Detrazione per canoni di locazione dell’abitazione principale. I soggetti che stabiliscono la propria residenza in un immobile preso in affitto, stabilendone la propria abitazione principale, possono usufruire di una agevolazione fiscale variabile a seconda del tipo di contratto stipulato (canone libero o canone concordato) e a seconda dell’età e del reddito imponibile di ogni soggetto.

Se sei il conduttore di un contratto di locazione abitativo relativo ad alla tua abitazione principale questo articolo fa al caso tuo. Ti spiegherò, infatti, come sfruttare un’agevolazione fiscale che potrai sfruttare in dichiarazione dei redditi. L’articolo 16  del DPR n. 917/86 (TUIR) stabilisce il riconoscimento di una detrazione per contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Questo bonus fiscale ha caratteristiche e importi differenti a seconda delle caratteristiche del contratto di locazione stipulato:
- A canone libero o concordato e
- A seconda delle caratteristiche dell’immobile.
Prima di analizzare in dettaglio il funzionamento di questo beneficio per canoni di locazione è opportuno ricordare che, secondo quanto stabilito dal comma 1-quinques dell’articolo 16 del TUIR, per abitazione principale si deve intendere quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari:
- Dimorano abitualmente e
- Risiedono anagraficamente.
Quindi, possiamo riassumere che, per beneficiare dell’agevolazione per canoni di locazione è necessario che il soggetto si trasferisca in Comune diverso per motivi lavorativi. Ed allo stesso tempo che decida di spostare in questo Comune la propria residenza.
Indice degli Argomenti
Canoni di locazione su contratti a canone “libero“
L’articolo 16 del TUIR stabilisce che ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati, ai sensi della Legge n. 431/98 (c.d. contratti di locazione a canone “libero“), spetta una detrazione fiscale. Questa, può essere fruita in dichiarazione dei redditi e complessivamente pari a:
- €. 300 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera €. 15.493,71;
- €. 150 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) è superiore a €. 15.493,71 ma inferiore a €. 30.987,41.
La detrazione fiscale è applicabile non solo ai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della Legge n. 431/98. Benefici a disposizione anche per i contratti precedenti l’entrata in vigore di tale normativa, inclusi quelli stipulati ai sensi della Legge n. 392/78 e prorogati automaticamente. L’agevolazione è valida anche per i contratti successivi alla Legge n. 431/98 , anche se non vi è esplicito riferimento a essa. Infine, la detrazione si applica anche ai contratti stipulati dopo l’introduzione della Legge n. 431/98 ma che fanno riferimento a normative previgenti, come la Legge n. 392/78 o la Legge n. 359/92.
Canoni di locazione su contratti a canone “concordato”
Il comma 1 dell’articolo 16 del TUIR stabilisce che ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2009. Questo a norma dell’articolo 2, comma 3, e articolo 4, commi 2 e 3, Legge n. 431/98, secondo il quale spetta una detrazione, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, per i seguenti importi:
- €. 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera €. 15.493,71;
- €. 247,90 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera €. 15.493,71, ma inferiore a €. 30.987,41.
Contratti di locazione stipulati da giovani
L’articolo 16, comma 1-ter del DPR n. 917/86 stabilisce una detrazione per la presa in locazione di immobili da destinare ad abitazione principale da parte dei giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni. Deve trattarsi di giovani che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della Legge n. 431/98. In tal caso la detrazione riconosciuta ammonta ad €. 991,60 per un periodo triennale. Questo a condizione che, oltre all’aspetto anagrafico, sia rispettato il requisito reddituale. Ossia che il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non sia superiore a €. 15.493,71.
Detrazione fiscale per soggetti che si trasferiscono per lavoro
Il comma 1-bis dell’articolo 16 del TUIR stabilisce una detrazione per canoni di locazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, nei 3 anni antecedenti a quello di richiesta dell’agevolazione, (questa spetta per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza). Questo purché il nuovo comune di residenza disti dal vecchio almeno 100 chilometri, e comunque al di fuori dalla propria regione, e che siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi. Tale agevolazione, rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’abitazione ha costituito la dimora principale del contribuente, è così determinata:
- €. 991,60 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera € 15.493,71;
- €. 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera €. 15.493,71, ma inferiore a €. 30.987,41.
Compilazione della dichiarazione dei redditi
La detrazione per contratti di locazione trova collocazione sia all’interno del modello 730, che all’interno del modello Redditi. In particolare, deve essere compilato il rigo:
- E71 del modello 730 o RP71 del modello Redditi PF per il riconoscimento della detrazione per inquilini di immobili abitativi adibiti ad abitazione principale;
- E72 del modello 730 o RP72 del modello Redditi PF per il riconoscimento della detrazione per dipendenti che si trasferiscono per motivi di lavoro.
