Misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia. Queste le principali disposizioni del Decreto Legge del 6 aprile 2020.

Il Consiglio dei ministri, di lunedì 6 aprile 2020 su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia.

Il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche su alcuni particolari ambiti. L’obiettivo è quello di dare liquidità da dare alle imprese: si tratta, in tutto, di 750 miliardi, 400 miliardi col nuovo dl che si sommano ai 350 già previsti nel decreto “Cura Italia“. 

ll D.L. credito contiene, tra l’altro, anche misure per la sospensione delle tasse e dei contributi per aprile e maggio, gli sgravi per le mascherine e i dispositivi di protezione, lo stop ai termini delle agevolazioni prima casa e il rafforzamento del golden power per difendere gli asset nazionali.

Vediamo, di seguito i principali punto di intervento del decreto legge 6 aprile 2020.

Accesso al credito e sostegno alla liquidità delle imprese

Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro concesse attraverso la società SACE Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.

In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia.

Nello specifico, viene previsto quanto seguente:

Secondo quanto ha scritto sui propri canali social il ministro del MISE Stefano Patuanelli, Il Fondo di Garanzia agirà su tre filoni principali:

  • Garanzia al 100% per i prestiti fino a 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito;
  • Garanzia al 100% per i prestiti fino a 800.000 euro, con la valutazione del merito di credito;
  • Infine, garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, potendo arrivare al 100% con la contro-garanzia dei Confidi, con la valutazione del solo modulo economico-finanziario. Quindi si tiene conto soltanto della situazione finanziaria pre-crisi, senza considerare il modulo andamentale.

Per approfondire: “Finanziamenti fino a 25.000 euro con garanzia dello Stato“.

Potenziamento del Fondo di Garanzia per le P.M.I.

Il decreto potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le P.M.I., aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti.

Il Fondo – già ampliato dal decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) con 1,5 miliardi di euro – completa così la sua trasformazione in strumento a supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti, nonché a salvaguardia dell’export e di tutti quei settori che costituiscono con le eccellenze del Made in Italy la spina dorsale del nostro sistema produttivo.

Il decreto prevede, inoltre, un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.

Sostegno all’export delle imprese

Il decreto potenzia anche il sostegno pubblico all’esportazione, per migliorare l’incisività e tempestività dell’intervento statale. L’intervento introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.

L’obiettivo è di consentire a SACE di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire.

Misure per garantire la continuità aziendale

Il decreto 6 aprile 2020 prevede una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell’emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale.

Tale intervento avviene:

Accanto a queste due misure a protezione diretta della società se ne affianca una terza che è volta a favorire il coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.

Disposizioni derogatorie sul fallimento

Vi sono poi misure che riguardano la disciplina del fallimento e che, nell’insieme, sono volte in questa fase a:

  • Sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza;
  • Sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori (quindi quando il periodo emergenziale sarà passato, i creditori potranno se del caso proporre le azioni revocatorie).

Rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica

Il decreto 6 aprile 2020, al fine di rafforzare nell’attuale contesto di emergenza epidemiologica la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica:

  • Anticipano, con effetto immediato – e nelle more dell’attuazione del decreto attuativo – l’ampliamento dell’ambito di intervento oggettivo della disciplina golden power ai settori di rilevanza strategica del Regolamento europeo n. 452/2019, consentendo di sottoporre alla preventiva autorizzazione le operazioni rilevanti relative, tra l’altro, ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, alle infrastrutture e tecnologie critiche, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua e la salute, alla sicurezza alimentare, all’accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, all’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;
  • Prevedono la possibilità per il Governo di aprire il procedimento d’ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti;
  • Estendono, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, il campo di applicazione della disciplina dei poteri speciali anche ad operazioni intra-europee che richiederanno la preventiva autorizzazione del Governo, nel caso di acquisizione del controllo di asset rientranti nei settori sopra descritti. Nel caso di operazioni extra-europee, l’ampliamento, sempre transitorio, riguarderà anche le acquisizioni di partecipazioni superiori al 10% da parte di soggetti non appartenenti all’Unione europea, se superiori alla soglia di un milione di euro.

Trasparenza finanziaria

In materia di trasparenza finanziaria, si sono integrati gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 120 del TUF per consentire alla CONSOB di abbassare transitoriamente le soglie rilevanti per le comunicazioni (portandola al 5%) e ampliare anche il novero delle imprese che ne sono soggette, includendovi le società ad azionariato diffuso.

Misure fiscali e contabili

Il decreto 6 aprie 2020 interviene con norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese. In particolare, si prevede la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il “Cura Italia”.

Nel dettaglio:

  • IVA, ritenute e contributi sospesi per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia;
  • Sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
  • Per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), sospensione versamento IVA se calo del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni;
  • Ripresa dei versamenti a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate.

Il decreto adotta un approccio selettivo. Ai soggetti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019), viene riconosciuta la sospensione dei termini in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020, qualora si verifichi una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% in ciascun mese rispetto all’anno precedente. La stessa sospensione viene disposta per i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, a condizione però che i ricavi o i compensi siano diminuiti almeno del 50%. Tali versamenti sono sospesi in ogni caso per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019.

La sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto “Cura Italia” viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio.

Remissione dei termini per i versamenti verso al P.A.

Altra novità rilevante dovrebbe essere la rimessione in termini per tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 dal decreto “Cura Italia”. Se eseguiti entro il 16 aprile, non dovrebbero essere dovuti né sanzioni, né interessi.

Certificazione Unica con proroga della scadenza al 30 aprile

È esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile.

Inoltre, il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali.

Pin semplificato dell’Inps

Viene consentito all’Inps di rilasciare un Pin semplificato, tramite identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine dell’emergenza la verifica con riconoscimento diretto.

Farmaci compassionevoli

Si introducono norme sui “farmaci compassionevoli” (i farmaci non ancora autorizzati), che prevedono l’esclusione all’applicazione di imposte in caso di cessione gratuita.

Agevolazione prima casa

Sospesi fino al 31 dicembre 2020 i termini per le agevolazioni fiscali prima casa che torneranno a decorrere dal prossimo anno.

La sospensione riguarda in particolare il termine di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione e il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originaria in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall’acquisto. Inoltre, viene sospeso il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve vendere l’abitazione ancora in suo possesso e il termine per il riacquisto della prima casa previsto ai fini della fruizione del credito d’imposta.

Ulteriori disposizioni del decreto 6 aprile 2020

Il decreto prevede, infine:

  • Lo spostamento, dal 15 aprile all’11 maggio, del termine concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali). Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie;
  • L’ampliamento, fino al termine dell’anno in corso, dell’operatività del Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva, amministrato in gestione separata dall’Istituto per il Credito Sportivo, includendo anche i finanziamenti per le esigenze di liquidità, attualmente esclusi, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020.

2 COMMENTI

  1. Quindi una volta richiesto e ottenuto il prestito si inizierà a pagare dal mese successivo?

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