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Comunicazione dei trasferimenti da e verso l’estero: l’obbligo degli intermediari ex art. 1 DL 167/90

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
8 min di lettura
In sintesi

Come funziona la segnalazione al Fisco dei trasferimenti da e verso l'estero ex art. 1 DL 167/90: soglia € 5.000 soggetti obbligati, sanzioni.

L’art. 1 del DL 167/1990 impone a banche e intermediari finanziari di comunicare all’Agenzia delle Entrate i trasferimenti da e verso l’estero pari o superiori a 5.000 euro, distinti dagli obblighi dichiarativi del quadro RW e dallo scambio automatico CRS.


La comunicazione dei trasferimenti da e verso l’estero è l’obbligo, previsto dall’articolo 1 del DL 28.6.1990 n. 167, che impone a banche, Poste Italiane, SIM, SGR e agli altri intermediari finanziari indicati dal DLgs. 231/2007 di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni transfrontaliere dei propri clienti persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, quando l’importo è pari o superiore a 5.000 euro, anche se frazionato in più operazioni collegate nell’arco di 7 giorni.

La segnalazione, estratta dall’Archivio Unico Informatico, riguarda ogni mezzo di pagamento (contante, assegni, bonifici, carte, polizze trasferibili) e si estende, dal 2023, alle operazioni in cripto-attività ex art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR. Si tratta di un adempimento distinto sia dal quadro RW, dichiarazione del contribuente sulle consistenze detenute, sia dallo scambio automatico CRS tra Stati: qui l’obbligo grava sull’intermediario italiano e riguarda i flussi, non le giacenze, indipendentemente dalla produttività di reddito dell’operazione.

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Che cos’è la comunicazione dei trasferimenti da e verso l’estero

Il DL 28.6.1990 n. 167, convertito con L. 4.8.1990 n. 227, disciplina il monitoraggio fiscale delle attività detenute all’estero dai soggetti residenti in Italia. La norma nasce come presidio informativo a compensazione della liberalizzazione dei movimenti di capitale, che ha eliminato i controlli valutari sui trasferimenti transfrontalieri. Senza un flusso di dati verso l’Amministrazione finanziaria, il principio della tassazione dei residenti sul reddito ovunque prodotto (worldwide taxation) risulterebbe difficilmente verificabile. La disciplina si articola su due livelli distinti: da un lato l’articolo 1 del DL 167/90, che impone obblighi di segnalazione agli intermediari finanziari; dall’altro l’articolo 4 del medesimo decreto, che impone al contribuente la dichiarazione delle consistenze detenute all’estero nel quadro RW. Il presente approfondimento riguarda esclusivamente il primo livello.

L’articolo 1 del DL 167/90 stabilisce che gli intermediari bancari e finanziari di cui all’art. 3 co. 2 del DLgs. 231/2007, e gli altri operatori finanziari di cui all’art. 3 co. 3 lett. a) e d) dello stesso decreto, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati previsti dall’art. 31 co. 2 del DLgs. 231/2007 relativi ai trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento. L’obbligo scatta quando l’intermediario interviene nell’operazione, anche tramite semplice movimentazione di conti, e riguarda le informazioni estratte dall’Archivio Unico Informatico (AUI), la banca dati antiriciclaggio già alimentata dagli intermediari stessi. Si tratta quindi di un riutilizzo a fini fiscali di dati raccolti primariamente per finalità di prevenzione del riciclaggio, non di un adempimento dichiarativo autonomo a carico del cliente.

L’adempimento riguarda le operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR. Sono quindi escluse dall’ambito applicativo di questa specifica comunicazione le operazioni riferibili a società di capitali e altri soggetti commerciali, in coerenza con la finalità della norma, orientata al controllo delle posizioni patrimoniali individuali piuttosto che ai flussi finanziari d’impresa. Questo perimetro soggettivo coincide, non casualmente, con quello previsto per l’obbligo dichiarativo del quadro RW ex art. 4 del DL 167/90: i due presidi, pur operando su piani diversi (segnalazione dell’intermediario contro autodichiarazione del contribuente), sono costruiti per intercettare la medesima platea di soggetti.

