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Detrazione per canoni di locazione relativi all’abitazione principale

Fisco NazionaleDetrazione per canoni di locazione relativi all'abitazione principale

Detrazione per canoni di locazione dell'abitazione principale. I soggetti che stabiliscono la propria residenza in un immobile preso in affitto, stabilendone la propria abitazione principale, possono usufruire di una detrazione fiscale variabile a seconda del tipo di contratto stipulato (canone libero o canone concordato) e a seconda dell'età e del reddito imponibile di ogni soggetto. La detrazione è fruibile sia nel modello 730 che nel modello Redditi PF.

Se sei il conduttore di un contratto di locazione abitativo relativo ad alla tua abitazione principale questo articolo fa al caso tuo. Ti spiegherò, infatti, come sfruttare un’agevolazione fiscale che potrai sfruttare in dichiarazione dei redditi. L’articolo 16  del DPR n. 917/86 (TUIR) stabilisce il riconoscimento di una detrazione per contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale. La detrazione fiscale ha caratteristiche e importi differenti a seconda delle caratteristiche del contratto di locazione stipulato:

  • A canone libero o concordato e
  • A seconda delle caratteristiche dell’immobile.

Prima di analizzare in dettaglio la detrazione per canoni di locazione è opportuno ricordare che, secondo quanto stabilito dal comma 1-quinques dell’articolo 16 del DPR n.917/86, per abitazione principale si deve intendere quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari:

  • Dimorano abitualmente e
  • Risiedono anagraficamente.

Quindi, possiamo riassumere che, per beneficiare della detrazione per canoni di locazione è necessario che il soggetto si trasferisca in Comune diverso per motivi lavorativi. Ed allo stesso tempo che decida di spostare in questo Comune la propria residenza. Vediamo, tutte le caratteristiche della detrazione fiscale in oggetto.

Detrazione per canoni di locazione: contratti a canone “libero

L’articolo 16 del DPR n. 917/86 stabilisce che ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati, ai sensi della Legge n. 431/98 (c.d. contratti di locazione a canone “libero“), spetta una detrazione fiscale. Detrazione che può essere fruita in dichiarazione dei redditi e complessivamente pari a:

  • €. 300 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera €. 15.493,71;
  • €. 150 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) è superiore a €. 15.493,71 ma inferiore a €. 30.987,41.

La detrazione può essere fruita non solo se il contratto di locazione è stato stipulato ai sensi della Legge n. 431/98. Tuttavia, la detrazione è fruibile anche se il contratto è stato stipulato prima della entrata in vigore della Legge 431/98. Quindi per i contratti stipulati ai sensi della Legge n. 392/78 e automaticamente prorogato per gli anni successivi. Inoltre la detrazione è fruibile anche se contratto è stato stipulato dopo l’entrata in vigore della Legge n. 431/98. Senza che nel predetto contratto le parti facciano alcun riferimento alla Legge n. 431/98. Oppure la detrazione è comunque fruibile se il contratto è stato stipulato dopo l’entrata in vigore della Legge n. 431/98, in cui le parti si riferiscono a normative previgenti (Legge n. 392/78 oppure Legge n. 359/92).

Detrazione canoni di locazione: contratti a canone “concordato”

Il comma 1 dell’articolo 16 del DPR n. 917/86 stabilisce che ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2009. Questo a norma dell’articolo 2, comma 3, e articolo 4, commi 2 e 3, Legge n. 431/98, secondo il quale spetta una detrazione, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, per i seguenti importi:

  • €. 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera €. 15.493,71;
  • €. 247,90 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera €. 15.493,71, ma  inferiore a €. 30.987,41.

Detrazione fiscale per contratti di locazione stipulati da giovani

L’articolo 16, comma 1-ter del DPR n. 917/86 stabilisce una detrazione per la presa in locazione di immobili da destinare ad abitazione principale da parte dei giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni. Deve trattarsi di giovani che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della Legge n. 431/98. In tal caso la detrazione riconosciuta ammonta ad €. 991,60 per un periodo triennale. Questo a condizione che, oltre all’aspetto anagrafico, sia rispettato il requisito reddituale. Ossia che il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non sia superiore a €. 15.493,71.

Detrazione fiscale per soggetti che si trasferiscono per lavoro

Il comma 1-bis dell’articolo 16 del DPR n. 917/86 stabilisce una detrazione per canoni di locazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, nei 3 anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione, (la detrazione spetta per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza). Questo purché il nuovo comune di residenza disti dal vecchio almeno 100 chilometri, e comunque al di fuori dalla propria regione, e che siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi. Tale detrazione, rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’abitazione ha costituito la dimora principale del contribuente, è così determinata:

  • €. 991,60 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera € 15.493,71;
  • €. 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera €. 15.493,71, ma inferiore a €. 30.987,41.

Detrazione fiscale per contratti di locazione in dichiarazione dei redditi: compilazione

La detrazione per contratti di locazione trova collocazione sia all’interno del modello 730, che all’interno del modello Redditi. In particolare, deve essere compilato il rigo:

  • E71 del modello 730 o RP71 del modello Redditi PF per il riconoscimento della detrazione per inquilini di immobili abitativi adibiti ad abitazione principale;
  • E72 del modello 730 o RP72 del modello Redditi PF per il riconoscimento della detrazione per dipendenti che si trasferiscono per motivi di lavoro.

