La Dichiarazione IVA 2020 dovrà essere presentata entro il 30 giugno. A causa della sospensione degli adempimenti fiscali prevista dal Decreto Cura Italia, il termine per la presentazione della Dichiarazione annuale IVA 2020 relativa all’anno d’imposta 2019 è il 30 giugno 2020.

La dichiarazione annuale IVA, relativa al periodo d’imposta 2019, redatta utilizzando il Modello IVA/2020 approvato dall’Agenzia delle Entrate, insieme alle relative istruzioni, nel periodo compreso dal 1 febbraio, fino al 30 aprile.

Il Decreto Cura Italia, ha, disposto che:

“per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni”

Tra gli adempimenti sospesi rientra anche la presentazione della Dichiarazione IVA 2020.

Dichiarazione IVA

Dichiarazione IVA 2020

Tra i principali interventi sulla Dichiarazione Iva 2020, ci sono:

  • Introduzione di un nuovo quadro VP che riproduce il contenuto della comunicazione trimestrale dei dati risultanti dalle liquidazioni periodiche (Lipe);
  • Implemento nel quadro VL di 2 nuove caselle (la 4 e la 5) all’interno del rigo VL30 riservato all’ammontare di Iva periodica dovuta e versata in relazione all’anno 2019 e fino al termine di presentazione della medesima dichiarazione annuale;
  • Introduzione di un nuovo quadro VQ destinato alla determinazione del credito Iva maturato per effetto di versamenti che le istruzioni definiscono “non spontanei“;
  • Inserimento nel quadro VL di un nuovo rigo VL12, collegato alle risultanze del nuovo quadro VQ e derivante da versamenti periodici omessi relativi agli anni precedenti.

Dichiarazione Iva: soggetti esclusi

Di seguito, i casi di esonero dall’adempimento della dichiarazione annuale.

Contribuenti esenti

Soggetti passivi che nel corso del 2019 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall’imposta ai sensi dell’articolo 10, DPR n 633/72.

Oppure, soggetti che hanno effettuato esclusivamente tali operazioni in regime di dispensa dagli adempimenti ai sensi dell’articolo 36-bis. L’opzione per la dispensa comporta l’indetraibilità assoluta dell’imposta sugli acquisti.

L’esonero dall’obbligo della dichiarazione, decade nel caso in cui, il soggetto:

  • E’ tenuto ad effettuare rettifiche della detrazione operata negli anni precedenti. Secondo le disposizioni dell’art. 19-bis2, oppure
  • Ha registrato operazioni passive (acquisti di beni e servizi) soggette all’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile, o reverse charge, e deve, pertanto, compilare il quadro VJ.

Dichiarazione IVA entro il 30 giugno 2020: chiarimenti Agenzia delle Entrate

Riguardo al differimento del termine per la dichiarazione IVA al 30 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate, è intervenuta con la Circolare n. 11/E del 2020, chiarendo che:

  • Il differimento del termine incide sull’utilizzo in compensazione o rimborso dell’eventuale credito annuale;
  • Beneficiano del differimento del termine, le imprese e gli esercenti arti e professioni che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. La sospensione trova applicazione anche nei confronti delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri, sia nei confronti dei soggetti non residenti che operano in Italia mediante identificazione diretta o un rappresentante fiscale.

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