Il credito di imposta indiretto è disciplinato dall'art. 89, co. 3 del DPR n. 917/86 (TUIR). Questa disposizione consente alla controllante italiana di poter beneficiare di un credito di imposta sulle imposte dovute a seguito della tassazione (complessiva) dei dividendi provenienti dalla controllata estera localizzata in paese black list, per la quale non si applica il regime CFC.
Sostanzialmente, il credito di imposta indiretto spetta per evitare una distorsione legata alla distribuzione di dividendi di società controllate estere residenti in paesi a fiscalità privilegiata. In particolare, mentre per chi applica il regime CFC vi era la possibilità di scomputare le imposte estere pagate dall'imposta dovuta in Italia, per chi verificava la prima esimente di cui all'art. 47-bis, co. 2, lett. a) del TUIR, il dividendo concorreva integralmente a tassazione in Italia senza alcun credito.
In buona sostanza, il credito di imposta indiretto assolve la funzione di evitare effetti distorsivi in caso di distribuzione di dividendi da parte di società controllata estera residente in Paese a fiscalità privilegiata che concretamente esercita attività economica (mediante l’impiego di personale, immobili, attrezzature, etc).
In questo contributo voglio andare ad analizzare come viene applicato il credito indiretto per imposte assolte all'estero relativo a società italiane che percepiscono utili da parte di società localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata, e che hanno optato per la disapplicazione del regime CFC.
La finalità del credito indiretto per imposte assolte all'estero
Il meccanismo di credito indiretto per imposte assolte all'estero è stato istituto dal D.Lgs. n. 147/2015 per porre rimedio alla disparità di trattamento che si creava tra:
Gli enti che sottostavano al regime CFC;
E chi, invece, lo disapplicava in virtù della prima esimente di cui all'articolo 167, comma 5, lettera a), del DPR n. 917/86 (la quale, richiede che “la società o altro ente non residente svolga un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento”).
Infatti, chi sottostava al regime CFC, dopo essere stato tassato “per trasparenza” sugli utili prodotti dalla CFC, non subiva alcun prelievo sui dividendi successivamente distribuiti e, relativamente a questi, poteva usufruire di un credito di imposta. Invece, colui che, mediante la disapplicazione, ritornava al regime ordinario (consistente nella non tassazione per trasparenza dell'utile prodotto dalla CFC), si vedeva tassare integralmente i dividendi effettivamente percepiti senza, però, il credito per le imposte estere su questi ultimi pagate dalla CFC.
In altri termini, la disapplicazione in virtù della prima esimente, se, da un lato, comportava la non applicazione del regime CFC, dall'altro, lasciava l'imponibilità integrale del dividendo percepito e l’impossibilità di utilizzo del credito d’imposta.
Condizioni per usufruire del credito indi...
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