Un dato interessante recentemente emerso anche dai rapporti OCSE è rappresentato dal fatto che ogni anno in Italia vengono fatti investimenti molto consistenti legati alla proprietà intellettuale, sia essa riferibile alla registrazione di marchi o brevetti piuttosto che al copyright o al diritto d’autore.
Al nostro paese deve infatti essere riconosciuto il merito e la capacità di riuscire a saper sfruttare al meglio le opportunità tecnologiche offerte “dall’era della digitalizzazione” nella quale stiamo vivendo: è così che in questi ultimi anni stiamo assistendo alla nascita di numerose start-up nei più differenti settori (tra i quali anche quello della musica), dei video e del gaming.
Nel presente articolo ci occuperemo di una particolare branca della proprietà intellettuale: ovvero del diritto d’autore e della sua tutela, riconosciuta dalla legge, tanto alle opere creative ad esso collegate quanto ai loro autori.
IL DIRITTO D’AUTORE E LE OPERE AD ESSO CONNESSE
Il diritto d’autore non tutela le invenzioni (per le quali ci dobbiamo rifare alle normative sui brevetti) ma garantisce invece un certo grado di tutela alle opere creative che abbiano i requisiti della novità e dell’originalità.
In particolare il diritto d’autore tutela l’attività intellettuale (ovvero le opere creative) e riconosce all’autore delle stesse diritti morali e patrimoniali su queste, consentendogli altresì di utilizzare le proprie opere in modo esclusivo, rivendicarne la paternità, scegliere se, quando e come pubblicare l’opera, ritirare l’opera e ricevere compensi alla stessa relativi. Attraverso il diritto d’autore, possono essere tutelate tanto le opere letterarie (siano esse in forma scritta piuttosto che orale), quanto le opere e composizioni musicali e teatrali, le opere coreografiche; le opere visive (fotografie, disegni ecc.), le opere cinematografiche e infine anche i programmi per elaboratore (come software e banche dati).
L’EFFETTIVA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE: IN PARTICOLARE LA REGISTRAZIONE ALLA SIAE
Il diritto d’autore nasce nel momento in cui si crea l’opera. Per dimostrare, però, di essere l’autentico creatore della stessa si hanno tre possibilità: il deposito presso un notaio; stampare l’opera e spedirla a sé stessi con la posta elettronica certificata (Pec) – questo metodo è utile per certificare il possesso dell’opera alla data di invio – oppure, attraverso il metodo più conosciuto: ovvero con la registrazione alla SIAE.
Spesso si ritiene erroneamente che attraverso la registrazione di una propria opera alla SIAE si riesca ad impedire ad altri di depositare un’opera uguale o simile alla propria. In realtà la Società Italiana Autori ed Editoria non è dotata di un sistema di controllo del materiale depositato quindi, di fatto, non può effettuare verifiche e accertare se tra le opere depositate ce ne siano di identiche tra loro.
In pratica la SIAE non tutela un’opera da eventuali ipotesi di plagio ma dovrà essere l’autore stesso, una volta scoperto, a chiamare in causa la SIAE che a quel punto dovrà fornire la prova del numero dei protocolli di deposito e confrontare le opere tra loro.
Nonostante ciò l’iscrizione alla SIAE continua ad essere comunque uno strumento fondamentale per musicisti, autori, scrittori, ecc.
Infatti a ben vedere la funzione di tutela del diritto d’autore da parte della SIAE non è esercitata tanto sulla vigilanza di ipotesi di plagio da parte di soggetti terzi, quanto piuttosto sul ritorno economico per lo sfruttamento dei brani stessi.
Va ricordato infatti che la SIAE è l’organismo deputato alla riscossione del denaro per conto degli editori e compositori e spetta proprio ad essa il compito di distribuire i proventi raccolti a chi risulta avere la paternità su determinate opere.
Ecco perchè diviene fondamentale depositare le proprie opere presso un ente come la SIAE appunto: affinché se ne possa tutelare il diritto alla riproduzione.