Chi deve comunicare: gli intermediari obbligati

L’obbligo di segnalazione grava su una platea ampia di soggetti, individuata per rinvio all’art. 3 co. 2 e co. 3 lett. a) e d) del DLgs. 231/2007. Rientrano tra gli intermediari bancari e finanziari tradizionali: le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di moneta elettronica (IMEL) e gli istituti di pagamento come definiti dall’art. 1 co. 2 lett. h-bis) e h-sexies) del DLgs. 385/93 (TUB), le SIM, le SGR, le SICAV, le SICAF, gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Questa prima categoria copre la generalità degli operatori che movimentano conti correnti, depositi e rapporti di custodia titoli per conto della clientela.

Una seconda categoria riguarda il comparto assicurativo e i canali finanziari minori: le imprese di assicurazione operanti nei rami di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 209/2005 (CAP) e i relativi intermediari assicurativi ex art. 109 co. 2 lett. a), b) e d) dello stesso codice; i soggetti eroganti microcredito ex art. 111 del TUB; i confidi e gli altri soggetti di cui all’art. 112 del TUB; le società fiduciarie iscritte nell’albo ex art. 106 del TUB e quelle non iscritte disciplinate dalla L. 1966/1939; infine i soggetti che esercitano professionalmente il cambio valuta, iscritti nel registro tenuto dall’Organismo ex art. 128-undecies del TUB. L’inclusione delle compagnie assicurative è rilevante in pratica: dal provv. 224381/2024 la comunicazione si estende anche a sottoscrizioni ed estinzioni di polizze vita.

Una terza categoria riguarda gli operatori con dimensione transfrontaliera: le succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari con sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato UE o in uno Stato terzo; gli intermediari UE che operano in Italia senza succursale; i consulenti finanziari di cui all’art. 18-bis del DLgs. 58/98 (TUF) e le società di consulenza finanziaria ex art. 18-ter dello stesso decreto. A questi si aggiungono, dal recepimento del regolamento MiCAR, i prestatori di servizi per le cripto-attività ex art. 3 par. 1 punto 15) del regolamento (UE) 2023/1114 autorizzati in Italia, con la sola eccezione del servizio di consulenza sulle cripto-attività, che resta fuori dall’obbligo.

Un aspetto operativo rilevante riguarda le succursali italiane di banche estere. L’obbligo di comunicazione si applica indipendentemente dal fatto che lo stesso trasferimento possa già essere oggetto di segnalazione da parte di un altro intermediario italiano: non esiste quindi un meccanismo di esonero per evitare duplicazioni tra intermediari diversi coinvolti nella medesima operazione. Il principio vale anche per le persone fisiche residenti che detengono conti correnti e dossier titoli presso una banca estera, quando i servizi di investimento (gestione patrimoniale o consulenza con raccolta ordini) sono prestati dalla stabile organizzazione italiana della banca estera: la segnalazione compete comunque alla SO italiana in quanto intermediario intervenuto nell’operazione.

CategoriaEsempi principaliRiferimento normativo
Intermediari bancari e finanziariBanche, Poste Italiane, IMEL, istituti di pagamento, SIM, SGR, SICAV, SICAF, CDPArt. 3 co. 2 DLgs. 231/2007; TUB
Comparto assicurativo e canali minoriImprese e intermediari assicurativi, microcredito, confidi, società fiduciarie, cambiavaluteDLgs. 209/2005; artt. 111-112 TUB; L. 1966/39
Operatori transfrontalieriSuccursali UE/extra-UE, intermediari UE senza succursale, consulenti finanziari TUFArt. 3 co. 3 DLgs. 231/2007; artt. 18-bis/18-ter TUF
Cripto-attivitàPrestatori di servizi per cripto-attività (no consulenza)Art. 3 par. 1 punto 15 Reg. UE 2023/1114 (MiCAR)

Quali trasferimenti vengono segnalati: soglia, mezzi di pagamento e frazionamento

Non ogni movimento verso o dall’estero genera una segnalazione. La norma individua un perimetro preciso, fatto di soglia, tipologia di strumento e finestra temporale. Prima di entrare nel dettaglio normativo, lo schema seguente permette di verificare, passo per passo, se una specifica operazione rientra nell’obbligo di comunicazione ex art. 1 DL 167/90.

Il mio trasferimento verso/dall’estero viene segnalato al Fisco?

