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Decreto riscossione, novità per chi ha debiti con il Fisco

NewsDecreto riscossione, novità per chi ha debiti con il Fisco

L’8 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs 110/2024 (noto come Decreto Riscossione) recante “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”. Il provvedimento, di attuazione della riforma fiscale (legge n. 111/2023), era stato precedentemente approvato dal Consiglio dei Ministri in sede di secondo esame a causa del parere ostativo della Ragioneria Generale dello Stato.

Tante sono le novelle contenute nel decreto in oggetto. La nuova disciplina è in realtà già entrata in vigore ma alcune novità non saranno immediatamente applicabili, essendo efficdeci a partire dal 1° gennaio 2025.

Tra i principali aspetti su cui la riforma è intervenuta troviamo la pianificazione annuale della riscossione dell’Agenzia delle Entrate (con la previsione del discarico automatico per le quote non riscosse dopo 5 anni) oltre a nuove regole sulle impugnazioni delle cartelle e sulla rateizzazione dei debiti dei contribuenti. Vediamo di seguito i dettagli.

Decreto Riscossione: il discarico automatico

Tra le principali novità troviamo il discarico automatico (o anticipato) dei crediti inesigibili. Attraverso la nuova procedura vengono attribuite agli enti pubblici, diversi dall’Agenzia delle Entrate, maggiori responsabilità nella riscossione dei propri crediti, lasciando così all’Agenzia delle Entrate-Riscossione margini di manovra più ampi nella gestione dei carichi facilmente esigibili.

Innanzitutto quando si parla di ‘discarico’ si intendono le procedure che si attivano quando il credito è considerato inesigibile, quindi per le quote non riscosse dopo 5 anni. La regola generale è che dal prossimo anno le quote affidate all’Agenzia che non vengono riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento “sono automaticamente discaricate”, secondo quanto stabilito da un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il discarico automatico scatta ad esempio per le quote per cui si rileva la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale. Lo stesso vale se, “mediante accesso effettuato, prima del discarico” all’Anagrafe Tributaria, emerge “l’assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti” o se si rileva “la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attività di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso”. In ogni caso, trascorsi almeno 24 mesi, “gli enti creditori possono chiedere all’agente della riscossione la riconsegna anticipata dei carichi ad esso affidati e non ancora riscossi, ad eccezione di quelli per i quali sono in corso procedure esecutive”.

Sono invece temporaneamente esclusi dal discarico i crediti affidati dal 1° gennaio 2025, per cui:

  • Al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione o pendono ancora procedure esecutive/concorsuali;
  • Tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno ad esso successivo, sono conclusi accordi ai sensi del Codice della crisi di impresa, sono in essere al predetto 31 dicembre dilazioni di pagamento di ogni natura presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, si sono verificati l’inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio dalla dilazione, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi.

Va infine precisato che una volta discaricato il credito, e finchè non scade il termine di prescrizione, l’ente creditore potrà:

  • Gestire direttamente il carico;
  • Affidare il recupero coattivo ai soggetti iscritti all’albo speciale del MEF di cui al D.Lgs. n. 446/1997 oppure ad altro soggetto appositamente selezionato tramite una procedura di evidenza pubblica;
  • Riaffidare il carico all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per due anni, aderendo a delle speciali condizioni di servizio.

Novità sulle impugnazioni delle cartelle

Vengono anche ampliate le ipotesi per l’impugnazione diretta del ruolo e delle cartelle di pagamento.

Premesso che viene confermata l’impostazione precedente per cui l’estratto di ruolo in linea di principio non è impugnabile, questo principio non vale in alcuni casi. Come si legge infatti nel provvedimento “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:

  • “Per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
  • Per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro  dell’economia e  delle  finanze  18 gennaio 2008, n.  40, anche per effetto delle  verifiche di cui all’articolo 48-bis;
  • Per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
  • Nell’ambito delle procedure previste dal codice della  crisi d’impresa e dell’insolvenza;
  • In relazione ad operazioni  di  finanziamento  da parte di soggetti autorizzati;
  • Nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18  dicembre 1997, n. 472″.

La rateizzazione dei debiti

Nuova disciplina anche in ambito di dilazione dei debiti a favore dei contribuenti. I punti principali della riforma si basano sul graduale aumento del numero delle rate ottenibili (da 72 a 120), su alcune modifiche alla determinazione dello stato di insolvenza e sull’esclusione dalla dilazione alle risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea, salvo che nelle parti compatibili con il Codice doganale europeo.

Nell specifico per i contribuenti che dichiareranno di essere in una temporanea situazione di “obiettiva difficoltà economico-finanziaria”, l’Agenzia “concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120mila euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:

  • 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • 108 rate mensili,  per  le  richieste  presentate  a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Se invece, oltre a dichiararla, il contribuente dovesse riuscire anche a dimostrare l’obiettiva difficoltà economico-finanziaria, sono previste diverse ripartizioni del debito. Per quanto riguarda i debiti fino a 120 mila euro:

  • Si va da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • Da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • Da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Per i debiti superiori a 120mila euro si può arrivare fino a 120 rate, senza tener conto di quando è stata avanzata richiesta di dilazione.

Novità anche sul fronte dei rimborsi fiscali

Novità, non positive, sono contemplate infine anche sul fronte dei rimborsi fiscali per coloro che hanno debiti col fisco: il contribuente indebitato non potrà ricevere rimborsi, neppure se spettano a titolo di conguaglio dal 730.

Sulla base della normativa riformata, l’Agenzia delle entrate, in sede di erogazione di un rimborso d’imposta di ammontare superiore a 500 euro, comprensivi di interessi, verifica se il beneficiario risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento: in caso affermativo, trasmette in via telematica (come prima) apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare.

Nel dettaglio l’Agenzia delle entrate non verifica più se il beneficiario del rimborso fiscale risulta iscritto a ruolo, ma se risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. Successivamente ( e su questo punto resta tutto come prima) l’agente della riscossione notifica la proposta di compensazione ma, in caso di rifiuto da parte del contribuente le somme da rimborsare restano a disposizione dell’agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di messa a disposizione, per l’avvio dell’azione esecutiva.

In pratica se il contribuente inadempiente rifiuta la compensazione le somme che gli spetterebbero a titolo di rimborso vengono congelate.

Conclusioni

Il Decreto contempla diverse novità che spaziano dal discarico automatico, alla nuova disciplina in tema di impugnazioni fino ad arrivare alle modifiche poste in essere in tema di dilazione dei debiti.

La disciplina è già entrata in vigore ma, a tutti gli effetti, le nuove regole saranno operative a partire dal 1° gennaio 2025.

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