E71/RP71: inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale
Il rigo E71/RP71 deve essere compilato dai contribuenti titolari di contratti di locazione per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale, stipulati o rinnovati, ai sensi:
- Della Legge n. 431/98 (art. 16, co. 1 del TUIR);
- Dell’art. 2, co. 3 e art. 4, co. 2 Legge n. 431/98, a canone concordato (art. 16, co. 1 del TUIR);
- Della Legge n. 431/98, di età compresa tra i 20 ed i 30 anni (art. 16, co. 1-ter del TUIR).
Il rigo in commento deve essere così compilato:
Nella colonna 1, il codice specifico che identifica la tipologia contrattuale in relazione alla detrazione per canoni di locazione di cui si vuole beneficiare. Si tratta dei seguenti codici:
- Codice 1: spettante ai titolari di contratti stipulati ai sensi della Legge n. 431/98;
- Codice 2: spettante ai titolari d un contratto a canone convenzionale;
- Codice 3: riconosciuta ai giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni.
Qualora nel corso dell’anno si verifichino situazioni identiche con codici differenti, è necessario compilare righi distinti E71/RP71, ovvero due diversi modelli.
Nella colonna 2 deve essere indicato il numero di giorni durante i quali l’immobile è stato utilizzato come abitazione principale.
Nella colonna 3, la percentuale di titolarità nel contratto di affitto. Ad esempio, nel caso in cui il contratto di locazione sia intestato ad entrambi i coniugi, la detrazione deve essere ripartita al 50%.
Anche in questo caso qualora nel corso dell’anno sia variata la percentuale di titolarità (quindi di spettanza della detrazione) si rende necessario compilare due distinti righi del modello. La somma dei giorni da indicare in colonna 2 non può superare i 365 giorni.
Tabella: detrazioni per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
Colonna | Descrizione | Dati da indicare |
---|---|---|
1 | Tipologia | Indicare uno dei seguenti codici: 1 – per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale; 2 – per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale; 3 – per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione principale |
2 | Giorni | Indicare il numero di giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale |
3 | Percentuale | Indicare la percentuale di detrazione spettante (in base al numero di cointestatari del contratto in possesso dei requisiti richiesti). |
E72/RP72: dipendenti trasferiti per motivi di lavoro
Il rigo E72/RP72 deve essere compilato per l’indicazione dei dati necessari per fruire della detrazione spettante ai lavoratori dipendenti che si trasferiscono per motivi di lavoro, prendendo in locazione un immobile che utilizzano come abitazione principale. Deve essere indicato:
- In colonna 1, il numero di giorni durante i quali l’immobile è stato adibito ad abitazione principale;
- In colonna 2, la percentuale di spettanza della detrazione.
La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza, quindi, ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nell’anno “n”, l’agevolazione è fruibile nell’anno “n”, “n+1” e “n+2”.
Tabella: detrazioni per inquilini lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
Colonna | Descrizione | Dati da indicare |
---|---|---|
1 | Giorni | Indicare il numero di giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale |
2 | Percentuale | Indicare la percentuale di detrazione spettante (in base al numero di cointestatari del contratto in possesso dei requisiti richiesti). |
Esempi di compilazione dei righi E71/72 – RP 71/72
Vediamo, di seguito, alcuni esempi di compilazione dei righi E71/72 – RP 71/72.
Contratto di locazione a canone libero
Immaginiamo un soggetto che è titolare di un contratto di locazione a canone libero utilizzato assieme al coniuge come abitazione principale. Il reddito percepito nell’anno dal soggetto è pari a 20.000 euro.
Il contribuente è chiamato a compilare il rigo E71/RP71 indicando il codice 1 nella casella 1. I giorni di spettanza della detrazione sono 365 (il contratto è stato sottoscritto il primo giorno dell’anno). La percentuale di spettanza è del 50%. L’agevolazione spettante è di 150 euro, da ripartire tra i due coniugi.
Trasferimento per lavoro del dipendente
Immaginiamo un lavoratore dipendente che da Roma si sposta a Milano per lavoro, ivi prendendovi la residenza. Nello stesso anno il soggetto prende in affitto un appartamento che diviene la propria abituazione principale. Il rigo E72/RP72 deve essere compilato indicato in colonna 1 il numero di giorni di vigenza del contratto (365) ed in colonna 2 la percentuale di spettanza (100). Ipotizzando un reddito pari a 20.000 euro da parte del soggetto, la detrazione IRPEF è pari a 495,80 euro.
Consulenza fiscale online
Se stai per trasferirti per lavoro in un Comune diverso da quello in cui vivi, è consigliabile trasferire anche la tua residenza anagrafica. Questo ti permette di sfruttare questo tipo di agevolazione fiscale ed avere un vantaggio in dichiarazione dei redditi. Stessa cosa se sei uno studente universitario e devi trasferirti in un altra città .
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