Gestione di conti correnti altrui nel quadro RW

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Le problematiche legate alla delega alla movimentazione ed alla delega al prelievo nei conti correnti esteri cointestati. Aspetti legati al caso dell'amministratore di società estera con delega ad operare che non è tenuto alla presentazione del quadro RW.

La gestione degli adempimenti relativi alla compilazione del quadro RW da parte dei soggetti cointestatari di conti correnti esteri è sicuramente non semplice. Da considerare, infatti, che la disposizioni in vigore prevedono obblighi gravosi che impattano non solo sul titolare del conto corrente, ma anche su eventuali soggetti che ne detengono la contitolarità o la delega al prelievo.

Per questo motivo, inevitabilmente, si vengono a creare situazioni di adempimenti duplicati ed importi da comunicare che spesso non rispecchiano la vera realtà delle cose. Molto spesso, infatti, al momento della compilazione del quadro RW diventa problematica la gestione dei conti correnti cointestati (classico caso è quello dei genitori e del figlio, magari residente all’estero), ma soprattutto gli aspetti legati agli amministratori di società con delega ad operare su conti correnti esteri della società.

In questo articolo, vediamo di andare a chiarire le corrette modalità di compilazione del quadro RW in relazione ai conti correnti cointestati, con particolare attenzione alla delega ad operare ed alla delega al prelievo guardando a quanto chiarito sinora dai documenti di prassi e giurisprudenza.

Gli adempimenti sul monitoraggio fiscale in caso di conti correnti cointestati

Le prime indicazioni di prassi chiare per quanto riguarda i conti correnti esteri derivano dalla Circolare n. 38/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate. In questo documento l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che il soggetto delegato al prelievo su un conto corrente è tenuto ad indicarlo nel quadro RW (pur non essendone proprietario).

Questa posizione dell’Amministrazione finanziaria deriva da un precedente documento, la Circolare n. 45/E/2010, che aveva recepito alcune sentenze sull’argomento (sentenze della Cassazione, Sezione tributaria, 11 giugno 2003 n. 9320 e 21 luglio 2010 n. 17051 e 17052). Con questo documento si afferma che sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari di attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. Come già anticipato, il fatto che sia il titolare del conto che il soggetto con delega debbano adempiere agli obblighi di segnalazione non fa altro che aumentare gli adempimenti, senza fornire indicazioni aggiuntive per l’Amministrazione finanziaria.

Nella sentenza n. 17051/2010 è stato affermato che è sufficiente ad integrare l’obbligo in esame anche il fatto di aver trasmesso “istruzioni e volontà dell’effettivo titolare”, perché tale attività integri, comunque, un’opera di vera e propria “movimentazione” degli investimenti e/o delle attività finanziarie rilevanti ai fini della norma. Possiamo, quindi, affermare quanto segue.

Titolare effettivo di attività estere con obbligo di monitoraggio fiscale – Circolare n. 45/E/2010
Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale non solo i titolari delle attività finanziarie detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione

Il tema della delega al prelievo e della delega ad operare sul conto estero

Il tema della cointestazione dei conti correnti si è fatto poi ancora più complesso per quanto riguarda la corretta indicazione delle percentuale di possesso del conto corrente nel quadro RW. Per dirimere la questione occorre prendere a riferimento quanto indicato nel punto 1 della Circolare n. 45/E/2010. Infatti, le attività finanziarie o patrimoniali in comunione o cointestate devono essere indicate da ciascun soggetto intestatario con riferimento al valore relativo alla propria quota di possesso. Tuttavia, la segnalazione deve avvenire per l’intero importo da parte di più soggetti nei seguenti casi:

  • Se ciascuno ha la disponibilità piena dell’investimento senza che sia necessario un analogo atto di disposizione da parte degli altri cointestatari;
  • Se un soggetto pur non essendo proprietario, ha la possibilità di movimentazione dell’investimento. Potrebbe essere, infatti, questo il caso del soggetto delegato al prelievo in un conto corrente.

Nella successiva Circolare n. 28/E/2011 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. Questo è, ad esempio, il caso in cui vi è un conto corrente estero intestato ad un soggetto residente fiscalmente in Italia sul quale vi è la delega di firma di un altro soggetto residente. In tal caso, anche il delegato è tenuto alla compilazione del quadro RW per l’indicazione dell’intera consistenza del conto corrente detenuto all’estero e dei relativi trasferimenti.