Se l’operazione rientra nella definizione di mezzo di pagamento ex art. 1 co. 2 lett. s) DLgs. 231/2007 (contante, assegni, vaglia postali, ordini di accreditamento, carte, polizze trasferibili, polizze di pegno, o altro strumento che trasferisce fondi anche per via telematica, incluse le cripto-attività) →

Allora verificare se l’operazione è da o verso l’estero, con l’intervento di un intermediario obbligato (v. H2.2):

  • Se NO (trasferimento solo interno, es. tra dossier titoli presso lo stesso intermediario, causali C1-C6) → nessuna segnalazione.
  • Se SÌ → verificare l’importo:
    • Se l’operazione, singola o cumulata con altre collegate in 7 giorni, è inferiore a 5.000 euronessuna segnalazione.
    • Se l’operazione, singola o frazionata, raggiunge o supera 5.000 eurosegnalazione dovuta, con causale analitica secondo l’Allegato 5 del provv. Agenzia delle Entrate 9.5.2024 n. 224381.

Caso particolare: versamenti e prelievi di contante e consegna/ritiro di titoli al portatore presso banche o succursali estere (causali C7/C8) rientrano sempre nell’obbligo, a differenza dei semplici trasferimenti fra dossier dello stesso intermediario.

I punti critici da presidiare

Prima di proseguire con i dettagli tecnici, è utile isolare i profili dove si concentra il rischio di equivoci operativi, sia per l’intermediario tenuto alla segnalazione sia per il cliente che si affida alla sua consulenza.

Il frazionamento non protegge oltre i 7 giorni. Nella prassi professionale capita di incontrare clienti convinti che dilazionare un pagamento in più tranche sotto soglia elimini la segnalazione. La regola sul frazionamento collega le operazioni economicamente unitarie eseguite in una finestra di 7 giorni: superato questo arco temporale, le singole operazioni restano formalmente autonome, ma la ratio antielusiva della norma rende comunque opportuna una verifica preventiva dei flussi finanziari transfrontalieri prima di pianificare pagamenti ricorrenti verso l’estero.

Il confine tra dossier e contante estero è spesso frainteso. Un caso ricorrente riguarda il cliente che sposta titoli tra due dossier dello stesso intermediario e presume, per analogia, che anche un prelievo di contante presso una succursale estera segua lo stesso regime di esonero. Le causali C7 e C8 (versamenti/prelievi di contante e titoli al portatore da banche estere) restano invece sempre soggette a comunicazione, indipendentemente dall’importo frazionato o dalla natura strumentale dell’operazione.

Le cripto-attività non sono un canale neutro dal 2023. Nella nostra esperienza, la percezione diffusa che i trasferimenti in valuta virtuale sfuggano al monitoraggio è superata dall’estensione esplicita dell’art. 1 co. 1 DL 167/90 alle operazioni in cripto-attività ex art. 67 co. 1 lett. c-sexies) TUIR: un prestatore di servizi cripto autorizzato in Italia è soggetto obbligato al pari di una banca tradizionale.

I mezzi di pagamento

Tornando al dettaglio normativo, i mezzi di pagamento rilevanti ai fini della comunicazione sono definiti in modo estensivo dall’art. 1 co. 2 lett. s) del DLgs. 231/2007: denaro contante, assegni bancari e postali, assegni circolari e titoli assimilabili, vaglia postali, ordini di accreditamento o pagamento, carte di credito e altre carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno e, in generale, ogni altro strumento che consenta di trasferire, movimentare o acquisire fondi, valori o disponibilità finanziarie, anche per via telematica. La formulazione residuale dell’ultima categoria (“ogni altro strumento”) è la base su cui l’Amministrazione ha ricondotto anche gli strumenti di pagamento innovativi, comprese le cripto-attività, senza necessità di un intervento normativo ad hoc per ciascuna nuova tipologia di strumento.

La soglia di rilevanza di € 5.000

La soglia di rilevanza è fissata in 5.000,00 euro, applicabile sia all’operazione singola sia al cumulo di più operazioni collegate. Sono considerate operazioni frazionate quelle riconducibili a un’unica operazione sotto il profilo economico (ad esempio il pagamento di una singola fattura di un fornitore estero) ma eseguite, in un lasso di tempo ristretto fissato in 7 giorni, attraverso più movimenti singolarmente inferiori alla soglia. La ratio è antielusiva: impedire che la frammentazione dei pagamenti sposti l’obbligo dichiarativo dall’intermediario, soggetto strutturalmente più affidabile ai fini del controllo, al singolo contribuente.

