La Diss-Coll è un’indennità di disoccupazione che spetta ad alcune categorie di lavoratori che perdono involontariamente il lavoro: chi ne ha diritto e qual è l’importo?
La Diss-Coll è l’indennità mensile di disoccupazione erogata dall’INPS per le cessazioni involontarie del lavoro a favore degli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata. Spetta a collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi con borsa, ed è esclusa per pensionati e titolari di partita IVA
Questo regime speciale, introdotto per semplificare la gestione amministrativa delle collaborazioni e garantire maggiore tutela previdenziale, si applica a una vasta platea di professionisti e aziende che operano con contratti di collaborazione.
Nel panorama fiscale attuale, comprendere il funzionamento di questa indennità significa poter ottimizzare il carico tributario e previdenziale, garantendo al contempo la piena compliance normativa. Le recenti modifiche legislative hanno reso questo strumento ancora più interessante per chi cerca soluzioni flessibili di collaborazione professionale.
Indice degli argomenti
La normativa di riferimento
La disciplina della Diss-Coll trova il suo fondamento normativo nel Decreto Legislativo n. 81/2015, successivamente modificato e integrato da diverse disposizioni legislative. Il regime si inserisce nel più ampio contesto della riforma del lavoro autonomo e delle collaborazioni, con l’obiettivo di creare un sistema più equo e trasparente.
L’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 definisce con precisione i confini applicativi della normativa, stabilendo che si applica ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2024 ha ulteriormente chiarito gli aspetti interpretativi più controversi, fornendo indicazioni operative precise per l’applicazione del regime.
Il legislatore ha voluto creare un equilibrio tra la flessibilità richiesta dal mercato del lavoro moderno e la necessità di garantire adeguate tutele ai collaboratori. Questo bilanciamento si riflette nella struttura stessa della normativa, che prevede specifici obblighi contributivi e fiscali calibrati sulla natura del rapporto di collaborazione.
Chi può accedere al regime
L’accesso al regime Diss-Coll richiede il possesso di specifici requisiti soggettivi che devono essere verificati con attenzione prima dell’instaurazione del rapporto di collaborazione. I collaboratori devono essere persone fisiche che svolgono attività di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione.
Le categorie di disoccupati sono:
- Collaboratori coordinati e continuativi;
- Collaboratori a progetto;
- Assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.
Il committente, dal canto suo, può essere un’impresa, un professionista o un ente non commerciale che necessita di prestazioni specialistiche continuative. È fondamentale che il committente non eserciti poteri direttivi tipici del rapporto di lavoro subordinato, mantenendo il collaboratore nella sua autonomia organizzativa per quanto riguarda tempi e modalità di esecuzione della prestazione.
La giurisprudenza di legittimità , con la sentenza della Cassazione n. 15632/2023, ha precisato che la continuità della prestazione non implica necessariamente esclusività , potendo il collaboratore prestare la propria opera per più committenti contemporaneamente, purché ciò non comprometta l’adempimento degli obblighi contrattuali assunti.
Caratteristiche della prestazione
La prestazione oggetto del contratto di collaborazione deve presentare caratteristiche ben definite per rientrare nel regime Diss-Coll. L’elemento della coordinazione si manifesta attraverso il collegamento funzionale dell’attività del collaboratore con l’organizzazione del committente, senza tuttavia configurare una dipendenza gerarchica.
La continuatività della prestazione si sostanzia in un rapporto duraturo nel tempo, che può essere a tempo determinato o indeterminato, ma che comunque presuppone una pluralità di prestazioni collegate tra loro da un nesso di complementarietà . Non rientrano in questo schema le prestazioni occasionali o sporadiche, per le quali si applicano differenti regimi fiscali e contributivi.
L’autonomia organizzativa del collaboratore deve rimanere sostanziale e non meramente formale. Il collaboratore deve poter determinare, entro i limiti del coordinamento concordato, le modalità concrete di esecuzione della prestazione, utilizzando eventualmente proprie attrezzature e organizzando autonomamente il proprio tempo di lavoro.
Quali requisiti possedere
Per beneficiare dell’indennità di disoccupazione, i richiedenti devono esser in possesso dei seguenti requisiti:
- Cessazione del rapporto di lavoro: il rapporto di lavoro collaborativo deve essere cessato involontariamente;
- Contributi versati: è necessario aver versato almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi precedenti la cessazione del lavoro.
- Iscrizione all’INPS: è necessario essere iscritti alla Gestione separata INPS al momento della cessazione del lavoro.
- Reddito non superiore a un certo importo: il reddito complessivo annuale non deve superare un certo importo, rivalutato ogni anno. Per il 2024, l’importo è pari a 35.452,91 euro.