L’aspetto più importante da sottolineare in questo tipo di ragionamenti è che l’obbligo di indicazione sussiste esclusivamente qualora si tratti di una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell’intermediario.

Delega al prelievo sul conto corrente

Cos’è la delega al prelievo sul conto corrente?
La delega sul conto corrente è una forma di procura che dà la facoltà a terzi di operare in rappresentanza del titolare del conto corrente. 
Il delegato può effettuare bonifici in favore di terzi, pagamenti e prelievi (sia allo sportello che al bancomat), versamento di contanti, emissione di assegni, ritiro del libretto di assegni, ecc. Chi ha la delega non può però effettuare operazioni straordinarie come la chiusura del conto, il prelievo di tutta la giacenza o il giroconto dell’intero importo su un altro conto corrente.

Esclusione dall’obbligo di monitoraggio per la delega ad operare sul conto estero

Riprendendo quanto affermato sinora possiamo dire, quindi, che vi possa essere una esclusione da autonomo obbligo di monitoraggio fiscale nel caso in cui il soggetto che detiene la disponibilità dell’attività estera possa esercitare esclusivamente un mero potere dispositivo in ordine alle predette attività, in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario.

Cos’è la delega ad operare sul conto corrente?
La delega sul conto corrente è una forma di procura che dà la facoltà a terzi di operare in rappresentanza del titolare del conto corrente. La delega è utile quando il correntista deve effettuare operazioni bancarie ma si trova, per i più svariati motivi, nell’impossibilità di farlo personalmente.
Esistono tre tipi di delega sul conto corrente:
– delega a firma congiunta: qualsiasi operazione richiede il consenso del delegante e del delegato;
– delega a firma disgiunta: il delegato può operare da solo, senza bisogno dell’autorizzazione specifica del delegante;
– delega mista: le operazioni oltre un determinato importo richiedono l’autorizzazione del delegante

Esonero dal quadro RW per gli amministratori con mera delega dispositiva

L’esclusione dall’obbligo di monitoraggio fiscale in caso di conto corrente estero sul quale si detiene la sola delega dispositiva ad operare è il caso che riguarda gli amministratori di società con delega sul conto corrente estero. Tali soggetti, pur avendo potere di firma sui conti correnti della società in uno Stato estero, oltre alla possibilità di movimentare i capitali, non sono i beneficiari dei relativi redditi. Per questo motivo, per gli amministratori con sola delega dispositiva non vi è obbligo di indicazione del conto nel quadro RW.

L’obbligo di monitoraggio fiscale, quindi, sussiste esclusivamente qualora si tratti di una delega al prelievo da parte dell’amministratore e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell’intestatario. Per concludere, è la stessa Circolare n. 45/E/2010 ad affermare l’esclusione dall’obbligo di compilazione del modulo RW proprio per gli amministratori che hanno il potere di firma su conti correnti della società in uno Stato estero e che hanno la possibilità di movimentare i capitali, pur non essendo beneficiari dei relativi redditi.

Esempio – conto corrente estero cointestato e compilazione del quadro RW

Ipotizziamo due soggetti che sono cointestatari al 50% di un conto corrente in Germania. Il saldo ad inizio anno è di € 10.000 e la consistenza media annua è di € 12.500. Il quadro RW deve essere compilato in questo modo da parte di entrambi i soggetti.

ColonnaDescrizioneValore da indicare
1Titolo possesso1 – Proprietà
3Codice indiv. bene1 – Conto corrente
4Codice Stato estero094 Germania
5Quota possesso50%
6Criterio determ. valore2 – valore nominale
7Valore iniziale10.000
8Valore finale12.500
10Giorni IVAFE365
14Codice5
18Codice fiscale altri cointestatari
29IVAFE17
30IVAFE dovuta17

Nel rigo 18 deve essere indicato il codice fiscale del soggetto cointestatario del conto corrente. Da precisare che, in questo caso, l’indicazione della quota di possesso al 50% per ciascuno dei contitolari è stata chiarita dalla Circolare n. 38/E/2013.