E’ giusto riconoscere al proprietario dell’opera la proprietà intellettuale sulla stessa laddove poi il riconoscimento economico è garantito da SIAE.
STORIA DELLA SIAE
La “Società Italianadegli Autori”, nata in Italia alla fine del 1800, è stata fondata da nomi storici della cultura e dell’arte italiana(Giuseppe Verdi,Giosuè Carducci, Francesco De Sanctis, Edmondo De Amicis e alcuni altri) ed aveva come obiettivo iniziale quello di educare il pubblico sui principi giuridici e morali della protezione delle creazioni dell’ingegno.
Pochi anni dopo la sua creazione la SIAEè stata poi trasformata in un’organizzazione vera e propria con il compito di intermediare il diritto d’autore e nel 1921 venne stipulata la prima convenzione con lo Stato Italiano per la riscossione dell’Imposta sugli Spettacoli.
Oggi la Siae è un ente costituito da associati (dove autori ed editori ne rappresentano la “base associativa”), che si occupa dell’intermediazione dei diritti d’autore e dove autori ed editori, che detengono i diritti economici sulle loro opere, possono affidarne la tutela alla SIAE che raccoglie le somme spettanti agli associati e le distribuisce a ciascuno di essi.
Attraverso la registrazione delle opere alla SIAE viene riconosciuta alle stesse una tutela tale da garantire al proprietario il riconoscimento dei diritti da parte di tutti coloro che intendono utilizzare quelle opere, garantendo agli autori e agli editori il pagamento del giusto compenso per il loro lavoro.
LA NORMATIVA CONCERNENTE LA SIAE
Pochi anni dopo la nascita della “Società Italianadegli Autori”, precisamente nel1926, è entrata in vigore la legge sul diritto d’autore,che per la prima volta ha riconosciutoagli autori e agli editori delle opere non solo il diritto economico sulle stesse ma anche quello morale.
Nel 1941 è stata poi emanata la legge n. 633 (ancora in vigore)che di fatto ha provveduto a disciplinare in maniera organica e più ampia il diritto d’autore.
Detta legge, che poi negli anni è stata modificata da direttive europee oltre che da alcune leggi nazionali, ha stabilito all’art. 180 l’attività di intermediazione della SIAE in via esclusiva per l’esercizio dei diritti economici sulle opere.
In particolare nella succitata norma è stato stabilito che “L’attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
Tale attività è esercitata per effettuare:
1) la concessione, per conto e nell’interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l’utilizzazione economica di opere tutelate;
2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.
L’attività della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) si esercita altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali essa ha una rappresentanza organizzata.
La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all’autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.
Nella ripartizione dei proventi … una quota parte deve essere in ogni caso riservata all’autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinati dal regolamento…”
Questa norma, successivamente integrata dalla legge 9 gennaio 2008 n. 2 “Disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori ed Editori”ha definito, all’art. 1 della stessa, le regole di governancee dell’attività imprenditoriale della SIAE.
Nel 2014 è stata approvata dal Parlamento Europeo e del Consiglio la Direttiva (nota anche come “Direttiva Barnier”) sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno che ha come obiettivo principale quello di armonizzare la gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi nel mercato unico europeo, nell’ottica di istituire un quadro omogeneo di regole operanti in Europa, nel rispetto degli obblighi di trasparenza e di efficienza.
Detta Direttiva è stata trasporta all’interno del nostro ordinamento nazione con il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (convertito in L. 4 dicembre 2017, n. 172).
LA DURATA DEL DIRITTO D’AUTORE
A differenza di quanto stabilito dalle norme in materia su marchi e brevetti i diritti patrimoniali sulle opere connesse al diritto d’autore valgono per tutta la vita dell’autore stesso e fino a 70 anni dopo la sua morte. Trascorso questo periodo, le opere diventano di dominio pubblico e possono quindi essere liberamente utilizzate.