesta dell’indennità e migliorare l’accesso alle informazioni.
In definitiva, la DIS-COLL rappresenta un importante strumento di sostegno per i lavoratori atipici, ma necessita di alcuni miglioramenti per essere ancora più efficace.
Domande frequenti
Viene corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati. Il periodo sul quale viene calcolato è quello che intercorre tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento che ha portata alla cessazione del lavoro e l’evento stesso.
I collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che sono inoccupati e iscritti alla Gestione Separata.
Per poter accedere alla Dis-Coll i lavoratori devono poter dimostrare di essere: disoccupati al momento di presentazione della domanda, in possesso di almeno un mese di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente la data della fine del rapporto di lavoro.
Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
La Dis-Coll è stanziata a favore di lavoratori con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa; la Naspi è una indennità mensile di disoccupazione per i lavoratori con un contratto di lavoro subordinato e di somministrazione.