Chi non può beneficiare
La Diss-Coll non spetta ai seguenti soggetti:
- Collaboratori titolari di pensione;
- Titolari di partita Iva;
- Amministratori e sindaci;
- Revisori di società ;
- Associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.
Tabella riepilogativa: requisiti di accesso
Requisito | Descrizione |
---|---|
Cessazione del rapporto di lavoro | Il rapporto di lavoro collaborativo deve essere cessato involontariamente. |
Contributi versati | È necessario aver versato almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi precedenti la cessazione del lavoro. |
Iscrizione all’INPS | È necessario essere iscritti alla Gestione Separata INPS al momento della cessazione del lavoro. |
Reddito non superiore a un certo importo | Il reddito complessivo annuale non deve superare un certo importo, rivalutato ogni anno. |
Quanto dura l’erogazione della Diss-Coll
L’erogazione dell’indennità ha una durata variabile di 6 o 12 mesi, in base ad alcuni fattori.
Dura sei mesi, per gli eventi di cessazione involontaria del lavoro verificatisi fino al 31 dicembre 2021. In questo caso, l’Istituto corrisponde l’importo ogni mese, per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso.
Dura 12 mesi, per gli eventi di cessazione involontaria del lavoro verificatisi dal 1° gennaio. Il beneficio è erogato mensilmente per un numero di mesi pari a quelli di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione.
La durata dell’indennità è pari alla metà dei mesi di contribuzione versati nei 12 mesi precedenti la cessazione del lavoro, con un massimo di 6 mesi. |
Tabella di riepilogo: durata e importo dell’indennitÃ
Durata | Importo |
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Fino a 6 mesi | 75% del reddito medio mensile calcolato sui redditi da lavoro autonomo e parasubordinato dell’anno precedente e dell’anno solare precedente la cessazione del lavoro. |
Da quando decorre
La disoccupazione decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro di collaborazione, solo se è stata presentata la domanda entro l’ottavo giorno.
Se la domanda è stata presentata durante i periodi di maternità o degenza ospedaliera indennizzati, decorre alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera.
Se, invece, le domande sono state presentate dopo l’ottavo giorno successivo alla fine della collaborazione, allora l’a Diss-Coll’indennità decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda.
Come richiederla
Per ottenere questa indennità è necessario presentare la domanda all’Inps. Nell’ambito degli interventi finalizzati con il PNRR, è stata introdotta una nuova procedura semplificata, per presentare la domanda di disoccupazione online. In base alle modalità previste nel messaggio n. 3388 dell’Inps, le domande devono essere presentate, solo ed esclusivamente per via telematica, utilizzando una delle seguenti modalità :
- Online, attraverso il portale web www.inps.it;
- Tramite il servizio di Contact Center;
- Tramite ad Enti di Patronati e intermediari Inps.
Presentare la domanda di Dis-Coll equivale a rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID). Quindi, l’Inps la trasmette all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) perché il richiedente sia inserito nel sistema informativo unitario delle politiche attive.
Il richiedente deve contattare il Centro per l’Impiego, entro 15 giorni dalla richiesta dell’indennità , per stipulare il patto di servizio personalizzato.
Per maggiori informazioni:
- Sito web INPS;
- Circolare INPS n. 25 del 29 gennaio 2024.
Quando richiederla
La Diss-Coll deve essere richiesta entro 68 giorni dalla data di cessazione della prestazione lavorativa. L’Inps, inoltre, specifica che:
- Se nei 68 giorni si verifica un evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabile, il termine rimane sospeso per l’intero periodo e poi decorre per la sola parte residua;
- I 68 giorni decorrono dalla data di cessazione del periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati, qualora l’evento accada durante il rapporto di lavoro e si protrae oltre.
Quando si rischia di perdere l’indennitÃ
Come per la Naspi, anche per questa indennità ci sono casi in cui si rischia di perdere l’indennità . In linea generale, i sostegni alla disoccupazione si perdono tutte le volte che si risulta nuovamente occupati, anche se ci sono delle eccezioni in questo senso, che riguardano casi particolari.
Tuttavia, si può perdere il beneficio della Diss-coll in queste situazioni:
- Quando non si è più in stato di disoccupazione;
- Inizio di un lavoro in forma autonoma, o di impresa, se non avviene la comunicazione all’INPS entro 30 giorni dall’avvio dell’attività ;
- Nuovo lavoro subordinato svolto per più di 5 giorni;
- Nel caso in cui si riceva una pensione diretta;
- Se si riceve assegno ordinario di invalidità ;
- Se non si partecipa regolarmente alle iniziative per l’inserimento lavorativo.
L’indennità è di fatto una copertura economica successiva alla perdita del lavoro, ma non si sostituisce al salario percepito dal lavoro. Per questo motivo il soggetto interessato si deve rendere disponibile a svolgere attività di formazione o volte all’inserimento, in caso di mancata adesione si rischia di perdere l’indennità , anche in forma intera.