Dati trasmessi

Sul piano dei dati trasmessi, l’intermediario comunica data, causale, importo e tipologia dell’operazione, il mezzo di pagamento utilizzato, l’eventuale rapporto continuativo movimentato (o la presenza di contante reale per le operazioni fuori conto), i dati identificativi del cliente disponente e del destinatario compreso lo Stato estero di residenza o provenienza dei fondi. Il provv. Agenzia delle Entrate 9.5.2024 n. 224381 ha ampliato le causali analitiche da segnalare (Allegato 5 – Tabella Causali analitiche), includendo espressamente le sottoscrizioni ed estinzioni di polizze assicurative ramo vita, in coerenza con gli obblighi di monitoraggio già gravanti sulle compagnie estere operanti in Italia in libera prestazione di servizi.

Estensione alle cripto-attività

Dal punto di vista temporale, l’estensione alle cripto-attività opera dall’entrata in vigore della relativa disposizione dell’art. 1 co. 1 DL 167/90, che equipara le operazioni di pagamento in cripto-attività ex art. 67 co. 1 lett. c-sexies) TUIR a quelle in valuta tradizionale ai fini del monitoraggio. Va infine ribadita la distinzione operativa tra trasferimenti fra dossier del medesimo intermediario, esclusi dalla comunicazione (causali C1-C6), e versamenti, prelievi di contante o consegna/ritiro di titoli al portatore presso banche o succursali estere, sempre inclusi (causali C7/C8): la differenza dipende dalla natura del movimento, non dall’importo.

Termini di trasmissione e sanzioni per l’intermediario

La comunicazione ha cadenza annuale e deve essere trasmessa entro il termine di presentazione del modello 770 relativo al medesimo anno di riferimento. L’allineamento al calendario del modello 770, anziché a una scadenza autonoma, riflette la natura di adempimento accessorio agli obblighi di sostituzione d’imposta e di comunicazione già gravanti sugli intermediari finanziari.

Per la violazione dell’obbligo di trasmissione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 25% dell’importo dell’operazione non segnalata. Si tratta di una sanzione posta esclusivamente a carico dell’intermediario, non del cliente/contribuente: quest’ultimo non risponde della mancata segnalazione in sé, fermo restando che l’assenza di segnalazione non esclude comunque i suoi autonomi obblighi dichiarativi (quadro RW), trattati nella sezione successiva.

Differenza tra questa comunicazione, il quadro RW e lo scambio CRS

Il contribuente che riceve notizia di una segnalazione bancaria, o legge un riferimento all’art. 1 DL 167/90, tende a sovrapporre questo adempimento agli altri due principali presidi del monitoraggio fiscale internazionale: il quadro RW e lo scambio automatico CRS. I tre strumenti coesistono ma rispondono a logiche distinte, e la loro sovrapposizione è proprio ciò che consente all’Agenzia delle Entrate di incrociare i dati con maggiore efficacia.

Il quadro RW, disciplinato dall’art. 4 del DL 167/90, è un obbligo dichiarativo che grava sul contribuente stesso: persone fisiche, enti non commerciali e società semplici residenti devono indicare annualmente le consistenze delle attività estere detenute, indipendentemente dal fatto che nel periodo d’imposta si siano verificati trasferimenti. L’oggetto è quindi la giacenza a una certa data, non il singolo movimento. La comunicazione ex art. 1, al contrario, è un obbligo che grava sull’intermediario e riguarda esclusivamente i flussi, cioè le operazioni di trasferimento sopra soglia effettivamente eseguite nell’anno: un conto estero che non ha registrato movimenti transfrontalieri superiori a 5.000 euro non genera alcuna segnalazione ex art. 1, pur dovendo comunque essere dichiarato in RW se la consistenza lo richiede.

Lo scambio automatico CRS (Common Reporting Standard), recepito in Italia con la L. 95/2015 e il DM 28.12.2015, opera invece su un piano internazionale: le istituzioni finanziarie di ciascuna giurisdizione aderente comunicano alla propria autorità fiscale i dati dei conti detenuti da non residenti, che vengono poi trasmessi automaticamente all’autorità del Paese di residenza del titolare. A differenza della comunicazione ex art. 1 DL 167/90, che riguarda intermediari italiani su flussi da/verso l’estero, il CRS riguarda intermediari esteri che segnalano le giacenze dei residenti italiani ai fini fiscali. I due meccanismi sono complementari e non sovrapponibili: un contribuente italiano con un conto in un Paese CRS è tracciato sia in uscita (dall’intermediario italiano, per i flussi) sia in entrata (dall’intermediario estero, per le giacenze).

