Detrazione IVA all’importazione di beni di proprietà di terzi

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Come esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA doganale quando si importano beni di terzi per l'attività d'impresa. La risposta 213/2025 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce definitivamente quando è possibile detrarre l'IVA assolta in dogana anche senza essere proprietari della merce importata.

Per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA in dogana quando si importano beni di proprietà di terzi è necessario un nesso diretto e immediato con l’esercizio dell’attività propria. La recente risposta a interpello n. 213 del 19 agosto 2025 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce definitivamente che il diritto alla detrazione dell'IVA assolta in dogana può essere esercitato anche quando l'importatore non è proprietario dei beni, purché sussistano specifiche condizioni. Il quadro normativo di riferimento L'articolo 19, comma 1, del DPR n. 633/1972 costituisce il fondamento normativo del diritto alla detrazione, stabilendo che è detraibile l'imposta "assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione". La norma non richiede espressamente la proprietà dei beni importati come condizione per la detrazione. Questa interpretazione trova conferma nell'articolo 67 del medesimo decreto, che disciplina le operazioni di importazione senza vincolare il diritto alla detrazione al trasferimento di proprietà. Sul piano doganale, l'articolo 38 del Testo Unico delle Leggi Doganali (TULD - DPR n. 43/1973) chiarisce che al pagamento dell'imposta doganale sono obbligati sia il proprietario della merce che, solidalmente, tutti coloro per conto dei quali la merce è stata importata. Il Regolamento UE 952/2013, all'articolo 77, precisa ulteriormente che "il debitore è il dichiarante", rafforzando il principio secondo cui chi presenta la dichiarazione doganale assume la responsabilità fiscale dell'operazione. Il principio del nesso diretto e immediato La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha elaborato nel tempo il principio fondamentale del "nesso diretto e immediato" tra le operazioni passive e quelle attive dell'impresa. Questo principio, cristallizzato nella sentenza C-132/16 del 14 settembre 2017 (caso Iberdrola), stabilisce che per esercitare il diritto alla detrazione è necessario che le spese sostenute per l'acquisto di beni o servizi facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni tassate a valle. La Corte ha precisato che il diritto alla detrazione sussiste anche quando i costi sostenuti rientrano nelle spese generali del soggetto passivo, presentando in tal caso un nesso diretto e immediato con il complesso delle attività economiche dell'impresa. Questa interpretazione estensiva permette di includere nella detrazione anche costi che non sono direttamente riconducibili a specifiche operazioni attive, purché siano funzionali all'attività imprenditoriale nel suo complesso. Quando non spe...

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Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale
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