Esempio – conto corrente estero con delega al prelievo e compilazione del quadro RW

Ipotizziamo che vi sia un unico soggetto titolare di un conto corrente nel Regno Unito. Ipotizziamo un valore iniziale di € 6.000 e consistenza media annua di € 9.500. Sul conto un secondo soggetto ha la delega al prelievo. Vediamo, per entrambi i soggetti come deve essere compilato il quadro RW. Soggetto titolare del conto corrente estero:

ColonnaDescrizioneValore da indicare
1Titolo possesso1 – Proprietà
3Codice indiv. bene1 – Conto corrente
4Codice Stato estero031 Regno Unito
5Quota possesso100%
6Criterio determ. valore2 – valore nominale
7Valore iniziale6.000
8Valore finale9.500
10Giorni IVAFE365
14Codice5
18Codice fiscale altri cointestatari
29IVAFE34
30IVAFE dovuta34

Anche in questo caso al rigo 18 deve essere indicato il codice fiscale del soggetto con delega al prelievo. Soggetto con delega al prelievo sul conto corrente estero:

ColonnaDescrizioneValore da indicare
1Codice titolo possesso4 – Altro diritto reale
2Vedere istruzioni1 – Soggetto delegato
3Codice indiv. bene1 – Conto corrente
4Codice Stato estero031 Regno Unito
5Quota possesso0%
6Criterio determ. valore2 – valore nominale
7Valore iniziale6.000
8Valore finale9.500
10Giorni IVAFE
14Codice5
18Codice fiscale altri cointestatari
20Solo monitoraggioBarrare la casella
29IVAFE
30IVAFE dovuta

Anche in questo caso al rigo 22 deve essere indicato il codice fiscale del soggetto titolare del conto. Entrambi i soggetti devono indicare il valore complessivo dell’investimento estero (si presume che entrambi possano prelevare l’intero importo detenuto). Particolarmente interessante su questo esempio è il versante sanzionatorio. Infatti, per un unica attività finanziaria estera detenuta, vi saranno, eventualmente, due soggetti a dover versare le relative sanzioni per il mancato o inesatto monitoraggio fiscale.

Esempio – amministratore di società con conto corrente estero

Ipotizziamo il caso di un amministratore di società (SRL) italiana che detiene il possesso di un conto corrente in Spagna. In questo caso, come indicato in precedenza, occorre andare a verificare se l’amministratore della società sia dotato di:

  • Mera delega ad operare oppure
  • Delega al prelievo.

Soltanto in quest’ultimo caso l’amministratore è tenuto alla compilazione del quadro RW. La società italiana, SRL, non ha alcun obbligo legato al quadro RW. Questo in quanto il conto corrente estero deve trovare corretta indicazione nel proprio bilancio d’esercizio.

Conclusioni e consulenza

Come abbiamo visto la compilazione del quadro RW in caso di cointestazione del conto corrente o di delega al prelievo sicuramente complica le cose. L’aggravio non riguarda soltanto la duplicazione dell’indicazione da parte di più soggetti di una stessa attività finanziaria estera, ma anche l’aspetto sanzionatorio.

Come anticipato, infatti, se per una stessa attività finanziaria estera vi sono più soggetti tenuti alla sua segnalazione ognuno di questi soggetti è tenuto, eventualmente, a rispondere in caso di violazione con il versamento delle sanzioni dovute. Come sappiamo le sanzioni legate al mancato monitoraggio fiscale sono importanti. La sanzione base va dal 3% al 15% del valore dell’attività finanziaria estera non dichiarata. Gli importi che raddoppiano, dal 6% al 30% in caso di attività detenuta in paese black list.

Per questo motivo nella gestione dei conti correnti esteri occorre pianificare bene ed in anticipo la migliore modalità di gestione. Questo, al fine di evitare successivamente di poter, anche solo potenzialmente evitare di incorrere in questo tipo di sanzione (moltiplicata per il numero di cointestatari o soggetti con delega al prelievo).

Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, in relazione al quadro RW ti invito a contattarci. Puoi farlo attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento. Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.

Domande frequenti

Cos’è il monitoraggio fiscale dei conti correnti esteri?

Il monitoraggio fiscale dei conti correnti esteri è un obbligo per tutti i contribuenti residenti fiscalmente in Italia. È l’obbligo di dichiarare annualmente le attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero. Sono obbligati anche i soggetti che hanno delega al prelievo sul conto corrente.

Quando è necessario dichiarare un conto corrente estero? 

L’obbligo di monitoraggio fiscale non sussiste per i depositi e conti correnti bancari esteri il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15mila euro.

Come si dichiara un conto corrente estero?

Per dichiarare un conto corrente estero è necessario compilare il quadro RW del modulo di dichiarazione dei redditi, specificando il possesso del conto corrente stesso.

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Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale
Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionalehttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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