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Il Digital Markets Act per una concorrenza leale nei mercati digitali

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Il Digital Markets Act è il nuovo regolamento europeo sui mercati digitali entrato in vigore quest’anno. Detto regolamento è nato per contrastare gli abusi di posizione dominante e, tra le altre cose, prevede sanzioni per le big tech che non si adeguano ad esso. Nel presente articolo vedremo nel dettaglio di cosa si tratta e quali sono i cambiamenti più significativi che detta normativa dovrebbe apportare.

Cos’è il Digital Markets Act?

Il Digital Markets Act (conosciuto anche come dma) è il nuovo regolamento europeo sui mercati digitali, approvato dal Parlamento Europeo il 5 luglio 2022 insieme al Digital Services Act (DSA), ovvero il regolamento sui servizi digitali, di cui abbiamo già parlato più nel dettaglio in un precedente articolo.

Detto regolamento è nato come uno strumento normativo preventivo con l’obiettivo quindi di contrastare gli abusi di posizione dominante, prima che si verifichino. Il DMA regola e definisce condotte e obblighi per le imprese al fine di garantire una concorrenza leale sulle piattaforme online. Non solo.

Attraverso di esso si cerca, tra le altre cose, di combattere gli abusi di mercato delle grandi piattaforme digitali, dare maggiore sicurezza ai dati degli utenti e la loro privacy, creare uno spazio economico più equo per le imprese europee e regolare il comportamento delle piattaforme digitali che sono considerate “operatori di mercato online” o “gatekeeper”.

Il ruolo chiave dei Gatekeeper nel Digital Markets Act

Il DMA identifica specifiche piattaforme digitali come “gatekeeper” in base a determinati criteri, tra cui dimensioni di mercato, influenza economica, e la capacità di fungere da intermediari indispensabili e prevede altresì l’elaborazione di un elenco di piattaforme digitali ritenute gatekeeper (dette piattaforme, inserite in questo elenco, sono soggette a regolamentazioni specifiche per garantire la concorrenza leale e prevenire comportamenti anticoncorrenziali).

Le piattaforme digitali designate come gatekeeper sono soggette a una serie di obblighi, tra cui la condivisione di determinati dati con utenti e aziende terze, l’accesso e l’interoperabilità con altri servizi, e l’adozione di misure anti-competitivo. Entro sei mesi dalla data di identificazione come “gatekeeper” la società è tenuta a garantire il rispetto di divieti e obblighi stabiliti dal DMA.

Si precisa che nel regolamento dei marcati digitali è comunque previsto che la Commissione Europea ha il diritto di valutare caso per caso il raggiungimento dei requisiti quantitativi, di procedere all’adeguamento periodico delle soglie quantitative indicate in base agli sviluppi tecnologici e di mercato e di riconsiderare e riesaminare ciclicamente la designazione di “gatekeeper”.

Il Digital Markets Act nel dettaglio: white e black list

Come abbiamo già avuto di dire sopra con il Digital Markets Act viene rivoluzionato l’approccio ai controlli sulle regole di mercato: attraverso il DMA infatti il controllo e monitoraggio da parte dei soggetti preposti a dette attività viene effettuato preliminarmente, ovvero prima che venga effettuata una determinata violazione.

In questo modo si è passati da un approccio dove, con le norme antitrust applicate al mercato digitale, i tempi delle indagini erano troppo lunghi e inefficaci, ad un approccio più immediato che ben si confà a questo tipo di mercato.

Il Digital Markets Act per esplicare la sua funzione al meglio ha introdotto quindi l’utilizzo di blacklist, (nelle quali sono inseriti i divieti e le restrizioni per evitare pratiche sleali) come per esempio: il leveraging, ovvero lo sfruttamento della propria posizione dominante per monopolizzare nuovi mercati, attraverso l’imposizione di commissioni elevate o la limitazione forzata dell’accesso a servizi e prodotti online;
il favorire arbitrariamente i propri prodotti sulla piattaforma a discapito di quelli proposti da altre società; il rifiuto di accesso ai dati dell’utenza a terze parti terze, previa autorizzazione dell’utente stesso; l’obbligo di termini e condizioni che bloccano l’accesso a determinate funzionalità o poco chiare (in questo ultimo caso in particolare utilizzate per la raccolta non giustificata di dati degli utenti).

Il DMA ha altresì introdotto l’utilizzo di whitelist (dove invece, a differenza delle blacklist, sono inseriti nuovi obblighi per le aziende), come: permettere agli utenti di disinstallare qualsiasi applicazione software preinstallata; astenersi dal garantire posizionamento e trattamento più favorevole ai prodotti che appartengono alla stessa impresa rispetto a quelli altrui e altro ancora.

Le sanzioni per l’inosservanza delle disposizioni del DMA

Il Digital Markets Act prevede, in caso di violazione delle norme dallo stesso stabilite, sanzioni che possono raggiungere fino al 10% del fatturato dell’azienda e il 20% in caso di recidiva. Addirittura, in caso di violazione costante e sistematica delle norme di cui al DMAmsono previste sanzioni come l’obbligo di cedere parte del capitale o delle proprietà aziendali.

Invece, per le inosservanze ritenute di minore importanza è prevista un’ammenda che non supera l’1% del fatturato; in ogni caso l’ammenda viene stabilita secondo la gravità e la durata dell’illecito.

L’Impatto del Digital Markets Act sul mercato digitale: i sei Gatekeeper della Big Tech

L’entrata in vigore del DIGITAL MARKETS ACT sta già apportando importanti novità nel settore del mercato digitale. Nel mese di Settembre 2023 la Commissione Europea ha infatti individuato 6 società rientranti nella nozione di gatekeeper di cui alla normativa; si tratta chiaramente delle famosissime società Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta e Microsoft.

Con questo lavoro la Commissione ha quindi già compiuto un passo fondamentale verso l’applicazione pratica del DMA e le gatekeeper individuate (Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta e Microsoft) avranno tempo fino al 6 marzo 2024 per conformarsi ai nuovi requisiti disciplinati dalla normativa di cui al Digital Markets Act.

Le Big Tech sono chiamate ad adempiere ad una serie di doveri quali, ad esempio, consentire agli utenti finali di annullare l’iscrizione ai servizi principali offerti dalla piattaforma, adempiere al divieto di tracciare gli utenti finali al di fuori del servizio principale della piattaforma dei gatekeeper allo scopo di pubblicità mirata senza ottenere il consenso dovuto.

Per la data del 6 marzo 2024 i 6 gatekeepers devono altresì presentare un rapporto di conformità dettagliato che descriva nel dettaglio le misure implementate per conformarsi alla normativa disciplinata dal Digital Markets Act

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    Martina Cergnai
    Martina Cergnai
    Laurea in diritto internazionale penale “I gender crimes nel diritto penale internazionale“ Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Pistoia. Nel 2021 partecipa al Corso di Alta Formazione in Fashion Law presso l'Università Cattolica di Milano. Mi occupo di aspetti legali su proprietà intellettuale, marchi, brevetti, fashionlaw e diritto informatico.
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