Differenze con la Naspi
Come abbiamo visto, l’indennità Diss-coll presenta molte caratteristiche comuni alla Naspi, anche se si differenzia per molti aspetti. La Naspi è un’indennità di disoccupazione che viene erogata nel caso di perdita involontaria del lavoro da parte di un lavoratore subordinato dipendente, e viene applicata per un tempo superiore.
In base al caso specifico, la Naspi viene erogata anche per un periodo che arriva a 24 mesi, mentre la Diss-coll non può superare i sei mesi. In ogni caso entrambe le indennità hanno come obiettivo l’inserimento nel mondo lavorativo, per questo sono previste delle attività di formazione aggiuntive o di inserimento volte a favorire il soggetto nella ripresa di un lavoro.
Anche per le incompatibilità le due indennità sono simili: in entrambi i casi le indennità non sono compatibili con le pensioni, e con gli assegni di invalidità . In questo caso si può optare per un assegno di invalidità oppure per la Naspi oppure per la Diss-coll.
Infine, nel caso in cui un soggetto recepisca indebitamente la Naspi oppure l’indennità di disoccupazione, può subire sanzioni di diverso tipo: dalla sospensione dell’indennità fino alle multe nel caso in cui il soggetto svolga un lavoro in parallelo alla ricezione del sostegno economico INPS. Anche il datore di lavoro in questo caso può essere sanzionato, soprattutto nel momento in cui il lavoro non è contrattualizzato.
Regime fiscale: tassazione e adempimenti
Il reddito derivante dalle collaborazioni in regime Diss-Coll è assimilato a quello di lavoro dipendente ai fini fiscali, con conseguente applicazione delle aliquote IRPEF progressive. Tuttavia, a differenza del lavoro dipendente, il collaboratore può dedurre dal reddito lordo le spese sostenute per l’esecuzione della prestazione.
Le spese deducibili devono essere inerenti all’attività svolta, documentate e ragionevoli rispetto al volume di affari realizzato. Rientrano tra le spese deducibili i costi per l’acquisto di materiali di consumo, le spese di viaggio e trasporto, i costi di formazione e aggiornamento professionale, le quote di ammortamento di beni strumentali utilizzati per la collaborazione.
Il collaboratore può optare per la deduzione analitica delle spese, presentando la documentazione giustificativa, oppure per la deduzione forfettaria nella misura del 15% del compenso lordo percepito. La scelta tra i due regimi deve essere valutata attentamente in base all’effettiva incidenza delle spese sostenute sul compenso complessivo.
Ritenute e versamenti
Il committente opera come sostituto d’imposta, applicando le ritenute d’acconto IRPEF sui compensi erogati al collaboratore. L’aliquota della ritenuta è pari al 20% per i collaboratori residenti, elevata al 30% per i non residenti, salvo l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
I versamenti delle ritenute devono essere effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso, utilizzando il modello F24 con l’indicazione dei codici tributo specifici. Il committente deve inoltre provvedere al versamento dei contributi previdenziali con le medesime scadenze, garantendo la regolarità contributiva del rapporto.
La certificazione dei compensi erogati e delle ritenute operate avviene attraverso la Certificazione Unica, che il committente deve rilasciare al collaboratore entro il 31 marzo dell’anno successivo e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro la medesima data. Tale documento costituisce la base per la compilazione della dichiarazione dei redditi del collaboratore.
Aggiornamenti legislativi recenti
Le più recenti modifiche normative hanno rafforzato le tutele per i collaboratori in regime Diss-Coll, introducendo maggiori garanzie in caso di malattia e maternità . La Legge di Bilancio 2024 ha incrementato l’indennità di malattia per i collaboratori con redditi inferiori a 35.000 euro annui, portandola al 60% del reddito medio giornaliero per i primi 20 giorni.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 42/E del 2024, ha chiarito il trattamento fiscale dei rimborsi spese sostenuti dai collaboratori, precisando che sono esclusi da tassazione solo se analiticamente documentati e strettamente inerenti all’attività svolta. Questo chiarimento elimina zone grigie interpretative che generavano incertezza operativa.
L’INPS ha implementato nuove funzionalità telematiche per la gestione dei collaboratori, semplificando le procedure di iscrizione e variazione. Il cassetto previdenziale del committente ora permette il monitoraggio in tempo reale della posizione contributiva, con alert automatici in prossimità delle scadenze di versamento.
Fonti normative
- Decreto Legislativo n. 81/2015 (Jobs Act – Disciplina organica dei contratti di lavoro)
- Codice Civile, articoli 2222-2228 (Contratto d’opera)
- DPR 917/1986 – TUIR, articolo 50 (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2024
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 42/E del 2024
- Circolare INPS n. 88 del 2023
- Messaggio INPS n. 2150 del 2024