StrumentoOggettoSoggetto obbligatoBase normativa
Comunicazione trasferimenti (art. 1 DL 167/90)Flussi ≥5.000€ da/verso l’esteroIntermediario italianoArt. 1 DL 167/1990
Quadro RWConsistenze/giacenze estereContribuente residenteArt. 4 DL 167/1990
Scambio CRSConti e giacenze di non residentiIntermediario estero → Stato esteroL. 95/2015; DM 28.12.2015

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Una segnalazione ex art. 1 DL 167/90, incrociata con i dati RW o CRS, può innescare un controllo anche in assenza di redditi non dichiarati. Verifichiamo con te la coerenza tra flussi segnalati e posizione dichiarativa prima che l’Agenzia delle Entrate lo faccia in sede di accertamento.

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Domande frequenti

Chi deve comunicare i trasferimenti da e verso l’estero al Fisco?

Gli intermediari finanziari (banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, prestatori cripto) ex art. 1 DL 167/1990, non il contribuente. L’obbligo riguarda persone fisiche, enti non commerciali e società semplici.

Qual è la soglia per la segnalazione di un bonifico estero?

5.000 euro, anche cumulati in più operazioni collegate entro 7 giorni (art. 1 DL 167/1990). Sotto soglia, senza frazionamento, nessuna comunicazione è dovuta.

Frazionare un pagamento in più tranche evita la segnalazione?

No oltre i 7 giorni: la norma antielusiva collega le operazioni economicamente unitarie eseguite in quella finestra temporale, sommandone gli importi ai fini della soglia.

I prelievi di contante da una banca estera sono segnalati?

Sì, sempre: le causali C7 e C8 (contante e titoli al portatore da banche/succursali estere) rientrano nell’obbligo, a differenza dei trasferimenti fra dossier dello stesso intermediario.

Le operazioni in criptovalute rientrano nel monitoraggio?

Sì, dal recepimento dell’art. 1 co. 1 DL 167/90 esteso alle cripto-attività ex art. 67 co. 1 lett. c-sexies) TUIR, con i prestatori di servizi cripto tra i soggetti obbligati.

Cosa rischia l’intermediario che non segnala l’operazione?

Una sanzione amministrativa dal 10% al 25% dell’importo non segnalato, a suo esclusivo carico: il cliente non risponde della mancata comunicazione in sé.

Questa comunicazione sostituisce il quadro RW?

No: la comunicazione (art. 1 DL 167/90) riguarda i flussi ed è a carico dell’intermediario; il quadro RW (art. 4 DL 167/90) riguarda le consistenze ed è a carico del contribuente.

In cosa differisce dallo scambio CRS?

Il CRS (L. 95/2015) riguarda intermediari esteri che segnalano le giacenze di residenti italiani; la comunicazione ex art. 1 riguarda intermediari italiani che segnalano i flussi verso/dall’estero.

Fonti e riferimenti

  • DL 28.6.1990 n. 167, art. 1 Obbligo di comunicazione degli intermediari
  • DL 28.6.1990 n. 167, art. 4 Quadro RW (richiamato solo per differenziazione, H2.4)
  • DL 167/90 conv. L. 4.8.1990 n. 227 Legge di conversione
  • DLgs. 21.11.2007 n. 231, artt. 1 co. 2 lett. s), 3 co. 2-3, 31 co. 2 Definizione mezzi di pagamento, soggetti obbligati, dati trasmessi
  • DLgs. 1.9.1993 n. 385 (TUB), artt. 1 co. 2 lett. h-bis), h-sexies), 106, 111, 112 Definizioni IMEL, istituti di pagamento, intermediari finanziari, microcredito, confidi
  • DLgs. 24.2.1998 n. 58 (TUF), artt. 18-bis, 18-ter Consulenti finanziari e società di consulenza
  • DLgs. 7.9.2005 n. 209 (CAP), art. 2 co. 1, art. 109 co. 2 lett. a), b), d) Imprese e intermediari assicurativi
  • Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR), art. 3 par. 1 punto 15 Prestatori di servizi per cripto-attività
  • Art. 67 co. 1 lett. c-sexies) TUIR — Cripto-attività ai fini del monitoraggio
  • L. 23.11.1939 n. 1966 — Società fiduciarie non iscritte all’albo ex art. 106 TUB
  • Provv. Agenzia delle Entrate 9.5.2024 n. 224381, Allegato 5 Tabella causali analitiche, incluse polizze vita
  • L. 18.6.2015 n. 95; DM 28.12.2015 Recepimento CRS (richiamato solo per differenziazione, H2.4)
Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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