Le problematiche legate alla delega alla movimentazione ed alla delega al prelievo nei conti correnti esteri cointestati. Aspetti legati al caso dell'amministratore di società estera con delega ad operare che non è tenuto alla presentazione del quadro RW.

La gestione degli adempimenti relativi alla compilazione del quadro RW da parte dei soggetti cointestatari di conti correnti esteri è sicuramente non semplice. Da considerare, infatti, che la disposizioni in vigore prevedono obblighi gravosi che impattano non solo sul titolare del conto corrente, ma anche su eventuali soggetti che ne detengono la contitolarità o la delega al prelievo.

Per questo motivo, inevitabilmente, si vengono a creare situazioni di adempimenti duplicati ed importi da comunicare che spesso non rispecchiano la vera realtà delle cose. Molto spesso, infatti, al momento della compilazione del quadro RW diventa problematica la gestione dei conti correnti cointestati (classico caso è quello dei genitori e del figlio, magari residente all'estero), ma soprattutto gli aspetti legati agli amministratori di società con delega ad operare su conti correnti esteri della società.

In questo articolo, vediamo di andare a chiarire le corrette modalità di compilazione del quadro RW in relazione ai conti correnti cointestati, con particolare attenzione alla delega ad operare ed alla delega al prelievo guardando a quanto chiarito sinora dai documenti di prassi e giurisprudenza.

Gli adempimenti sul monitoraggio fiscale in caso di conti correnti cointestati

Le prime indicazioni di prassi chiare per quanto riguarda i conti correnti esteri derivano dalla Circolare n. 38/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate. In questo documento l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che il soggetto delegato al prelievo su un conto corrente è tenuto ad indicarlo nel quadro RW (pur non essendone proprietario).

Questa posizione dell'Amministrazione finanziaria deriva da un precedente documento, la Circolare n. 45/E/2010, che aveva recepito alcune sentenze sull'argomento (sentenze della Cassazione, Sezione tributaria, 11 giugno 2003 n. 9320 e 21 luglio 2010 n. 17051 e 17052). Con questo documento si afferma che sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari di attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. Come già anticipato, il fatto che sia il titolare del conto che il soggetto con delega debbano adempiere agli obblighi di segnalazione non fa altro che aumentare gli adempimenti, senza fornire indicazioni aggiuntive per l'Amministrazione finanziaria.

Nella sentenza n. 17051/2010 è stato affermato che è sufficiente ad integrare l'obbligo in esame anche il fatto di aver trasmesso “istruzioni e volontà dell’effettivo titolare”, perché tale attività integri, comunque, un'opera di vera e propria “movimentazione” degli investimenti e/o delle attività finanziarie rilevanti ai fini della norma. Possiamo, quindi, affermare ...

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