E71/RP71: detrazione per inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale

Il rigo E71/RP71 deve essere compilato dai contribuenti titolari di contratti di locazione per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale, stipulati o rinnovati, ai sensi:

  • Della Legge n. 431/98 (art. 16, co. 1 del TUIR);
  • Dell’art. 2, co. 3 e art. 4, co. 2 Legge n. 431/98, a canone concordato (art. 16, co. 1 del TUIR);
  • Della Legge n. 431/98, di età compresa tra i 20 ed i 30 anni (art. 16, co. 1-ter del TUIR).

Il rigo in commento deve essere così compilato:

Nella colonna 1, il codice specifico che identifica la tipologia contrattuale in relazione alla detrazione per canoni di locazione di cui si vuole beneficiare. Si tratta dei seguenti codici:

  • Codice 1: detrazione spettante ai titolari di contratti stipulati ai sensi della Legge n. 431/98;
  • Codice 2: detrazione spettante ai titolari d un contratto a canone convenzionale;
  • Codice 3: detrazione riconosciuta ai giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni.

Qualora nel corso dell’anno si verifichino situazioni identiche con codici differenti, è necessario compilare righi distinti E71/RP71, ovvero due diversi modelli.

Nella colonna 2 deve essere indicato il numero di giorni durante i quali l’immobile è stato utilizzato come abitazione principale.

Nella colonna 3, la percentuale di titolarità nel contratto di affitto. Ad esempio, nel caso in cui il contratto di locazione sia intestato ad entrambi i coniugi, la detrazione deve essere ripartita al 50%.

Anche in questo caso qualora nel corso dell’anno sia variata la percentuale di titolarità (quindi di spettanza della detrazione) si rende necessario compilare due distinti righi del modello. La somma dei giorni da indicare in colonna 2 non può superare i 365 giorni.

Tabella: detrazioni per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

ColonnaDescrizioneDati da indicare
1TipologiaIndicare uno dei seguenti codici:
1 – detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;
2 – detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale;
3 – detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione principale
2GiorniIndicare il numero di giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale
3PercentualeIndicare la percentuale di detrazione spettante (in base al numero di cointestatari del contratto in possesso dei requisiti richiesti).

E72/RP72: detrazione per dipendenti trasferiti per motivi di lavoro

Il rigo E72/RP72 deve essere compilato per l’indicazione dei dati necessari per fruire della detrazione spettante ai lavoratori dipendenti che si trasferiscono per motivi di lavoro, prendendo in locazione un immobile che utilizzano come abitazione principale. Deve essere indicato:

  • In colonna 1, il numero di giorni durante i quali l’immobile è stato adibito ad abitazione principale;
  • In colonna 2, la percentuale di spettanza della detrazione.

La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza, quindi, ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nell’anno “n”, la detrazione è fruibile nell’anno “n”, “n+1” e “n+2”.

Tabella: detrazioni per inquilini lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

ColonnaDescrizioneDati da indicare
1GiorniIndicare il numero di giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale
2PercentualeIndicare la percentuale di detrazione spettante (in base al numero di cointestatari del contratto in possesso dei requisiti richiesti).

Esempi di compilazione dei righi E71/72 – RP 71/72

Contratto di locazione a canone libero

Immaginiamo un soggetto che è titolare di un contratto di locazione a canone libero utilizzato assieme al coniuge come abitazione principale. Il reddito percepito nell’anno dal soggetto è pari a 20.000 euro.

Il contribuente è chiamato a compilare il rigo E71/RP71 indicando il codice 1 nella casella 1. I giorni di spettanza della detrazione sono 365 (il contratto è stato sottoscritto il primo giorno dell’anno). La percentuale di spettanza è del 50%. La detrazione spettante è di 150 euro, da ripartire tra i due coniugi.

Trasferimento per lavoro del dipendente

Immaginiamo un lavoratore dipendente che da Roma si sposta a Milano per lavoro, ivi prendendovi la residenza. Nello stesso anno il soggetto prende in affitto un appartamento che diviene la propria abituazione principale. Il rigo E72/RP72 deve essere compilato indicato in colonna 1 il numero di giorni di vigenza del contratto (365) ed in colonna 2 la percentuale di spettanza (100). Ipotizzando un reddito pari a 20.000 euro da parte del soggetto, la detrazione IRPEF è pari a 495,80 euro.

Conclusioni e consigli

Se stai per trasferirti per lavoro in un Comune diverso da quello in cui vivi, è consigliabile trasferire anche la tua residenza anagrafica. Questo ti permette di sfruttare questo tipo di detrazione fiscale ed avere un vantaggio in dichiarazione dei redditi. Stessa cosa se sei uno studente universitario e devi trasferirti in un altra città. Per beneficiare di questa agevolazione è necessario che il contratto di locazione che stipuli sia registrato. Infine, se hai dubbi su uno di questi aspetti per fruire della detrazione, contattaci per ricevere una consulenza personalizzata.

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