L’Agenzia delle Entrate nella Risposta all’Interpello n. 598 del 17 dicembre 2020 ha precisato che, è possibile dedurre gli assegni periodici corrisposti all’ex coniuge residente in Germania stabiliti dalla sentenza di divorzio pronunciata dall’Autorità Giudiziaria tedesca.

L’Agenzia delle Entrate nella Risposta all’Interpello ha fornito alcuni chiarimenti sulla deduzione degli assegni periodici all’ex coniuge residente in Germania.

L’Istante dichiara che la propria residenza ed il proprio domicilio erano in Germania fino all’11 febbraio 2019, successivamente, sia la residenza anagrafica, sia il domicilio fiscale, sono stati trasferiti in Italia.

Esso, asserisce che, avendo acquisito nell’anno d’imposta 2019 la residenza anagrafica e fiscale italiana, deve dichiarare in Italia il reddito da pensione di fonte estera e che, sulla base alla sentenza di divorzio del 2015 di un Tribunale tedesco, è tenuto al pagamento di un assegno periodico mensile in favore della ex moglie, cittadina tedesca residente in Germania.

L’assegno, il quale ammonta a 12.000,00 euro annui e non comprendente quote relative al mantenimento dei figli, è sempre stato corrisposto con modalità tracciabili e, nei periodi d’imposta precedenti il 2019, è stato considerato conformemente alle disposizioni tributarie vigenti in Germania.

L’Istante si rivolge all’Agenzia delle Entrate, chiedendo se è possibile dedurre dal reddito complessivo, di cui all’art. 10, co. 1, lettera c) del TUIR, i versamenti effettuati a favore dell’ex coniuge residente all’estero.

Deduzione assegni periodici

Deducibilità assegni periodici ex moglie residente in Germania

L’art. 10, co. 1, lettera c), del TUIR sancisce che dal reddito complessivo sono deducibili

“gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli
destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva,
di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili,
nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”.


La Circolare 8 luglio 2020, n. 19/E ha affermato la possibilità di dedurre dal reddito complessivo i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche
se residente all’estero.

Afferma poi, l’Agenzia delle Entrate che che:

l’Istante può pertanto dedurre gli assegni periodici corrisposti all’ex coniuge residente in Germania stabiliti in base alla sentenza di divorzio pronunciata dall’Autorità Giudiziaria tedesca.

In sede di dichiarazione dei redditi, occorre indicare, oltre all’importo dell’onere,
anche il codice fiscale dell’ex coniuge percettore della somma.

Infine, l’Agenzia delle Entrate conferma che la “Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali”, ratificata dalla la legge 24 novembre 1992, n. 459, al punto 15 del relativo Protocollo allegato, rubricato “Ad articolo 22”, dispone che:

“Gli assegni versati da un residente di uno Stato contraente per il mantenimento di un residente dell’altro Stato contraente, ivi compreso un bambino, sono imponibili soltanto nel primo Stato”.

Pertanto, il percettore degli assegni, anche se non residente, è tenuto a dichiarare in Italia ai fini IRPEF l’importo degli assegni di mantenimento percepiti, quali redditi assimilati a quello di lavoro dipendente.

Avviso importante:
Fiscomania.com ha raccolto, con ragionevole cura, le informazioni contenute in questo sito. Il materiale offerto è destinato ai lettori, solo a scopo informativo. Quanto letto non può in nessun caso sostituire una adeguata consulenza o parere professionale che rimane indispensabile. Si prega di leggere i nostri Termini e condizioni e l’informativa sulla privacy prima di utilizzare il sito. Tutto il materiale è soggetto alle leggi sul copyright. Fiscomania.com non accetta alcuna responsabilità in relazione all’utilizzo di tale pubblicazione senza la collaborazione dei suoi professionisti.

Lascia una Risposta